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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1778/2017 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA avv.to SANTO (C.F. ) in proprio rappresentato e difeso da sé Pt_1 C.F._1
medesimo
Attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PUTERIO Controparte_1 P.IVA_1
CARMELO
E
contumace) Controparte_2
Convenuti
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Con atto di citazione del 22.05.2017 la società istante conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Paola la in p.l.r.p.t., con sede in Rende alla Via Verdi, 33/A, nella Controparte_2
qualità di società proprietaria del veicolo Polo Wolkswagen, tg. DZ718LP, nonchè la
[...]
in persona del legale rappresentante, quale assicuratore per la responsabilità Controparte_3
civile del suddetto veicolo, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 23.12.2016, alle ore 12,20 circa, nei pressi della progressiva km 5+600, loc. Monteluta, SS 107, nel Comune di Paola.
Si costituiva la società che, in via preliminare ed assorbente, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito;
indi, trattenuta la causa a riserva, interveniva l'ordinanza n. 213/2017 dell'11.10.2017, con la quale il Giudice di Pace adito dichiarava il proprio difetto di competenza per valore in favore del Tribunale di Paola, assegnando termine di 60 giorni per la riassunzione.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 17.11.2017, la società attrice, quale utilizzatrice dell'autovettura Mercedes E Blutec4 Matic, tg. EX731MY, conveniva in riassunzione, innanzi all'intestato Tribunale l'odierna convenuta.
A fondamento della domanda assumeva;
che nelle predette circostanza di luogo e di tempo l'autovettura Mercedes E Blutec4 Matic, tg. EX731MY, condotta nell'occorso dal sig. Parte_2
, percorreva la SS 107 con direzione di marcia Cosenza-Paola; che giunto il sig. ,
[...] Pt_2
nei pressi della citata progressiva chilometrica, intravedendo veicoli incolonnati in lento movimento, rallentava la marcia ed inseriva tutti gli indicatori direzionali al fine di segnalare il pericolo. In tale frangente veniva tamponato dall'autovettura Polo Wolkswagen, tg. DZ718LP, di proprietà della condotta dalla sig.ra a causa dell'urto il Controparte_2 Parte_3
veicolo Mercedes per inerzia collideva con il mezzo Fiat Punto, tg. EL062SJ, di proprietà e condotta dal sig. . Parte_4
Tanto premesso, esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, la società istante, al fine di vedersi ristorata dei danni materiali subiti nell'occorso, chiedeva, previa dichiarazione della esclusiva responsabilità in capo alla conducente del veicolo Polo Wolkswagen, tg. DZ718LP, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni materiali quantificati nella somma complessiva di € 11.693,95, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, nonché al rimborso delle spese di onorari pagati al suo difensore per l'attività espletata nella fase stragiudiziale nella misura di € 2398,03.
Si costituiva la convenuta che impugnava e contestava la domanda Controparte_3
siccome inammissibile, improcedibile, ed improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazioni e sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente come dedotto dalle parti successivamente alla interruzione del procedimento de quo, la previa autorizzazione del Giudice Delegato del Parte_5
, ha definito in via transattiva ogni pretesa con la come da transazione in Parte_5 CP_1 atti, mediante versamento da parte della della somma omnicomprensiva di €. CP_1
5.000,00.
Ciò posto, come eccepito dalla convenuta, tale circostanza impedisce una pronuncia da parte in ordine alle responsabilità sottese al sinistro di cui è causa (Cass 2023, n.27887) “L'accordo transattivo che recepisce la chiara volontà delle parti contraenti di superare e definire tra esse, e tramite reciproche concessioni, ogni rapporto derivante dal giudizio pendente, non può più essere rimesso in discussione da una successiva pronuncia vista l'ampia portata definitoria della transazione sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo”.
Ne deriva che deve esser dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale, il Giudicante deve liquidare le spese di giudizio secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 2024, n.809).
Quando una domanda viene accolta, anche parzialmente, il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto, ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'articolo 92, comma 2, codice di procedura civile, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda;
ex plurimis Cassazione civile sez. VI 23 settembre 2013 n. 21684) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese.
Nella fattispecie di cui è causa, tuttavia, l'Avv. chiede in questa sede una pronuncia Pt_1
dichiarativa di soccombenza delle convenute e Controparte_2 CP_1
Ed invero, la distrazione delle spese legali di giudizio può essere disposta solo con il provvedimento che rechi condanna alle spese della parte soccombente essendo quest'ultima presupposto indefettibile.
Tuttavia il giudizio non è stato riassunto nell'interesse della bensì dal Controparte_4
procuratore antistatario in proprio;
ne deriva che sebbene l'istanza di distrazione delle spese non costituisca domanda introduttiva di uno speciale procedimento (Cass .n. 16567/23) non essendo avvenuta la riassunzione nell'interesse della parte virtualmente soccombente ed alla luce dell'intervenuto accordo transattivo risulta precluso ogni accertamento sulla soccombenza e, quindi, ogni pronuncia di condanna al risarcimento dei danni ancorché ai soli fini delle spese di lite ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) DICHIARA inammissibile ogni ulteriore domanda;
3) NULLA sulle spese del giudizio.
