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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5045 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Palermo;
OPPONENTE (terzo pignorato)
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Marcello Anania CP_1
CONVENUTA (creditrice procedente)
E
Controparte_2
CONVENUTO (debitore esecutato) - CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.24 e atti ivi richiamati MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 co. 2^ cpc proposta dall' avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 549 c.p.c. resa in data 11.9.22 nell'ambito del procedimento di espropriazione ex art. 543 cpc recante R.G.E. 4150/21, con la quale il giudice dell'esecuzione aveva accertato che il debitore esecutato era creditore nei suoi confronti di € 49.650,79, in tesi dovuti per il CP_2 finanziamento dei progetti formativi meglio indicati nell'atto di contestazione e nell'ordinanza stessa, nonché avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc intervenuta in favore della creditrice odierna convenuta nei limiti del suddetto importo.
L'Assessorato – per i motivi spiegati nell'atto di citazione e che di seguito verranno esaminati – ha chiesto: 1) di dichiarare nulla, annullare o revocare l'ordinanza dell'11.9.22 resa ex art. 549, nonché
l'ordinanza di assegnazione resa il 21.9.22, ritenendo e dichiarando l'insussistenza di qualsiasi proprio debito nei confronti di dichiarando conseguentemente inefficace e/p CP_2
improcedibile il pignoramento di cui alla procedura RGE 4150/21; 2) condannare controparte alle restituzione delle somme eventualmente ricevute per effetto dell'ordinanza di assegnazione medio tempore emessa;
3) annullare e/o revocare l'ordinanza cautelare del 21.2.22 emessa nel giudizio di opposizione ex art. 617 cpc;
4) con vittoria di spese e onorari di causa.
In particolare, l'opponente – per i motivi spiegati in citazione e di seguito sintetizzati – ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza dell'11.9.2022 per l'inammissibilità della procedura esecutiva promossa dalla creditrice essendo l'erogazione delle anticipazioni e dei saldi dei progetti CP_1 condizionata all'esito dei procedimenti di rendicontazione attraverso i giustificativi di spesa delle attività previste ed approvate, nonché per l'omessa valutazione da parte del G.E. dell'inesistenza del credito assegnato ovvero della sua sottoposizione a vincolo di indisponibilità in forza di pregressi pignoramenti.
Rappresentava infatti l'Assessorato che gli importi oggetto dei finanziamenti indicati nell'ordinanza di cui si discute risultavano o già corrisposti all'Ente o inesigibili per mancanza dei decreti di chiusura e liquidazione o per l'avvio di procedimenti di revoca dei progetti, o ancora, per l'eventuale residuo, vincolati in forza di pregressi pignoramenti, alcuni dei quali già conclusi con ordinanze di assegnazione.
(creditrice procedente) – costituitasi con comparsa di risposta del 18.10.2023 – ha CP_1 dedotto l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo che l'Assessorato non avrebbe in alcun modo provato di avere estinto i debiti fondati sui DDDDSS emessi in favore di e richiamati in CP_2
atti. L'ente, debitore esecutato, restava invece contumace.
Disposto il mutamento del rito, con conseguente applicazione di quello anteriore alla riforma di cui al D.lgs. 149/22 e depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, la causa, istruita mediante produzione documentale (cfr. ord. 25.10.2023), è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
*****
Come già osservato dal collegio in sede di reclamo, l'erogazione delle somme dovute all'ente
– preteso creditore dell'Assessorato terzo pignorato – è condizionata al positivo esito CP_2
della rendicontazione.
L'esistenza dei crediti – e delle correlate obbligazioni di pagamento in capo all'Assessorato – non può infatti farsi discendere dai decreti di impegno di spesa, ma presuppone lo svolgimento dell'attività formativa e la verifica sulla relativa rendicontazione che postula pure l'assenza di rilievi da parte della ragioneria generale.
Poiché infatti “i pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale” (art. 76 par. 1 e 2 reg. 1083/06 UE), il diritto all'erogazione delle somme è condizionato (risolutivamente per quello che riguarda il prefinanziamento e sospensivamente per i pagamenti intermedi e del saldo finale) alla esecuzione dei progetti e all'esito positivo del procedimento di rendicontazione della spesa.
“Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante è tenuto
a provare l'esistenza del credito del proprio debitore” (cfr. Cass. sez. III civ. n. 9624/18).
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto ove si consideri che, con riferimento al DDS n.
4919 del 4/10/2018, non risultano emessi i decreti di chiusura e liquidazione, anzi risulta emesso
D.D.S. n. 1734 del 9.9.2020 di revoca e disimpegno delle somme;
con riferimento al D.D.G. n. 139 del 18.08.2020 risulta invece emesso il D.D.G. n. 168 del 7.3.22 con il quale è stato CP_2
dichiarato decaduto dal finanziamento perché non in regola coi versamenti contributivi.
