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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 02/10/2025 alle ore 9:30, innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 8535 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2010, sono comparsi:
- l'avvocato IL OBINO, procuratrice della parte attrice, la quale:
− chiede venga dichiarata la contumacia della Controparte_1
GIUDIZIALE
− si riporta alle conclusioni e difese in atti;
− rinuncia alla discussine orale;
- l'avvocato Alessia MASSONI, procuratrice dell'ing. , la quale: CP_2
− si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e alle difese in atti;
− rinuncia alla discussine orale.
Il Giudice
1. Dichiara la contumacia della Controparte_3
, cui è stato regolarmente notificato il ricorso in riassunzione col decreto di
[...] fissazione dell'udienza e che non si è costituita in giudizio.
2. Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c.
Il Giudice
dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8535 dell'anno 2010 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IL OBINO (C.F. Parte_1 P.IVA_1
); elettivamente domiciliata in via Tuveri n. 16, 09100, Cagliari, presso C.F._1 il difensore;
attrice
(P. Iva e C.F. n. con sede in via Controparte_3 P.IVA_2 dell'Agricoltura n. 1, in LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – domiciliata presso l'avv.
AN RO, con studio in CAGLIARI (CA) alla piazza Repubblica, codice fiscale:
; contumace;
C.F._2
(C.F. ), con studio in via Montanaru n. 77 Controparte_4 CodiceFiscale_3
EL (CA); con il patrocinio dell'avv. Alessia MASSONI (C.F. ); C.F._4 elettivamente domiciliato in via Tola 21, Cagliari, presso il difensore;
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 27/10/2010 a Controparte_3
[... ed all'ing. , ha esercitato nei confronti della prima Controparte_4 Parte_1
l'actio quanti minoris e di entrambi domanda di risarcimento danni ed in subordine ex art.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 2 2041 cpc, sostenendo che, nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione “Cala VO”, in località Perd'e Sali del Comune in Sarroch, che l'attrice aveva commesso in appalto a on contratto del 16/11/2005, Controparte_3 con direzione dei lavori affidata all'ing. : CP_2
− l'appaltatrice avesse realizzato opere affette da “innumerevoli vizi”;
− il direttore dei lavori avesse omesso di vigilare l'esecuzione delle opere;
1.1 Più precisamente nell'atto di citazione ha esposto quanto segue: Parte_1
1.1.1 l'ing. era figlio di , legale rappresentante Controparte_4 Persona_1 dell'appaltatrice ; Controparte_3
1.1.2 aveva pagato il corrispettivo pattuito, “parte a mezzo denaro, parte Parte_1 dietro cessione di aree, secondo gli accordi contrattuali”, per l'importo complessivo di 783.013,50 euro;
1.1.3 con lettera del 08/06/2009, comunicò a Controparte_3 Pt_1 di avere terminato i lavori, allegando un computo metrico finale e la relativa
[...] fattura n. 1/2009, e chiese il pagamento a saldo di 91.400,29 euro;
1.1.4 il computo metrico conteneva opere non realizzate da ed “a titolo di esempio CP_3 voce n. 38”, nonché prezzi non concordati dalle parti con riguardo alle voci indicate con la sigla NP, “a titolo di esempio voce n. 39”;
1.1.5 alla lettera del 08/06/2009 era seguita “la formale riconsegna del cantiere”;
1.1.6 con lettera del 03/08/2009, chiese il pagamento: Controparte_3
− di 35.399,11 euro, per i quali aveva emesso fattura n. 2/2009 del 03/08/2009, sostenendo di non averli inseriti nella precedente fattura “per errore materiale”;
− di 30.720,00 euro, con riguardo ai quali aveva emesso la fattura n. 3/2009, per non meglio precisati “lavori di scavo da voi richiesti presso aree private della Pt_1
;
[...]