Paola, 25.4.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1778/2017 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA avv.to SANTO (C.F. ) in proprio rappresentato e difeso da sé Pt_1 C.F._1
medesimo
Attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PUTERIO Controparte_1 P.IVA_1
CARMELO
E
contumace) Controparte_2
Convenuti
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Con atto di citazione del 22.05.2017 la società istante conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Paola la in p.l.r.p.t., con sede in Rende alla Via Verdi, 33/A, nella Controparte_2
qualità di società proprietaria del veicolo Polo Wolkswagen, tg. DZ718LP, nonchè la
[...]
in persona del legale rappresentante, quale assicuratore per la responsabilità Controparte_3
civile del suddetto veicolo, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 23.12.2016, alle ore 12,20 circa, nei pressi della progressiva km 5+600, loc. Monteluta, SS 107, nel Comune di Paola.
Si costituiva la società che, in via preliminare ed assorbente, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito;
indi, trattenuta la causa a riserva, interveniva l'ordinanza n. 213/2017 dell'11.10.2017, con la quale il Giudice di Pace adito dichiarava il proprio difetto di competenza per valore in favore del Tribunale di Paola, assegnando termine di 60 giorni per la riassunzione.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 17.11.2017, la società attrice, quale utilizzatrice dell'autovettura Mercedes E Blutec4 Matic, tg. EX731MY, conveniva in riassunzione, innanzi all'intestato Tribunale l'odierna convenuta.
A fondamento della domanda assumeva;
che nelle predette circostanza di luogo e di tempo l'autovettura Mercedes E Blutec4 Matic, tg. EX731MY, condotta nell'occorso dal sig. Parte_2
, percorreva la SS 107 con direzione di marcia Cosenza-Paola; che giunto il sig. ,
[...] Pt_2
nei pressi della citata progressiva chilometrica, intravedendo veicoli incolonnati in lento movimento, rallentava la marcia ed inseriva tutti gli indicatori direzionali al fine di segnalare il pericolo. In tale frangente veniva tamponato dall'autovettura Polo Wolkswagen, tg. DZ718LP, di proprietà della condotta dalla sig.ra a causa dell'urto il Controparte_2 Parte_3
veicolo Mercedes per inerzia collideva con il mezzo Fiat Punto, tg. EL062SJ, di proprietà e condotta dal sig. . Parte_4
Tanto premesso, esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, la società istante, al fine di vedersi ristorata dei danni materiali subiti nell'occorso, chiedeva, previa dichiarazione della esclusiva responsabilità in capo alla conducente del veicolo Polo Wolkswagen, tg. DZ718LP, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni materiali quantificati nella somma complessiva di € 11.693,95, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, nonché al rimborso delle spese di onorari pagati al suo difensore per l'attività espletata nella fase stragiudiziale nella misura di € 2398,03.
Si costituiva la convenuta che impugnava e contestava la domanda Controparte_3
siccome inammissibile, improcedibile, ed improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazioni e sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente come dedotto dalle parti successivamente alla interruzione del procedimento de quo, la previa autorizzazione del Giudice Delegato del Parte_5
, ha definito in via transattiva ogni pretesa con la come da transazione in Parte_5 CP_1 atti, mediante versamento da parte della della somma omnicomprensiva di €. CP_1
5.000,00.
Ciò posto, come eccepito dalla convenuta, tale circostanza impedisce una pronuncia da parte in ordine alle responsabilità sottese al sinistro di cui è causa (Cass 2023, n.27887) “L'accordo transattivo che recepisce la chiara volontà delle parti contraenti di superare e definire tra esse, e tramite reciproche concessioni, ogni rapporto derivante dal giudizio pendente, non può più essere rimesso in discussione da una successiva pronuncia vista l'ampia portata definitoria della transazione sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo”.
Ne deriva che deve esser dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale, il Giudicante deve liquidare le spese di giudizio secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 2024, n.809).
Quando una domanda viene accolta, anche parzialmente, il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto, ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'articolo 92, comma 2, codice di procedura civile, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda;
ex plurimis Cassazione civile sez. VI 23 settembre 2013 n. 21684) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese.
Nella fattispecie di cui è causa, tuttavia, l'Avv. chiede in questa sede una pronuncia Pt_1
dichiarativa di soccombenza delle convenute e Controparte_2 CP_1
Ed invero, la distrazione delle spese legali di giudizio può essere disposta solo con il provvedimento che rechi condanna alle spese della parte soccombente essendo quest'ultima presupposto indefettibile.
Tuttavia il giudizio non è stato riassunto nell'interesse della bensì dal Controparte_4
procuratore antistatario in proprio;
ne deriva che sebbene l'istanza di distrazione delle spese non costituisca domanda introduttiva di uno speciale procedimento (Cass .n. 16567/23) non essendo avvenuta la riassunzione nell'interesse della parte virtualmente soccombente ed alla luce dell'intervenuto accordo transattivo risulta precluso ogni accertamento sulla soccombenza e, quindi, ogni pronuncia di condanna al risarcimento dei danni ancorché ai soli fini delle spese di lite ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) DICHIARA inammissibile ogni ulteriore domanda;
3) NULLA sulle spese del giudizio.
Paola, 25.4.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli