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Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/03/2026, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01660/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02071 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01660/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2024, proposto da
GR AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello PP EO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio RE ID in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Comune di Cava de' EN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e GI Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 30/2024, resa tra le parti; N. 01660/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. AR TI
e uditi per le parti gli avvocati Nicola Laurenti, per delega dell'Avv. Marcello
PP EO, e GI Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- dell'ordinanza n. 104 del 26 ottobre 2018 , notificata il 31 successivo, con la quale il Comune di Cava de' EN (Settore 2 Governo del Territorio, Ambiente ed Attività
Produttive) ha disposto a carico di GR AR la demolizione dell'opera edilizia di sua proprietà sul presupposto dell'abusività della stessa, prescrivendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, in caso di inottemperanza;
- ove occorra, della presupposta “Relazione tecnica di accertamento edilizio” prot.
73919 del 7 settembre 2018 della Polizia Municipale di Cava de' EN (Sa);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento denominato “accertamento di inottemperanza” prot. 36376 del
15 giugno 2022, notificato il 27 giugno 2022, con il quale il Comune di Cava de'
EN (III Settore Urbanistica, Edilizia e Personale – Ufficio Repressione Abusi N. 01660/2024 REG.RIC.
Edilizi) ha disposto di “fare proprio l'esito della Relazione tecnica di accertamento edilizio prot. n. 8062 del 7 febbraio 2019, di constatazione dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e per l'effetto accerta l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione N. Reg. Gen. 411 del 26 ottobre 2018, ai fini dell'irrogazione delle consequenziali misure sanzionatorie ex art. 31 del d.P.R. n. 380/01”;
- della presupposta “Relazione tecnica di accertamento edilizio” prot. 8062 del 7 febbraio 2019 della Polizia Municipale di Cava de' EN;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Il primo giudice ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
In particolare, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato.
Muovendo dall'affermazione che, secondo parte ricorrente, l'ordine demolitorio sarebbe illegittimo giacché, in tesi, l'immobile sarebbe stato edificato prima del 1967
e, segnatamente, prima dell'entrata in vigore della legge n.765/67 (1°settembre 1967), ha osservato il giudice di prime cure che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza spetta al privato, inciso dal provvedimento demolitorio, l'assolvimento dell'onere probatorio circa l'asserita anteriorità dell'edificazione.
Nel caso di specie, il primo giudice non ha ritenuto probanti o attendibili gli elementi prodotti al riguardo, sostanziandosi in atti di parte, peraltro alquanto recenti (2012,
2019).
Inoltre, la sentenza impugnata evidenzia, in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte in giudizio quale asserita prova circa la data di edificazione del manufatto contestato, che parte ricorrente non ha fornito indicazioni circostanziate circa l'attendibilità dei dichiaranti.
Tanto considerato, il TAR ha ulteriormente rilevato che, fermo quanto detto in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio, la difesa del Comune di Cava de'
EN ha depositato documenti che orientano in senso contrario alla tesi di parte N. 01660/2024 REG.RIC.
ricorrente, avuto particolare riguardo alla documentazione, anche fotografica, prodotta in giudizio.
Quanto al secondo motivo del ricorso introduttivo, secondo il quale la risalenza nel tempo dell'immobile avrebbe imposto l'onere stringente di esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all'adozione del provvedimento demolitorio, non esternate dalla p.a. procedente, il giudice di prime cure ha richiamato la consolidata giurisprudenza alla luce della quale la natura vincolata del provvedimento demolitorio determina l'irrilevanza delle valutazioni sulla ricorrenza del pubblico interesse.
Conclusivamente il TAR, in ragione dell'infondatezza del ricorso principale, ha respinto anche i motivi aggiunti.
Avverso la sentenza impugnata in data 28 febbraio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cava de' EN.
In data 22 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte appellata.
In data 24 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte appellante.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto, con il primo motivo, che oggetto dell'ordine demolitorio impugnato sarebbe un fabbricato risalente ad epoca anteriore al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, solo a seguito della quale sarebbe stata prescritta la necessità del previo rilascio del titolo edilizio per gli immobili realizzati fuori dai centri abitati, come nel caso di specie.
Di conseguenza, il fabbricato in questione non potrebbe ritenersi abusivo, con la conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione oggetto del giudizio.
Argomenta l'appellante di aver prodotto, a supporto della tesi difensiva, plurimi elementi probatori, che sarebbero rimasti sostanzialmente inconfutati. N. 01660/2024 REG.RIC.
Sia il rogito notarile del 24 luglio 2012, in cui espressamente si attesterebbe e si certificherebbe che l'immobile in esame è antecedente al 1° settembre 1967, sia le due dichiarazioni sostitutive di atto notorio del 14 febbraio 2019, sarebbero state illegittimamente ritenute dal primo giudice “atti di parte”.
In tal senso, l'appellante contesta che non sia stato compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
Per converso, l'appellante confuta il valore probatorio della documentazione prodotta dalla difesa del Comune, dalla quale si evincerebbe che l'immobile sarebbe stato ragionevolmente edificato tra il 1974 ed il 1989, ritenendo invece che sarebbe la stessa documentazione depositata dal Comune a comprovare l'avvenuta edificazione del corpo di fabbrica de quo in epoca antecedente al 1° settembre 1967.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza avuto riguardo al notevole lasso di tempo decorso tra la realizzazione del fabbricato e l'adozione del provvedimento repressivo oggetto del giudizio, che avrebbe richiesto all'amministrazione comunale, in tesi, un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione.
Secondo l'appellante, il richiamo del primo giudice alla natura vincolata del provvedimento, da cui sarebbe stata dedotta in primo grado l'infondatezza del motivo, sarebbe erroneo, in quanto la natura vincolata di un provvedimento non potrebbe in ogni caso esonerare dall'obbligo di motivazione.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante rammenta preliminarmente di avere impugnato, con i motivi aggiunti, l'atto di accertamento dell'inottemperanza prot. n.
36376 del 15 giugno 2022, adottato nelle more del giudizio di primo grado.
La sentenza appellata, nel respingere il ricorso introduttivo del giudizio per le stesse ragioni di diritto, ha ritenuto infondati anche i successivi motivi aggiunti. N. 01660/2024 REG.RIC.
Ne consegue, secondo l'appellante, che l'illegittimità della statuizione di rigetto del ricorso principale, per gli stessi motivi precedentemente esposti, determinerebbe l'illegittimità anche della statuizione di rigetto dei successivi motivi aggiunti.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo - avente ad oggetto la data di edificazione del manufatto abusivo, in tesi risalente a data antecedente il 1° settembre 1967, e conseguentemente, sempre in tesi, escluso dall'obbligo del previo rilascio del titolo edilizio – che il primo giudice, fermo restando il noto principio che onera il privato, in caso di contestazione, di fornire prova circa la risalenza dell'immobile, ha fatto corretta applicazione dei princìpi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa circa la valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori, la cui produzione è onere del privato, a supporto della dimostrazione della data di edificazione di un manufatto oggetto di contestazione sotto il profilo del possesso dei relativi titoli edilizi.
Da tali principi si evince, in primo luogo, l'insufficienza e/o l'inidoneità, a tali fini, di atti quali dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, produzione di testimonianze, dichiarazioni di terzi e/o documenti in ogni caso non univoci e certi.
Nel caso di specie, l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha prodotto documenti recenti (un atto pubblico di donazione e due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rispettivamente risalenti agli anni 2012 e 2019), correttamente considerati dal primo giudice “di parte”, in quanto provenienti da dichiarazioni unilaterali non asseverabili.
Già solo tali circostanze deporrebbero per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'originaria ricorrente, per come accertato dalla sentenza impugnata.
Deve peraltro aggiungersi, per converso, che il Comune appellato ha sviluppato un'approfondita istruttoria, fondata su riscontri documentali incrociati, le cui risultanze hanno confermato, sulla base di evidenze fotografiche e cartografiche, N. 01660/2024 REG.RIC.
l'inesistenza, prima del 1967, del manufatto in contestazione, e pertanto la presumibile epoca di edificazione in data successiva al 1° settembre 1967, in particolare tra il 1974
e il 1989.
Quanto al secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta, come detto, che il notevole lasso di tempo decorso tra la realizzazione del fabbricato e l'adozione del provvedimento repressivo oggetto del giudizio, avrebbe imposto al Comune appellato un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione, è anch'esso infondato.
Non è revocabile in dubbio, infatti, la correttezza di quanto statuito dal primo giudice e in molteplici occasioni riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Consiglio di Stato, relativamente alla circostanza che la natura vincolata del provvedimento demolitorio determina l'irrilevanza delle valutazioni sulla ricorrenza del pubblico interesse, e non necessita, per conseguenza, di una motivazione ulteriore o rafforzata.
Non è accoglibile, infine, il terzo motivo, con il quale l'appellante contesta la statuizione di prime cure relativa al rigetto dei motivi aggiunti in ragione del rigetto del ricorso principale, stante l'evidente rapporto di presupposizione tra i provvedimenti impugnati.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. N. 01660/2024 REG.RIC.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantifìcate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CH, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
AR TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR TI ER CH
IL SEGRETARIO N. 01660/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02071 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01660/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2024, proposto da
GR AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello PP EO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio RE ID in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Comune di Cava de' EN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e GI Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 30/2024, resa tra le parti; N. 01660/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. AR TI
e uditi per le parti gli avvocati Nicola Laurenti, per delega dell'Avv. Marcello
PP EO, e GI Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- dell'ordinanza n. 104 del 26 ottobre 2018 , notificata il 31 successivo, con la quale il Comune di Cava de' EN (Settore 2 Governo del Territorio, Ambiente ed Attività
Produttive) ha disposto a carico di GR AR la demolizione dell'opera edilizia di sua proprietà sul presupposto dell'abusività della stessa, prescrivendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, in caso di inottemperanza;
- ove occorra, della presupposta “Relazione tecnica di accertamento edilizio” prot.
73919 del 7 settembre 2018 della Polizia Municipale di Cava de' EN (Sa);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento denominato “accertamento di inottemperanza” prot. 36376 del
15 giugno 2022, notificato il 27 giugno 2022, con il quale il Comune di Cava de'
EN (III Settore Urbanistica, Edilizia e Personale – Ufficio Repressione Abusi N. 01660/2024 REG.RIC.
Edilizi) ha disposto di “fare proprio l'esito della Relazione tecnica di accertamento edilizio prot. n. 8062 del 7 febbraio 2019, di constatazione dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e per l'effetto accerta l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione N. Reg. Gen. 411 del 26 ottobre 2018, ai fini dell'irrogazione delle consequenziali misure sanzionatorie ex art. 31 del d.P.R. n. 380/01”;
- della presupposta “Relazione tecnica di accertamento edilizio” prot. 8062 del 7 febbraio 2019 della Polizia Municipale di Cava de' EN;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Il primo giudice ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
In particolare, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato.
Muovendo dall'affermazione che, secondo parte ricorrente, l'ordine demolitorio sarebbe illegittimo giacché, in tesi, l'immobile sarebbe stato edificato prima del 1967
e, segnatamente, prima dell'entrata in vigore della legge n.765/67 (1°settembre 1967), ha osservato il giudice di prime cure che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza spetta al privato, inciso dal provvedimento demolitorio, l'assolvimento dell'onere probatorio circa l'asserita anteriorità dell'edificazione.
Nel caso di specie, il primo giudice non ha ritenuto probanti o attendibili gli elementi prodotti al riguardo, sostanziandosi in atti di parte, peraltro alquanto recenti (2012,
2019).
Inoltre, la sentenza impugnata evidenzia, in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte in giudizio quale asserita prova circa la data di edificazione del manufatto contestato, che parte ricorrente non ha fornito indicazioni circostanziate circa l'attendibilità dei dichiaranti.
Tanto considerato, il TAR ha ulteriormente rilevato che, fermo quanto detto in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio, la difesa del Comune di Cava de'
EN ha depositato documenti che orientano in senso contrario alla tesi di parte N. 01660/2024 REG.RIC.
ricorrente, avuto particolare riguardo alla documentazione, anche fotografica, prodotta in giudizio.
Quanto al secondo motivo del ricorso introduttivo, secondo il quale la risalenza nel tempo dell'immobile avrebbe imposto l'onere stringente di esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all'adozione del provvedimento demolitorio, non esternate dalla p.a. procedente, il giudice di prime cure ha richiamato la consolidata giurisprudenza alla luce della quale la natura vincolata del provvedimento demolitorio determina l'irrilevanza delle valutazioni sulla ricorrenza del pubblico interesse.
Conclusivamente il TAR, in ragione dell'infondatezza del ricorso principale, ha respinto anche i motivi aggiunti.
Avverso la sentenza impugnata in data 28 febbraio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cava de' EN.
In data 22 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte appellata.
In data 24 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte appellante.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto, con il primo motivo, che oggetto dell'ordine demolitorio impugnato sarebbe un fabbricato risalente ad epoca anteriore al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, solo a seguito della quale sarebbe stata prescritta la necessità del previo rilascio del titolo edilizio per gli immobili realizzati fuori dai centri abitati, come nel caso di specie.
Di conseguenza, il fabbricato in questione non potrebbe ritenersi abusivo, con la conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione oggetto del giudizio.
Argomenta l'appellante di aver prodotto, a supporto della tesi difensiva, plurimi elementi probatori, che sarebbero rimasti sostanzialmente inconfutati. N. 01660/2024 REG.RIC.
Sia il rogito notarile del 24 luglio 2012, in cui espressamente si attesterebbe e si certificherebbe che l'immobile in esame è antecedente al 1° settembre 1967, sia le due dichiarazioni sostitutive di atto notorio del 14 febbraio 2019, sarebbero state illegittimamente ritenute dal primo giudice “atti di parte”.
In tal senso, l'appellante contesta che non sia stato compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
Per converso, l'appellante confuta il valore probatorio della documentazione prodotta dalla difesa del Comune, dalla quale si evincerebbe che l'immobile sarebbe stato ragionevolmente edificato tra il 1974 ed il 1989, ritenendo invece che sarebbe la stessa documentazione depositata dal Comune a comprovare l'avvenuta edificazione del corpo di fabbrica de quo in epoca antecedente al 1° settembre 1967.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza avuto riguardo al notevole lasso di tempo decorso tra la realizzazione del fabbricato e l'adozione del provvedimento repressivo oggetto del giudizio, che avrebbe richiesto all'amministrazione comunale, in tesi, un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione.
Secondo l'appellante, il richiamo del primo giudice alla natura vincolata del provvedimento, da cui sarebbe stata dedotta in primo grado l'infondatezza del motivo, sarebbe erroneo, in quanto la natura vincolata di un provvedimento non potrebbe in ogni caso esonerare dall'obbligo di motivazione.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante rammenta preliminarmente di avere impugnato, con i motivi aggiunti, l'atto di accertamento dell'inottemperanza prot. n.
36376 del 15 giugno 2022, adottato nelle more del giudizio di primo grado.
La sentenza appellata, nel respingere il ricorso introduttivo del giudizio per le stesse ragioni di diritto, ha ritenuto infondati anche i successivi motivi aggiunti. N. 01660/2024 REG.RIC.
Ne consegue, secondo l'appellante, che l'illegittimità della statuizione di rigetto del ricorso principale, per gli stessi motivi precedentemente esposti, determinerebbe l'illegittimità anche della statuizione di rigetto dei successivi motivi aggiunti.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo - avente ad oggetto la data di edificazione del manufatto abusivo, in tesi risalente a data antecedente il 1° settembre 1967, e conseguentemente, sempre in tesi, escluso dall'obbligo del previo rilascio del titolo edilizio – che il primo giudice, fermo restando il noto principio che onera il privato, in caso di contestazione, di fornire prova circa la risalenza dell'immobile, ha fatto corretta applicazione dei princìpi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa circa la valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori, la cui produzione è onere del privato, a supporto della dimostrazione della data di edificazione di un manufatto oggetto di contestazione sotto il profilo del possesso dei relativi titoli edilizi.
Da tali principi si evince, in primo luogo, l'insufficienza e/o l'inidoneità, a tali fini, di atti quali dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, produzione di testimonianze, dichiarazioni di terzi e/o documenti in ogni caso non univoci e certi.
Nel caso di specie, l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha prodotto documenti recenti (un atto pubblico di donazione e due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rispettivamente risalenti agli anni 2012 e 2019), correttamente considerati dal primo giudice “di parte”, in quanto provenienti da dichiarazioni unilaterali non asseverabili.
Già solo tali circostanze deporrebbero per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'originaria ricorrente, per come accertato dalla sentenza impugnata.
Deve peraltro aggiungersi, per converso, che il Comune appellato ha sviluppato un'approfondita istruttoria, fondata su riscontri documentali incrociati, le cui risultanze hanno confermato, sulla base di evidenze fotografiche e cartografiche, N. 01660/2024 REG.RIC.
l'inesistenza, prima del 1967, del manufatto in contestazione, e pertanto la presumibile epoca di edificazione in data successiva al 1° settembre 1967, in particolare tra il 1974
e il 1989.
Quanto al secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta, come detto, che il notevole lasso di tempo decorso tra la realizzazione del fabbricato e l'adozione del provvedimento repressivo oggetto del giudizio, avrebbe imposto al Comune appellato un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione, è anch'esso infondato.
Non è revocabile in dubbio, infatti, la correttezza di quanto statuito dal primo giudice e in molteplici occasioni riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Consiglio di Stato, relativamente alla circostanza che la natura vincolata del provvedimento demolitorio determina l'irrilevanza delle valutazioni sulla ricorrenza del pubblico interesse, e non necessita, per conseguenza, di una motivazione ulteriore o rafforzata.
Non è accoglibile, infine, il terzo motivo, con il quale l'appellante contesta la statuizione di prime cure relativa al rigetto dei motivi aggiunti in ragione del rigetto del ricorso principale, stante l'evidente rapporto di presupposizione tra i provvedimenti impugnati.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. N. 01660/2024 REG.RIC.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantifìcate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CH, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
AR TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR TI ER CH
IL SEGRETARIO N. 01660/2024 REG.RIC.