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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 984/2022 RG del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
), , rappresentato e difeso nel corso del presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Simona Sanetti, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Nettuno (RM), Via A. Diaz n. 25;
OPPONENTE nei confronti di
– già e in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura notarile in atti, rappresentata e difesa, per procura alle liti per atto notarile allegata in atti, dall'avv.
Marco Pesenti, giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Costa in Velletri, Via Artemisia Mammucari n. 137/A ;
OPPOSTA
Oggetto: cessione di crediti;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 marzo 2025;
FATTO E DIRITTO
1 ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 376/2021 emesso in favore della società Parte_1 opposta per la somma di € 9.741,25 oltre interessi e spese deducendo che parte opposta aveva allegato di essersi resa cessionaria del credito da che tale credito si fondava su un Controparte_3 contratto di finanziamento sottoscritto con tale ultima società; che il presunto credito era prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c. in quanto il finanziamento, stipulato in data 7.10.2006, prevedeva un piano di rientro di 22 rate dal 11.4.2007 al 11.1.2009; che l'opponente non aveva mai pagato alcuna rata;
che la
Consel, società che erogava il finanziamento, aveva inviato in data 31.1.2008 lettera di decadenza dal beneficio del termine;
che il dies a quo per la prescrizione andava individuato nel 31.1.2008 ovvero al
31.1.2009; che il credito era quindi estinto per prescrizione;
che si contestava l'estratto conto allegato da parte opposta ove vi era indicato “bonifico cliente” non avendo mai l'opponente eseguito pagamenti con riferimento al contratto oggetto di causa;
che l'estratto conto non dava prova del credito essendo necessaria la prova in sede di opposizione del credito aliunde;
che si evidenziava che l'art. 9 delle condizioni generali indicava una penale di massimo € 260 mentre sull'estratto conto era indicata per tale causale la somma di € 492,54 ; che non erano state specificate le modalità di computo dei richiesti interessi stante che a fronte di un credito concesso per € 3600 oggi il debito ammontava ad € 9741.25.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca del d.i..
Si è costituita la società opposta indicata in epigrafe deducendo che l'opponente non aveva negato la stipulazione del contratto di finanziamento nr. 608674 sottoscritto con l'allora Controparte_4
(già , di aver fruito del bene consegnato e di essersi reso inadempiente alle obbligazioni CP_5 contrattuali derivanti dal contratto;
che la condizione di procedibilità della mediazione non sussisteva fino alla pronuncia sulla provvisoria esecutività del d.i. opposto;
che il credito non era prescritto decorrendo il termine di prescrizione decennale decorrente dall'ultima rata del piano di rientro, ossia quella del
11.1.2009; che per altro dall'estratto conto emergevano pagamenti eseguiti dall'opponente in data 9.8.11,
24.10.11 e 28.11.11 per € 428,40 imputati dalla cedente alle rate 1 2 3 e parzialmente alla rata 4 del piano di rientro;
che l'adempimento di parte opponente per quanto parziale aveva interrotto il termine di prescrizione;
che il termine di prescrizione era stato poi nuovamente interrotto dalla notifica dell'atto di cessione e contestuale diffida di pagamento inviata e ricevuta in data 11.5.2021; che la documentazione prodotta in sede monitoria era sufficiente a comprovare il credito azionato;
che le contestazioni sul punto erano generiche ed infondate;
che era stata specificatamente approvata per iscritto la clausola contrattuale di cui all'art. 10 relativa alla penale di decadenza dal beneficio del termine pari all'8% del capitale residuo.
Per questi motivi
, ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività al d.i. opposto e il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto, è stato assegnato a parte opposta termine per l'espletamento del procedimento di mediazione e sono stati assegnati i termini ex
2 art. 183 VI comma c.p.c.. Ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per brevi note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
In via preliminare si deve dare atto dell'avvenuto assolvimento da parte della opposta della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.ls. n. 28/2010 e che non risulta contestata dall'opponente la titolarità del credito in capo all'opposta, come posta in essere mediante il contratto allegato al doc. 4 del ricorso monitorio di cui è stata data regolare comunicazione all'opponente con le comunicazioni documentate in tale sede.
Venendo al merito, la società opposta ha agito nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di € 9.741,25 quale saldo negativo del finanziamento di credito al consumo n. 608674 sottoscritto tra l'opponente e allegando l'atto di cessione del 29.6.2018 (doc. 4 allegato al Controparte_3 ricorso monitorio), il predetto contratto regolarmente sottoscritto dalle parti (doc. 3 allegato al ricorso monitorio) e l'estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 7 allegato al ricorso monitorio).
A fronte di tale allegazione, parte opponente, senza contestare l'esistenza del rapporto posto a fondamento e contestando solo parzialmente l'importo richiesto, ha allegato di non aver mai adempiuto alle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto posto a fondamento del ricorso monitorio né di aver mai eseguito i pagamenti annotati nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio.
L'opposizione è fondata.
Risulta fondata in via assorbente l'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria a fronte dello spirare del termine prescrizionale decennale del credito, decorrente dalla ultima data di scadenza del piano di rientro dal finanziamento sopra indicata scadente al 11.1.2009, in data 11.1.2019 essendo invece stato proposto il ricorso monitorio in data 15.12.2021 ed essendo stata inviata la diffida di pagamento da parte dell'opposta all'opponente solo in data 11.5.2021. E' quindi evidente la non idoneità di tale ultima comunicazione ad interrompere il termine prescrizionale (già spirato).
Non sposta tale valutazione quanto allegato da parte opposta circa l'esistenza di pagamenti spontanei eseguiti a mezzo bonifico dall'opponente in data 9.8.11, 24.10.11 e 28.11.11, come annotati al doc. 7 del fascicolo monitorio. Sul punto va osservato che tale documento rappresenta una mera lista movimenti priva di sottoscrizione dal soggetto che l'ha redatta e nonché di attestazione ex art. 50 TUB e pertanto non appare idoneo, a fronte della contestazione specifica sul punto da parte dell'opponente che ha negato di aver mai eseguito pagamenti in relazione al contratto oggetto di causa, a dare contezza di tali pagamenti i quali dovevano essere provati mediante le distinte dei bonifici menzionati nel predetto documento. Ne
3 consegue che non appaiono provati i pagamenti posti in essere dal debitore opponente che potrebbero aver interrotto il predetto termine prescrizionale.
Sulla base di tali premesse, l'opposizione va accolta e il d.i. va revocato.
Le spese di lite, come liquidate in atti tenuto conto del valore della causa ed applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della causa, possono essere poste a carico di parte opposta in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
2) condanna parte opposta al pagamento in favore della opponente delle spese di lite liquidate in €
145,50 per spese vive e in € 1.278,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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