Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
O L L O B 4 ) 7 E E 3 . E C N N A , O REPUBBLICA ITALIANA 1 P I 9 Z I 9 /01 A 1 D R - T 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S 1 I - C G 1 I E 2 D R . U L CORTE SUPREN A J D 9 G 3 E T Ë E N N SEZIONE PRIMA CIVILE 6 . E 4 S T . E S T I T ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R A Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 11857/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron. 4392 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI Consigliere Ud. 27/10/00 SALVAGO Consigliere -Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L.
3.000 SS MO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 13 FEB. 2001 E. MONACI 5, presso RIZZO G., rappresentato e difeso IL CANCELLIERE dall'avvocato ORLANDO MARIO, giusta procura in calce CANCELLERIA al ricorso;
- ricorrente
contro
BALESTRA SILVANA;
intimata avverso la sentenza n. 34/99 del Giudice di pace di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 28/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 . udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Maria 1960 -1- Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Rosario RUSSO l'accoglimento del ricorso. V -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IM AS conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Francavilla Fontana la moglie separata AN AL per ottenere la restituzione di una autovettura FIAT Uno 45 a lui intestata: deduceva al riguardo che il provvedimento presidenziale emesso nel giudizio di separazione con il quale detta vettura era stata assegnata alla moglie non era stato confermato in sede di sentenza e che pertanto la medesima era divenuta priva di titolo al possesso del bene. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 28 gennaio 1999 il giudice di pace rigettava la domanda, osservando in motivazione che il Tribunale di Brindisi nel definire la causa di separazione avrebbe dovuto pronunciare anche sull' assegnazione dell' auto, già disposta con il provvedimento presidenziale. Aggiungeva che in difetto la controversia doveva essere risolta con l' instaurazione di uno specifico giudizio diretto ad ottenere la divisione di tutti i beni oggetto di comunione legale tra i coniugi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AS deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il giudice di pace non ha considerato che il provvedimento presidenziale di assegnazione in uso alla AL dell' autovettura in oggetto non era stato confermato nella sentenza di separazione nè rinnovato in sede di divorzio e non ha verificato, come gli era stato chiesto, se persistessero in favore della predetta valide ragioni giuridiche per conservare il possesso del bene, ma ha ل introdotto il diverso tema della divisione dei beni oggetto della comunione legale tra i coniugi, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si denuncia altresì difetto di motivazione sul punto decisivo relativo alla persistenza di un titolo per l' uso del bene dopo la sentenza definitiva di separazione. Il ricorso è inammissibile. E' invero orientamento assolutamente consolidato di questa Suprema Corte, dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 716 del 1999, chiamate a comporre il contrasto maturato all' interno delle singole sezioni in ordine ai limiti entro i quali è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, che a seguito della nuova formulazione dell' art. 113 comma 2 c.p.c. le sentenze emesse da detto giudice secondo equità nelle cause di valore non superiore a lire due milioni sono impugnabili per cassazione con riferimento agli errores in " iudicando" limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie ove di rango superiore a quelle ordinarie, nonchè quanto agli " errores in procedendo "( con riferimento anche alle ipotesi di inesistenza, mera apparenza o radicale contraddittorietà della motivazione ) per la violazione delle norme processuali o di : quelle sostanziali cui le norme processuali fanno rinvio. Hanno al riguardo precisato le Sezioni Unite che in tali controversie il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione dell' equità c.d. formativa ( o sostitutiva), 2 non correttiva ( o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell' ordinamento ( v. più di recente Cass. 2000 n. 2105; 2000 n. 4326; 2000 n. 9268; 2000 n. 9799; 2000 n. 10820; 2000 n. 13269). Tanto ritenuto in diritto, appare evidente che il motivo di ricorso sopra sintetizzato, dichiaratamente diretto a prospettare, in relazione a pronuncia emessa in una causa di valore inferiore a L. 2.000.000, vizi di violazione di legge con riguardo al titolo giustificativo del godimento del bene e di carenza o contraddittorietà della motivazione sul punto, ai sensi dell' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., eccede i limiti innanzi precisati di sindacabilità delle sentenze di equità del giudice di pace. Nè potrebbe indurre a ravvisare l'esistenza di un error in procedendo, in quanto tale deducibile dinanzi a questa Corte, la prospettazione di extrapetizione contenuta nello stesso motivo, per avere il giudice di pace fatto riferimento alla necessità di proporre la diversa azione di divisione di tutti i beni oggetto della comunione legale, atteso che un vizio siffatto ricorre soltanto quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni estranee all' oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello invocato, mentre lo stesso giudice resta del tutto libero di ricostruire e qualificare giuridicamente l' azione in modo diverso da quello prospettato e di accertare la presenza degli elementi caratterizzanti l' efficacia costitutiva 0 estintiva della pretesa avanzata, attenendo tale accertamento all' obbligo di esatta applicazione della legge ( v. per 3 tutte Cass. 1997 n. 8258; 1998 n. 1940; 1998 n. 4923; 1998 n. 9887; 1999 n. 2730; 2000 n. 961). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l' intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 27 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ج. CANCELLERIA 2001 FEB IN DEPOSITATA IL CANCELLIERE 14 Maria Di Nuzzo CANCELLIERE Marie siDi s ggi, uzzo O i N D aria IL M 4 7 ) O 3 L E . L C N O , B A 1 P E 9 I E 9 1 D N - 1 O E I 1 Z - C 1 I A 2 R D . T U S L I I 9 G G 3 E R E E A N 6 . D 4 T . E S T T I T ( N R E S A E