Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3954/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11.02.2025, alle ore 9,20, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Na- poli, all'udienza del Giudice dott. Vincenzo Scalzone, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
Controparte_1
- OPPOSTA
Sono presenti:
l' avv Fabio Musto per delega dell avv Piscitelli il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi chiedendone l integrale accoglimento e si dichiara pronto ad ascoltare il dispo- sitivo della sentenza. E' presente per e per delega dell'avv. Controparte_1
Marco Rossi, l'avv. Gianfranco Circolo il quale si riporta alle pregresse difese svolte in atti e verbali di causa e alle note conclusive e chiede volersi decidersi la causa.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3954/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Piscitelli, e con lo stesso elettivamente domi- ciliato in Napoli al Corso V. Emanuele n. 112,
-OPPONENTE–
E
(p.iva – già , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per
essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Persona_1 Controparte_2
( ), già a seguito di mero cambio di
[...] P.IVA_2 CP_3 denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Vene-
zia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. Persona_1
44583; racc. 16958), con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino
5A,
- OPPOSTA- CONCLUSIONI
Le parti alla udienza dell'11.02.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione gli opponenti adivano l'intestato Tribu- nale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2022 del 6.1.2022, chiedendo di accogliere la frapposta opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto, siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
in accoglimento della proposta domanda, accertare e di- chiarare in ragione delle causali dedotte in narrativa, la nullità totale, nonché, in mero subordine, la nullità parziale, con declaratoria, in particolare, di decadenza ex art. 1957
c.c . e/o inefficacia - dei rapporti (fideiussori) di garanzia, per cui è causa;
in via me- ramente subordinata nella malaugurata ipotesi di riconoscimento della validità della fi- deiussione in oggetto , limitare il suo importo alla somma di euro 26.669,15; con vitto- ria di spese e compensi professionali, con attribuzione Si costituiva con comparsa di
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costituzione e risposta la convenuta la quale chiedeva di rigettare ogni domanda CP_4 dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei suoi confronti della somma di € 30.258,25 (ov- Controparte_1 vero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da deter- minarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pa- gamento, a favore di della suddetta somma;
con vittoria di Controparte_1 spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%. Espletato il giudizio la causa è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, per quanto concerne la procedibilità della domanda va rilevato che è stata espletata la procedura di mediazione ex D. Lgvo 28/2010, con procedimento con- clusosi il 23.02.2023. Inoltre relativamente alla prima delle questione controverse, quanto alla assunta carenza di legittimazione sostanziale della parte opposta, occorre ricordare che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applica- no le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del ce- dente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Re- stano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previ- sti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la ces- sione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblica- zione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai de- bitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, quindi, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. (Cass. n. 10200_2021). La legge n. 130/199 ha in- dubbiamente eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di cartolarizzazione, per le quali fino al 1999 in Italia erano state realiz- zate soltanto 20 cartolarizzazioni. Tra queste le novità più significative sono: la predetta deroga alle norme generali in materia di opponibilità della cessione dei crediti ai debito- ri ceduti e ai terzi;
il trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l'espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse;
per l'effetto, prova “processuale” della cessione del credito in blocco. Ciò posto, possono eccepire la carenza di legittimazione attiva il debitore ed il cedente, ma la stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. SS.UU. del 16/02/2016, n. 2951). Al riguardo va rilevato che secondo una parte della giurisprudenza è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumera- zione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la forma- zione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti og- getto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020). La Suprema Corte da ultimo ha preci-
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sato che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pub- blicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la rea- lizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presuppo- sto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un av- viso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimen- to, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notifica- zione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pa- gamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, ren- dendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può nep- pure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documenta- zione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in pro- duzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del 16/04/2021). La notificazione stabilita in ge- nerale dell'art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessio- nario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. Sul pia- no prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessio- nario Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Uffi- ciale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” speci- fico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni ce- dute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni con- fessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessa- riamente esaustivo. La Corte di Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri: – il primo, di tipo sostanziale, è che risulti prova- ta la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto. In sintesi, la Cassa- zione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del cre- ditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione. Con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). La S.C. ha poi precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. (Cass. n. 10200_2021). A supporto di tale orientamento giu- risprudenziale vi è l'intento di eliminare la farraginosità del sistema a beneficio di una procedura snella e semplificata di cessione di crediti in blocco. Viene, perciò, attribuita diretta efficacia ricognitiva del trasferimento della proprietà del credito a (meri) atti di intimazione di pagamento, di citazione e di interventi in corso di causa (ex art. 111
c.p.c.) rispetto alle parti negoziali (cedente e cessionario) che sono istituti di credito e/o
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i quali, di contro, non avrebbero alcun interesse e/o agevolazione e/o vantaggio ad azionare un credito se non di propria titolarità. Tuttavia va precisato che recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel.
, ha affermato che in tema di prova della cessione di crediti in blocco, Per_2 la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debi- tore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giu- dice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effet- to di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione;
tuttavia nel caso di specie è stata documentata la comunicazione della cessione del credito in favore della parte op- posta e la pubblicazione della stessa nell'elenco dei crediti ceduti alla parte opposta. Va precisato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'a- dempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av- valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui ina- dempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., al contraente non inadempiente è concessa la facoltà di sceglie- re tra due vie: o insistere per l'adempimento, chiedendo la c.d. manutenzione del con- tratto e la condanna di controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta;
op- pure chiedere la risoluzione del contratto, e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale come se non fosse mai intercorso. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto del con- traente in bonis di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia ap- prezzati in modo diverso a seconda dell'azione prescelta: (a) se la parte non inadem- piente insiste per la manutenzione del contratto (e, quindi, la controprestazione è ancora realizzabile), potrà (i) chiedere l'esecuzione della prestazione dovuta in origine (restan- do obbligato a eseguire la propria), e (ii) agire altresì per il risarcimento del danno deri- vante dal ritardo nell'adempimento (che non può equivalere, quindi, al controvalore della prestazione originaria); (b) se la parte non inadempiente non intende rimanere vincolata al contratto stipulato e chiederne la risoluzione, (i) non sarà più tenuta ad adempiere la propria prestazione, oppure, ove l'abbia già eseguita, avrà diritto di chie- derne la restituzione, e (ii) potrà chiedere il risarcimento del danno subito, commisurato
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non al semplice ritardo, bensì all'inadempimento assoluto di controparte per non aver ricevuto la prestazione. La domanda di adempimento non preclude il diritto di chiedere, in un secondo momento, la risoluzione del contratto, ove sia più conveniente;
viceversa, una volta chiesta la risoluzione, non è più possibile esigere l'adempimento (art. 1453, secondo comma, c.c.). Dalla data della domanda di risoluzione, il contraente inadem- piente non può più rimediare alla precedente violazione;
pertanto, l'altra parte è legitti- mata a rifiutare la prestazione che gli venga proposta, ove non preferisca accettare un adempimento tardivo (art. 1453, terzo comma, c.c.). La risoluzione per inadempimento è una ipotesi di risoluzione giudiziale, nel senso che deve essere richiesta all'autorità giudiziaria, la quale pronuncerà una sentenza costitutiva di scioglimento del contratto soltanto qualora accerti che: (i) vi è stato inadempimento del contratto;
(ii) tale inadem- pimento è imputabile per colpa al convenuto;
e (iii) l'inadempimento non ha 'scarsa im- portanza', ossia la violazione contestata sia tale da alterare l'equilibrio di interessi sotte- so al contratto, così da travolgere l'intero regolamento negoziale. Quanto all'onere di prova, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 ha stabilito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del con- tratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitando- si ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento (o dalla impossibilità di adempiere). La risoluzione ha efficacia retroattiva (art. 1458 c.c.): pertanto il contratto risolto non pro- duce più effetti per l'avvenire e le parti sono liberate dalle rispettive obbligazioni per il futuro, ma sono anche rimossi gli effetti medio tempore prodotti, sicché le prestazioni eseguite devono essere restituite. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimen- to dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accesso- ri, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligen- za, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Inoltre, va ricordato, co- me chiarito anche dalla Cass. Civ., III, n. 5071 del 3.3.2009 che il giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cogni- zione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, se- condo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudi- zio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel ca- so di specie le contestazioni e le argomentazioni esposte dalla parte opponente nel libel- lo introduttivo non hanno avuto alcun sostegno probatorio, rimanendo indimostrate e carenti di prova, non riuscendo gli stessi istanti a superare quanto previsto dall'art. 2697 c.c..
