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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CH MI LA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Pavia - Viale Campari 37 27100 Pavia PV
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249004551773000 IRPEF-ALTRO 2025 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TN9M00186 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TN9M00186 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TN9M00186 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: CHIEDE
1) Annullare la intimazione di pagamento N. 079 2024 90045517 73/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pavia il 28 marzo 2025 per una iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia;
2) con vittoria di compensi ed anticipazioni del procedimento;
AGENZIA DELLE ENTRATE
CHIEDE
1) in via pregiudiziale in rito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto prodromico l'intimazione di pagamento;
2) nel merito il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
CHIEDE In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione con riferimento alle eccezioni di cui all'accertamento impugnato, in favore dell'ente impositore/Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pavia;
In via principale: dichiarare il corretto operato dell'Agente della Riscossione e rigettare il ricorso in ogni sua parte nei suoi confronti, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il proprio atto di impugnativa il ricorrente sostiene di aver appreso, solo attraverso l'intimazione di pagamento n. 079202490045517/000, notificata in data 28.03.25 per un importo complessivo di € 14.790,26, della presenza di un accertamento esecutivo emesso dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia – Ufficio Territoriale di Stradella e notificato il 07.04.14. Il ricorrente eccepisce la mancata prova della notifica dell'atto prodromico, l'avviso di accertamento n. TN9M000186, la mancata prova della soggettività passiva IRPEF oltre che la prescrizione della pretesa erariale.
L'ufficio si costituisce replicando alle doglianze del ricorrente contro deducendo ,sostenendo e motivando le proprie ragioni In diritto ritiene, per quanto di competenza, che il ricorso sia inammissibile per mancata impugnazione dell'atto prodromico, :avviso di accertamento n. TN9M000186, emesso ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. 600/73. L'atto prodromico di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia scaturisce da un controllo svolto sulla posizione fiscale del ricorrente, il quale avendo, per l'annualità 2008, due certificazioni da lavoro dipendente avrebbe dovuto presentare o il modello 730 o il modello redditi persone fisiche. Infatti avere due o più certificazioni uniche comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, a prescindere che ci siano spese da detrarre dall'imposta (spese mediche, etc.) oppure oneri deducibili da sottrarre dall'imponibile. L'onere deriva dal fatto che tutti redditi percepiti vengono sommati e successivamente ricalcolata l'imposta IRPEF, Add. Regionale ed Add. Comunale dovute che, nella maggior parte dei casi, è maggiore rispetto a quella già anticipata, attraverso le ritenute da lavoro dipendente subite dal lavoratore, effettuate in precedenza dai sostituti d'imposta/datori di lavoro. L'Ufficio Territoriale di Stradella (competente per ultimo domicilio fiscale del contribuente), procedeva, pertanto, ad emettere l'avviso di accertamento n. TN9M000186 notificato il 07.04.14, (allegato n.1), come emerge da interrogazione ad A.T., non disponendo, l'attuale D.P., dell'atto cartaceo, avendo subito la sorte dello scarto di archivio, trascorsi ormai più di 11 anni dall'emissione dello stesso. L'atto impositivo accertava un reddito lordo complessivo di € 68.981,00 quale sommatoria delle due CU, recuperando maggiori imposte IRPEF per € 4.820,00, Add. Regionale per € 93,00 oltre a sanzioni ed interessi per € 6.300,46.
Si specifica che le due certificazioni da lavoro dipendente erano state emesse rispettivamente, la prima dal sostituto Società_1 SPA p.i. P.IVA_1 nella quale si certificavamo redditi da lavoro dipendente pari ad € 39.625,00 per 152 giorni e la seconda emessa da Società_2 SPA p.i.P.IVA_2 con la quale si certificavano redditi da lavoro dipendente pari ad € 29.356,00 per 214 giorni per un reddito imponibile lordo complessivo di € 68.981,00. L'ufficio era a conoscenza che il contribuente fosse un soggetto AIRE, pertanto la notifica dell'atto è avvenuta seguendo la normativa di cui all'art. 60 d.p.r. 600/73, seppur in questa sede non possa essere più prodotta, essendo il fascicolo relativo l'accertamento stato inviato allo scarto d'archivio.