1.1.7 “i ripetuti solleciti di procedere ad un controllo dello stato dei luoghi in contraddittorio tra le parti (doc. 6)” non avevano sortito esito;
1.1.8 avendo urgenza di ultimare le opere, realizzarne di nuove e correggerne gli eventuali vizi, promosse – davanti a questo Tribunale, nei confronti di Parte_1 CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 3 e dell'ing. – un procedimento per l'accertamento Controparte_3 CP_2 tecnico preventivo (n. 9983/2009 AC) della “quantità e qualità delle opere realizzate da nonché la loro rispondenza al contratto d'appalto in data 13.11.05, ed ai CP_3 suoi allegati”, e per stimare “il costo dei lavori necessari a correggere gli eventuali vizi riscontrati”;
1.1.9 le operazioni peritali vennero affidate al CTU ing. e si protrassero Persona_2 da gennaio a fine di aprile 2010, con ripetuti accessi sul posto;
1.1.10 nella sua relazione peritale – che l'attrice ha prodotto come documento n, 8 con l'atto di citazione – il CTU aveva accertato “innumerevoli vizi di realizzazione delle opere, stimando i costi per la loro eliminazione in oltre Euro 320.096,00!!!!”;
1.1.11 successivamente alla conclusione delle operazioni peritali “l' dichiarava di non CP_5 poter prendere in consegna l'impianto elettrico predisposto da per vizi di CP_3 realizzazione del medesimo, e che avrebbe quindi proceduto al suo rifacimento (doc.
9)”;
1.1.12 all'epoca dell'atto di citazione era in attesa del collaudo della rete Parte_1 idrica da parte di;
Pt_2
1.1.13 quanto esposto dimostrava:
− che aveva “male eseguito le opere di cui Controparte_3 all'appalto in data 16.11.2005”;
− che “l'ing. , che, nella sua qualità di Direttore dei Lavori Controparte_4 avrebbe dovuto vigilare l'esecuzione delle opere, segnalando alla committenza eventuali inadempimenti, ha [aveva] del tutto disatteso gli obblighi assunti”;
1.1.14 il corrispettivo dell'appalto, già pagato per 783.013,50 euro, doveva quindi essere ridotto:
o di almeno 320.096,00, importo pari alla “stima dei lavori necessari per il rifacimento delle opere, come da relazione dell'ing. ”; Per_2
o “degli importi di cui ai numeri 43 e 44 del computo metrico allegato da CP_3 alla lettera del 08.06.2009, relativi all'impianto elettrico non accettato da NE
Distribuzione per un importo pari ad Euro 58.850,37, oltre Iva al 10% per un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 4 totale di 64.735,40”;
o “della quota parte inerente la Direzione dei lavori, compenso quest'ultimo ricompreso nel corrispettivo dell'appalto, ovvero, posto che l'ing. non CP_2 ha svolto l'incarico ricevuto, questo stesso importo dovrà essere restituito alla
NC dal medesimo ing. che lo ha percepito”; CP_2
1.1.15 nel caso fosse stata ritenuta infondata la domanda di riduzione del prezzo, “ e CP_3
l'ing. , avrebbero comunque ricevuto somme indebitamente, e di tali somme CP_2 chiede la restituzione anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.”; Parte_1
1.1.16 “Il tutto oltre il risarcimento dei danni subiti” perché “l'inadempimento di e CP_3 dell'ing. hanno comportato per la committente un grave danno, che si CP_2 concretizza sia nei costi sostenuti per l'ATP, sia nel ritardo nel completamento delle opere e via dicendo”.
1.2 Nell'atto di citazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata, Voglia:
1) Accertato l'inadempimento della in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, e dell'ing. , condannare e l'ing. Controparte_4 CP_3
, in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di spettanza, al Controparte_4 pagamento in favore dell'attrice dell'importo di Euro 500.000,00 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
2) in via subordinata, condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, e l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la Controparte_4 parte di spettanza, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione di quanto indebitamente percepito nella misura di Euro 500.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
3) in ogni caso condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, e l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la Controparte_4 parte di spettanza, al risarcimento dei danni subiti da nella misura di Euro Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 5 150.000,00 ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
4) con vittoria di diritti ed onorari del giudizio”.
