Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 20655
CASS
Sentenza 14 marzo 2012

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Massime1

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché grava sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito. (Nella specie l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia il quale aveva omesso di proporre impugnazione contro la sentenza).

Commentario1

  • 1Impugnazione tardiva: la negligenza del difensore giustifica la rimessione in termini?Accesso limitato
    Riccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 20655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20655
Data del deposito : 14 marzo 2012

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