Infatti – come emerge dalla documentazione depositata nel giudizio originario e nel presente e dettagliatamente richiamata nell'atto introduttivo – l'amministrazione opponente ha documentato che:
-il finanziamento accordato all'ente con il DDS 4919/18 relativo al progetto denominato
“Benessere” è stato successivamente revocato;
-l'ente è stato dichiarato decaduto dai finanziamenti originariamente accordati nell'ambito del c.d. avviso 8/16, con provvedimento successivo a quello reso dalla sezione fallimentare e richiamato nella memoria difensiva di controparte. I crediti relativi a tali progetti devono dunque ritenersi inesistenti. *****
Per quello che riguarda invece i crediti relativi agli ulteriori progetti indicati nell'atto introduttivo, non sussistono problemi connessi alla rendicontazione. Lo stesso Assessorato ha infatti ammesso che “sussisterebbero”:
1)un credito residuo di € 14.438,17 per il progetto IF 2006CO224, inferiore a quello indicato dalla controparte (pari a oltre € 28.000,00), in ragione della documentata estinzione di precedenti pignoramenti per un importo corrispondente alla differenza;
2) un credito residuo di € 16.807,51 per il progetto IF 2011AO298;
3) un credito residuo di € 4.704,55 per il progetto IF 2011AO300a.
, l'Assessorato opponente ha pure documentato l'esistenza di preesistenti pignoramenti per CP_3
un importo complessivo ampiamente superiore a quello dei suddetti crediti residui, depositando un prospetto dettagliato contenente l'elenco dei pignoramenti e dei relativi elementi identificativi, nonché quello delle ordinanze di assegnazione.
Né può dubitarsi – in mancanza di elementi significativi che inducano a tale dubbio – dell'attendibilità di tale prospetto, ove si consideri che “Gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa” (cfr. Cass. sez. III civ. n.
3253/12), tanto più ove si consideri che non può ritenersi che l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dei preesistenti pignoramenti e la conseguente liberazione di parte delle somme gravi sul terzo pignorato allorquando, come nel caso di specie, il medesimo terzo ha fornito tutte le informazioni in suo possesso in ordine ai preesistenti pignoramenti.
In particolare, l'Assessorato ha allegato l'esistenza di una serie di pignoramenti antecedenti alla procedura per cui è causa e l'emissione di ordinanze di assegnazione il cui importo complessivo pari ad € 1.049.632,98 supera di molto la pretesa creditoria azionata nella presente procedura e ha provveduto, altresì, al deposito dei prospetti riepilogativi della propria posizione nei confronti dell'ente debitore sia con riferimento ai pignoramenti che alle ordinanze di assegnazione, oltre che parte delle ordinanze stesse.
I pignoramenti in questione risultano notificati in gran parte tra il 2016 e il 2017, dunque dopo l'emissione dei DDDDSS sopra indicati, ma prima della notifica del pignoramento introduttivo del procedimento nel quale si innesta la presente opposizione. Il fatto che a valle di molti dei procedimenti risultino instaurati procedimenti espropriativi nei quali il terzo è CP_4 avvalora quanto allegato dall'Assessorato, perché dimostra che quei procedimenti si sono conclusi con ordinanze di assegnazione a loro volta azionate contro l'Assessorato. secondo la prospettazione dell'Assessorato opponente, l'ordinanza di assegnazione che è atto consequenziale non è affetta da vizi propri, ma risente esclusivamente di quelli che attengono all'atto presupposto (in tesi) erroneamente emesso, vale a dire quella di accertamento ex art. 549 cpc.
*****
Irrilevante è pure, ai fini del presente procedimento, il Decreto del Tribunale di Palermo Sezione
Fallimentare (depositato con memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc dai creditori) emesso il 21 aprile
2020 nell'ambito dei procedimenti riuniti nn. 329/2018, 73/2019, 319/2019, 320/2019 e 321/2019, con il quale sono state rigettate le istanze di fallimento proposte contro l' e dal quale si CP_2 evincerebbe chiaramente l'esistenza di “crediti certi vantati verso la di cui € Parte_1
1.124.851,52 nei confronti dell'Assessorato all'Istruzione della formazione professionale.
Posto infatti che il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato (cfr. Cass. sez.