1.3 Sempre nell'atto di citazione, ha prodotto documenti così calendati: Parte_1
«1) copia atto di scissione della Parte_3
2) copia contratto di appalto in data 16.11.2005 e relativi allegati;
3) copia fatture relative ai pagamenti effettuati da (a), e copia CP_3 Pt_1 contratto compravendita terreni da a (b); Parte_1 CP_3
4) copia lettera in data 08.06.09 da a e relativi allegati CP_3 Parte_1
(computo metrico e fattura n. 1/2009);
5) copia lettera in data 03.08.2009 da a e relativi allegati CP_3 Parte_1
(prospetto lavori eseguiti, fatture nn. 2 e 3/2009);
6) copia lettera in data 04.09.09 da a Parte_1 CP_3
7) copia atti ATP Rg n. 9983/09: ricorso introduttivo (a); comparsa di costituzione (b);
8) copia relazione di CTU a firma dell'ing. e relativi allegati;
Persona_2
9) copia lettera in data 10.05.2010, da avv. NO a e più, con allegata lettera CP_3
NE Distribuzione S.p.A;
10) copia lettera in data 08.07.2010 da avv. NO a e ing. ;» CP_3 CP_2
2. e l'ing. si sono costituiti in Controparte_3 Controparte_4 giudizio insieme in giudizio, a mezzo comparsa depositata il 04/01/2011, con la quale:
2.1 hanno sostenuto che avesse eseguito tutti i lavori Controparte_3 menzionati nel computo metrico allegato alla lettera dell'08/06/2009;
2.2 con riguardo agli allacci idrici, hanno esposto e sostenuto quanto segue:
2.2.1 la mancata esecuzione degli allacci idrici oggetto della voce 38 del computo era stata lamentata per la prima volta nell'atto di citazione ed era affermazione incompatibile con la condotta tenuta da la quale già nel mese di luglio 2007 aveva Parte_1 preso in consegna la rete idrica, di cui gli allacci erano parte integrante, senza eccepire alcunché;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 6 2.2.2 il fatto che gli allacci idrici fossero stati realizzati era comunque provato dal fatto che la committente aveva sottoscritto il contratto di fornitura idrica n. 350700833 del
16/07/2007 con l'Ente Gestore del servizio idrico;
2.2.3 la realizzazione degli allacci era anche comprovata da quanto le parti avevano dichiarato nel verbale del 09/01/2010 (doc. n. 8 attrice), redatto dal CTU in sede di
ATP, dove si leggeva che “le parti concordano nel dichiarare che tutte le opere presenti al di là della cordonata in granito (questa esclusa) non sono state realizzate da con esclusione altresì dei pozzetti fognari, allacci idrici e Controparte_3 corrugato rosso pesante per allaccio (tutte lavorazioni, compresa la cordonata CP_5 in granito, realizzate da )”; Controparte_3
2.3 con riguardo ai prezzi, hanno contestato che le voci del computo metrico contraddistinte con la sigla NP (nuovi prezzi) non fossero state concordate, visto che il geometra CP_6
, amministratore della committente, aveva sottoscritto il “verbale di
[...] concordamento nuovi prezzi” del 20 aprile 2006 (doc. n. 6 convenuta);
2.4 con riguardo alla consegna dei lavori, hanno esposto che Controparte_3 aveva consegnato il cantiere alla committente già nel dicembre 2008, come aveva scritto nella sua lettera del 08/06/2009, dove spiegava che all'epoca già vi stava Parte_1 realizzando ulteriori lavori tramite altre imprese, quali ad esempio l'illuminazione pubblica, come dichiarato da nella lettera del 12/05/2008 inviata a Parte_1 [...]