Parte ricorrente, rappresenta l'Ufficio , a distanza di oltre un decennio non può eccepire la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 07.04.14. Richiama la pronuncia del Consiglio di Stato , sentenza n. 5410, riguardante il diritto del contribuente all'ostensione dei documenti concernenti gli accertamenti, la riscossione e del versamento delle imposte,
Alla luce di questa di questa pronuncia richiamata ed evidenziata, L'Ufficio ribadisce che l' A.F. non ha l'obbligo di fornire copia della notifica dell'atto impositivo divenuto definitivo da oltre undici anni, ma deve come, è stato fatto, motivare e chiarire le ragioni sottese l'avviso di accertamento. Quanto all'eccezione relativa la prescrizione della pretesa erariale, l'Ufficio ritiene di non poter contraddire, in quanto di esclusiva competenza dell'Agente di riscossione. Infine a sostegno della tesi erariale richiamata, per una fattispecie similare, la recentissima sentenza n. 121/02/25 del 20.03.25 e depositata l'11.04.25 emessa da Codesta Corte, nella quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile, tra gli altri motivi, anche perché non presentato avverso l'atto prodromico, correttamente notificato in precedenza. Conclude come in epigrafe
Si costituisce Agenzia Entrate RISCOSSIONE evidenzia :
SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE
-IN VIRTU' DELLA LEGGE N. 147/2013 Rammenta che il decorrere del termine prescrizionale è stato sospeso dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che al comma 623, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dall'1 gennaio al 15 giugno 2014.
-IN VIRTU' DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE DA COVID19 (ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL DL 18/2020 E ART. 12 D.LGS N. 159/2015). Rappresenta AER che diversamente da quanto asserito da parte avversa, non risulta decorso il termine decennale di prescrizione dalla notifica dell'accertamento effettuata da Agenzia delle Entrate il 7.04.2014 a quella di notifica dell'intimazione impugnazione avvenuta il 28.03.2025.
Osserva che nel periodo emergenziale da Covid 19, con legge dello Stato, venne sospesa la riscossione e di conseguenza fu sospeso anche il decorso dei termini di prescrizione e decadenza dei relativi atti. Richiama la normativa speciale emessa in quel periodo e pertanto osserva che non risulta decorso alcun termine di prescrizione e conclude come in epigrafe
All'udienza fissata per la discussione, il Giudice Monocratico deliberava nel segreto e depositava la sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto delle osservazioni dell' AE Direzione Provinciale di Pavia , dell'Agenzia Entrate Riscossione e del ricorrente che si ritengono richiamate
– questa Corte così decide . Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli 4 artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il ricorso non può essere accolto, Le contestazioni ed eccezioni del ricorrente sono infondate
La certificazione unica, o CUD, è un documento necessario a effettuare la dichiarazione dei redditi, viene rilasciato annualmente dal datore di lavoro o dall'INPS e specifica i redditi maturati da un lavoratore o lavoratrice o da un pensionato o pensionata. La ricezione di due o più CUD avviene se, nel corso dell'anno precedente, una persona ha stipulato almeno due contratti a termine con aziende diverse o ha effettuato collaborazioni coordinate e continuative con più società. In presenza di due o più CUD, è obbligatorio effettuare la dichiarazione dei redditi, anche se uno dei datori di lavoro ha inviato il conguaglio IRPEF al termine del contratto ed a prescindere che ci siano spese da detrarre dall'imposta (spese mediche, etc.) oppure oneri deducibili da sottrarre dall'imponibile L' Amministrazione finanziaria era a conoscenza che il contribuente fosse un soggetto AIRE, e correttamente la notifica dell'atto è stata fatta seguendo la normativa di cui all'art. 60 d.p.r. 600/73, seppur in questa sede non sia stata prodotta, essendo il fascicolo relativo l'accertamento stato inviato allo scarto d'archivio.
Questa Corte tiene a precisare che la documentazione richiesta dal contribuente, se esiste, certamente va esibita E' necessario in ogni caso ricordare che in tema di diritto di accesso, permane in capo al concessionario per la riscossione l'obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente che solo in tal modo, ma e solo se non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, può esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5410 del 30 novembre 2015). (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 12 maggio 2014, n. 2422),
L'Amministrazione Finanziaria dunque non ha l'obbligo di fornire copia della notifica dell'atto impositivo divenuto definitivo da oltre undici anni, ma deve come, ha fatto, motivare e chiarire le ragioni sottese l'avviso di accertamento. Dunque l'operato dell' Ufficio è stato legittimo e corretto Quanto all'eccezione relativa la prescrizione della pretesa erariale, questa Corte osserva che il decorrere del termine prescrizionale è stato sospeso dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che al comma 623, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dall'1 gennaio al 15 giugno 2014.
Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente , non risulta decorso il termine decennale di prescrizione dalla notifica dell'accertamento effettuata da Agenzia delle Entrate il 7.04.2014 a quella di notifica dell'intimazione impugnazione avvenuta il 28.03.2025.
ll Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVlD-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva.
Ogni altra eccezione risulta assorbita da quanto sopra osservato e deciso.
