Sentenza 6 maggio 2005
Massime • 1
Non é ostativo all'accertamento della pericolosità sociale del condannato ai fini dell'esecuzione della libertà vigilata l'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in quanto la misura alternativa alla detenzione estingue soltanto la pena detentiva, ma non anche quella pecuniaria o le misure di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del magistrato di sorveglianza che, all'esito della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di accertamento della pericolosità sociale del condannato ai fini dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata).
Commentario • 1
- 1. Misure di sicurezza: occorre valutare tutti elementi sintomatici di pericolositàAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2005, n. 23973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23973 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1908
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031370/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA;
nei confronti di:
DE NG CI N. IL 22/11/1957;
avverso ORDINANZA del 27/05/2004 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 27 maggio 2005 il Magistrato di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile la richiesta del pubblico ministero di accertamento della pericolosità sociale del condannato De NG CI ai fini dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata con sentenza del Tribunale di Roma del 10 gennaio 1989, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 1990. La decisione si fondava sull'assunto che, essendo intervenuta in data 13 giugno 2002 declaratoria del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ult. co. ord. pen., doveva considerarsi estinta anche la misura di sicurezza.
Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, che la disposizione anzidetta, secondo la quale l'esito positivo dell'affidamanto in prova al servizio sociale "estingue la pena e ogni altro effetto penale" non contiene alcun riferimento alle misure di sicurezza e tale forma di estinzione non è ricompresa tra le cause ostative all'applicazione delle misure di sicurezza, non essendo, peraltro, l'esito positivo dell'affidamento indicativo del venir meno della pericolosità sociale del condannato.
Secondo un principio già enunciato da questa Corte (Sez. 1^ 25-3- 2003, P.M. in proc. Pellegrini) in coerenza con la sentenza delle Sezioni Unite n. 27 del 16-10-1995 (ric. Sessa), in tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'esito positivo della misura estingue unicamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria o le misure di sicurezza.
Queste ultime, infatti, non sono menzionate nel testo dell'art. 47 ord. pen., nel quale la dizione "ogni altro effetto penale" non è seguito dalla specificazione "della condanna", dovendo intendersi la locuzione riferita alla distinzione dalla pena principale. Depongono nel senso indicato l'art. 20 c.p., che definisce le pene accessorie effetti penali della condanna e l'art. 178 c.p., che, in relazione alla riabilitazione, richiama letteralmente "ogni altro effetto penale della condanna".
D'altra parte, l'interpretazione che qui si intende ribadire non contrasta con il disposto dell'art. 210 co. 2 c.p., che pone come ostativa all'applicazione di misure di sicurezza l'estinzione della pena, non rientrando in tale previsione l'estinzione per effetto del positivo esperimento dell'affidamento in prova, che è estranea alle ipotesi di cui agli artt. 171 e segg. c.p., in quanto costituisce conseguenza dell'espiazione della pena, sia pure in forma alternativa alla detenzione.
Posto, dunque, che l'esito positivo della prova ex art. 47 ord. pen. non comporta il venire meno della pericolosità sociale del condannato e non preclude l'applicazione della misura di sicurezza personale eventualmente disposta con la sentenza di condanna, l'ordinanza gravata va annullata, con rinvio al Giudice di merito competente, che procederà al nuovo esame valutando in concreto se la pericolosità sociale del De NG sia venuta meno, così da escludere l'applicazione della misura di sicurezza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005