Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 cod. nav.) la realizzazione senza autorizzazione di passerelle e palafitte fisse per ormeggio di natanti nell'alveo fluviale, in quanto, pur non impedendo la fruibilità dello specchio d'acqua occupato, ne limita o comprime l'utilizzo, rendendolo non navigabile o non suscettibile di stazionamento da parte di altre imbarcazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2014, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/10/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 3355
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 36671/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IV OR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma-sezione per il riesame il 16-17/7/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. D'Amato Fabio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16-17/7/2014, il Tribunale di Roma-sezione per il riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale locale nei confronti di IV OR, indagato per il reato di cui all'art. 1161 c.n. per aver - quale legale rappresentante del "Rimessaggio Nautico IV di G. IV & C. s.a.s." - occupato senza titolo specchi acquei del fiume Tevere prospicienti via delle Orcadi, appartenenti al demanio marittimo, in particolare allocandovi o mantenendovi imbarcazioni da diporto. In particolare, il Tribunale del riesame ribadiva che le indagini svolte avevano evidenziato la realizzazione - presso le aree in oggetto - di una palizzata in legno lunga 55 metri (utilizzata per l'ormeggio dei natanti, con occupazione di spazio acqueo di 550 mq.) e di una passerella in legno di 190 mt.x1,20 mt, sorretta da pali conficcati nell'alveo del fiume (utilizzata per lo stazionamento dei natanti, con occupazione di spazio acqueo di 1435 mq.)- Di seguito, argomentava sui motivi di ricorso e, in particolare, affermava: 1) l'irrilevanza del fatto che l'indagato non avesse eseguito le opere in oggetto, essendo sufficiente che avesse continuato nell'altrui attività di abusiva occupazione, nella consapevolezza della stessa;
2) che la presenza di passerella e di palizzate fisse, con aggancio di natanti, sottraeva parte del fiume all'uso pubblico;
3) che la presentazione - da parte dell'indagato - di un'istanza volta ad ottenere la concessione per l'occupazione doveva considerarsi ininfluente, atteso che la stessa non era stata ancora rilasciata.
2. Ricorre per cassazione riversa, a mezzo del proprio difensore, argomentando tre distinti motivi.
Con il primo - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 54 e 1161 c.n., deduce che non sarebbe ravvisabile alcuna occupazione di demanio marittimo, atteso che le opere non avrebbero determinato compressione dell'uso pubblico del bene, non limitato ne' escluso;
sarebbe quindi configurabile, al più, il reato di realizzazione abusiva di innovazioni su area demaniale.
Con il secondo motivo - inosservanza ed erronea applicazione della legge per mancata verifica dei presupposti del fumus boni iuris -, deduce che la fattispecie invero astrattamente individuabile sarebbe comunque estinta per prescrizione, in quanto reato istantaneo;
le innovazioni, infatti, sarebbero state realizzate negli anni 80, come accertato anche dal consulente del pubblico ministero. Con il terzo motivo - erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. - deduce che il sequestro di "specchi acquei" prossimi alle opere, oltre che generico nell'individuazione del bene, impedirebbe il godimento e la fruibilità degli stessi da parte della collettività. La misura, invero, avrebbe dovuto al più colpire gli interventi abusivi, non l'area demaniale in sè.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Occorre premettere che, nell'esame dei motivi di ricorso, debbono tenersi presenti i principi più volte affermati da questa Corte in ordine alle impugnazioni aventi ad oggetto le misure cautelari reali;
da un lato, infatti, come pianamente discendente dal testo dell'art. 325 c.p.p., va ribadito che il provvedimento riguardante le stesse misure è ricorribile per sola violazione di legge, nel cui concetto rientra la motivazione assolutamente mancante o apparente, non anche quella illogica o contraddittoria (tra le altre, Sez. 3, n. 11981 del 5/2/2014, Di Gennaro, Rv. 258735; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).
4. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 Con riferimento al primo motivo, che ricalca il secondo motivo di impugnazione dell'originario decreto emesso dal G.i.p. di Roma, ritiene la Corte che la motivazione adottata dal Tribunale capitolino non contenga alcuna violazione di legge.
In particolare, l'impugnata ordinanza evidenzia correttamente che la presenza di passerelle e palafitte fisse - pacificamente conficcate nell'alveo, con conseguente aggancio da parte di natanti - comporta di per sè occupazione del bene demaniale, nella misura in cui quella parte del fiume è sottratta all'uso pubblico, poiché non navigabile o, comunque, non suscettibile di stazionamento ad opera di altre imbarcazioni. D'altra parte, e contrariamente a quanto afferma il ricorrente, per orientamento consolidato di questa Corte suprema nel caso di arbitraria occupazione del demanio marittimo, non è necessario che l'attività di ostacolo all'uso pubblico venga realizzata in modo da escludere la fruibilità da parte dei potenziali utenti, ma è sufficiente - come nel caso di specie - una condotta che limiti o comprima detto uso;
il bene giuridico tutelato dalla norma, infatti, è costituito dall'interesse della collettività ad usare pienamente l'area demaniale (Sez. 3, n. 8410 del 12/1/2005, Di Palma, Rv. 230974).
4.2 Con riguardo al secondo motivo, osserva la Corte che il provvedimento impugnato individua correttamente in fatto gli elementi costitutivi del reato di occupazione di spazi demaniali ex art. 1161 c.n. (stabile presenza della palizzata e della passerella infisse nell'alveo del fiume, oltre che di natanti ivi attraccati;
assenza di concessione), il quale - per costante indirizzo di legittimità - ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi (per tutte, Sez. 3, n. 27071 del 29/5/2014, Diotallevi, Rv. 259306); condotta ancora in corso al 23/5/2014 (data dell'istanza di sequestro del pubblico ministero) e, pertanto, non estinta per prescrizione.
4.3 In ordine, infine, al terzo motivo, il ricorrente lamenta - per la prima volta in questa sede - che il sequestro avrebbe riguardato non soltanto le opere abusive, ma anche gli antistanti specchi acquei del Tevere, in tal modo sottratti all'uso pubblico. Orbene, premesso che il Tribunale del riesame ha motivato sul punto con argomenti logici e persuasivi (sequestro preventivo volto ad impedire che l'indagato - che gestisce un rimessaggio nautico - protragga l'occupazione illecita del demanio "accogliendo" imbarcazioni), osserva questa Corte l'assenza di qualsivoglia interesse a censurare un eventuale vincolo che non riguardi beni di proprietà o in uso all'IV.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015