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Sentenza 19 aprile 2026
Sentenza 19 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2026, n. 10235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10235 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2026 |
Testo completo
Sentenza – Pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. CH OS Presidente RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (AVVOCATI) dott. Francesca FIECCONI Consigliera dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ud. 26/03/2026 P.U. dott. AO PORRECA Consigliere R.G. n. 4303/2023 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 4303 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da EL LO RA (C.F.: DCR BBR 63H43 HC107C) rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Maria Bruni (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di OT FI (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dagli avvocati IO La EL (C.F.: [...]) e SS SI (C.F.: RSN LSN 66R18 C413U) GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: 00409920584), in per- sona del rappresentante per procura Marco Porzio rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Arieta (C.F. RTA GNN 52R15 H501U) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna n. 2645/2022, pubblicata in data 28 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: Civile Sent. Sez. 3 Num. 10235 Anno 2026 Presidente: OS CHIARA Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 19/04/2026 Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 16 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alberto Michele Cisterna, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Anna Maria Bruni, per la ricorrente;
l’avvocato SS SI (anche in sostituzione dell’avvo- cato IO La EL), per il controricorrente OT;
l’avvocato Giovanni Arieta, per la controricorrente Generali Ita- lia S.p.A.. Fatti di causa RA EL LO ha agito in giudizio nei confronti dell’avvocato FI OT per ottenere il risarcimento dei danni che as- sume di aver subito a causa del negligente adempimento di quest’ultimo alle obbligazioni derivanti da un contratto d’opera professionale avente ad oggetto la proposizione di un ricorso per cassazione. Il professionista ha chiamato in giudizio la pro- pria assicuratrice della responsabilità civile, Assicurazioni GE nerali S.p.A. (oggi divenuta Generali Italia S.p.A.), per essere eventualmente garantito, in caso di soccombenza. La domanda dell’attrice è stata rigettata dal Tribunale di Mo- dena. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la EL LO, sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi: a) FI OT;
b) GE nerali Italia S.p.A.. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Con ordinanza interlocutoria n. 29272 del 5 novembre 2025, la Corte ha, peraltro, disposto la trattazione in pubblica udienza, ritenendola opportuna in relazione alla questione di diritto posta con il primo motivo del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi degli artt. 380-bis.1 e 378 c.p.c.. Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 16 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione artt. 2236 c.c. 1176 c.c. (art. 360 c.p.c.)». La ricorrente deduce, in primo luogo, che « … la sentenza di Appello (al pari di quella di prime cure) si dedica unicamente ad analizzare la prognosi di risultato che il giudizio promosso dalla Dott.ssa EL LO – a ministero dell’Avv. OT – avrebbe avuto ove il ricorso dallo stesso proposto davanti alla S.C. non fosse stato dichiarato inammissibile. Nulla dice, in- vece, in merito al fatto che si trattasse di un errore grossolano del legale e che dallo stesso è discesa come conseguenza im- mediata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con esso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali per euro 3000,00 + accessori». Aggiunge, richiamando un indirizzo di questa stessa Corte, che, «persino ove si opinasse che la causa promossa dalla Dott.ssa EL LO fosse destinata ad insuccesso, la condotta diligente del professionista avrebbe comunque potuto limitare il pregiu- dizio dalla stessa subito, non solo sotto il profilo della perdita del bene della vita reclamato, ma quanto meno sotto il profilo della condanna al pagamento delle spese legali». Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 1.1 Nella decisione impugnata si afferma la necessità, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla ri- corrente, della verifica in concreto del probabile esito positivo del ricorso dichiarato inammissibile a causa della negligenza professionale del convenuto, sotto il profilo del nesso di causa tra inadempimento (non in discussione) e danno. Il principio di diritto applicato dalla corte territoriale è conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, ed al quale va data con- tinuità, secondo il quale «la responsabilità professionale dell’av- vocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 16 presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., da com- misurare alla natura dell’attività esercitata;
inoltre, non po- tendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omis- sioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ne- cessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omis- sione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’inda- gine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non cen- surabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici» (ex multis: Cass., Sez. 2, n. 6967 del 27/03/2006; Sez. 3, n. 25234 del 14/12/2010; Sez. 3, n. 3355 del 13/02/2014; Sez. 3, n. 25112 del 24/10/2017; Sez. 3, n. 8516 del 06/05/2020; Sez. 3, n. 2109 del 19/01/2024; Sez. 3, n. 24007 del 06/09/2024; Sez. 3, n. 24670 del 13/09/2024; Sez. 2, n. 15526 del 10/06/2025; in partico- lare, per l’esclusione della possibilità di applicare, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, i principi che rego- lano il danno da perdita di chance, «essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente», con la conseguenza che si ricade «nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell’interesse avuto di mira dal cre- ditore», da ultimo: Cass., Sez. 3, n. 21045 del 27/07/2024). La corte d’appello ha effettuato il giudizio prognostico in ordine all’esito del ricorso proposto dalla ricorrente con il patrocinio del professionista convenuto ed ha accertato che lo stesso sarebbe stato, con ogni probabilità, comunque rigettato nel merito, es- sendo infondate (o inammissibili in sede di legittimità) le ragioni poste alla sua base. Di conseguenza, ha escluso la sussistenza Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 16 di un danno risarcibile in nesso di causa con l’inadempimento (come già chiarito, nella specie fuori discussione) all’obbliga- zione professionale. 