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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza del 2.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1169/2023 R.G., avente ad oggetto " arricchimento senza causa",
vertente
TRA
Parte_1 , P.IVA P.IVA 1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Smaldone, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;
ATTRICE
E
,in persona del Sindaco in carica, C.F. P.IVA_2 rappresentato e difeso Controparte_1 "
dall'avv. Canio Mario Petrino, con studio in CP_1 giusta procura in atti e delibera della Giunta
Municipale n. 45/2023;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte_1 conveniva inCon atto di citazione, ritualmente notificato, la giudizio il Controparte_1 al fine di accertare e dichiarare il diritto ad essere indennizzato per le prestazioni svolte su incarico dello stesso e non remunerate, e per l'effetto per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 82.975,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della minore somma che fosse risultata dovuta, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
Si costituiva in giudizio il CP_1 il quale eccepiva: l'inammissibilità della domanda per l'esistenza di un giudicato, avente ad oggetto la medesima pretesa, sia pure diversamente qualificata, nel corso del quale la parte non aveva proposto neanche in via subordinata l'azione di arricchimento senza causa;
difetto di sussidiarietà della proposta azione ai sensi dell'art. dell'arricchimento e del dedotto e correlato impoverimento della società attrice.
Il convenuto, pertanto, domandava il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
La causa, ripetutamente rinviata su richiesta delle parti per l'esistenza di trattative di componimento era rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ritenendo superflua la prova orale domandata dalle parti.
All'udienza del 2.12.2025 le parti discutevano la causa, ivi comprese le note conclusive autorizzate, ed il procedimento era definito con sentenza, con motivazione contestuale, emessa all'esito della camera di consiglio.
La domanda va dichiarata improponibile, difettando la stessa del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. come di recente interpretato dalla Corte di legittimità.
Nel merito, il Controparte_1 con delibera n. 119 del 28.12.2012, esprimeva “quale atto di indirizzo"
la volontà di affidare alla cooperativa sociale odierna attrice, una serie di servizi, quali:” pulizia comunale e bibilioteca, affissione manifesti, pulizia bagni pubblici, spazi verdi ed impianti sportivi, giardino saraceno” e dava mandato al responsabile del servizio economato di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti.
Alla delibera di indirizzo non faceva seguito alcuna assunzione dell'impegno di spesa e nessuna formalizzazione di eventuali contratti di affidamento dei servizi che, di fatto, la cooperativa eseguiva e per i quali, sino ad una certa data, era anche remunerata, previa emissione di fattura di pagamento.
Le fatture rimaste insolute, e poste a fondamento dell'odierna azione, sono tutte relative all'anno 2016.
Segnatamente, si tratta delle fatture nn. 109/2016, 120/2016, 130/2016, 125/2016, 126/2016 e
128/2016, ovvero si tratta delle medesime fatture che la parte aveva posto a fondamento di un decreto ingiuntivo, revocato con sentenza passata in giudicato nell'assunto, eccepito anche allora dal CP_1 della inesistenza di qualsiasi contratto di affidamento.
Tornando alle vicende fattuali prodromiche al giudizio, nel 2014 il medesimo CP_1 con una deliberazione della Giunta, la n. 151/2014, eseguiva la “ricognizione degli affidamenti di alcuni servizi di interesse comunale", emanando un nuovo atto di indirizzo. Nella delibera, il CP_1 in attesa di espletare le dovute procedure di evidenza pubblica, esprimeva il proprio indirizzo affichè gli uffici l'indirizzo perché procedessero "attraverso le modalità previste dalla legge "ad assicurare la continuità di una serie di servizi "alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore nei contratti in essere” e, tra i predetti servizi, vi erano quelli gestiti di fatto, ed in mancanza di contratto, dalla cooperativa attrice. La società sostiene che il CP_1 avrebbe assunto regolare impegno di spesa, per ciascuna delle fatture di che trattasi, sul capitolo 1724, ma tale circostanza non emerge dagli atti che essa ha depositato. La delibera di indirizzo del 2014 non contiene alcun impegno di spesa, né, a seguito della delibera, è stato adottato alcun formale impegno complessivo di spesa per i servizi già gestiti in via di affidamento diretto.
Inoltre, ed in via principale, le determine di pagamento depositate dalla società nel giudizio si riferiscono a fatture diverse, ovvero alle fatture nn. 116,115,117101,103, tutte del 2016 e l'impegno di spesa, indicato in ciascuna determina (che ragionevolmente precedeva il pagamento) non era assunto sul capitolo 1724, che secondo la cooperativa attrice rappresenterebbe il capitolo sula quale sarebbe stato assunto un impegno di spesa, anteriore complessivo, ma anche su capitoli diversi, ( es per la fattura 117/16 sul cap. 1581, per la fattura n. 115 sul cap. 119)
Ininfluente appare, poi, la determinazione n. 39 del 24.5.2013, nella quale si affidava alla cooperativa, per anni 2, dal 2013 al 2015, "il servizio di affissione ed altri servizi connessi" assumendo impegno su capitolo ancora diverso, il n. 1623, solo in tale caso procedendo alla redazione di convenzione.