(doc. n. 35); Controparte_3
2.5 con riguardo agli oneri di sicurezza, hanno esposto:
2.5.1 che nel “prospetto contabile” allegato a detta lettera del dell'08/06/2009 CP_3 non aveva incluso “i costi e gli oneri connessi all'informazione e formazione
[...] dei lavoratori, nonché alla sicurezza dei lavoratori del cantiere”, non quantificati in contratto e tuttavia e gravanti sulla committente, in quanto previsti da norme imperative di legge;
2.5.2 che “in veste di Responsabile dei Lavori ex D. Lgs. 494/96 e Parte_1 successive modifiche ed integrazioni (ora D. Lgs. 81/2008), figura preposta con obblighi penalmente rilevanti alla supervisione ed alla vigilanza sull'adempimento
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 7 delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, non esprimeva alcuna minima critica o riserva né alla né al coordinatore della sicurezza, Ing. CP_3
, in relazione alla debenza a proprio carico dei suddetti adempimenti ed CP_2 oneri”;
2.6 hanno contestato che le opere realizzate da fossero viziate, eccependo che le CP_3 contestazioni dell'attrice erano “confuse e generiche, atteso che nel corpo dell'atto di citazione vi sono solo frammentari riferimenti allo svolgimento dei fatti ed ai denegati vizi che la tenta di ricondurre all'operato della e dell'Ing. Parte_1 Controparte_3
esclusivamente al fine di non adempiere alle proprie obbligazioni”; CP_2
2.7 hanno comunque eccepito la decadenza della committente dalla garanzia Parte_1 per i vizi e le difformità delle opere, sia ai sensi dell'art. 11 del contratto d'appalto – a mentre del quale “l'appaltatore ha l'obbligo della garanzia di legge completa del funzionamento degli impianti, estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni oggetto dell'appalto, fino alla data del collaudo finale da parte del Comune di Sarroch, soggetto consegnatario delle opere di urbanizzazione”, sia ai sensi dell'art. 1667 comma 1 del codice civile, perché aveva accettato senza riserve le opere;
Parte_1
a sostegno dell'eccezione hanno addotto le seguenti circostanze di fatto, dalle quali doveva a loro dire desumersi l'accettazione quantomeno tacita delle opere da parte della committente:
2.7.1 il collaudo era stato eseguito dal Comune di Sarroch il 28/04/2006 (DOC. 10) e comprendeva la quasi totalità delle opere realizzate dall'appaltatrice;
2.7.2 nel verbale di collaudo era scritto che le opere erano realizzate “secondo progetto, a regola d'arte e ben dirette dal direttore dei lavori”;
2.7.3 nel verbale si rinviava per il collaudo definitivo delle opere alla loro verifica funzionale da parte degli Enti Gestori;
2.7.4 la maggior parte delle opere erano state consegnate a nel mese di maggio CP_3
2007, tra cui la rete idrica, che aveva subito utilizzato dopo aver Parte_1 stipulato con il contratto di somministrazione n. 350700833 del CP_7
16/07/2007 (doc. n. 14), e la rete fognaria, per ottenere l'allaccio della quale alla rete
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 8 pubblica aveva comunicato ad “l'ultimazione dei Parte_1 CP_7 lavori di collegamento della rete fognaria delle acque nere al depuratore”, nonché
l'installazione del misuratore di portata affluente dalla rete fognaria, manufatto conclusivo dei relativi lavori (doc. n. 14);
2.7.5 non aveva mai lamentato vizi o difformità neppure in occasione della Parte_1 relazione riepilogativa del 27/05/2008 (doc. n. 15 convenuta) e solo quando
[...]