1.2 I giudici di secondo grado, nel richiamare i consolidati indi- rizzi della giurisprudenza di legittimità (in ordine alla nullità dei contratti elusivi del divieto di patto commissorio) che avrebbero impedito, comunque, l’accoglimento del ricorso nel merito, hanno, inoltre, almeno implicitamente, escluso, di fatto, anche la possibilità di una diversa disciplina delle spese del giudizio di legittimità, rispetto all’ordinaria applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., che ne prevedono il paga- mento a carico della parte soccombente. In base all’accertamento prognostico operato dai giudici di me- rito, dunque, l’esito del giudizio di legittimità non avrebbe po- tuto essere diverso neanche in relazione alla decisione sulle spese processuali. 1.3 Il profilo della censura con cui si solleva la questione del danno eventualmente ricollegabile all’onere delle spese di lite è, d’altra parte, inammissibile anche per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Dalla sentenza impugnata emerge, in effetti, che, con il primo motivo del proprio atto di appello, l’attrice aveva richiamato un indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente. Il difensore può non accettare una causa che pre- vede di perdere ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratti di una causa persa ed è suo onere ad es. tentare una soluzione transattiva della lite» (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15717 del 02/07/2010; in proposito, cfr. anche Sez. 3, n. 30169 del 22/11/2018). Da tale premessa, la stessa aveva, in sostanza, fatto, peraltro, discendere esclusivamente che fosse «errato l’assunto, Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 16 secondo il quale la responsabilità del difensore deve ritenersi esclusa se, all’esito di un giudizio probabilistico, si possa rite- nere che la parte non avrebbe comunque ottenuto il riconosci- mento delle proprie ragioni». Tale ultimo principio di diritto è stato, invece, correttamente ribadito dalla corte territoriale, nel rigettare l’indicato motivo di gravame e, come appena chiarito nel paragrafo precedente, la decisione è, sotto tale profilo, conforme al costante indirizzo di questa Corte, cui va data continuità. 1.4 In realtà i due indirizzi richiamati non sono affatto in con- trasto, diversamente da quanto parrebbe in qualche modo as- sumere la ricorrente. Dall’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale e, in particolare, di quella dell’avvocato, che può avvenire sotto vari e diversi profili, possono derivare vari e diversi pregiudizi al cliente, con danni di diversa natura. In primo luogo, vanno ribaditi gli obblighi di corretta informa- zione che gravano sul legale, in quanto «nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svol- gimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dis- suasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappre- sentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richie- dergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsi- gliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito pro- babilmente sfavorevole» (Cass., Sez. 3, n. 19520 del 19/07/2019; Sez. 3, n. 8494 del 06/05/2020; cfr., anche, sotto vari e diversi profili connessi all’obbligo di informazione: Sez. 3, n. 25699 del 25/09/2024; Sez. 2, n. 25889 del 22/09/2025). Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 16 D’altra parte, specie per le vicende complesse e, in particolare, per quelle in relazione alle quali non è certo e/o probabile o, addirittura, è improbabile un esito vittorioso in giudizio per il cliente, in base agli indirizzi di questa Corte fin qui richiamati, resta fermo che il legale officiato – laddove la controversia giu- diziaria si prospetti difficilmente vittoriosa – può e deve attivarsi anche per ricercare eventualmente soluzioni transattive conve- nienti per il suo cliente ovvero, quanto meno, per ridurre al minimo il rischio degli oneri riconducibili ad una possibile (o, addirittura, probabile) soccombenza in giudizio. Naturalmente, quelli derivanti dall’inadempimento del profes- sionista alle sue obbligazioni, sotto i profili appena indicati, co- stituiscono danni di natura differente da quelli riconducibili al mancato esito vittorioso dell’azione giudiziaria astrattamente fondata, per errori nello svolgimento dell’attività difensiva. Si tratta di danni che possono essere di natura patrimoniale (sia con riguardo, ad esempio, all’obbligo di perseguire la limita- zione del pregiudizio economico insito nella posizione del cliente, sia con riguardo alle conseguenze di una inesatta infor- mazione in ordine alle più o meno favorevoli prospettive di un giudizio che abbia indotto il cliente a proporre azioni che, se correttamente informato, non avrebbe intrapreso o a resistere infondatamente ad azioni altrui), ma possono essere anche di natura non patrimoniale (con riguardo, ad esempio, alle conse- guenze di una inesatta o incompleta informazione in ordine alle prospettive di un giudizio, che abbia inciso sul diritto all’auto- determinazione del cliente, laddove ne siano derivate conse- guenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno conseguente alla soccombenza in giudizio e ai connessi pregiu- dizi economici). In ogni caso, si tratta di danni che devono essere specifica- mente allegati e provati dal cliente che agisca contro il Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 16 professionista, anche con riguardo al nesso di causa rispetto all’inadempimento di quest’ultimo. 1.5 Nel caso di specie, la ricorrente non allega in modo suffi- cientemente specifico di avere eventualmente sostenuto, sia con l’atto introduttivo del giudizio, sia, soprattutto, con il gra- vame avverso la decisione di primo grado, che era possibile perseguire, in concreto, una definizione transattiva della con- troversia in cui era assistita dal professionista convenuto, ov- vero che sussistevano eccezionali ragioni per cui, se il ricorso per cassazione fosse stato proposto in maniera da non incorrere nella sanzione dell’ammissibilità, le spese del giudizio (quanto meno di quello di legittimità) sarebbero state presumibilmente compensate, nonostante il rigetto del medesimo nel merito. Anzi, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’onere delle spese legali a carico dell’attrice pare fosse, in qual- che modo, coperto da una polizza di assicurazione, il cui esatto oggetto non è, peraltro, neanche adeguatamente chiarito nel ricorso. È, dunque, assorbente, in proposito, il rilievo che nel ricorso non è richiamato, neanche genericamente, il contenuto dell’atto di appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. Non è possibile, quindi, verificare se in tale atto, diversamente da quanto emerge dalla sentenza impugnata, ed eventual- mente in quali esatti termini e sulla base di quali ragioni di fatto e di diritto, fosse stato eventualmente già avanzato, con il so- stegno di specifici argomenti e l’allegazione di specifici danni, l’assunto (che richiede anche accertamenti di fatto, come è evi- dente) per cui il negligente svolgimento della prestazione pro- fessionale da parte del convenuto potesse avere inciso, se non «sotto il profilo della perdita del bene della vita reclamato», «quanto meno sotto il profilo della condanna al pagamento delle spese legali», come si sostiene nel ricorso. Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 9 di 16 1.6 Pare opportuno, altresì, osservare che, in un passaggio della sentenza impugnata si fa riferimento ad una questione, che parrebbe essere stata oggetto di discussione nel giudizio di merito, relativa al “divieto di cumulo” tra le somme percepite dall’attrice dalla propria assicuratrice, a copertura delle spese legali del giudizio che aveva avuto esito sfavorevole, e quelle pretese dal convenuto a titolo risarcitorio: ma tale questione non risulta, poi, direttamente affrontata nella sentenza impu- gnata, essendo stata evidentemente ritenuta assorbita dalla corte territoriale. Con riguardo ad essa, peraltro, non viene avanzata alcuna spe- cifica censura nel ricorso, neanche sotto il profilo di una even- tuale omessa pronuncia. Anche sotto tale profilo, quindi, la censura relativa all’eventuale danno costituito dalla condanna al pagamento delle spese pro- cessuali del giudizio di legittimità sconta un evidente difetto di specificità. 1.7 Infine, è opportuno sottolineare che neanche risulta essere stata dedotta dalla ricorrente, né nel giudizio di merito, né nella presente sede (se non, solo tardivamente, nelle memorie de- positate ai sensi degli artt. 380-bis.1 e/o 378 c.p.c.), una even- tuale responsabilità del professionista convenuto per non averle fornito una adeguata informazione in ordine alle effettive, ra- gionevoli e concrete prospettive di esito vittorioso del ricorso e, tanto meno, un danno direttamente derivante da tale eventuale inesatto adempimento della prestazione professionale, neanche sotto il profilo non patrimoniale. 1.8 In definitiva, per quanto emerge dagli atti e dalla stessa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, la ricorrente ha fatto valere, nel corso del giudizio di merito, con l’atto intro- duttivo del giudizio e, in particolare, con l’appello, esclusiva- mente il danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante dal mancato esame nel merito del suo ricorso in sede di legittimità, Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 10 di 16 sulla base dell’unico assunto che tale esame avrebbe portato ragionevolmente all’accoglimento dello stesso. Ma, sotto tale profilo, la decisione impugnata deve ritenersi conforme a diritto, per avere escluso il suddetto danno, in base al giudizio prognostico sull’esito negativo del ricorso. Con riguardo agli altri profili di responsabilità e di conseguente danno cui si fa riferimento nel ricorso, che non sono oggetto della decisione impugnata, non è possibile una valutazione di merito da parte di questa Corte, per difetto di esposizione dei fatti di causa e per difetto di specificità delle censure, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. 2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- cazione artt. 2744 – 1704 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c) omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) – violazione e falsa applicazione art. 2236 c.c.». La ricorrente deduce che «la Corte d’Appello, nel compiere la valutazione prognostica sull’esito del giudizio intrapreso dalla Dott.ssa EL LO, al fine di valutare la responsabilità dell’Avv. OT ha confermato la sentenza di prime cure;
ciò – come è evidente dalla su riportata motivazione – sul presupposto che l’indirizzo giurisprudenziale in materia di patto di riscatto o di retrovendita e violazione del patto commissorio, recepito nella sentenza di merito era sfavorevole alla tesi della sig.ra EL LO, sicché la Corte di Cassazione avrebbe sicuramente riget- tato il ricorso, ove fosse stato ammissibile. Sennonchè tutti i precedenti richiamati nella sentenza di appello, in materia di “vendita a scopo di garanzia e\o patto commissorio” presup- pongono che il rapporto di debito derivante dal contratto di mu- tuo intercorresse tra Acquirente – mutuante e Venditore – mu- tuatario. Nel caso di specie era incontestato, invece, che Di RI AO fosse soggetto “terzo” e non venditore dell’immobile, in quanto non proprietario dello stesso, ma mero procuratore dei genitori … … il Di RI AO – che aveva contratto il debito – Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 11 di 16 era solo un procuratore che poteva incassare a nome dei ven- ditori ma non utilizzare il danaro a propri fini personali». So- stiene che il debitore « … Di RI AO non era titolare del bene, aspetto decisivo della controversia, immotivatamente ignorato dalla Corte d’ Appello che è quindi incorsa nella viola- zione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. Ne deriva che la costruzione logica di cui in sentenza, fondata sul presupposto che il Di RI fosse proprietario del terreno, oggetto della scrittura, era assoluta- mente inesistente;
così come fuori luogo era il richiamo ai pre- cedenti della S.C. in materia di vendita a scopo di garanzia». Il motivo è inammissibile. 2.1 In primo luogo, non è vero che la corte d’appello avrebbe «immotivatamente ignorato» la circostanza di fatto che il debi- tore non era il proprietario dell’immobile oggetto del contratto di vendita ritenuto nullo per violazione del patto commissorio, ai sensi dell’art. 2744 c.c.. Al contrario, tale circostanza è stata considerata e di essa si tiene espressamente conto nella decisione impugnata. La corte territoriale, infatti, dopo aver precisato che le questioni relative all’asserita errata valutazione del materiale istruttorio erano riservate, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezio- nale dei giudici di merito e dopo aver richiamato il consolidato indirizzo interpretativo, fatto proprio anche da questa Corte, secondo il quale la vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra debitore e creditore è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione riso- lutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa il- lecita che rende applicabile all’intero contratto la sanzione dell’art. 1344 c.c., ha così motivato, sul punto: «dalla lettura delle precedenti sentenze di merito (Tribunale di Modena e Corte di Appello di Bologna) emerge chiaramente che il Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 12 di 16 contratto preliminare di vendita era stato stipulato tra la EL LO e il Di RI AO, quest’ultimo quale procuratore gene- rale dei propri genitori effettivi proprietari dell’immobile, in fun- zione della garanzia di un prestito di denaro concesso dalla EL LO a Di RI AO. Pertanto, era certamente ravvisabile una vendita in funzione di garanzia con conseguente illiceità del contratto per illiceità della causa, senza che potesse assumere alcun rilievo giuridico la sola circostanza che il Di RI avesse agito come procuratore dei propri genitori e che quindi il rap- porto di debito derivante dal contratto di mutuo non fosse in- tercorso, direttamente, tra acquirente e venditore». 