6-1 ord. n. 16411/18) e che, al pari dei provvedimenti giudiziari resi nei confronti di altri soggetti, la sua valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 cpc (cfr. Cass. sez. 1^ civ. ord. n. 26593/21); va innanzitutto evidenziato che il suddetto provvedimento quantifica tali crediti nel loro ammontare complessivo facendo rinvio, ai fini dell'individuazione della fonte, alla “documentazione prodotta da parte resistente” – che tuttavia nel presente procedimento non è stata prodotta – con conseguente impossibilità (prima ancora che di verifica sull'effettività) di individuazione dei crediti stessi, indispensabile ai fini dell'accertamento richiesto in questa sede.
Il medesimo decreto richiama inoltre la sentenza del CGA pubblicata il 2.8.19 che ha liberato risorse destinate ai progetti inseriti nella graduatoria definitiva relativa al c.d. “Avviso 8” approvata con delibera 7140/18. Nulla dice però sugli esiti delle rendicontazioni indispensabili ai fini dell'insorgenza dei crediti. Mentre l'Assessorato (a sua volta) ha documentato la decadenza dell'ente dal diritto ai finanziamenti relativi ai progetti inseriti nella graduatoria del c.d. avviso 8
*****
Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta e l'ordinanza di accertamento ex art. 549 cpc resa in data 11.3.21 va annullata integralmente non sussistendo alcun credito di nei confronti dell'Assessorato. CP_2
Dall'annullamento dell'ordinanza opposta discende l'obbligo dei convenuti di restituire all'Assessorato le somme eventualmente percepite a titolo di spese nel giudizio ex art. 549 cpc, nonché quanto eventualmente percepito in forza dell'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio RGE 4150/21, inevitabilmente travolta dal ribaltamento dell'ordinanza ex art. 549 cpc, che ne costituiva il presupposto.
In ragione della complessità delle questioni trattate sussistono invece i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese del presente giudizio oltre che quelle del giudizio incidentale di accertamento.
PQM
ACCOGLIE l'opposizione ex art. 617 cpc proposta dall' Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 549 cpc resa il 11.9.22 nel procedimento
[...]
recante RGE 4150/21;
CONDANNA la convenuta a restituire all'Assessorato gli importi ottenuti in forza dell'ordinanza di assegnazione resa all'esito del medesimo procedimento, nonché delle somme eventualmente ottenute a titolo di spese in forza dell'ordinanza di accertamento art. 549 cpc.
COMPENSA le spese
Palermo, 17.3.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5045 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Palermo;
OPPONENTE (terzo pignorato)
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Marcello Anania CP_1
CONVENUTA (creditrice procedente)
E
Controparte_2
CONVENUTO (debitore esecutato) - CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.24 e atti ivi richiamati MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 co. 2^ cpc proposta dall' avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 549 c.p.c. resa in data 11.9.22 nell'ambito del procedimento di espropriazione ex art. 543 cpc recante R.G.E. 4150/21, con la quale il giudice dell'esecuzione aveva accertato che il debitore esecutato era creditore nei suoi confronti di € 49.650,79, in tesi dovuti per il CP_2 finanziamento dei progetti formativi meglio indicati nell'atto di contestazione e nell'ordinanza stessa, nonché avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc intervenuta in favore della creditrice odierna convenuta nei limiti del suddetto importo.
L'Assessorato – per i motivi spiegati nell'atto di citazione e che di seguito verranno esaminati – ha chiesto: 1) di dichiarare nulla, annullare o revocare l'ordinanza dell'11.9.22 resa ex art. 549, nonché
l'ordinanza di assegnazione resa il 21.9.22, ritenendo e dichiarando l'insussistenza di qualsiasi proprio debito nei confronti di dichiarando conseguentemente inefficace e/p CP_2
improcedibile il pignoramento di cui alla procedura RGE 4150/21; 2) condannare controparte alle restituzione delle somme eventualmente ricevute per effetto dell'ordinanza di assegnazione medio tempore emessa;
3) annullare e/o revocare l'ordinanza cautelare del 21.2.22 emessa nel giudizio di opposizione ex art. 617 cpc;
4) con vittoria di spese e onorari di causa.
In particolare, l'opponente – per i motivi spiegati in citazione e di seguito sintetizzati – ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza dell'11.9.2022 per l'inammissibilità della procedura esecutiva promossa dalla creditrice essendo l'erogazione delle anticipazioni e dei saldi dei progetti CP_1 condizionata all'esito dei procedimenti di rendicontazione attraverso i giustificativi di spesa delle attività previste ed approvate, nonché per l'omessa valutazione da parte del G.E. dell'inesistenza del credito assegnato ovvero della sua sottoposizione a vincolo di indisponibilità in forza di pregressi pignoramenti.