le aveva chiesto il pagamento del saldo con la lettera del Controparte_3
08/06/2009, aveva pretestuosamente addotto generici vizi;
Co
hanno ha anche eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi e le difformità ex art. 1667 comma 2 del codice civile, perché non li aveva tempestivamente denunciati Parte_1 nei 60 giorni successivi alla scoperta o alla consegna;
2.9 hanno stigmatizzato la contraddittorietà e l'illegalità della condotta processuale dell'attrice la quale, nell'atto di citazione, da un lato, aveva chiesto di essere ammessa a produrre la relazione peritale redatta dal CTU nel procedimento per ATP e, dall'altro, non solo aveva fondato le proprie pretese rinviando alla relazione peritale, ma l'aveva anche prodotta come documento n. 8, senza attendere di essere a ciò autorizzata dal giudice;
2.10 hanno contestato che l'ing. avesse stimato in 320.096,00 euro il costo dei Per_2 lavori necessari a porre rimedio ai presunti vizi e alle difformità, considerato che, in seguito alle osservazioni del consulente della convenuta (ing. , il CTU aveva Per_3 ridotto l'importo a 275.541,30 euro;
2.11 hanno comunque contestato la legalità dell'ATP per difetto del requisito dell'urgenza, visto che l'appaltatrice era nella disponibilità della maggior parte delle opere da oltre 2 anni prima di depositare il ricorso per ATP;
2.12 hanno anche hanno mosso le seguenti critiche di metodo al CTU ing. : Per_2
2.12.1 il consulente aveva esteso gli accertamenti alla rete viaria, ai parcheggi, ai cordoli in granito ed alla rete fognaria, mentre il Giudice gli aveva chiesto di accertare soltanto i vizi di “realizzazione” delle opere eseguite da non Controparte_3 eventuali vizi del “progetto” posto a base del contratto d'appalto;
2.12.2 il consulente, anziché eseguire le “verifiche funzionali” che nell'atto di collaudo del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 9 28/04/2006 le parti si erano riservate di fare, aveva svolto “altre operazioni”;
2.12.3 aderendo a una richiesta del consulente dell'attrice, di cui aveva dato atto nel verbale di sopralluogo n. 1 del 09/01/2010, l'ing. aveva chiesto al Comune di Per_2
Sarroch, con sua nota racc. A/R n. 13470165948-4 del 14/01/2010, di poter visionare copia delle relazioni periodiche del direttore dei lavori, che però incomprensibilmente non aveva mai menzionato nella sua relazione;
2.12.4 nella stessa lettera raccomandata del 09/01/2010, il CTU aveva trascurato di chiedere al Comune di Sarroch i verbali di collaudo in corso d'opera, nonostante fosse stato in tal senso sollecitato dal CTP della convenuta;
2.13 hanno poi contestato le risultanze della CTU, muovendo le seguenti doglianze di merito:
2.13.1 alla pagina 10, il CTU aveva constatato che le strade erano prive degli strati superficiali, senza tenere conto del fatto che, per prassi nelle opere civili, lo strato di bitume veniva posato in opera soltanto dopo il completamento della rete di distribuzione elettrica da parte dell' CP_5
2.13.2 il C.T.U. aveva computato tra le opere non eseguite quelle menzionate alle pagine 10 e
11 della sua relazione, senza tenere conto del fatto che le parti, con comportamenti concludenti, si erano accordate affinché non dovessero essere eseguite da
[...] visto che a pagina 2 del verbale del primo sopralluogo del Controparte_3
09/01/2010 (doc. n. 34 convenuta) il rappresentante di aveva dichiarato Parte_1 di avere fatto eseguire ad altra impresa le opere relative all'illuminazione;
2.13.3 alla pagina 11 della relazione peritale il C.T.U. aveva calcolato il volume dei movimenti terra sulla sola base dei dati di progetto, prescindendo dai rilievi delle sezioni stradali e senza tenere conto delle osservazioni che in proposito aveva svolto il
CTP della convenuta;