2.2 In ogni caso, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime- ditare, «nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negli- gente svolgimento dell’attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giu- diziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto deri- vare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valu- tazione si fondi su un presupposto manifestamente e total- mente errato di modo che la questione posta al giudice del me- rito sia di puro diritto, poiché l’errore di sussunzione è deduci- bile con il ricorso per cassazione» (Cass., Sez. 3, n. 28903 del 11/11/2024; Sez. 3, n. 3355 del 13/02/2014; Cass., Sez. 2, n. 6967 del 27/03/2006). Nella specie, tale giudizio prognostico risulta effettuato dai giu- dici del merito, con doppia decisione conforme, ed è sostenuto da una adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Esso, inoltre, non può ritenersi fondato su un presupposto, in fatto o in diritto, manifestamente e totalmente errato. Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 13 di 16 Entrambi i giudici del merito del presente giudizio (avente ad oggetto la responsabilità professionale dell’avvocato OT) hanno, infatti, ritenuto che, nella sostanza, il contratto della cui validità si discuteva nel giudizio per il quale l’avvocato OT era stato officiato dalla EL LO, era stato stipulato al fine di eludere il divieto del patto commissorio, il che ne determinava la nullità, a prescindere da chi fossero formalmente i venditori dell’immobile e da chi fosse il debitore, come del resto già rite- nuto dai giudici del merito di quel giudizio. Si tratta di una valutazione fondata su un presupposto in diritto non manifestamente infondato e che implica l’accertamento, in fatto, della effettiva intenzione delle parti nella stipulazione del contratto, non censurabile nella presente sede. 3. Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applica- zione artt. 1917 cc. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)». La ricorrente contesta la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito (di primo e secondo grado), emessa nei suoi confronti, sostenendo che la disposizione di cui all’art. 1917 c.c., la quale prevede che le «spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti di ¼ della somma assicurata», derogherebbe all’art. 91 c.p.c., onde tali spese, se ben si in- tende il senso della censura (non chiarissima nell’esposizione), avrebbero dovuto essere poste a carico della compagnia assi- curatrice del convenuto. Il motivo è manifestamente infondato. La corte d’appello ha correttamente applicato l’art. 91 c.p.c.: a) sia nel rigettare il terzo motivo del gravame dell’attrice e nel confermare, quindi, la decisione di primo grado, che aveva po- sto a carico della stessa le spese processuali del grado, tanto nei confronti del convenuto quanto nei confronti della compa- gnia assicuratrice da quest’ultimo chiamata in garanzia;
b) sia condannandola al pagamento delle spese del giudizio di Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 14 di 16 secondo grado, quale parte appellante che era rimasta integral- mente soccombente, nei confronti di entrambe le parti appel- late. È, infatti, destituito di fondamento l’assunto in diritto posto a base del motivo di ricorso in esame, secondo il quale la disci- plina prevista dall’art. 1917 c.c. derogherebbe all’art. 91 c.p.c., imponendo di porre a carico dell’assicuratore della responsabi- lità civile chiamato in causa dal preteso responsabile del danno le spese processuali, anche nei rapporti con la parte attrice, pretesa danneggiata, in caso di rigetto della domanda risarci- toria e di conseguente assorbimento di quella di garanzia. L’art. 1917 c.c., come correttamente affermato dalla corte d’ap- pello, disciplina esclusivamente i rapporti tra l’assicuratore e l’assicurato, non quelli tra l’assicuratore e il preteso terzo dan- neggiato e neanche quelli tra quest’ultimo e l’assicurato. Di conseguenza, nei rapporti processuali intercorrenti tra il pre- teso terzo danneggiato e, rispettivamente, l’assicurato conve- nuto in giudizio, nonché la compagnia assicuratrice chiamata in garanzia da quest’ultimo, la regolamentazione delle spese giu- diziali resta disciplinata integralmente dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’art. 1917 c.c. non viene in alcun modo in rilievo. Come di recente chiarito da questa stessa Corte, proprio con riguardo alla previsione dell’art. 1917 c.c., «in materia di assi- curazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e de- vono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; b) il di- ritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e pre- scinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei con- fronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 15 di 16 soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l’as- sicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale» (Cass., Sez. 3, n. 4275 del 16/02/2024; Sez. 3, n. 33013 del 17/12/2024). Quelli appena indicati (segnatamente, gli ultimi due: sub b e c) sono i rapporti in relazione ai quali opera l’art. 1917 c.c.. Al contrario, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello, la disposizione di cui all’art. 1917 c.c. non pone alcuna deroga al regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (fermo re- stando il temperamento possibile al criterio della soccombenza, come previsto dall’art. 92 c.p.c.), in relazione al regime delle spese di lite, nei rapporti tra il terzo danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento dall’assicurato e quest’ultimo, nonché tra il primo e l’assicuratore eventualmente chiamato in garan- zia. 4. Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, sia in considerazione della peculiarità della fat- tispecie concreta, connotata da un grave inadempimento del professionista convenuto alle obbligazioni su di lui gravanti nell’ambito dello svolgimento del suo mandato difensivo, sia in considerazione delle questioni giuridiche affrontate ai fini della decisione del ricorso, soprattutto con riguardo alla necessaria precisazione ed armonizzazione degli indirizzi interpretativi di questa stessa Corte in merito agli obblighi ed alla responsabilità del professionista in caso di vicende giudiziarie caratterizzate da scarsa probabilità di successo per il cliente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 16 di 16 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 26 marzo 2026. L’estensore La Presidente Augusto TATANGELO CH OS
