Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN LO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5384/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 14/12/00 - R.G.N. 47332/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOPFOLI;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, confermando l'appellata sentenza del Pretore della stessa città, rigettava la domanda, proposta da LO EN contro la s.p.a. Ferrovie dello Stato, allo scopo di conseguire, sulla base del computo del premio di esercizio annuale, l'integrazione dell'indennità di buonuscita percepita a seguito della conclusione del rapporto di lavoro intercorso con l'azienda ferroviaria.
Il giudice di merito riteneva tuttora applicabile l'elencazione tassativa degli elementi retributivi utili ai fini della misura dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, la cui vigenza era stata confermata dall'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie
dello Stato. Ricordava anche che, in relazione a detta disciplina, l'inclusione nel computo della tredicesima mensilità era stata conseguenza di un'apposita previsione normativa (art. 8 1. n. 75/1980).
Contro questa sentenza il EN propone ricorso per Cassazione. La controparte resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso (corredato di una doppia rubrica) si denuncia violazione degli artt. 2120 e 2121 c.c., dell'art. 14 l. 14 dicembre 1973 n. 829, degli art 3 e 36 Cost., unitamente a vizi di motivazione. Si Sostiene che l'espressione "stipendio in godimento" utilizzata dal citato art. 14 l. n. 829/1973 fa riferimento alla retribuzione mensilmente corrisposta al dipendente, nella quale deve essere ricompresa la rata del premio di esercizio, perché la stessa costituisce un'organica ed inseparabile integrazione dello stipendio, in relazione all'evoluzione della sua disciplina, caratterizzata in particolare dalla inclusione del premio di esercizio tra gli elementi del trattamento economico da parte del contratto collettivo per il settore per il triennio 1987-1989 e dalla sua qualificazione tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione da parte del successivo c.c.n.l., essendo esso diventato un elemento corrisposto continuativamente e in misura fissa a favore della generalità dei prestatori di lavoro, nel quadro peraltro della privatizzazione del rapporto del personale ferroviario, che rende applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2120 c.c.. Il ricorso non è fondato.
La questione è stata già approfonditamente esaminata da questa Corte (sentenze 10 maggio 2002 n. 6738 e 28 marzo 2003 n. 4781), che ha enunciato il principio - che ora si ribadisce - che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale delle Ferrovie dello Stato, il trattamento relativo all'indennità di buonuscita dei dipendenti cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995 è rimasto regolato dalla vecchia disciplina dettata dall'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, come confermato dall'art. 13 del decreto legge 1 aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204 (disposizione che ha invece previsto l'applicazione, dopo tale data, della disciplina generale del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.); e che, di conseguenza, il cd. premio di esercizio, non compreso tra gli emolumenti tassativamente indicati dal citato art. 14, va escluso dalla base di calcolo della predetta indennità, come è confermato in particolare dalla circostanza che ai fini dell'inclusione della tredicesima mensilità è stato necessario uno specifico intervento legislativo (art. 8 1. 20 marzo 1980 n. 75). Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese del giudizio vengono regolate in applicazione del criterio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. stante la natura retributiva dell'istituto oggetto del giudizio, che rende inapplicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 10 luglio 2001 n. 9336 e 21 dicembre 2001 n. 16152).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in Euro 19,00 oltre a Euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004