Rappresentava infatti l'Assessorato che gli importi oggetto dei finanziamenti indicati nell'ordinanza di cui si discute risultavano o già corrisposti all'Ente o inesigibili per mancanza dei decreti di chiusura e liquidazione o per l'avvio di procedimenti di revoca dei progetti, o ancora, per l'eventuale residuo, vincolati in forza di pregressi pignoramenti, alcuni dei quali già conclusi con ordinanze di assegnazione.
(creditrice procedente) – costituitasi con comparsa di risposta del 18.10.2023 – ha CP_1 dedotto l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo che l'Assessorato non avrebbe in alcun modo provato di avere estinto i debiti fondati sui DDDDSS emessi in favore di e richiamati in CP_2
atti. L'ente, debitore esecutato, restava invece contumace.
Disposto il mutamento del rito, con conseguente applicazione di quello anteriore alla riforma di cui al D.lgs. 149/22 e depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, la causa, istruita mediante produzione documentale (cfr. ord. 25.10.2023), è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
*****
Come già osservato dal collegio in sede di reclamo, l'erogazione delle somme dovute all'ente
– preteso creditore dell'Assessorato terzo pignorato – è condizionata al positivo esito CP_2
della rendicontazione.
L'esistenza dei crediti – e delle correlate obbligazioni di pagamento in capo all'Assessorato – non può infatti farsi discendere dai decreti di impegno di spesa, ma presuppone lo svolgimento dell'attività formativa e la verifica sulla relativa rendicontazione che postula pure l'assenza di rilievi da parte della ragioneria generale.
Poiché infatti “i pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale” (art. 76 par. 1 e 2 reg. 1083/06 UE), il diritto all'erogazione delle somme è condizionato (risolutivamente per quello che riguarda il prefinanziamento e sospensivamente per i pagamenti intermedi e del saldo finale) alla esecuzione dei progetti e all'esito positivo del procedimento di rendicontazione della spesa.
“Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante è tenuto
a provare l'esistenza del credito del proprio debitore” (cfr. Cass. sez. III civ. n. 9624/18).
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto ove si consideri che, con riferimento al DDS n.
4919 del 4/10/2018, non risultano emessi i decreti di chiusura e liquidazione, anzi risulta emesso
D.D.S. n. 1734 del 9.9.2020 di revoca e disimpegno delle somme;
con riferimento al D.D.G. n. 139 del 18.08.2020 risulta invece emesso il D.D.G. n. 168 del 7.3.22 con il quale è stato CP_2
dichiarato decaduto dal finanziamento perché non in regola coi versamenti contributivi.
Infatti – come emerge dalla documentazione depositata nel giudizio originario e nel presente e dettagliatamente richiamata nell'atto introduttivo – l'amministrazione opponente ha documentato che:
-il finanziamento accordato all'ente con il DDS 4919/18 relativo al progetto denominato
“Benessere” è stato successivamente revocato;
-l'ente è stato dichiarato decaduto dai finanziamenti originariamente accordati nell'ambito del c.d. avviso 8/16, con provvedimento successivo a quello reso dalla sezione fallimentare e richiamato nella memoria difensiva di controparte. I crediti relativi a tali progetti devono dunque ritenersi inesistenti. *****
Per quello che riguarda invece i crediti relativi agli ulteriori progetti indicati nell'atto introduttivo, non sussistono problemi connessi alla rendicontazione. Lo stesso Assessorato ha infatti ammesso che “sussisterebbero”:
1)un credito residuo di € 14.438,17 per il progetto IF 2006CO224, inferiore a quello indicato dalla controparte (pari a oltre € 28.000,00), in ragione della documentata estinzione di precedenti pignoramenti per un importo corrispondente alla differenza;
2) un credito residuo di € 16.807,51 per il progetto IF 2011AO298;
3) un credito residuo di € 4.704,55 per il progetto IF 2011AO300a.
, l'Assessorato opponente ha pure documentato l'esistenza di preesistenti pignoramenti per CP_3
un importo complessivo ampiamente superiore a quello dei suddetti crediti residui, depositando un prospetto dettagliato contenente l'elenco dei pignoramenti e dei relativi elementi identificativi, nonché quello delle ordinanze di assegnazione.
Né può dubitarsi – in mancanza di elementi significativi che inducano a tale dubbio – dell'attendibilità di tale prospetto, ove si consideri che “Gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa” (cfr. Cass. sez. III civ. n.
3253/12), tanto più ove si consideri che non può ritenersi che l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dei preesistenti pignoramenti e la conseguente liberazione di parte delle somme gravi sul terzo pignorato allorquando, come nel caso di specie, il medesimo terzo ha fornito tutte le informazioni in suo possesso in ordine ai preesistenti pignoramenti.
