Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 821
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione decennale (tributi erariali), quinquennale (tributi locali) e triennale (tassa auto) sia stata interrotta dall'avviso di intimazione notificato nel 2023. Inoltre, si considerano i termini di prescrizione sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. L'intimazione di pagamento è atto idoneo a interrompere la prescrizione.

  • Inammissibile
    Mancata contestazione degli atti presupposti

    La mancata contestazione delle cartelle entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro la comunicazione preventiva per mancata contestazione, ai sensi degli articoli 19, comma 3 e 21 del d.lgs n. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 821
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 821
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo