Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
La sospensione condizionata della pena può essere revocata in presenza di una violazione prevista dall'art. 4 della legge 207 del 2003 e tra queste vi sono anche le prescrizioni contemplate dai commi quinto a decimo dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, in quanto compatibili. Ne consegue che la violazione delle regole di comportamento sociale, che non configurino un reato accertato con sentenza di condanna ad almeno sei mesi di reclusione, non possono costituire motivo di revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2004, n. 45387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45387 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/11/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 4419
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 15036/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RI Nato a Ruvo di Puglia il 5/10/78;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari il 13/1/2004 con la quale veniva revocato il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena disposta ai sensi della L. 207/2003;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Enrico Delehaye ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
FATTO E DIRITTO
Il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva applicato al condannato il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena con provvedimento del 23/9/2003 e dopo soli tre mesi provvedeva alla sospensione provvisoria del beneficio in quanto si era verificato un episodio di aggressione violenta da parte del ER ai danni di un minorenne. Il tribunale di sorveglianza in sede di merito aveva ritenuto fondata la revoca in quanto il comportamento del ER appariva del tutto ingiustificato, sproporzionato e sintomatico di una persistente pericolosità sociale, nonché dell'assenza di ogni volontà di riscatto ed aveva disposto la revoca con efficacia retroattiva. Contro la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto la revoca era stata disposta non per violazione delle prescrizioni ma bensì per la gravita della condotta ed inoltre senza valutare l'esistenza o meno di un giustificato motivo. Infine deduceva violazione di legge perché la legge consente la revoca in presenza della commissione di un reato solo se questo è stato accertato con una sentenza di condanna per una pena non inferiore ai sei mesi, nonché per aver disposto in modo immotivato la revoca ex tunc.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto. La sospensione può essere revocata in presenza di una violazione prevista dall'art. 4 L. 207/2004 e tra queste vi sono anche le prescrizione contemplate ai commi da 5 a 10 dell'art. 47 O.P. in quanto compatibili. Pertanto la violazione delle regole di comportamento sociale, che non configurino un reato accertato con sentenza di condanna ad una pena di almeno mesi 6 di reclusione, non possono costituire motivo di revoca.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2004