Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2026, n. 10235
CASS
Sentenza 19 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 2236 c.c. 1176 c.c.

    La corte ha ritenuto che la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza e che il danno è ravvisabile solo se si accerta che, senza l'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ha accertato che il ricorso sarebbe stato comunque rigettato nel merito, escludendo la sussistenza di un danno risarcibile.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione artt. 2744 – 1704 c.c. omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) – violazione e falsa applicazione art. 2236 c.c.

    La corte ha ritenuto che la circostanza che il debitore non fosse proprietario dell'immobile è stata considerata e che la vendita era in funzione di garanzia, con conseguente illiceità del contratto per causa illecita, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile. Il giudizio prognostico è stato ritenuto non sindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 1917 cc. 91 c.p.c.

    La corte ha affermato che l'art. 1917 c.c. disciplina i rapporti tra assicuratore e assicurato, non quelli tra assicuratore e terzo danneggiato. La regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra terzo danneggiato e assicurato, e tra il primo e l'assicuratore chiamato in garanzia, resta disciplinata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha rigettato il ricorso proposto da una cliente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, la quale aveva confermato la decisione di primo grado che respingeva la sua domanda di risarcimento danni nei confronti dell'avvocato che l'aveva assistita in un ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile. La cliente lamentava la negligente condotta del professionista, sostenendo che l'errore fosse grossolano e avesse comportato non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese legali. Contestava, inoltre, la valutazione prognostica della Corte d'Appello sull'esito del ricorso, asserendo che la stessa avesse ignorato un aspetto decisivo relativo alla titolarità dell'immobile oggetto della controversia, e infine criticava la ripartizione delle spese processuali, ritenendo che dovessero gravare sull'assicuratrice della responsabilità civile.

La Corte Suprema ha ritenuto il primo motivo di ricorso in parte infondato e in parte inammissibile, confermando l'orientamento consolidato secondo cui la responsabilità professionale dell'avvocato, obbligazione di mezzi, presuppone la violazione del dovere di diligenza professionale media e la prova che, senza l'omissione, il risultato favorevole sarebbe stato conseguito. Ha altresì dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura relativa al danno derivante dalle spese legali, non essendo state adeguatamente allegate nel ricorso né nel giudizio di merito la possibilità di una definizione transattiva o di una diversa statuizione sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la Corte d'Appello aveva considerato la circostanza relativa alla titolarità dell'immobile, ritenendo comunque il contratto nullo per illiceità della causa, in quanto volto ad eludere il divieto del patto commissorio, indipendentemente dalla posizione formale delle parti. Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché l'art. 1917 c.c. disciplina i rapporti tra assicuratore e assicurato, non derogando all'art. 91 c.p.c. per la ripartizione delle spese tra le parti in causa. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti legati alla peculiarità della fattispecie e alle questioni giuridiche affrontate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2026, n. 10235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10235
    Data del deposito : 19 aprile 2026

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