Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
07523-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da: NO De IC US AN R. Pacilli Paola Di Nicola NI
PE ON
EA AL
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
Sent. n. sez.
169
CC 24/02/2026 R.G.N. 3732/2026
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MI AD GE, nato a [...] il [...] (CUI 07EF465)
avverso la sentenza del 28/01/2026 emessa dalla Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere EA AL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha disposto la consegna di MI AD GE alla Romania, in esecuzione del mandato di arresto esecutivo emesso in data 17 ottobre 2025 dal Tribunale di Buzau. Il mandato di arresto europeo è stato emesso per dare esecuzione al mandato di cattura delle Autorità giudiziarie rumene in relazione all'esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione pronunciata dal Tribunale di Buzau in data 20 maggio 2025, per il reato di riciclaggio.
2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre
motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamentando altresì di avere redatto il ricorso senza avere ottenuto tempestivamente il rilascio di copia della sentenza impugnata 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 2, 16 e 17, legge 22 aprile 2005, n. 69) in relazione al rischio, per il ricorrente, di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti in considerazione delle condizioni di detenzione in Romania.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 Conv. Edu) e violazione del diritto di difesa, per non avere la Corte di appello messo la Difesa in condizioni di contraddire rispetto al contenuto delle informazioni trasmesse dalle Autorità rumene e pervenute presso la cancelleria dell'Ufficio giudicante solo la mattina stessa dell'udienza.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 1, 6, 16 e 17 della legge n. 69/2005) per avere la Corte di appello di Trieste accordato il consenso alla consegna di AD GE MI sull'erroneo presupposto che il mandato di arresto europeo fosse esecutivo.
3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 24 febbraio 2026, in camera di consiglio, nessuna delle parti avendo richiesto di partecipare all'udienza, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen...
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso relativo al rischio di esposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti è infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Trieste, in violazione di legge, abbia trascurato di acquisire informazioni individualizzate sul regime di detenzione al quale sarà sottoposto, in caso di consegna, il ricorrente (avendo la Corte di appello ottenuto unicamente informazioni relative alle condizioni di detenzione durante il periodo di quarantena cui è sottoposto ogni detenuto a inizio del periodo di carcerazione, senza alcuna informazione sul periodo successivo).
2.1. Va premesso che la Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza 5 aprile 2016 (C-404/15, Aranyosi e C-659/15, Caldararu), ha affermato
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che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante, in quanto il relativo divieto, previsto dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, è posto a presidio di un valore fondamentale dell'Unione Europea, avente carattere assoluto, strettamente connesso al rispetto della dignità umana. Tuttavia, è possibile presumere che lo Stato che appartiene all'Unione europea tenga una condotta conforme al rispetto dei diritti fondamentali protetti dall'ordinamento dell'Unione e dalla Convenzione EDU (non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla Conv. EDU, proprio con riferimento al caso in cui, nell'esecuzione di un MAE, entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione). Detta presunzione di conformità è suscettibile, ovviamente, di prova contraria, qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sia accertato che la protezione del diritto fondamentale a non subire un trattamento inumano e degradante, in conseguenza della consegna, possa essere compromessa in base ad un rischio reale e individualizzato. In coerenza con i principi di mutuo riconoscimento e di reciproca fiducia, la presenza di motivi ostativi alla consegna deve essere seriamente comprovata, si da far ritenere che la persona, se consegnata allo Stato di emissione, andrà incontro ad un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento contrario ai divieti posti dall'art. 3 Conv. EDU. Alla luce di questo sistema, è da ritenere che costituisca preciso onere della difesa allegare elementi di fatto su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo che il ricorrente, durante la detenzione all'estero, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (così, di recente, Sez. 6, n. 38644 del 2/11/2025, Suciu, non mass. con richiamo, tra le altre, a Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120).
2.2. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere, essendosi limitato a dedurre, in modo generico, che «la eventuale detenzione in Romania, per notizie note, avverrebbe in condizioni contrarie ai principi fondamentali europei (così il verbale di udienza del 7 gennaio 2026).
2.3. Ciò posto, occorre considerare che le Autorità rumene, a seguito di richiesta della Corte di appello, hanno trasmesso una relazione - pervenuta in data 28 gennaio 2026 - che, in modo sufficientemente dettagliato, descrive il regime penitenziario e le strutture presso le quali sarebbe detenuto il ricorrente;
la medesima relazione offre adeguate rassicurazioni circa la conformità delle condizioni di detenzione nelle strutture penitenziarie rumene in relazione al divieto
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di trattamenti inumani e/o degradanti. Si tratta di rassicurazioni che, peraltro, smentiscono i dubbi genericamente dedotti in sede di merito e che non vengono nemmeno censurate in modo puntuale nel ricorso per cassazione. Ciò premesso deve essere dunque ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte: in tema di mandato di arresto europeo, qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante come avvenuto nel caso di specie, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE (Sez. 6, n. 6770 del 17/02/2026, C., n.m.; Sez. 6, n. 40498 del 31/10/2024, Calinescu, n.m.; Sez. 6, n.18352 del 11/06/2020, M., Rv. 279301-02).
2.4. A ciò si deve aggiungere che, proprio a seguito della sentenza delle Corte EDU Rezmives ed altri c. Romania del 25 aprile 2017 (sentenza in cui venne accertata l'esistenza di gravi carenze strutturali e di condizioni di detenzione tali da determinare la violazione dell'art. 3 Conv. EDU), la Romania ha successivamente attuato misure legislative ed amministrative volte a colmare le lacune denunciate. D'altra parte, deve aggiungersi che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, a seguito di criticità segnalate dalla Corte di Strasburgo, la Romania ha adottato iniziative strutturali ed un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025 già favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in quello Stato (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, non mass.; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non mass.). Proprio in conseguenza del mutamento della situazione, già in plurime occasioni questa Corte ha escluso permanesse un «rischio sistemico» di violazione dei diritti fondamentali, tale da giustificare una deroga al principio di reciproca fiducia fra gli Stati membri (in tal senso, fra le altre, Sez. 6, n. 38644 del 27/11/2025, Suciu, non mass.; Sez. 6 n. 25858 del 01/07/2024, Andrei, non mass.; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru, non mass.).
2.5. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Con esso si deduce la violazione del diritto di difesa. Il ricorrente premette che la Corte di appello di Trieste aveva chiesto informazioni sulle condizioni di detenzione ex art. 16, legge n. 69/2005; il ricorrente evidenzia poi che - sino al giorno precedente l'udienza - la difesa aveva chiesto alla cancelleria informazioni circa il deposito di dette informazioni, ottenendo rassicurazioni circa il mancato
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deposito di documenti;
ciò premesso, il ricorrente espone che dette informazioni sono state trasmesse dalle Autorità rumene solo alle ore 7.56 dello stesso giorno in cui è stata celebrata l'udienza calendarizzata per la decisione e lamenta che la Corte di appello abbia invitato le parti a rassegnare le conclusioni, senza dare modo alla difesa di esaminare compiutamente tale documentazione.
3.2. Dalla sentenza impugnata risulta che le informazioni trasmesse dalle Autorità rumene in merito alle condizioni di detenzione e al trattamento praticato ai detenuti nel sistema penitenziario rumeno sono pervenute il giorno stesso dell'udienza. Nondimeno, non sussiste la dedotta violazione di legge. Dal verbale di udienza del 28 gennaio 2026 emerge che la Corte di appello di Trieste ha messo a disposizione delle parti la comunicazione pervenuta quella mattina dalle Autorità rumene. Dallo stesso verbale risulta che il difensore non ha eccepito l'impossibilità di preparare congruamente una difesa rispetto al contenuto dell'atto appena trasmesso e, anzi (così mostrando di averne preso cognizione), ha sollecitato ulteriori approfondimenti. Tale contegno processuale porta a ritenere che non sussista la dedotta lesione del diritto di difesa. Il difensore non ha chiesto alcun rinvio per esaminare il documento e, al contrario, è stato in grado di formulare istanze istruttorie e di formulare le conclusioni. Con ciò, il difensore ha dimostrato di essere in condizioni di esercitare il diritto di difesa.
3.3. Quand'anche si volesse ritenere che la "messa a disposizione" del documento solo la mattina stessa dell'udienza possa integrare una nullità ex art. 178, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza della parte in giudizio, si tratterebbe comunque di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, essendosi (in ipotesi) verificata in presenza della parte interessata, avrebbe dovuto essere dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo (art. 182, comma 2, cod. proc. pen.). Non risultando deduzioni di nullità formulate nei termini previsti dalla disposizione citata, l'eventuale vizio non è comunque ulteriormente deducibile.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
4.1. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 1, 6, 16 e 17 della legge n. 69/2005) per avere la Corte di appello di Trieste accordato il consenso alla consegna di AD GE MI sull'erroneo presupposto che il mandato di arresto europeo fosse esecutivo. La Corte di appello di Trieste avrebbe però trascurato che la difesa aveva prodotto documentazione relativa alla pendenza di un giudizio di appello avverso la sentenza di condanna menzionata nel mandato di arresto europeo. Sicché, non vi sarebbe nemmeno
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certezza sulla effettiva esecutività della sentenza cui si intende dare esecuzione con il mandato di arresto europeo. E la Corte di appello, in violazione di legge, avrebbe trascurato di approfondire la natura del mandato di arresto europeo (processuale o esecutivo) e l'esecutività del titolo che ne ha giustificato l'emissione. Nel ricorso si evoca un precedente di questa Corte (Sez. 6, n, 33397, del 07/10/2025, Ramzan, non mass.).
4.2. Il ricorso è infondato. Da un lato, il precedente di questa Corte che è stato evocato dal ricorrente non risulta pertinente. In quel caso, si registrava una situazione di obiettiva incertezza sulla natura del mandato di arresto europeo (e, dunque, sull'esecutività del titolo posto a sua giustificazione) che, nel caso in esame non è dato registrare.
4.3. Il mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria rumena indica in modo non equivoco che si tratta di mandato di arresto di natura esecutiva. A fronte della deduzione della Difesa circa l'avvenuta interposizione di un'impugnazione - le Autorità rumene, specificamente interpellate dalla Corte di appello, hanno chiarito, con nota del 21 gennaio 2026, che la sentenza di condanna posta a fondamento del mandato di arresto esecutivo è divenuta irrevocabile in data 30 settembre 2025, per mancata proposizione dell'impugnazione. Tali dati attestano l'esecutività della sentenza di condanna posta a fondamento del mandato di arresto europeo. Detta esecutività non è efficacemente messa in discussione dal certificato prodotto dalla Difesa: si tratta del certificato emesso dalla Corte di appello di Ploiesti che attesta che sono in corso di risoluzione i ricorsi registrati in data 27.10.2025, dichiarati dagli imputati MI AD GE ER IA e (omissis) contro la sentenza penale n. 37/20.05.2025, pronunciata dal Tribunale di Buzau, con udienza fissata per il 09.02.2026». Detto documento evoca l'esistenza di ricorsi, ma non indica quale ne sia l'oggetto e, tantomeno, mette in discussione l'esecutività della sentenza che, viceversa, è esplicitamente attestata dal mandato di arresto europeo e dalla già citata nota trasmessa dalle autorità rumene in data 21 gennaio 2026.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, conta 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 24 febbraio 2026
Il Consigliere estensqre EA AL
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 FEB 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doussa Buseppina Cirimele
Il Presidente NO De IC