Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2005, n. 23973
CASS
Sentenza 6 maggio 2005

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Non é ostativo all'accertamento della pericolosità sociale del condannato ai fini dell'esecuzione della libertà vigilata l'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in quanto la misura alternativa alla detenzione estingue soltanto la pena detentiva, ma non anche quella pecuniaria o le misure di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del magistrato di sorveglianza che, all'esito della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di accertamento della pericolosità sociale del condannato ai fini dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata).

Commentario1

  • 1Misure di sicurezza: occorre valutare tutti elementi sintomatici di pericolositàAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2005, n. 23973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23973
Data del deposito : 6 maggio 2005

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