Ordinanza presidenziale 18 novembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 30/03/2026, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05960/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11191 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI EN ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Già Ministero Dell’Istruzione, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LI NZ, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento:
- della nota DGPER prot. 118636 del 31.07.2024 e del relativo allegato con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso contenente la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali posseduti da ciascun candidato alla data del 29.12.2017 e dichiarati nella domanda di partecipazione, nella parte lesiva per parte ricorrente;
- del decreto dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
- dell’allegato al decreto dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1.988 con il punteggio di 6,5, per omessa attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda e correttamente dichiarati;
- del decreto dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
- dell’allegato al decreto dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1.988 con il punteggio di 6,5, per omessa attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda e correttamente dichiarati;
- della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 5,00 punti per i titoli culturali posseduti alla data del 29.12.2017, in applicazione del D.M. n. 107/2023 e del D.M. n. 138/2017.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AL RI OM il 23\1\2026 :
PER L’ANNULLAMENTO:
Del Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 3827 del 18.12.2025 e del relativo allegato, recante la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 2.000 con il punteggio di 6,5, per omessa attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda e correttamente dichiarati;
Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. MI AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’annullamento del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 9.8.2024 di approvazione della graduatoria finale e di quella di rettifica del 19.8.2024 del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023 nonché della successiva graduatoria di rettifica impugnata con motivi aggiunti.
La candidata contesta la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
La candidata ha ottenuto un punteggio complessivo per i soli titoli di 0 punti, come risultante dall’Allegato alla nota DGPER prot. 118636 del 31.07.2024 pubblicato sul sito.
La ricorrente ha dichiarato, quali titoli posseduti, la laurea “Specialistica storia della filosofia”, inserendola nella categoria A.1.
Ha dedotto la manifesta violazione del D.M. n. 107/2023, nonché del D.M. n. 138/2017 in quanto, qualora il Ministero avesse correttamente applicato il criterio di valutazione dei titoli di cui alla Tabella A, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio pari a 5,00 per i titoli culturali che, unitamente alla valutazione relativa ai titoli di servizio e al punteggio ottenuto alla prova di accesso al corso intensivo di formazione, le avrebbero consentito una migliore collocazione nella graduatoria di merito.
Contrariamente a quanto espressamente disposto dall’art. 9 del D.M. n. 107/2023, il Ministero resistente ne ha completamente disatteso il contenuto, attribuendo la parziale valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente alla data del 29.12.2017, che dovevano essere valutati ai sensi della Tabella A del D.M. n. 138/2017, con attribuzione complessiva di 5,00 punti, così determinati: - Master “Dirigenza Scolastica” 3 punti in base alla Tabella A.6); - Titoli (2 Master II livello e un Diploma specializzazione biennale di cui alla Tabella A.7): 1,50; - Master di cui al punto A.8): 0,50 punti.
Soggiunge che i titoli dei quali la ricorrente chiede la legittima valutazione erano in possesso della medesima Amministrazione, tenuto conto che la ricorrente, in merito ad una richiesta di trasferimento, trasmetteva in data 21.03.2023 un’istanza ove indicava pedissequamente tutti i titoli dei quali è in possesso (cfr. doc. 16: Istanza di trasferimento 23.03.2023).
Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il regolamento del concorso per dirigenti scolastici DM 138/2017 alla Tabella A prevede che nella categoria A.1 sia possibile dichiarare titoli di laurea diversi e aggiuntivi rispetto al titolo utilizzato per l’ammissione al concorso.
La Commissione, dunque, non avrebbe potuto riconoscere la laurea specialistica come titolo aggiuntivo, in quanto lo stesso titolo di studio era stato utilizzato per l’ammissione al concorso.
Con riguardo, invece, agli ulteriori titoli reclamati dalla ricorrente, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, è pacifico che la stessa non li ha dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura riservata di cui al DM 107/23 (vedi domanda in atti), attribuendo tale mancanza ad un presunto ed incerto errore di sistema.
All’ art. 3 del DM 107/23, il comma 4 prevede: “Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto”.
Pertanto, è chiaramente stabilito dalla lex specialis che tutti i candidati che avessero voluto far valere titoli aggiuntivi e valutabili, avrebbero dovuto dichiararli nella nuova domanda di partecipazione alla procedura riservata di cui al DM 107/23, anche se già in precedenza dichiarati
nella domanda del 2017 o comunque trasmessi all’amministrazione per altra ragione.
Peraltro la ricorrente attribuisce la mancata dichiarazione dei titoli ad un presunto errore nel sistema di cui non vi è stata fornita prova.
In considerazioni delle ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RIngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
MI AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI AG | RIngela Caminiti |
IL SEGRETARIO