2.13.4 per determinate lo spessore della pavimentazione delle sedi stradali, il CTU aveva usato il metodo C.B.R. – consistente in una prova di laboratorio sul terreno di sottofondo finalizzata ad ottenere l'indice di portanza C.B.R. – dimenticando di considerare alcuni elementi rilevanti che gli erano stati segnalati dal C.T.P. di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 10 - ossia: il progettista arch. , incaricato da aveva CP_3 Per_4 Parte_1 utilizzato lo stesso metodo C.B.R., come spiegato alle pagine 4 e 5 della “relazione tecnica” allegata al suo progetto, allegata quale doc. 5 alle osservazioni del C.T.P. dei convenuti;
2.13.5 delle conseguenze dell'asserito “vizio progettuale” rilevato dal C.T.U., consistente nel fatto che l'arch. avrebbe dovuto indicare uno spessore della pavimentazione Per_4 stradale maggiore di quello previsto in progetto, non potevano rispondere né
l'appaltatrice né il DL, anche perché nella sua relazione l'arch. affermava di Per_4 avere verificato la fondazione stradale e quindi di avere effettuato la relativa prova di laboratorio con la stessa metodologia C.B.R. seguita dall'ing. ; Per_2
2.13.6 per tali ragioni le voci di calcolo proposte dal C.T.U. a pagina 30 della relazione, codici da rvp.01 a rpv.03, dell'importo complessivo di 119.800,70 euro, non potevano essere addebitate ai convenuti;
2.13.7 ma, quand'anche si fosse ritenuto di porre a carico di Controparte_3
e dell'Ing. le lavorazioni necessarie per correggere l'asserito
[...] CP_2
“vizio progettuale”, ciò avrebbe dovuto comportare l'addebito del solo maggior costo conseguente alla mancata individuazione dei vizi ex ante, da quantificarsi, trattandosi di opere da pagare “a misura”, in 9.517,62 euro, risultanti dalla sommatoria dei valori del computo metrico estimativo, proposto dal C.T.U. alla pagina 30 dell'elaborato peritale, individuati dalle voci codice rvp.01 in quota parte e dalla voce rpv.03;
2.13.8 per determinare i costi di rifacimento delle cordonature di granito dei marciapiedi, il
C.T.U. aveva utilizzato prezziari privi di attinenza al caso in esame, pervenendo alla cifra di 139.440,60 euro, molto superiore ai 108.219,12 euro cui sarebbe pervenuto se avesse tenuto conto dei prezzi ridefiniti dalle parti nel verbale di concordamento di nuovi prezzi del 20 aprile 2006 (doc. n. 6 convenuta), indicatogli oltre che verbalmente, nel corso dei sopralluoghi, anche nelle osservazioni scritte del CTP della convenuta,
2.13.9 poiché gli Enti competenti avevano accettato senza obiezioni le reti idrica e fognaria,
(collaudo n. 4 del 28.04.2006, sottoscritto dal collaudatore del Comune di Sarroch -
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 11 doc. n. 10) nulla competeva all'attrice per i supposti difetti di questi impianti;
2.13.10 a pagina 23 della sua relazione, il CTU aveva erroneamente ritenuto che l'appaltatrice non avesse installato il misuratore di portata deducendo ciò dalla fotografia “C1” allegata alla relazione, che mostrava l'interno del pozzo di arrivo della linea fognaria;
invero, il misuratore di portata era stato posizionato entro terra e non all'interno di un pozzo, pertanto non era visibile dall'esterno; la prova che il misuratore era stato messo in opera da la si Controparte_3 rinveniva nella lettera del 06/10/2008 (doc. n. 16), con cui Controparte_9 comunicato a “la regolare esecuzione dell'opera e il corretto Pt_2 funzionamento del misuratore di portata ivi installato”;
2.14 hanno esposto che aveva pagato complessivamente 671.281,36 euro, Parte_1 oltre IVA di legge, e non 783.000,00 euro come sosteneva, restando così debitrice di ei seguenti importi: Controparte_3
“a) € 83.091,17, oltre IVA di legge, scaturente dalla fattura n. 1/2009 in data 08.06.2009
(doc. n. 25 a);
b) 32.181,01, oltre IVA di legge, derivante dalla fattura n. 2/2009 in data 03.08.2009
(doc. n. 38);
c) € 25.600,00, oltre IVA di legge, derivante dalla fattura n. 3/2009 in data 03.08.2009
(doc. n. 13), afferente i lavori di escavazione eseguiti su incarico della presso Parte_1 le aree private di proprietà della medesima. (doc. n. 12);
d) € 47.193,21 per gli oneri per la sicurezza, pacificamente a carico della società
Committente, valutati sulla base dell'incidenza percentuale degli stessi rispetto all'importo dei lavori realizzati (6% dell'importo dei lavori).
