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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP FF CO, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore LUCE ANDREA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1150/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108788 11 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2025 e depositato in data 19 novembre Ricorrente_12025, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 28 luglio 2025 e recante il numero 12 2025 00108788 11 000, con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi modello Redditi2022 presentata per l'anno d'imposta 2021, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino chiedeva, ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, il pagamento di complessivi euro 9.376,38 a titolo di omesso/carente versamento I.R.P.E.F. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, per infondatezza della ricostruzione operata dall'Ufficio. Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso;
in subordine e nel merito, l'Ufficio difendeva la legittimità del suo operato e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, alla fissata udienza del 19 febbraio 2026, la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio resistente. L'Agenzia delle Entrate deduce che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 546/1992 per mancanza di uno degli elementi indicati a pena di inammissibilità, ovvero per mancata indicazione dell'ufficio contro cui il ricorso è rivolto. Invero, se effettivamente l'Agenzia delle Entrate di Avellino non è espressamente indicata come ufficio contro cui il ricorso è rivolto e altrettanto vero che è comunque possibile individuare tale soggetto, in quanto il ricorso è testualmente presentato avverso “la cartella di pagamento n. 01220250010878811000, emessa dal concessionario per la riscossione a seguito di iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate di Avellino, notificata il 28.07.2025”. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'Ufficio ha riscontrato lo scomputo di ritenute per euro 6.624,00 da parte della odierna ricorrente allorquando la CU del soggetto che avrebbe effettuato le ritenute in esame non era ancora stata presentata. Detta CU risulta, invero, trasmessa solo in data 13 novembre 2024 (e dunque fuori termine per l'anno d'imposta 2021). Tuttavia, va osservato che non vi è prova della effettiva 'trattenuta' di tali ritenute sul compenso erogato alla odierna ricorrente, non avendo quest'ultima depositato alcuna documentazione probatoria in tal senso. Non avendo la contribuente dimostrato di avere subìto le trattenute (non risultano, invero, depositate le buste paga), l'amministrazione finanziaria può legittimamente considerare il sostituito responsabile in solido con il sostituto. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Avellino, delle spese di lite, che liquida in euro 1.389,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP FF CO, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore LUCE ANDREA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1150/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108788 11 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2025 e depositato in data 19 novembre Ricorrente_12025, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 28 luglio 2025 e recante il numero 12 2025 00108788 11 000, con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi modello Redditi2022 presentata per l'anno d'imposta 2021, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino chiedeva, ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, il pagamento di complessivi euro 9.376,38 a titolo di omesso/carente versamento I.R.P.E.F. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, per infondatezza della ricostruzione operata dall'Ufficio. Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso;
in subordine e nel merito, l'Ufficio difendeva la legittimità del suo operato e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, alla fissata udienza del 19 febbraio 2026, la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio resistente. L'Agenzia delle Entrate deduce che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 546/1992 per mancanza di uno degli elementi indicati a pena di inammissibilità, ovvero per mancata indicazione dell'ufficio contro cui il ricorso è rivolto. Invero, se effettivamente l'Agenzia delle Entrate di Avellino non è espressamente indicata come ufficio contro cui il ricorso è rivolto e altrettanto vero che è comunque possibile individuare tale soggetto, in quanto il ricorso è testualmente presentato avverso “la cartella di pagamento n. 01220250010878811000, emessa dal concessionario per la riscossione a seguito di iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate di Avellino, notificata il 28.07.2025”. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'Ufficio ha riscontrato lo scomputo di ritenute per euro 6.624,00 da parte della odierna ricorrente allorquando la CU del soggetto che avrebbe effettuato le ritenute in esame non era ancora stata presentata. Detta CU risulta, invero, trasmessa solo in data 13 novembre 2024 (e dunque fuori termine per l'anno d'imposta 2021). Tuttavia, va osservato che non vi è prova della effettiva 'trattenuta' di tali ritenute sul compenso erogato alla odierna ricorrente, non avendo quest'ultima depositato alcuna documentazione probatoria in tal senso. Non avendo la contribuente dimostrato di avere subìto le trattenute (non risultano, invero, depositate le buste paga), l'amministrazione finanziaria può legittimamente considerare il sostituito responsabile in solido con il sostituto. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Avellino, delle spese di lite, che liquida in euro 1.389,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti, come per legge.