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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10023/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10023/2024 R.G.
TRA
n. a AN (NA) il 10/10/1948 rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1
TO IN, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con provvedimento reso all'udienza del 28.01.2025, parte ricorrente è stata autorizzata alla rinotifica nei confronti dell' agli indirizzi telematici corretti CP_1
t;notifica.attigiudiziari. Email_1 Email_2
t).
[...] Email_3
All'esito dell'udienza successiva del 19.06.2025, poi, l'istante è stata onerata di fornire la prova della regolare notifica effettuata alla parte resistente, con rinvio alla odierna udienza.
A questo punto, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio. CP_ Ed infatti, parte ricorrente non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti dell' sede
, come disposto con ordinanza resa all'udienza del 28.01.2025, trattandosi di un giudizio CP_2 in materia assistenziale.
Difatti, la notifica versata in atti, risulta effettuata all'indirizzo pec errato della sede provinciale
(notifica.attigiudiziari.caserta) considerato che il risulta residente a [...]. Pt_1
Sul punto, giova rammentare che per i giudizi in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall'art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell . CP_1
Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e 307, co. 3,
c.p.c.In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”.
Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
2 Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione,
l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma dall'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3
c.p.c.
Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente. Le spese di consulenza tecnica del giudizio di ATP, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. R.G. 13773/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2. dichiara l'estinzione del presente giudizio e dispone cancellarsi la causa dal ruolo;
3. nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaela Sorrentino
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10023/2024 R.G.
TRA
n. a AN (NA) il 10/10/1948 rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1
TO IN, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con provvedimento reso all'udienza del 28.01.2025, parte ricorrente è stata autorizzata alla rinotifica nei confronti dell' agli indirizzi telematici corretti CP_1
t;notifica.attigiudiziari. Email_1 Email_2
t).
[...] Email_3
All'esito dell'udienza successiva del 19.06.2025, poi, l'istante è stata onerata di fornire la prova della regolare notifica effettuata alla parte resistente, con rinvio alla odierna udienza.
A questo punto, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio. CP_ Ed infatti, parte ricorrente non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti dell' sede
, come disposto con ordinanza resa all'udienza del 28.01.2025, trattandosi di un giudizio CP_2 in materia assistenziale.
Difatti, la notifica versata in atti, risulta effettuata all'indirizzo pec errato della sede provinciale
(notifica.attigiudiziari.caserta) considerato che il risulta residente a [...]. Pt_1
Sul punto, giova rammentare che per i giudizi in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall'art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell . CP_1
Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e 307, co. 3,
c.p.c.In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”.
Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
2 Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione,
l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma dall'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3
c.p.c.
Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente. Le spese di consulenza tecnica del giudizio di ATP, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. R.G. 13773/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2. dichiara l'estinzione del presente giudizio e dispone cancellarsi la causa dal ruolo;
3. nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaela Sorrentino
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