CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TA GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 652/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61249 SPESE NOTIFICA 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61249 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 362/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL con sede legale a Reggio Calabria in Indirizzo_1 ha impugnato contro il Comune di Reggio Calabria l'avviso di accertamento TARI n. 61249 del 29.10.2024 notificato in data 12.11.2024 avente ad oggetto la tari annualità 2024 per l'unità immobiliare di Indirizzo_2 SNC Archi, sezione RC foglio 2 numero 570 categoria D02
Premetteva che la Ricorrente_1 srl ha la sede legale a Reggio Calabria in Indirizzo_1 piano III sezione RC foglio 126 numero 188 sub 6 categoria A02, immobile di proprietà della Sig. ra Nominativo_1 in forza di contratto di comodato di porzione di detto immobile registrato in data 31.03.2014
Per tale unità immobiliare, sita a Reggio Calabria in Indirizzo_1 piano III sezione RC foglio 126 numero 188 sub 6 categoria A02, il Comune di Reggio Calabria aveva emesso avvisi di pagamento TARI
Eccepiva:
a) Che nell'immobile oggetto della richiesta la società non aveva prodotto rifiuti
Ad ulteriore conferma di quanto sopra riportato per ciò che concerne i consumi relativi al canone idrico la Ricorrente_1 srl ha attivato l'utenza relativa alla fornitura dell'acqua in data 19.09.2016 e alla data odierna ha registrato modesti consumi, attestando il parziale utilizzo dell'unità locale di Indirizzo_2 e la mancata produzione di rifiuti;
a ulteriore conferma, per ciò che concerne i consumi relativi al canone idrico la Ricorrente_1 srl ha attivato l'utenza relativa alla fornitura dell'acqua in data 19.09.2016 e alla data odierna ha registrato modesti consumi, attestando il parziale utilizzo dell'unità locale di Indirizzo_2 e la mancata produzione di rifiuti.
b) Il disservizio da parte del Comune nella raccolta dei rifiuti
L'avviso di accertamento era illegittimo in relazione al fatto che negli anni di riferimento risulta che il Comune di Reggio Calabria e/o la società addetta alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non hanno erogato i servizi nelle zone periferiche della città, quali Indirizzo_2 snc Archi
Sottolineava che spettasse l'esenzione dal pagamento della Tari per l'anno 2024 per non avere usufruito del relativo servizio.
Chiedeva annullamento e condanna alle spese
Il Comune di Reggio Calabria rilevava l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 28 novembre 2025, il Giudice concedeva termine per tentare composizione stragiudiziale della controversia
All'udienza del 30 gennaio 2026, la parte produceva due sentenze relative ad altre annualità e una bozza di discarico parziale in fase istruttoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione 8 in composizione monocratica ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
La prima eccezione sollevata afferisce all'illegittimità dell'avviso di accertamento e della pretesa tributaria sottesa per aver occupato la società ricorrente in modo occasionale e discontinuo l'immobile di Indirizzo_2 e di non aver quindi prodotto rifiuti
La doglianza è priva di pregio.
L'art 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93 dispone infatti che l'eventuale esenzione/riduzione/agevolazione sia ottenibile soltanto su richiesta
La società ricorrente infatti avrebbe dovuto presentare istanza per l'esenzione e/o la riduzione dell'imposta ex art art. 26, comma 1 e 2, del regolamento comunale tari.
Né è possibile accordare una riduzione del tributo ex art 1, comma 656, L. n. 147/2013 che ha ripreso integralmente l'art. 14, comma 20, del D.L. 2011 n. 201, in regime di Tares
Infatti la disposizione prevede una riduzione del tributo nella misura del 20% solo in caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero in caso di grave violazione della normativa di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
Sul punto parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del ricorrer di una delle suddette tassative ipotesi.
E con riguardo all'ultima tassativa ipotesi, non è possibile infatti concedere alcuna riduzione in assenza di un'ordinanza del Sindaco che abbia riconosciuto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000,
l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente nell'anno 2020 e manca una certificazione dell'Asp
L'onere della prova da parte della società contribuente non può dirsi assolto con la nota nr prot. n. 9996/DP del 18.11.2020 inviata dall'ASP di RC che è generica e non collegabile ad un preciso contesto territoriale e quindi per nulla collegata alla zona ove insiste l'immobile di cui si discute.
La ditta Ricorrente_1 srl non ha documentato nè che il servizio di gestione di rifiuti non si sia svolto, nella zona di residenza/dimora ove è ubicato l'immobile per cui viene richiesta la tassa in modo continuativo e regolare, nè che l'autorità sanitaria (l'Azienda Sanitaria di RC) ha riconosciuto la situazione di danno o pericolo creata dal disservizio (cfr. nota dell'ASP prodotta).
Il contribuente, si è limitato ad invocare, sul punto il fatto notorio
Il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto, secondo le regole della soccombenza, consegue che le spese di giudizio liquidate in euro 150,00 devono essere sopportate da Ricorrente_1 srl parte soccombente e versate in favore del Comune di Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione 8 pronunciando sul ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 srl lo rigetta e la condanna al pagamento di euro 150,00 da versare in favore del Comune di Reggio Calabria
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TA GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 652/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61249 SPESE NOTIFICA 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61249 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 362/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL con sede legale a Reggio Calabria in Indirizzo_1 ha impugnato contro il Comune di Reggio Calabria l'avviso di accertamento TARI n. 61249 del 29.10.2024 notificato in data 12.11.2024 avente ad oggetto la tari annualità 2024 per l'unità immobiliare di Indirizzo_2 SNC Archi, sezione RC foglio 2 numero 570 categoria D02
Premetteva che la Ricorrente_1 srl ha la sede legale a Reggio Calabria in Indirizzo_1 piano III sezione RC foglio 126 numero 188 sub 6 categoria A02, immobile di proprietà della Sig. ra Nominativo_1 in forza di contratto di comodato di porzione di detto immobile registrato in data 31.03.2014
Per tale unità immobiliare, sita a Reggio Calabria in Indirizzo_1 piano III sezione RC foglio 126 numero 188 sub 6 categoria A02, il Comune di Reggio Calabria aveva emesso avvisi di pagamento TARI
Eccepiva:
a) Che nell'immobile oggetto della richiesta la società non aveva prodotto rifiuti
Ad ulteriore conferma di quanto sopra riportato per ciò che concerne i consumi relativi al canone idrico la Ricorrente_1 srl ha attivato l'utenza relativa alla fornitura dell'acqua in data 19.09.2016 e alla data odierna ha registrato modesti consumi, attestando il parziale utilizzo dell'unità locale di Indirizzo_2 e la mancata produzione di rifiuti;
a ulteriore conferma, per ciò che concerne i consumi relativi al canone idrico la Ricorrente_1 srl ha attivato l'utenza relativa alla fornitura dell'acqua in data 19.09.2016 e alla data odierna ha registrato modesti consumi, attestando il parziale utilizzo dell'unità locale di Indirizzo_2 e la mancata produzione di rifiuti.
b) Il disservizio da parte del Comune nella raccolta dei rifiuti
L'avviso di accertamento era illegittimo in relazione al fatto che negli anni di riferimento risulta che il Comune di Reggio Calabria e/o la società addetta alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non hanno erogato i servizi nelle zone periferiche della città, quali Indirizzo_2 snc Archi
Sottolineava che spettasse l'esenzione dal pagamento della Tari per l'anno 2024 per non avere usufruito del relativo servizio.
Chiedeva annullamento e condanna alle spese
Il Comune di Reggio Calabria rilevava l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 28 novembre 2025, il Giudice concedeva termine per tentare composizione stragiudiziale della controversia
All'udienza del 30 gennaio 2026, la parte produceva due sentenze relative ad altre annualità e una bozza di discarico parziale in fase istruttoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione 8 in composizione monocratica ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
La prima eccezione sollevata afferisce all'illegittimità dell'avviso di accertamento e della pretesa tributaria sottesa per aver occupato la società ricorrente in modo occasionale e discontinuo l'immobile di Indirizzo_2 e di non aver quindi prodotto rifiuti
La doglianza è priva di pregio.
L'art 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93 dispone infatti che l'eventuale esenzione/riduzione/agevolazione sia ottenibile soltanto su richiesta
La società ricorrente infatti avrebbe dovuto presentare istanza per l'esenzione e/o la riduzione dell'imposta ex art art. 26, comma 1 e 2, del regolamento comunale tari.
Né è possibile accordare una riduzione del tributo ex art 1, comma 656, L. n. 147/2013 che ha ripreso integralmente l'art. 14, comma 20, del D.L. 2011 n. 201, in regime di Tares
Infatti la disposizione prevede una riduzione del tributo nella misura del 20% solo in caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero in caso di grave violazione della normativa di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
Sul punto parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del ricorrer di una delle suddette tassative ipotesi.
E con riguardo all'ultima tassativa ipotesi, non è possibile infatti concedere alcuna riduzione in assenza di un'ordinanza del Sindaco che abbia riconosciuto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000,
l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente nell'anno 2020 e manca una certificazione dell'Asp
L'onere della prova da parte della società contribuente non può dirsi assolto con la nota nr prot. n. 9996/DP del 18.11.2020 inviata dall'ASP di RC che è generica e non collegabile ad un preciso contesto territoriale e quindi per nulla collegata alla zona ove insiste l'immobile di cui si discute.
La ditta Ricorrente_1 srl non ha documentato nè che il servizio di gestione di rifiuti non si sia svolto, nella zona di residenza/dimora ove è ubicato l'immobile per cui viene richiesta la tassa in modo continuativo e regolare, nè che l'autorità sanitaria (l'Azienda Sanitaria di RC) ha riconosciuto la situazione di danno o pericolo creata dal disservizio (cfr. nota dell'ASP prodotta).
Il contribuente, si è limitato ad invocare, sul punto il fatto notorio
Il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto, secondo le regole della soccombenza, consegue che le spese di giudizio liquidate in euro 150,00 devono essere sopportate da Ricorrente_1 srl parte soccombente e versate in favore del Comune di Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione 8 pronunciando sul ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 srl lo rigetta e la condanna al pagamento di euro 150,00 da versare in favore del Comune di Reggio Calabria