In particolare, l'Assessorato ha allegato l'esistenza di una serie di pignoramenti antecedenti alla procedura per cui è causa e l'emissione di ordinanze di assegnazione il cui importo complessivo pari ad € 1.049.632,98 supera di molto la pretesa creditoria azionata nella presente procedura e ha provveduto, altresì, al deposito dei prospetti riepilogativi della propria posizione nei confronti dell'ente debitore sia con riferimento ai pignoramenti che alle ordinanze di assegnazione, oltre che parte delle ordinanze stesse.
I pignoramenti in questione risultano notificati in gran parte tra il 2016 e il 2017, dunque dopo l'emissione dei DDDDSS sopra indicati, ma prima della notifica del pignoramento introduttivo del procedimento nel quale si innesta la presente opposizione. Il fatto che a valle di molti dei procedimenti risultino instaurati procedimenti espropriativi nei quali il terzo è CP_4 avvalora quanto allegato dall'Assessorato, perché dimostra che quei procedimenti si sono conclusi con ordinanze di assegnazione a loro volta azionate contro l'Assessorato. secondo la prospettazione dell'Assessorato opponente, l'ordinanza di assegnazione che è atto consequenziale non è affetta da vizi propri, ma risente esclusivamente di quelli che attengono all'atto presupposto (in tesi) erroneamente emesso, vale a dire quella di accertamento ex art. 549 cpc.
*****
Irrilevante è pure, ai fini del presente procedimento, il Decreto del Tribunale di Palermo Sezione
Fallimentare (depositato con memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc dai creditori) emesso il 21 aprile
2020 nell'ambito dei procedimenti riuniti nn. 329/2018, 73/2019, 319/2019, 320/2019 e 321/2019, con il quale sono state rigettate le istanze di fallimento proposte contro l' e dal quale si CP_2 evincerebbe chiaramente l'esistenza di “crediti certi vantati verso la di cui € Parte_1
1.124.851,52 nei confronti dell'Assessorato all'Istruzione della formazione professionale.
Posto infatti che il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato (cfr. Cass. sez.
6-1 ord. n. 16411/18) e che, al pari dei provvedimenti giudiziari resi nei confronti di altri soggetti, la sua valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 cpc (cfr. Cass. sez. 1^ civ. ord. n. 26593/21); va innanzitutto evidenziato che il suddetto provvedimento quantifica tali crediti nel loro ammontare complessivo facendo rinvio, ai fini dell'individuazione della fonte, alla “documentazione prodotta da parte resistente” – che tuttavia nel presente procedimento non è stata prodotta – con conseguente impossibilità (prima ancora che di verifica sull'effettività) di individuazione dei crediti stessi, indispensabile ai fini dell'accertamento richiesto in questa sede.
Il medesimo decreto richiama inoltre la sentenza del CGA pubblicata il 2.8.19 che ha liberato risorse destinate ai progetti inseriti nella graduatoria definitiva relativa al c.d. “Avviso 8” approvata con delibera 7140/18. Nulla dice però sugli esiti delle rendicontazioni indispensabili ai fini dell'insorgenza dei crediti. Mentre l'Assessorato (a sua volta) ha documentato la decadenza dell'ente dal diritto ai finanziamenti relativi ai progetti inseriti nella graduatoria del c.d. avviso 8
*****
Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta e l'ordinanza di accertamento ex art. 549 cpc resa in data 11.3.21 va annullata integralmente non sussistendo alcun credito di nei confronti dell'Assessorato. CP_2
Dall'annullamento dell'ordinanza opposta discende l'obbligo dei convenuti di restituire all'Assessorato le somme eventualmente percepite a titolo di spese nel giudizio ex art. 549 cpc, nonché quanto eventualmente percepito in forza dell'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio RGE 4150/21, inevitabilmente travolta dal ribaltamento dell'ordinanza ex art. 549 cpc, che ne costituiva il presupposto.
In ragione della complessità delle questioni trattate sussistono invece i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese del presente giudizio oltre che quelle del giudizio incidentale di accertamento.
PQM
ACCOGLIE l'opposizione ex art. 617 cpc proposta dall' Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 549 cpc resa il 11.9.22 nel procedimento
[...]
recante RGE 4150/21;
CONDANNA la convenuta a restituire all'Assessorato gli importi ottenuti in forza dell'ordinanza di assegnazione resa all'esito del medesimo procedimento, nonché delle somme eventualmente ottenute a titolo di spese in forza dell'ordinanza di accertamento art. 549 cpc.
COMPENSA le spese
Palermo, 17.3.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi