Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 1
Ancorché il datore di lavoro sia responsabile ex art. 2087 cod. civ. dell'infortunio occorso al lavoratore nel luogo ed in costanza di lavoro non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta esclusivamente di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non sussiste alcuna responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa, non sussistendo un obbligo generale del datore di lavoro di sorveglianza dei dipendenti affinché non compiano atti inconsulti potenzialmente lesivi della propria e dell'altrui incolumità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9304 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO MA, elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni, 94 presso l'avv. Giovanna Fiore che, unitamente all'avv. Luciano Olgiati, lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
BENASEDO s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone, 49 presso l'avv. Antonio Bernardini che, unitamente all'avv. Elio Del Conte, lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8215 del 18.9.1999. reg. gen. n. 1132/98.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi eli avv. Fiore e Bernardini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.11.1998 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da LL ON nei confronti della Benasedo s.p.a, avverso sentenza del Pretore della medesima città rigettava l'appello confermando che la datrice di lavoro non era responsabile ex art. 2087 c.c. e 2049 c.c. per i danni subiti dal suo dipendente il quale, giocando con altro dipendente, era stato colpito ad un occhio da una scopa, riportando la perdita della vista dell'organo con invalidità accertata dall'INAIL nella misura del 38%. Osservava in motivazione che sotto il profilo della responsabilità ex art. 2087 c.c. doveva escludersi la violazione di norme di legge finalizzate alla tutela della sicurezza sul lavoro o dettate dalla comune prudenza, essendo il fatto assolutamente imprevedibile. Per quanto concerne la responsabilità ex art. 2087 c.c. mancava il nesso causale tra le incombenze cui era adibito il lavoratore, che aveva colpito il ON, e l'evento.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il ON, resiste con controricorso la Benasedo s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli art. 2087 e 32 Cost. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ON, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di portata dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., evidenzia che il Tribunale non ha dato rilievo che nella circostanza era risultata dalla dichiarazione di un teste l'assenza del caporeparto al momento del fatto, mentre erano presenti circa dieci operai che abbisognavano di una guida che costituisse ostacolo "all'impazzare della fantasia".
La censura è infondata. La massima citata dal ricorrente, Cass. n. 4012/98, che è conforme alla giurisprudenza costante della Corte
che estende la tutela dell'art. 2097 c.c., oltre la violazione di specifiche norme antinfortunistiche, anche alle comuni tecniche di sicurezza, non fissa un principio diverso da quello seguito dal Tribunale non infirma la logicità della valutazione di assenza di colpa per l'assoluta imprevedibilità del comportamento del dipendente che ha cagionato le lesioni e la estraneità di esso, alla prestazione di lavoro. Non sussiste un obbligo del datore di lavoro, dettato da norme giuridiche, contrattuali o di comune prudenza, di sorveglianza dei dipendenti perché non compiano atti inconsulti, quindi il rilievo dell'assenza del capo reparto è inconferente. Tale obbligo, secondo la comune prudenza, può configurarsi in relazione a minori, a soggetti minorati psichici ovvero anche soggetti, che per il loro precedente comportamento, possano prospettare il pericolo della reiterazione di atti inconsulti, ma non certo in relazione alla fattispecie nella quale alcun fattore di pericolo è stato evidenziato, se non l'inconferente aggregazione di dieci operai, fatto di assoluta normalità nella attività di una impresa. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 32 Cost. 2049 e 184 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto con il primo giudice che la prospettazione anche di responsabilità ex art. 2049 costituisse mutatio libelli. La censura è infondata e comunque priva di rilevanza. Il Tribunale non ha condiviso l'opinione del primo giudice sul punto rilevando che egli aveva esaminato anche le argomentazioni relative a questo tipo di responsabilità che a suo avviso, cioè del Pretore, avevano comportato una mutatio libelli. Inoltre, avendo il Tribunale esaminato ed escluso la responsabilità anche sotto il profilo dell'art. 2049 c.c., la censura è priva di decisività. Il ricorso va Pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 13,00, oltre euro 2.000,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2002