Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5880 del 2025, proposto da
Giada Spe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Michelangelo Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Istituto per il Credito sportivo e Culturale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premesso di vantare nei confronti dell’amministrazione comunale un credito di € 283.549,63 oltre ulteriori interessi maturandi in forza del D.I. n. 2988/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, esecutivo e definitivo, e che per ottenere il pagamento di detto credito, ha notificato ed iscritto a ruolo un atto di pignoramento presso terzi, iscrivendo il relativo giudizio al n. RGAC 2704/2025 del Tribunale di Napoli Nord, nell’ambito del quale il Comune di Sant’Antimo si è costituito eccependo, tra le altre cose, l’impignorabilità delle somme vincolate ex art. 159 TUEL, in virtù della Delibera di Giunta Municipale n. 5 del 16.01.2025.
Rilevato che al fine di adempiere l’oenre probatorio che le incombe quale creditore procedente
che intenda far valere la inefficacia del vincolo “…. di allegare gli specifici pagamenti per
debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre […] spetta all'Ente locale provare che
tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico”(da ultimo, Cassazione civile sez. III - 18/01/2023, n. 1450), ha effettuato, in data 22.09.2025, apposita richiesta di accesso agli atti nei confronti del Comune di Sant’Antimo, richiedendo copia di tutte le determine di liquidazione relative al primo semestre del 2025 ordinate cronologicamente, onde verificare il rispetto dell’ordine cronologico delle fatture;
Rilevato che tale richiesta era rimasta inevasa, ha proposto ricorso avverso il silenzio all’accesso formato in data 22.10.2025, chiedendo condannarsi la citata Amministrazione Pubblica all’ostensione dei dati ivi richiesti.
L’amministrazione non si è costituita in giudizio, e alla cc del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In considerazione dell’intervenuta – anche se tardiva – ostensione dei dati richiesti da parte del Comune di Sant’Antimo, la difesa di parte ricorrente con note depositate in data 12.12.2025 ha dichiarato che è venuto meno l’interesse di GIADA SPE S.r.l. alla decisione della causa in oggetto.
Pertanto, in virtù dei poteri conferiti con procura in atti il difensore ha rinunciato agli atti del presente procedimento , chiedendo l’estinzione del presente procedimento.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, e considerato che l’amministrazione cui in pari data è stata notificata la dichiarazione nulla ha opposto, dichiara il presente procedimento estinto per rinuncia.
Nulla in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AR |
IL SEGRETARIO