CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
IL RI, EL
ND GE PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9181/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CONTR. BONIFICA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 I.C.I. 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 I.C.I. 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 I.C.I. 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 I.C.I. 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12.11.2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000685000 notificata il 14.09.2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo di € 12.187,73 relativa alle seguenti cartelle di pagamento riguardanti tributi vari (erariali, DACC, tributi locali, tassa auto etc..):
n. 09420110004988073000 notificata il 24.08.2011;
n. 0942012000479677000 notificata il 20.02.2012;
n. 09420120025868879000 notificata il 25.01.2013;
n. 09420130002410525000 notificata il 27.03.2013;
n. 0942013009454059000 notificata il 07.06.2013;
n. 09420130025123044000 notificata il 22.12.2013;
n. 09420140019521389000 notificata il 30.08.2014;
n. 09420160000664700000 notificata il 20.02.2016 limitatamente a IMU e diritto annuale camera di commercio;
n. 09420160003811938000 notificata il 16.04.2016;
n. 09420160007794964000 notificata il 20.05.2016;
n. 09420160017784679000 notificata il 13.11.2016;
n. 09420160029372883000 notificata il 25.02.2017;
n. 09420170000725533000 notificata il 20.03.2017;
n. 09420170001695561000 notificata il 18.04.2017;
n. 09420180012966942000 notificata il 01.10.2018;
n. 09420180014664289000 notificata il 11.10.2018;
n. 09420190002736319000 notificata il 20.03.2019;
n. 09420190020277432000 notificata il 12.10.2019 limitatamente a IMU e Tares;
n. 09420210012981746000 notificata il 04.11.2022.
Il ricorrente indicava quale unico motivo di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che controdeduceva eccependo la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto opposto e l'assenza di prescrizione per effetto di atti interruttivi intermedi, producendo documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'avviso di intimazione n. 09420229006317057000 notificato a mezzo poste a mani proprie del destinatario il 10.02.2023.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali eventualmente sollevate risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalla parte resistente.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per tributi erariali e locali relativi agli anni dal 2008 al 2015.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che gli atti presupposti, prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, risultano ritualmente notificati nelle date indicate. La mancata contestazione delle cartelle entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro la comunicazione preventiva per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del d.lgs n. 546/92.
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altri atti recettizi, successivi alle cartelle, non impugnati, ed in particolare l'avviso di intimazione n.
09420229006317057000 notificato a mezzo poste a mani proprie del destinatario il 10.02.2023, avente ad oggetto tutte le cartelle sottese all'atto oggi impugnato, come da documenti probatori allegati.
Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Al riguardo, nella recente sentenza della Cass. Sez. Tributaria 22108/24 del 27.6.2024 si spiega che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - sulla corrispondenza del quale al "vecchio" avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno.
Ciò posto, infondata è anche l'eccepita prescrizione. La prescrizione dei crediti tributari erariali decennale come quella quinquennale dei tributi locali ed anche quella triennale della tassa auto è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione, che prova l'atto interruttivo del 2023 sopra menzionato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intimazione di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario. Inoltre, devono essere considerati i termini di prescrizione sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. Infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni (art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione, come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni di ADER.
Nel caso di specie, ad ogni buon conto, per tutte le cartelle oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'intimazione di pagamento n. 09420229006317057000 notificata a mezzo poste a mani proprie del destinatario il 10.02.2023 ha validamente interrotto la prescrizione originaria, facendo iniziare un nuovo termine di prescrizione da tale data;
sicchè la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata notificata il 14.09.2024 è stata emessa tempestivamente.
Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi, pur applicandosi ad essi la prescrizione quinquennale,
l'atto interruttivo sopra indicato ha validamente interrotto anche il decorso di tale termine, rendendo non fondata l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va pertanto respinto.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
IL RI, EL
ND GE PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9181/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CONTR. BONIFICA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 I.C.I. 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 I.C.I. 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 I.C.I. 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 I.C.I. 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12.11.2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000685000 notificata il 14.09.2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo di € 12.187,73 relativa alle seguenti cartelle di pagamento riguardanti tributi vari (erariali, DACC, tributi locali, tassa auto etc..):
n. 09420110004988073000 notificata il 24.08.2011;
n. 0942012000479677000 notificata il 20.02.2012;
n. 09420120025868879000 notificata il 25.01.2013;
n. 09420130002410525000 notificata il 27.03.2013;
n. 0942013009454059000 notificata il 07.06.2013;
n. 09420130025123044000 notificata il 22.12.2013;
n. 09420140019521389000 notificata il 30.08.2014;
n. 09420160000664700000 notificata il 20.02.2016 limitatamente a IMU e diritto annuale camera di commercio;
n. 09420160003811938000 notificata il 16.04.2016;
n. 09420160007794964000 notificata il 20.05.2016;
n. 09420160017784679000 notificata il 13.11.2016;
n. 09420160029372883000 notificata il 25.02.2017;
n. 09420170000725533000 notificata il 20.03.2017;
n. 09420170001695561000 notificata il 18.04.2017;
n. 09420180012966942000 notificata il 01.10.2018;
n. 09420180014664289000 notificata il 11.10.2018;
n. 09420190002736319000 notificata il 20.03.2019;
n. 09420190020277432000 notificata il 12.10.2019 limitatamente a IMU e Tares;
n. 09420210012981746000 notificata il 04.11.2022.
Il ricorrente indicava quale unico motivo di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che controdeduceva eccependo la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto opposto e l'assenza di prescrizione per effetto di atti interruttivi intermedi, producendo documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'avviso di intimazione n. 09420229006317057000 notificato a mezzo poste a mani proprie del destinatario il 10.02.2023.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali eventualmente sollevate risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalla parte resistente.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per tributi erariali e locali relativi agli anni dal 2008 al 2015.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che gli atti presupposti, prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, risultano ritualmente notificati nelle date indicate. La mancata contestazione delle cartelle entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro la comunicazione preventiva per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del d.lgs n. 546/92.
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altri atti recettizi, successivi alle cartelle, non impugnati, ed in particolare l'avviso di intimazione n.
09420229006317057000 notificato a mezzo poste a mani proprie del destinatario il 10.02.2023, avente ad oggetto tutte le cartelle sottese all'atto oggi impugnato, come da documenti probatori allegati.
Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Al riguardo, nella recente sentenza della Cass. Sez. Tributaria 22108/24 del 27.6.2024 si spiega che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - sulla corrispondenza del quale al "vecchio" avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno.
Ciò posto, infondata è anche l'eccepita prescrizione. La prescrizione dei crediti tributari erariali decennale come quella quinquennale dei tributi locali ed anche quella triennale della tassa auto è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione, che prova l'atto interruttivo del 2023 sopra menzionato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intimazione di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario. Inoltre, devono essere considerati i termini di prescrizione sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. Infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni (art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione, come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni di ADER.
Nel caso di specie, ad ogni buon conto, per tutte le cartelle oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'intimazione di pagamento n. 09420229006317057000 notificata a mezzo poste a mani proprie del destinatario il 10.02.2023 ha validamente interrotto la prescrizione originaria, facendo iniziare un nuovo termine di prescrizione da tale data;
sicchè la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata notificata il 14.09.2024 è stata emessa tempestivamente.
Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi, pur applicandosi ad essi la prescrizione quinquennale,
l'atto interruttivo sopra indicato ha validamente interrotto anche il decorso di tale termine, rendendo non fondata l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va pertanto respinto.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026