Per quanto concerne la fideiussione rilasciata in favore della banca da parte del sig. nelle scritture è statuito che il fideiussore si impegna a rimborsare alla ban- Parte_1 ca tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi spese tasse ed ogni al- tro accessorio;
inoltre dalle condizioni contrattuali si evince che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o garante o qual- siasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che viene derogato, e quindi le eccezioni relative a questa norma non possono essere sollevate. Per la proble- matica in esame va rilevato che il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere in- denne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra-
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vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'ob- bligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garanti- sce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il ri- schio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiusso- re è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tut- to autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente di- versa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non ri- volta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddi- sfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sosti- tutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Inoltre le S.U., risolvendo il contrasto rilevato dalla Terza Sezione della Corte con ordinanza interlocutoria del 5 marzo 2009 n. 5326, hanno superato quell'orientamento secondo il quale < all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di "pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esi- stenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto auto- nomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole il cui inserimento nel con- tratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusio- ne, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'e- stinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudizia- ria >>; da tali considerazioni ne deriva che l'atto di garanzia sottoscritto dai fideiussori è da considerarsi come tale, ovvero una fideiussione, e pertanto la stessa deve conside- rarsi come negozio accessorio al contratto bancario principale. Inoltre secondo Cass., sez. unite, sent. n. 3947/2010: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto in- compatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. “La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di ga- ranzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, in- sito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezio- ni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussio- ne, posta dall'art. 1945 c.c.”. Per raggiungere tali effetti è pertanto necessario che il contratto di garanzia (che sia chiamato “contratto autonomo di garanzia” o “fideiussio- ne”, poco importa, non rilevando quale sia stata la titolazione del contratto) preveda espressamente l'inciso “senza eccezioni” o neghi comunque, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore. Alla luce di tali considerazioni in diritto e da un esame della documentazione in atti si può evincere che le fideiussioni sottoscritte possono essere considerate contratto autonomo di garanzia, considerando
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che il pagamento delle somme può essere effettuato a semplice richiesta e anche nel ca- so di declaratoria di invalidità della fideiussione prestata. Infatti va precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima ri- chiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autono- mo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di acces- sorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente di- scrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclu- sa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Più recentemente, sempre la Cass. Civ., sez. I, sent. n. 32402/2019: “a differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma ri- spetto all'obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella ga- rantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Al contratto autonomo di garanzia non è di conseguenza applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fi- deiussione dall'art. 1957 c.c., comma 4, e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale. Tuttavia nel caso di specie in base a quanto disposto nel contratto di fi- deiussione è dato ravvisare una tipologia riconducibile al contratto autonomo di garan- zia, e ragion per cui, in base a quanto dedotto, l'opposizione proposta dall'opponente va rigettata. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive dell' acco- glimento delle ragioni secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata de- cisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la ca- renza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomen- tazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 3954/2022 intro-
dotto mediante atto di citazione, così provvede:
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- Rigetta l'opposizione proposta dagli opponenti e conferma il decreto ingiuntivo n. 96 del
06.01.2022;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
3200,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali, in favore della parte opposta.
E' verbale, ore 16,00.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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