uditi: Civile Sent. Sez. 3 Num. 10235 Anno 2026 Presidente: OS CHIARA Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 19/04/2026 Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 16 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alberto Michele Cisterna, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Anna Maria Bruni, per la ricorrente;
l’avvocato SS SI (anche in sostituzione dell’avvo- cato IO La EL), per il controricorrente OT;
l’avvocato Giovanni Arieta, per la controricorrente Generali Ita- lia S.p.A.. Fatti di causa RA EL LO ha agito in giudizio nei confronti dell’avvocato FI OT per ottenere il risarcimento dei danni che as- sume di aver subito a causa del negligente adempimento di quest’ultimo alle obbligazioni derivanti da un contratto d’opera professionale avente ad oggetto la proposizione di un ricorso per cassazione. Il professionista ha chiamato in giudizio la pro- pria assicuratrice della responsabilità civile, Assicurazioni GE nerali S.p.A. (oggi divenuta Generali Italia S.p.A.), per essere eventualmente garantito, in caso di soccombenza. La domanda dell’attrice è stata rigettata dal Tribunale di Mo- dena. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la EL LO, sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi: a) FI OT;
b) GE nerali Italia S.p.A.. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Con ordinanza interlocutoria n. 29272 del 5 novembre 2025, la Corte ha, peraltro, disposto la trattazione in pubblica udienza, ritenendola opportuna in relazione alla questione di diritto posta con il primo motivo del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi degli artt. 380-bis.1 e 378 c.p.c.. Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 16 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione artt. 2236 c.c. 1176 c.c. (art. 360 c.p.c.)». La ricorrente deduce, in primo luogo, che « … la sentenza di Appello (al pari di quella di prime cure) si dedica unicamente ad analizzare la prognosi di risultato che il giudizio promosso dalla Dott.ssa EL LO – a ministero dell’Avv. OT – avrebbe avuto ove il ricorso dallo stesso proposto davanti alla S.C. non fosse stato dichiarato inammissibile. Nulla dice, in- vece, in merito al fatto che si trattasse di un errore grossolano del legale e che dallo stesso è discesa come conseguenza im- mediata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con esso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali per euro 3000,00 + accessori». Aggiunge, richiamando un indirizzo di questa stessa Corte, che, «persino ove si opinasse che la causa promossa dalla Dott.ssa EL LO fosse destinata ad insuccesso, la condotta diligente del professionista avrebbe comunque potuto limitare il pregiu- dizio dalla stessa subito, non solo sotto il profilo della perdita del bene della vita reclamato, ma quanto meno sotto il profilo della condanna al pagamento delle spese legali». Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 1.1 Nella decisione impugnata si afferma la necessità, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla ri- corrente, della verifica in concreto del probabile esito positivo del ricorso dichiarato inammissibile a causa della negligenza professionale del convenuto, sotto il profilo del nesso di causa tra inadempimento (non in discussione) e danno. Il principio di diritto applicato dalla corte territoriale è conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, ed al quale va data con- tinuità, secondo il quale «la responsabilità professionale dell’av- vocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 16 presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., da com- misurare alla natura dell’attività esercitata;
inoltre, non po- tendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omis- sioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ne- cessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omis- sione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’inda- gine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non cen- surabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici» (ex multis: Cass., Sez. 2, n. 6967 del 27/03/2006; Sez. 3, n. 25234 del 14/12/2010; Sez. 3, n. 3355 del 13/02/2014; Sez. 3, n. 25112 del 24/10/2017; Sez. 3, n. 8516 del 06/05/2020; Sez. 3, n. 2109 del 19/01/2024; Sez. 3, n. 24007 del 06/09/2024; Sez. 3, n. 24670 del 13/09/2024; Sez. 2, n. 15526 del 10/06/2025; in partico- lare, per l’esclusione della possibilità di applicare, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, i principi che rego- lano il danno da perdita di chance, «essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente», con la conseguenza che si ricade «nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell’interesse avuto di mira dal cre- ditore», da ultimo: Cass., Sez. 3, n. 21045 del 27/07/2024). La corte d’appello ha effettuato il giudizio prognostico in ordine all’esito del ricorso proposto dalla ricorrente con il patrocinio del professionista convenuto ed ha accertato che lo stesso sarebbe stato, con ogni probabilità, comunque rigettato nel merito, es- sendo infondate (o inammissibili in sede di legittimità) le ragioni poste alla sua base. Di conseguenza, ha escluso la sussistenza Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 16 di un danno risarcibile in nesso di causa con l’inadempimento (come già chiarito, nella specie fuori discussione) all’obbliga- zione professionale. 1.2 I giudici di secondo grado, nel richiamare i consolidati indi- rizzi della giurisprudenza di legittimità (in ordine alla nullità dei contratti elusivi del divieto di patto commissorio) che avrebbero impedito, comunque, l’accoglimento del ricorso nel merito, hanno, inoltre, almeno implicitamente, escluso, di fatto, anche la possibilità di una diversa disciplina delle spese del giudizio di legittimità, rispetto all’ordinaria applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., che ne prevedono il paga- mento a carico della parte soccombente. In base all’accertamento prognostico operato dai giudici di me- rito, dunque, l’esito del giudizio di legittimità non avrebbe po- tuto essere diverso neanche in relazione alla decisione sulle spese processuali. 1.3 Il profilo della censura con cui si solleva la questione del danno eventualmente ricollegabile all’onere delle spese di lite è, d’altra parte, inammissibile anche per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Dalla sentenza impugnata emerge, in effetti, che, con il primo motivo del proprio atto di appello, l’attrice aveva richiamato un indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente. Il difensore può non accettare una causa che pre- vede di perdere ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratti di una causa persa ed è suo onere ad es. tentare una soluzione transattiva della lite» (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15717 del 02/07/2010; in proposito, cfr. anche Sez. 3, n. 30169 del 22/11/2018). Da tale premessa, la stessa aveva, in sostanza, fatto, peraltro, discendere esclusivamente che fosse «errato l’assunto, Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 16 secondo il quale la responsabilità del difensore deve ritenersi esclusa se, all’esito di un giudizio probabilistico, si possa rite- nere che la parte non avrebbe comunque ottenuto il riconosci- mento delle proprie ragioni». Tale ultimo principio di diritto è stato, invece, correttamente ribadito dalla corte territoriale, nel rigettare l’indicato motivo di gravame e, come appena chiarito nel paragrafo precedente, la decisione è, sotto tale profilo, conforme al costante indirizzo di questa Corte, cui va data continuità. 1.4 In realtà i due indirizzi richiamati non sono affatto in con- trasto, diversamente da quanto parrebbe in qualche modo as- sumere la ricorrente. Dall’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale e, in particolare, di quella dell’avvocato, che può avvenire sotto vari e diversi profili, possono derivare vari e diversi pregiudizi al cliente, con danni di diversa natura. In primo luogo, vanno ribaditi gli obblighi di corretta informa- zione che gravano sul legale, in quanto «nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svol- gimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dis- suasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappre- sentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richie- dergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsi- gliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito pro- babilmente sfavorevole» (Cass., Sez. 3, n. 19520 del 19/07/2019; Sez. 3, n. 8494 del 06/05/2020; cfr., anche, sotto vari e diversi profili connessi all’obbligo di informazione: Sez. 3, n. 25699 del 25/09/2024; Sez. 2, n. 25889 del 22/09/2025). Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 16 D’altra parte, specie per le vicende complesse e, in particolare, per quelle in relazione alle quali non è certo e/o probabile o, addirittura, è improbabile un esito vittorioso in giudizio per il cliente, in base agli indirizzi di questa Corte fin qui richiamati, resta fermo che il legale officiato – laddove la controversia giu- diziaria si prospetti difficilmente vittoriosa – può e deve attivarsi anche per ricercare eventualmente soluzioni transattive conve- nienti per il suo cliente ovvero, quanto meno, per ridurre al minimo il rischio degli oneri riconducibili ad una possibile (o, addirittura, probabile) soccombenza in giudizio. Naturalmente, quelli derivanti dall’inadempimento del profes- sionista alle sue obbligazioni, sotto i profili appena indicati, co- stituiscono danni di natura differente da quelli riconducibili al mancato esito vittorioso dell’azione giudiziaria astrattamente fondata, per errori nello svolgimento dell’attività difensiva. Si tratta di danni che possono essere di natura patrimoniale (sia con riguardo, ad esempio, all’obbligo di perseguire la limita- zione del pregiudizio economico insito nella posizione del cliente, sia con riguardo alle conseguenze di una inesatta infor- mazione in ordine alle più o meno favorevoli prospettive di un giudizio che abbia indotto il cliente a proporre azioni che, se correttamente informato, non avrebbe intrapreso o a resistere infondatamente ad azioni altrui), ma possono essere anche di natura non patrimoniale (con riguardo, ad esempio, alle conse- guenze di una inesatta o incompleta informazione in ordine alle prospettive di un giudizio, che abbia inciso sul diritto all’auto- determinazione del cliente, laddove ne siano derivate conse- guenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno conseguente alla soccombenza in giudizio e ai connessi pregiu- dizi economici). In ogni caso, si tratta di danni che devono essere specifica- mente allegati e provati dal cliente che agisca contro il Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 16 professionista, anche con riguardo al nesso di causa rispetto all’inadempimento di quest’ultimo. 1.5 Nel caso di specie, la ricorrente non allega in modo suffi- cientemente specifico di avere eventualmente sostenuto, sia con l’atto introduttivo del giudizio, sia, soprattutto, con il gra- vame avverso la decisione di primo grado, che era possibile perseguire, in concreto, una definizione transattiva della con- troversia in cui era assistita dal professionista convenuto, ov- vero che sussistevano eccezionali ragioni per cui, se il ricorso per cassazione fosse stato proposto in maniera da non incorrere nella sanzione dell’ammissibilità, le spese del giudizio (quanto meno di quello di legittimità) sarebbero state presumibilmente compensate, nonostante il rigetto del medesimo nel merito. Anzi, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’onere delle spese legali a carico dell’attrice pare fosse, in qual- che modo, coperto da una polizza di assicurazione, il cui esatto oggetto non è, peraltro, neanche adeguatamente chiarito nel ricorso. È, dunque, assorbente, in proposito, il rilievo che nel ricorso non è richiamato, neanche genericamente, il contenuto dell’atto di appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. Non è possibile, quindi, verificare se in tale atto, diversamente da quanto emerge dalla sentenza impugnata, ed eventual- mente in quali esatti termini e sulla base di quali ragioni di fatto e di diritto, fosse stato eventualmente già avanzato, con il so- stegno di specifici argomenti e l’allegazione di specifici danni, l’assunto (che richiede anche accertamenti di fatto, come è evi- dente) per cui il negligente svolgimento della prestazione pro- fessionale da parte del convenuto potesse avere inciso, se non «sotto il profilo della perdita del bene della vita reclamato», «quanto meno sotto il profilo della condanna al pagamento delle spese legali», come si sostiene nel ricorso. Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 9 di 16 1.6 Pare opportuno, altresì, osservare che, in un passaggio della sentenza impugnata si fa riferimento ad una questione, che parrebbe essere stata oggetto di discussione nel giudizio di merito, relativa al “divieto di cumulo” tra le somme percepite dall’attrice dalla propria assicuratrice, a copertura delle spese legali del giudizio che aveva avuto esito sfavorevole, e quelle pretese dal convenuto a titolo risarcitorio: ma tale questione non risulta, poi, direttamente affrontata nella sentenza impu- gnata, essendo stata evidentemente ritenuta assorbita dalla corte territoriale. Con riguardo ad essa, peraltro, non viene avanzata alcuna spe- cifica censura nel ricorso, neanche sotto il profilo di una even- tuale omessa pronuncia. Anche sotto tale profilo, quindi, la censura relativa all’eventuale danno costituito dalla condanna al pagamento delle spese pro- cessuali del giudizio di legittimità sconta un evidente difetto di specificità. 1.7 Infine, è opportuno sottolineare che neanche risulta essere stata dedotta dalla ricorrente, né nel giudizio di merito, né nella presente sede (se non, solo tardivamente, nelle memorie de- positate ai sensi degli artt. 380-bis.1 e/o 378 c.p.c.), una even- tuale responsabilità del professionista convenuto per non averle fornito una adeguata informazione in ordine alle effettive, ra- gionevoli e concrete prospettive di esito vittorioso del ricorso e, tanto meno, un danno direttamente derivante da tale eventuale inesatto adempimento della prestazione professionale, neanche sotto il profilo non patrimoniale. 1.8 In definitiva, per quanto emerge dagli atti e dalla stessa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, la ricorrente ha fatto valere, nel corso del giudizio di merito, con l’atto intro- duttivo del giudizio e, in particolare, con l’appello, esclusiva- mente il danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante dal mancato esame nel merito del suo ricorso in sede di legittimità, Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 10 di 16 sulla base dell’unico assunto che tale esame avrebbe portato ragionevolmente all’accoglimento dello stesso. Ma, sotto tale profilo, la decisione impugnata deve ritenersi conforme a diritto, per avere escluso il suddetto danno, in base al giudizio prognostico sull’esito negativo del ricorso. Con riguardo agli altri profili di responsabilità e di conseguente danno cui si fa riferimento nel ricorso, che non sono oggetto della decisione impugnata, non è possibile una valutazione di merito da parte di questa Corte, per difetto di esposizione dei fatti di causa e per difetto di specificità delle censure, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. 2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- cazione artt. 2744 – 1704 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c) omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) – violazione e falsa applicazione art. 2236 c.c.». La ricorrente deduce che «la Corte d’Appello, nel compiere la valutazione prognostica sull’esito del giudizio intrapreso dalla Dott.ssa EL LO, al fine di valutare la responsabilità dell’Avv. OT ha confermato la sentenza di prime cure;
ciò – come è evidente dalla su riportata motivazione – sul presupposto che l’indirizzo giurisprudenziale in materia di patto di riscatto o di retrovendita e violazione del patto commissorio, recepito nella sentenza di merito era sfavorevole alla tesi della sig.ra EL LO, sicché la Corte di Cassazione avrebbe sicuramente riget- tato il ricorso, ove fosse stato ammissibile. Sennonchè tutti i precedenti richiamati nella sentenza di appello, in materia di “vendita a scopo di garanzia e\o patto commissorio” presup- pongono che il rapporto di debito derivante dal contratto di mu- tuo intercorresse tra Acquirente – mutuante e Venditore – mu- tuatario. Nel caso di specie era incontestato, invece, che Di RI AO fosse soggetto “terzo” e non venditore dell’immobile, in quanto non proprietario dello stesso, ma mero procuratore dei genitori … … il Di RI AO – che aveva contratto il debito – Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 11 di 16 era solo un procuratore che poteva incassare a nome dei ven- ditori ma non utilizzare il danaro a propri fini personali». So- stiene che il debitore « … Di RI AO non era titolare del bene, aspetto decisivo della controversia, immotivatamente ignorato dalla Corte d’ Appello che è quindi incorsa nella viola- zione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. Ne deriva che la costruzione logica di cui in sentenza, fondata sul presupposto che il Di RI fosse proprietario del terreno, oggetto della scrittura, era assoluta- mente inesistente;
così come fuori luogo era il richiamo ai pre- cedenti della S.C. in materia di vendita a scopo di garanzia». Il motivo è inammissibile. 2.1 In primo luogo, non è vero che la corte d’appello avrebbe «immotivatamente ignorato» la circostanza di fatto che il debi- tore non era il proprietario dell’immobile oggetto del contratto di vendita ritenuto nullo per violazione del patto commissorio, ai sensi dell’art. 2744 c.c.. Al contrario, tale circostanza è stata considerata e di essa si tiene espressamente conto nella decisione impugnata. La corte territoriale, infatti, dopo aver precisato che le questioni relative all’asserita errata valutazione del materiale istruttorio erano riservate, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezio- nale dei giudici di merito e dopo aver richiamato il consolidato indirizzo interpretativo, fatto proprio anche da questa Corte, secondo il quale la vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra debitore e creditore è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione riso- lutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa il- lecita che rende applicabile all’intero contratto la sanzione dell’art. 1344 c.c., ha così motivato, sul punto: «dalla lettura delle precedenti sentenze di merito (Tribunale di Modena e Corte di Appello di Bologna) emerge chiaramente che il Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 12 di 16 contratto preliminare di vendita era stato stipulato tra la EL LO e il Di RI AO, quest’ultimo quale procuratore gene- rale dei propri genitori effettivi proprietari dell’immobile, in fun- zione della garanzia di un prestito di denaro concesso dalla EL LO a Di RI AO. Pertanto, era certamente ravvisabile una vendita in funzione di garanzia con conseguente illiceità del contratto per illiceità della causa, senza che potesse assumere alcun rilievo giuridico la sola circostanza che il Di RI avesse agito come procuratore dei propri genitori e che quindi il rap- porto di debito derivante dal contratto di mutuo non fosse in- tercorso, direttamente, tra acquirente e venditore». 