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di 1 grado di Pavia, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa dichiara inammissibile il ricorso . Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 600,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CH MI LA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Pavia - Viale Campari 37 27100 Pavia PV
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249004551773000 IRPEF-ALTRO 2025 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TN9M00186 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TN9M00186 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TN9M00186 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: CHIEDE
1) Annullare la intimazione di pagamento N. 079 2024 90045517 73/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pavia il 28 marzo 2025 per una iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia;
2) con vittoria di compensi ed anticipazioni del procedimento;
AGENZIA DELLE ENTRATE
CHIEDE
1) in via pregiudiziale in rito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto prodromico l'intimazione di pagamento;
2) nel merito il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
CHIEDE In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione con riferimento alle eccezioni di cui all'accertamento impugnato, in favore dell'ente impositore/Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pavia;
In via principale: dichiarare il corretto operato dell'Agente della Riscossione e rigettare il ricorso in ogni sua parte nei suoi confronti, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il proprio atto di impugnativa il ricorrente sostiene di aver appreso, solo attraverso l'intimazione di pagamento n. 079202490045517/000, notificata in data 28.03.25 per un importo complessivo di € 14.790,26, della presenza di un accertamento esecutivo emesso dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia – Ufficio Territoriale di Stradella e notificato il 07.04.14. Il ricorrente eccepisce la mancata prova della notifica dell'atto prodromico, l'avviso di accertamento n. TN9M000186, la mancata prova della soggettività passiva IRPEF oltre che la prescrizione della pretesa erariale.
L'ufficio si costituisce replicando alle doglianze del ricorrente contro deducendo ,sostenendo e motivando le proprie ragioni In diritto ritiene, per quanto di competenza, che il ricorso sia inammissibile per mancata impugnazione dell'atto prodromico, :avviso di accertamento n. TN9M000186, emesso ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. 600/73. L'atto prodromico di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia scaturisce da un controllo svolto sulla posizione fiscale del ricorrente, il quale avendo, per l'annualità 2008, due certificazioni da lavoro dipendente avrebbe dovuto presentare o il modello 730 o il modello redditi persone fisiche. Infatti avere due o più certificazioni uniche comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, a prescindere che ci siano spese da detrarre dall'imposta (spese mediche, etc.) oppure oneri deducibili da sottrarre dall'imponibile. L'onere deriva dal fatto che tutti redditi percepiti vengono sommati e successivamente ricalcolata l'imposta IRPEF, Add. Regionale ed Add. Comunale dovute che, nella maggior parte dei casi, è maggiore rispetto a quella già anticipata, attraverso le ritenute da lavoro dipendente subite dal lavoratore, effettuate in precedenza dai sostituti d'imposta/datori di lavoro. L'Ufficio Territoriale di Stradella (competente per ultimo domicilio fiscale del contribuente), procedeva, pertanto, ad emettere l'avviso di accertamento n. TN9M000186 notificato il 07.04.14, (allegato n.1), come emerge da interrogazione ad A.T., non disponendo, l'attuale D.P., dell'atto cartaceo, avendo subito la sorte dello scarto di archivio, trascorsi ormai più di 11 anni dall'emissione dello stesso. L'atto impositivo accertava un reddito lordo complessivo di € 68.981,00 quale sommatoria delle due CU, recuperando maggiori imposte IRPEF per € 4.820,00, Add. Regionale per € 93,00 oltre a sanzioni ed interessi per € 6.300,46.
Si specifica che le due certificazioni da lavoro dipendente erano state emesse rispettivamente, la prima dal sostituto Società_1 SPA p.i. P.IVA_1 nella quale si certificavamo redditi da lavoro dipendente pari ad € 39.625,00 per 152 giorni e la seconda emessa da Società_2 SPA p.i.P.IVA_2 con la quale si certificavano redditi da lavoro dipendente pari ad € 29.356,00 per 214 giorni per un reddito imponibile lordo complessivo di € 68.981,00. L'ufficio era a conoscenza che il contribuente fosse un soggetto AIRE, pertanto la notifica dell'atto è avvenuta seguendo la normativa di cui all'art. 60 d.p.r. 600/73, seppur in questa sede non possa essere più prodotta, essendo il fascicolo relativo l'accertamento stato inviato allo scarto d'archivio.
Parte ricorrente, rappresenta l'Ufficio , a distanza di oltre un decennio non può eccepire la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 07.04.14. Richiama la pronuncia del Consiglio di Stato , sentenza n. 5410, riguardante il diritto del contribuente all'ostensione dei documenti concernenti gli accertamenti, la riscossione e del versamento delle imposte,
Alla luce di questa di questa pronuncia richiamata ed evidenziata, L'Ufficio ribadisce che l' A.F. non ha l'obbligo di fornire copia della notifica dell'atto impositivo divenuto definitivo da oltre undici anni, ma deve come, è stato fatto, motivare e chiarire le ragioni sottese l'avviso di accertamento. Quanto all'eccezione relativa la prescrizione della pretesa erariale, l'Ufficio ritiene di non poter contraddire, in quanto di esclusiva competenza dell'Agente di riscossione. Infine a sostegno della tesi erariale richiamata, per una fattispecie similare, la recentissima sentenza n. 121/02/25 del 20.03.25 e depositata l'11.04.25 emessa da Codesta Corte, nella quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile, tra gli altri motivi, anche perché non presentato avverso l'atto prodromico, correttamente notificato in precedenza. Conclude come in epigrafe
Si costituisce Agenzia Entrate RISCOSSIONE evidenzia :
SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE
-IN VIRTU' DELLA LEGGE N. 147/2013 Rammenta che il decorrere del termine prescrizionale è stato sospeso dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che al comma 623, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dall'1 gennaio al 15 giugno 2014.
-IN VIRTU' DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE DA COVID19 (ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL DL 18/2020 E ART. 12 D.LGS N. 159/2015). Rappresenta AER che diversamente da quanto asserito da parte avversa, non risulta decorso il termine decennale di prescrizione dalla notifica dell'accertamento effettuata da Agenzia delle Entrate il 7.04.2014 a quella di notifica dell'intimazione impugnazione avvenuta il 28.03.2025.
Osserva che nel periodo emergenziale da Covid 19, con legge dello Stato, venne sospesa la riscossione e di conseguenza fu sospeso anche il decorso dei termini di prescrizione e decadenza dei relativi atti. Richiama la normativa speciale emessa in quel periodo e pertanto osserva che non risulta decorso alcun termine di prescrizione e conclude come in epigrafe
All'udienza fissata per la discussione, il Giudice Monocratico deliberava nel segreto e depositava la sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto delle osservazioni dell' AE Direzione Provinciale di Pavia , dell'Agenzia Entrate Riscossione e del ricorrente che si ritengono richiamate
– questa Corte così decide . Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli 4 artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il ricorso non può essere accolto, Le contestazioni ed eccezioni del ricorrente sono infondate
La certificazione unica, o CUD, è un documento necessario a effettuare la dichiarazione dei redditi, viene rilasciato annualmente dal datore di lavoro o dall'INPS e specifica i redditi maturati da un lavoratore o lavoratrice o da un pensionato o pensionata. La ricezione di due o più CUD avviene se, nel corso dell'anno precedente, una persona ha stipulato almeno due contratti a termine con aziende diverse o ha effettuato collaborazioni coordinate e continuative con più società. In presenza di due o più CUD, è obbligatorio effettuare la dichiarazione dei redditi, anche se uno dei datori di lavoro ha inviato il conguaglio IRPEF al termine del contratto ed a prescindere che ci siano spese da detrarre dall'imposta (spese mediche, etc.) oppure oneri deducibili da sottrarre dall'imponibile L' Amministrazione finanziaria era a conoscenza che il contribuente fosse un soggetto AIRE, e correttamente la notifica dell'atto è stata fatta seguendo la normativa di cui all'art. 60 d.p.r. 600/73, seppur in questa sede non sia stata prodotta, essendo il fascicolo relativo l'accertamento stato inviato allo scarto d'archivio.
Questa Corte tiene a precisare che la documentazione richiesta dal contribuente, se esiste, certamente va esibita E' necessario in ogni caso ricordare che in tema di diritto di accesso, permane in capo al concessionario per la riscossione l'obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente che solo in tal modo, ma e solo se non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, può esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5410 del 30 novembre 2015). (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 12 maggio 2014, n. 2422),
L'Amministrazione Finanziaria dunque non ha l'obbligo di fornire copia della notifica dell'atto impositivo divenuto definitivo da oltre undici anni, ma deve come, ha fatto, motivare e chiarire le ragioni sottese l'avviso di accertamento. Dunque l'operato dell' Ufficio è stato legittimo e corretto Quanto all'eccezione relativa la prescrizione della pretesa erariale, questa Corte osserva che il decorrere del termine prescrizionale è stato sospeso dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che al comma 623, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dall'1 gennaio al 15 giugno 2014.
Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente , non risulta decorso il termine decennale di prescrizione dalla notifica dell'accertamento effettuata da Agenzia delle Entrate il 7.04.2014 a quella di notifica dell'intimazione impugnazione avvenuta il 28.03.2025.
ll Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVlD-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva.
Ogni altra eccezione risulta assorbita da quanto sopra osservato e deciso.
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P.Q.M.
La Corte di Giustizia di 1 grado di Pavia, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa dichiara inammissibile il ricorso . Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 600,00.