Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata impugnazione dell'atto prodromico

    Il ricorso non può essere accolto in quanto la contestazione dell'intimazione di pagamento senza impugnare l'atto prodromico rende il ricorso inammissibile. L'Amministrazione Finanziaria ha agito legittimamente e correttamente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa erariale

    La Corte osserva che il decorrere del termine prescrizionale è stato sospeso dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e art. 12 D.Lgs n. 159/2015). Pertanto, non risulta decorso il termine decennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata prova della notifica dell'atto prodromico

    L'Amministrazione Finanziaria non ha l'obbligo di fornire copia della notifica dell'atto impositivo divenuto definitivo da oltre undici anni, ma deve motivare e chiarire le ragioni sottese l'avviso di accertamento. L'operato dell'Ufficio è stato legittimo e corretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia
    Numero : 3
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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