Condivisibile, pertanto, appare l'eccezione di parte convenuta sul difetto di residualità.
In diritto, l'art. 191 del D.Lg.s 267/2000 nel testo ratione temporis applicabile, in quanto in vigore dal 2014, prevede testualmente che: "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta... entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”
Nel caso di specie, le prestazioni sono state eseguite in violazione delle regole di cui innanzi, nel senso, cioè, non solo della mancanza di un contratto, ma anche della assenza della assunzione dell'impegno di spesa (che avrebbe dovuto essere complessivo e relativo all'intero periodo di affidamento) del quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non vi è alcuna prova.
Manca anche, nella determina di indirizzo, l'attestazione della copertura finanziaria, che viene ricercata dall'ufficio contabile solo volta per volta al ricevimento di ciascuna fattura, in aperta violazione della norma esaminata.
La previsione di una responsabilità diretta del funzionario che abbia ordinato le spese, incide sulla valutazione della residualità, requisito proprio dell'azione di indebito arricchimento, esercitata in giudizio dalla parte attrice.
Ed infatti, si è sostenuto che: "Nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del d.lg. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 cc." (cfr. Cass. n. 25870/2020 ma anche la recente Cass. n.
33357/2024).
Ed ancora si è precisato, che: "In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989,
sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900
c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie...". (cfr. Cass. n. 5665/2021 conforme a Cass. n. 15296/2007 sulla impossibilità del giudice di ovviare alle carenze della iniziativa della parte)
Nel caso concreto, l'azione non è stata proposta in via surrogatoria, ma in via principale, e solo nei confronti dell'Ente.
Conclusivamente, l'azione di arricchimento proposta, in applicazione dell'art. 2042 c.c., va dichiarata improponibile.
Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'orientamento di cui sono espressione i precedenti di legittimità menzionati sono anteriori alla proposizione della domanda della parte e sono liquidate in complessivi € 7.052,00 tenuto conto del valore della causa delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), e dei criteri tariffari di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 ai valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate e della risoluzione della lite sulla scorta di una questione di carattere preliminare.
Esse vanno poste a carico della parte attrice ed in favore del CP_1 convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del Controparte_1 , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
[...] "
così provvede:
1. Dichiara la domanda improponibile;
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in € 7.052,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza del 2.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1169/2023 R.G., avente ad oggetto " arricchimento senza causa",
vertente
TRA
Parte_1 , P.IVA P.IVA 1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Smaldone, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;
ATTRICE
E
,in persona del Sindaco in carica, C.F. P.IVA_2 rappresentato e difeso Controparte_1 "
dall'avv. Canio Mario Petrino, con studio in CP_1 giusta procura in atti e delibera della Giunta
Municipale n. 45/2023;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte_1 conveniva inCon atto di citazione, ritualmente notificato, la giudizio il Controparte_1 al fine di accertare e dichiarare il diritto ad essere indennizzato per le prestazioni svolte su incarico dello stesso e non remunerate, e per l'effetto per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 82.975,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della minore somma che fosse risultata dovuta, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
Si costituiva in giudizio il CP_1 il quale eccepiva: l'inammissibilità della domanda per l'esistenza di un giudicato, avente ad oggetto la medesima pretesa, sia pure diversamente qualificata, nel corso del quale la parte non aveva proposto neanche in via subordinata l'azione di arricchimento senza causa;
difetto di sussidiarietà della proposta azione ai sensi dell'art. dell'arricchimento e del dedotto e correlato impoverimento della società attrice.
Il convenuto, pertanto, domandava il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
La causa, ripetutamente rinviata su richiesta delle parti per l'esistenza di trattative di componimento era rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ritenendo superflua la prova orale domandata dalle parti.
All'udienza del 2.12.2025 le parti discutevano la causa, ivi comprese le note conclusive autorizzate, ed il procedimento era definito con sentenza, con motivazione contestuale, emessa all'esito della camera di consiglio.
La domanda va dichiarata improponibile, difettando la stessa del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. come di recente interpretato dalla Corte di legittimità.
Nel merito, il Controparte_1 con delibera n. 119 del 28.12.2012, esprimeva “quale atto di indirizzo"
la volontà di affidare alla cooperativa sociale odierna attrice, una serie di servizi, quali:” pulizia comunale e bibilioteca, affissione manifesti, pulizia bagni pubblici, spazi verdi ed impianti sportivi, giardino saraceno” e dava mandato al responsabile del servizio economato di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti.
Alla delibera di indirizzo non faceva seguito alcuna assunzione dell'impegno di spesa e nessuna formalizzazione di eventuali contratti di affidamento dei servizi che, di fatto, la cooperativa eseguiva e per i quali, sino ad una certa data, era anche remunerata, previa emissione di fattura di pagamento.
