Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2018, n. 534
CASS
Sentenza 10 dicembre 2018

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Il giudice dell'esecuzione, nel provvedere in ordine alla richiesta congiunta delle parti di applicazione della disciplina della continuazione a reati per i quali, nel giudizio di cognizione, sia stata irrogata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, T.U. stup., ha esclusivamente il potere di revocare espressamente la stessa, nelle ipotesi di legge, ovvero di estenderne la durata per effetto del riconoscimento della continuazione; ne consegue che la mancanza di una pronuncia espressa sulla pena sostitutiva, costituendo violazione dei compiti attribuiti dalla legge al giudice, non può valere come revoca implicita del lavoro di pubblica utilità. (In motivazione, la Corte ha affermato che una diversa soluzione contrasterebbe, altresì, con il principio generale secondo cui il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice dell'esecuzione non può essere più afflittivo rispetto a quello stabilito dal giudice della cognizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2018, n. 534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 534
    Data del deposito : 10 dicembre 2018

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