2.2 In ogni caso, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime- ditare, «nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negli- gente svolgimento dell’attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giu- diziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto deri- vare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valu- tazione si fondi su un presupposto manifestamente e total- mente errato di modo che la questione posta al giudice del me- rito sia di puro diritto, poiché l’errore di sussunzione è deduci- bile con il ricorso per cassazione» (Cass., Sez. 3, n. 28903 del 11/11/2024; Sez. 3, n. 3355 del 13/02/2014; Cass., Sez. 2, n. 6967 del 27/03/2006). Nella specie, tale giudizio prognostico risulta effettuato dai giu- dici del merito, con doppia decisione conforme, ed è sostenuto da una adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Esso, inoltre, non può ritenersi fondato su un presupposto, in fatto o in diritto, manifestamente e totalmente errato. Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 13 di 16 Entrambi i giudici del merito del presente giudizio (avente ad oggetto la responsabilità professionale dell’avvocato OT) hanno, infatti, ritenuto che, nella sostanza, il contratto della cui validità si discuteva nel giudizio per il quale l’avvocato OT era stato officiato dalla EL LO, era stato stipulato al fine di eludere il divieto del patto commissorio, il che ne determinava la nullità, a prescindere da chi fossero formalmente i venditori dell’immobile e da chi fosse il debitore, come del resto già rite- nuto dai giudici del merito di quel giudizio. Si tratta di una valutazione fondata su un presupposto in diritto non manifestamente infondato e che implica l’accertamento, in fatto, della effettiva intenzione delle parti nella stipulazione del contratto, non censurabile nella presente sede. 3. Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applica- zione artt. 1917 cc. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)». La ricorrente contesta la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito (di primo e secondo grado), emessa nei suoi confronti, sostenendo che la disposizione di cui all’art. 1917 c.c., la quale prevede che le «spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti di ¼ della somma assicurata», derogherebbe all’art. 91 c.p.c., onde tali spese, se ben si in- tende il senso della censura (non chiarissima nell’esposizione), avrebbero dovuto essere poste a carico della compagnia assi- curatrice del convenuto. Il motivo è manifestamente infondato. La corte d’appello ha correttamente applicato l’art. 91 c.p.c.: a) sia nel rigettare il terzo motivo del gravame dell’attrice e nel confermare, quindi, la decisione di primo grado, che aveva po- sto a carico della stessa le spese processuali del grado, tanto nei confronti del convenuto quanto nei confronti della compa- gnia assicuratrice da quest’ultimo chiamata in garanzia;
b) sia condannandola al pagamento delle spese del giudizio di Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 14 di 16 secondo grado, quale parte appellante che era rimasta integral- mente soccombente, nei confronti di entrambe le parti appel- late. È, infatti, destituito di fondamento l’assunto in diritto posto a base del motivo di ricorso in esame, secondo il quale la disci- plina prevista dall’art. 1917 c.c. derogherebbe all’art. 91 c.p.c., imponendo di porre a carico dell’assicuratore della responsabi- lità civile chiamato in causa dal preteso responsabile del danno le spese processuali, anche nei rapporti con la parte attrice, pretesa danneggiata, in caso di rigetto della domanda risarci- toria e di conseguente assorbimento di quella di garanzia. L’art. 1917 c.c., come correttamente affermato dalla corte d’ap- pello, disciplina esclusivamente i rapporti tra l’assicuratore e l’assicurato, non quelli tra l’assicuratore e il preteso terzo dan- neggiato e neanche quelli tra quest’ultimo e l’assicurato. Di conseguenza, nei rapporti processuali intercorrenti tra il pre- teso terzo danneggiato e, rispettivamente, l’assicurato conve- nuto in giudizio, nonché la compagnia assicuratrice chiamata in garanzia da quest’ultimo, la regolamentazione delle spese giu- diziali resta disciplinata integralmente dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’art. 1917 c.c. non viene in alcun modo in rilievo. Come di recente chiarito da questa stessa Corte, proprio con riguardo alla previsione dell’art. 1917 c.c., «in materia di assi- curazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e de- vono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; b) il di- ritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e pre- scinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei con- fronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 15 di 16 soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l’as- sicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale» (Cass., Sez. 3, n. 4275 del 16/02/2024; Sez. 3, n. 33013 del 17/12/2024). Quelli appena indicati (segnatamente, gli ultimi due: sub b e c) sono i rapporti in relazione ai quali opera l’art. 1917 c.c.. Al contrario, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello, la disposizione di cui all’art. 1917 c.c. non pone alcuna deroga al regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (fermo re- stando il temperamento possibile al criterio della soccombenza, come previsto dall’art. 92 c.p.c.), in relazione al regime delle spese di lite, nei rapporti tra il terzo danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento dall’assicurato e quest’ultimo, nonché tra il primo e l’assicuratore eventualmente chiamato in garan- zia. 4. Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, sia in considerazione della peculiarità della fat- tispecie concreta, connotata da un grave inadempimento del professionista convenuto alle obbligazioni su di lui gravanti nell’ambito dello svolgimento del suo mandato difensivo, sia in considerazione delle questioni giuridiche affrontate ai fini della decisione del ricorso, soprattutto con riguardo alla necessaria precisazione ed armonizzazione degli indirizzi interpretativi di questa stessa Corte in merito agli obblighi ed alla responsabilità del professionista in caso di vicende giudiziarie caratterizzate da scarsa probabilità di successo per il cliente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. Ric. n. 4303/2023 – Sez.
3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 16 di 16 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 26 marzo 2026. L’estensore La Presidente Augusto TATANGELO CH OS