Le fatture rimaste insolute, e poste a fondamento dell'odierna azione, sono tutte relative all'anno 2016.
Segnatamente, si tratta delle fatture nn. 109/2016, 120/2016, 130/2016, 125/2016, 126/2016 e
128/2016, ovvero si tratta delle medesime fatture che la parte aveva posto a fondamento di un decreto ingiuntivo, revocato con sentenza passata in giudicato nell'assunto, eccepito anche allora dal CP_1 della inesistenza di qualsiasi contratto di affidamento.
Tornando alle vicende fattuali prodromiche al giudizio, nel 2014 il medesimo CP_1 con una deliberazione della Giunta, la n. 151/2014, eseguiva la “ricognizione degli affidamenti di alcuni servizi di interesse comunale", emanando un nuovo atto di indirizzo. Nella delibera, il CP_1 in attesa di espletare le dovute procedure di evidenza pubblica, esprimeva il proprio indirizzo affichè gli uffici l'indirizzo perché procedessero "attraverso le modalità previste dalla legge "ad assicurare la continuità di una serie di servizi "alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore nei contratti in essere” e, tra i predetti servizi, vi erano quelli gestiti di fatto, ed in mancanza di contratto, dalla cooperativa attrice. La società sostiene che il CP_1 avrebbe assunto regolare impegno di spesa, per ciascuna delle fatture di che trattasi, sul capitolo 1724, ma tale circostanza non emerge dagli atti che essa ha depositato. La delibera di indirizzo del 2014 non contiene alcun impegno di spesa, né, a seguito della delibera, è stato adottato alcun formale impegno complessivo di spesa per i servizi già gestiti in via di affidamento diretto.
Inoltre, ed in via principale, le determine di pagamento depositate dalla società nel giudizio si riferiscono a fatture diverse, ovvero alle fatture nn. 116,115,117101,103, tutte del 2016 e l'impegno di spesa, indicato in ciascuna determina (che ragionevolmente precedeva il pagamento) non era assunto sul capitolo 1724, che secondo la cooperativa attrice rappresenterebbe il capitolo sula quale sarebbe stato assunto un impegno di spesa, anteriore complessivo, ma anche su capitoli diversi, ( es per la fattura 117/16 sul cap. 1581, per la fattura n. 115 sul cap. 119)
Ininfluente appare, poi, la determinazione n. 39 del 24.5.2013, nella quale si affidava alla cooperativa, per anni 2, dal 2013 al 2015, "il servizio di affissione ed altri servizi connessi" assumendo impegno su capitolo ancora diverso, il n. 1623, solo in tale caso procedendo alla redazione di convenzione.
Condivisibile, pertanto, appare l'eccezione di parte convenuta sul difetto di residualità.
In diritto, l'art. 191 del D.Lg.s 267/2000 nel testo ratione temporis applicabile, in quanto in vigore dal 2014, prevede testualmente che: "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta... entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”
Nel caso di specie, le prestazioni sono state eseguite in violazione delle regole di cui innanzi, nel senso, cioè, non solo della mancanza di un contratto, ma anche della assenza della assunzione dell'impegno di spesa (che avrebbe dovuto essere complessivo e relativo all'intero periodo di affidamento) del quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non vi è alcuna prova.
Manca anche, nella determina di indirizzo, l'attestazione della copertura finanziaria, che viene ricercata dall'ufficio contabile solo volta per volta al ricevimento di ciascuna fattura, in aperta violazione della norma esaminata.
La previsione di una responsabilità diretta del funzionario che abbia ordinato le spese, incide sulla valutazione della residualità, requisito proprio dell'azione di indebito arricchimento, esercitata in giudizio dalla parte attrice.
Ed infatti, si è sostenuto che: "Nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del d.lg. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 cc." (cfr. Cass. n. 25870/2020 ma anche la recente Cass. n.
33357/2024).
Ed ancora si è precisato, che: "In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989,
sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900
c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie...". (cfr. Cass. n. 5665/2021 conforme a Cass. n. 15296/2007 sulla impossibilità del giudice di ovviare alle carenze della iniziativa della parte)
Nel caso concreto, l'azione non è stata proposta in via surrogatoria, ma in via principale, e solo nei confronti dell'Ente.
Conclusivamente, l'azione di arricchimento proposta, in applicazione dell'art. 2042 c.c., va dichiarata improponibile.
Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'orientamento di cui sono espressione i precedenti di legittimità menzionati sono anteriori alla proposizione della domanda della parte e sono liquidate in complessivi € 7.052,00 tenuto conto del valore della causa delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), e dei criteri tariffari di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 ai valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate e della risoluzione della lite sulla scorta di una questione di carattere preliminare.
Esse vanno poste a carico della parte attrice ed in favore del CP_1 convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del Controparte_1 , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
[...] "
così provvede:
1. Dichiara la domanda improponibile;
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in € 7.052,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro