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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4336/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002024002486621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Campania per sentir dichiarare l'annullamento della cartella esattoriale n. 10020240024866210/000 – notificata il 24.10.2024 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'atto di accertamento n. 734345918173, asseritamente notificato in data
13.4.2023 (a sua volta scaturente dal propedeutico avviso di accertamento n. 734158368168, asseritamente notificato il 25.1.2021), concernente la tassa automobilistica relativa all'annualità 2017, le veniva intimato il pagamento di euro 502,65 a titolo di tassa automobilistica.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica degli atti prodromici;
b) la prescrizione del credito;
c) il difetto di motivazione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti. Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, la Regione Campania produceva la documentazione afferente le notifiche, perfezionatesi, rispettivamente, il 25.1.2021 ed il 13.4.2023, dei due atti prodromici (segnatamente: l'avviso di accertamento n. 734158368168
e l'atto di accertamento n. 734345918173).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non meritevoli di accoglimento, in primo luogo, si appalesano le doglianze sollevate in ordine alle eccezioni di irregolarità dell'iter procedimentale e di prescrizione del credito.
Quanto alla prima eccezione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del
15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Pertanto, essendo pacifico che la convenuta Regione Campania, producendo la documentazione afferente la regolare notifica degli atti prodromici (segnatamente: le notifiche effettuate in data 25.1.2021 dell'avviso di accertamento n. 734158368168 e in data 13.4.2023 dell'atto di accertamento n. 734345918173), abbia pienamente assolto all'onere probatorio in questione, non può non addivenirsi al rigetto della eccezione in esame.
Non coglie nel segno, come anticipato, neanche l'eccezione di estinzione del credito per il decorso del termine triennale di prescrizione.
In ordine alla problematica della prescrizione dei crediti tributari, la Suprema Corte ha precisato che l'atto esattoriale non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella di pagamento, in tal caso “anche se l'atto tributario sia divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione seguirà quello del tributo richiamato nell'atto stesso”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'atto tributario, avendo natura di atto amministrativo, è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'atto impugnato, concernente il pagamento della tassa automobilistica, risulta notificato a distanza di non più di tre anni dalla notifica dell'ultimo atto prodromico
(segnatamente, l'atto di accertamento n. 734345918173), ne deriva che il termine prescrizionale non possa ritenersi affatto decorso.
L'atto impugnato, infine, si appalesa adeguatamente motivato, dal momento che in esso sono indicati la tipologia del tributo, l'anno di imposta, la percentuale della sanzione irrogata in ragione del contestato omesso versamento, la normativa applicata per il calcolo degli interessi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte convenuta.
Salerno, 21.1.2026
Il Giudice monocratico
SE TT
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4336/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002024002486621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Campania per sentir dichiarare l'annullamento della cartella esattoriale n. 10020240024866210/000 – notificata il 24.10.2024 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'atto di accertamento n. 734345918173, asseritamente notificato in data
13.4.2023 (a sua volta scaturente dal propedeutico avviso di accertamento n. 734158368168, asseritamente notificato il 25.1.2021), concernente la tassa automobilistica relativa all'annualità 2017, le veniva intimato il pagamento di euro 502,65 a titolo di tassa automobilistica.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica degli atti prodromici;
b) la prescrizione del credito;
c) il difetto di motivazione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti. Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, la Regione Campania produceva la documentazione afferente le notifiche, perfezionatesi, rispettivamente, il 25.1.2021 ed il 13.4.2023, dei due atti prodromici (segnatamente: l'avviso di accertamento n. 734158368168
e l'atto di accertamento n. 734345918173).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non meritevoli di accoglimento, in primo luogo, si appalesano le doglianze sollevate in ordine alle eccezioni di irregolarità dell'iter procedimentale e di prescrizione del credito.
Quanto alla prima eccezione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del
15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Pertanto, essendo pacifico che la convenuta Regione Campania, producendo la documentazione afferente la regolare notifica degli atti prodromici (segnatamente: le notifiche effettuate in data 25.1.2021 dell'avviso di accertamento n. 734158368168 e in data 13.4.2023 dell'atto di accertamento n. 734345918173), abbia pienamente assolto all'onere probatorio in questione, non può non addivenirsi al rigetto della eccezione in esame.
Non coglie nel segno, come anticipato, neanche l'eccezione di estinzione del credito per il decorso del termine triennale di prescrizione.
In ordine alla problematica della prescrizione dei crediti tributari, la Suprema Corte ha precisato che l'atto esattoriale non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella di pagamento, in tal caso “anche se l'atto tributario sia divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione seguirà quello del tributo richiamato nell'atto stesso”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'atto tributario, avendo natura di atto amministrativo, è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'atto impugnato, concernente il pagamento della tassa automobilistica, risulta notificato a distanza di non più di tre anni dalla notifica dell'ultimo atto prodromico
(segnatamente, l'atto di accertamento n. 734345918173), ne deriva che il termine prescrizionale non possa ritenersi affatto decorso.
L'atto impugnato, infine, si appalesa adeguatamente motivato, dal momento che in esso sono indicati la tipologia del tributo, l'anno di imposta, la percentuale della sanzione irrogata in ragione del contestato omesso versamento, la normativa applicata per il calcolo degli interessi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte convenuta.
Salerno, 21.1.2026
Il Giudice monocratico
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