Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
NOM DEL F: POLO0 1454 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT UPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA GARANZIE PER Vill Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 15126/99 Cron.3775 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. hello Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.17/10/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORET sul ricorso proposto da: : Richiesta copia studi.. VIGOR PLANT SNC, in persona del Legale rapp.te p.t. dal Sig. 204ROLE 24 ORE 1155 per diritti 4 FEB. 2002 Sig. OD ROSARIO, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERS ROMA PZZA DELLA LIBERTA' 20, presso 10 studio €1.55 1.3000 dell'avvocato PIER LUIGI MANFREDONIA, difeso CANCELLERIA dall'avvocato MARIO DE GUIDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DG724712 NA AN;
- intimato avversO la sentenza n. 837/98 del Tribunale di 2001 BRINDISI, depositata il 16/12/98; 1373 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 giugno 1976 il Pretore di SA rigettò l'opposizione proposta da IO ON contro il decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato a pagare alla società Vi- gor LA la somma di lire 1.398.796, prezzo delle piantine di anguria che aveva acquistato. Il detto Pretore, in particolare, valutate le prove testimo- niali raccolte, escluse che l'acquirente aveva tempestivamente de- nunziato il vizio della merce che aveva allegato per giustificare il suo inadempimento. In appello il Tribunale di Brindisi ha invece affermato, con la sentenza indicata in epigrafe, la tempestività di tale denunzia, ed ha quindi accolto l'opposizione proposta da IO ON. In particolare il Tribunale ha accertato che l'acquirente, e per lui suo fratello, che ritirò la merce, ne aveva immediatamente e verbalmente denunziato il vizio, consistente nella presenza di mar- ciume prodotto da un fungo;
e che la successiva denunzia scritta, effettuata dopo aver verificato la inutilizzabilità delle piantine, che la venditrice aveva sostenuto ed assicurato essere comunque idonee all'uso, nonostante la presenza del marciume detto, fu soltanto con- ferma e perfezionamento di quella formulata in occasione della con- segna della merce. La società VI LA ha proposto ricorso per cassazione, formulando due censire. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso la società VI LA denunzia violazione dell'art. 1495 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; in particolare, dopo aver ricordato che "la denunzia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta può essere effettuata, oltre che dal compratore, da un suo rappresentante, a condizione che quest'ultimo manifesti tale qualità al venditore, e che il compratore provi di avergli conferito il relativo incarico" (Cassazio- ne civile sez. II, 30 ottobre 1998, n. 10854), afferma che nella specie il Tribunale di Brindisi ha erroneamente ritenuto valida la quella di un terzo (il fratello di IO ON) estraneo al rapporto obbligato- rio, privo del relativo potere. La censura è inammissibile. 1 motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pe- na di inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato og- getto del giudizio di merito, non essendo consentito, in sede di legit- timità, proporre questioni nuove o nuovi temi di contestazione invol- genti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cassazione civile sez. 1, 6 giugno 2000, n. 7583). Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato, come avrebbe dovuto (Cassazione civile sez. III, 12 settembre 2000, n. 12025), l'avvenuta deduzione, innanzi al giudice di merito, della que- stione di fatto proposta con la censura in esame, non risultando, dalla sentenza impugnata, che chiese al Tribunale di verificare se il fratello dell'acquirente, al quale quest'ultimo aveva consegnato la 2 merce, all'evidenza riconoscendolo suo rappresentante, non avesse, per l'appunto ritirando la merce, implicitamente ma non equivoca- mente, dichiarato tale sua qualità. Con il secondo motivo di ricorso la società VI LA af- ferma che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, avendo affermato, per un verso che la denunzia dei vizi della merce avvenne, verbalmente, subito dopo la sua consegna, e per altro ver- so che la diversa denunzia, fatta successivamente per iscritto, fu anch'essa tempestiva, perché effettuata subito dopo la scoperta dei vizi. La censura è inammissibile perché non tiene conto del reale ricostruzione dei fatti esposta nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha invero accertato che, subito dopo aver riti- rato la merce, l'acquirente (o chi per lui) denunziò la presenza di marciume sulle piantine;
che la venditrice assicurò che le piantine erano comunque buone, e potevano essere messe a dimora;
e che h messe a dimora, si rivelarono invece inutilizzabili;
ed ha quindi affer- mato, senza incorrere in contraddizione, che la prima denunzia fu dunque effettuata non appena scoperto il vizio, e la seconda non ap- pena accertò che il vizio denunziato era tale da rendere le piantine inutilizzabili. Nulla sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva. 3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 17 ottobre 2001 Il presidente (Rafaele Corona) лептиL'estensore (Carlo Cioffi) Carlo Cu IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 1097 129.11 10,33 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14537 4 FEB. 2007 Roma IL CANCEL [TOT. 139,44 IL CANCELLIERE C1 Francese Catania Agenzia delle Entrate Umeio di Roma 32 26.03 12 Iscritto a 1094 Art. n. 4