e) € 10.399,14, per il mancato guadagno afferente i lavori contrattuali, relativi all'impianto di illuminazione, commissionati dalla ad altra impresa di Parte_1 fiducia, laddove inizialmente le opere de quibus dovevano esser realizzate dalla
[...]
come si evince palesemente dal contratto d'appalto in data 16 Controparte_3 novembre 2005, sottoscritto dalle parti.
Tale mancato guadagno può esser ragionevolmente stimato nella percentuale del 10% di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 12 quanto previsto per la realizzazione dell'impianto di illuminazione (€ 103.991,40), fatta salva l'ipotesi in cui il Giudice Voglia determinare in corso di causa una maggiore o minore somma. Quindi, in totale l'importo dovuto dalla alla Parte_1 [...]
è pari ad € 198.464,53, oltre Iva di legge”; Controparte_3
2.15 con riguardo all'affermazione, contenuta nel punto 15 dell'atto di citazione, dove si leggeva che i danni subiti dalla committente consistevano “sia nei costi sostenuti per
l'ATP, sia nel ritardo nel completamento delle opere e via dicendo”, hanno sostenuto che la condotta tenuta da omprovasse che l'urgenza di concludere i lavori era Parte_1 stata addotta pretestuosamente, considerato che aveva chiesto a Parte_1 CP_7
il collaudo della rete idrico-fognaria solo il 12/11/2010;
[...]
2.16 hanno sostenuto l'infondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., osservando come nessun arricchimento senza causa avessero conseguito essi convenuti, visto che quanto ricevuto da costituiva il corrispettivo Controparte_3 delle opere eseguite in appalto e che il direttore dei lavori non aveva ricevuto alcunché; CP_
hanno chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per le opere eseguite, per le voci esposte al punto n) che precede;
2.18 hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
a. “In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'irrilevanza e/o la nullità dell'accertamento tecnico preventivo e delle risultanze del medesimo, ossia della C.T.U. a firma dell'Ing. , per i motivi di cui alla superiore espositiva. Per_2
b. in via parimenti preliminare accertare e dichiarare estinta la garanzia della nei confronti della almeno per quanto attiene alle Controparte_3 Parte_1 opere dalla medesima accettate e/o messe in esercizio da oltre due anni.
c. in via principale rigettare le istanze, eccezioni e conclusioni formulate da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente mandando assolti gli odierni convenuti da ogni pretesa;
d. in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la è Controparte_3 creditrice nei confronti della della complessiva somma di € Parte_1
198.464,53, oltre Iva di legge, oltre interessi maturati e maturandi a' sensi del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 13 D.lgs. n. 231/02 da ciascuna scadenza e sino all'effettivo soddisfo del credito, come meglio specificata nella superiore espositiva, ovvero è creditrice della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa in virtù delle medesime causali, e, per l'effetto condannare la al pagamento Parte_1 della somma suddetta in favore della Controparte_3
e. in via subordinata nella denegatissima ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che la e l'Ing. siano Controparte_3 Controparte_4 debitori, in via solidale tra loro o ciascuno per la parte di propria spettanza, della
accertare e dichiarare l'ammontare del saldo attivo e/o passivo Parte_1 dovuto dall'attore al convenuto, o viceversa;
f. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, comprese le spese generali, in ragione de 12,5%”.
2.19 hanno prodotto documenti così denominati:
1) atto di citazione notificato alla Controparte_3
2) atto di citazione notificato all'Ing. ; Controparte_4
3) copia contratto d'appalto in data 16.11.2005 e relativi allegati;
4) copia comunicazione del direttore dei lavori al Comune di Sarroch (CA;
5) copia della notifica preliminare effettuata dall'amministratore della Parte_1
Geom. alla ai sensi del d.lgs. n. CP_6 Parte_4
494/96 e successive modifiche ed integrazioni (ora d.lgs. n. 81/2008);
6) copia del verbale di concordamento nuovi prezzi;
7) copia verbale della I° visita di collaudo in corso d'opera in data 14.02.2006;
8) copia verbale della II° visita di collaudo in corso d'opera in data 14.03.2006;
9) copia verbale della III° visita di collaudo in corso d'opera in data 28.03.2006;
10) copia verbale della IV° visita di collaudo in corso d'opera in data 28.04.2006;
11) copia verbale della V° visita di collaudo in corso d'opera in data 22.04.2008;
12) copia notifica preliminare della NC S.r.l.– Realizzazione di residenze stagionali;
13) copia fattura n. 13 in data 03.08.2009;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 14 14) copia prospetto attivazione contratto n. 350700833 in data 16.07.2007;
15) copia relazione riepilogativa stato avanzamento lavori in data 27.05.2008;
16) copia lettera inviata dalla all' in data 6.10.2008; Parte_1 CP_7
17) copia della missiva inviata dalla all' in data 5.08.2008; Parte_1 CP_7
18) copia missiva inviata dall' in data 17.09.2008; CP_7
19) copia missiva inviata dalla all'Ing. in data Parte_1 Controparte_4
17.02.2009;
20) copia missiva inviata dall'Ing. alla in data Controparte_4 Parte_1
19.02.2009;
21) copia missiva inviata dalla per il tramite dell'avv. NO, priva di Parte_1 data;
22) copia missiva inviata per il tramite dell'avv. Collu alla in data Parte_1
28.04.2009;
23) copia missiva inviata dalla alla in data Parte_1 Controparte_3
25.02.2009;
24) copia missiva inviata dalla alla con allegati: a) la Controparte_3 Parte_1 fattura n. 1/09; b) il computo metrico;
25) copia lettera inviata dalla alla in data Parte_1 Controparte_3
04.09.2009;
26) copia fattura n. 13/08 in data 20.10.2008, pagata dalla afferente i Parte_1 lavori per il collegamento della rete fognaria;
27) copia lettera raccomandata inviata dalla alla Controparte_3 Pt_1 in data 6.10.2009 e relativo avviso di ricevimento;
[...]
28) copia ricorso per accertamento tecnico preventivo;
29) copia perizia tecnica a firma Ing. Per_3
30) copia missiva inviata dalla alla in data 2.02.2010; Parte_1 CP_3
31) copia missiva inviata dalla alla in data Controparte_3 Parte_1
10.02.2010, nonché copia dell'avviso di ricevimento;
32) copia missiva inviata dall'avv. NO in data 1.03.2010;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 15 33) copia missiva inviata dall'avv. Collu alla in data 05.03.2010; Parte_1
34) copia ricevuta di avvenuta trasmissione collaudo in corso d'opera in data
04.06.2008;
35) copia missiva inviata dalla alla in data Parte_1 Controparte_3
12.05.2008;
36) copia missiva inviata dall' alla in data 10.05.2010; CP_5 Parte_1
37) copia missiva inviata dalla ad in data 12.11.2010; Parte_1 CP_7
38) copia fattura n. 2/2009 in data 03.08.2009.
39) informativa sulla mediazione.
3. In prima udienza (02/02/2011):
3.1 l'attrice ha genericamente contestato la comparsa ed ha chiesto “di essere autorizzata al deposto di note onde consentire una più dettagliata e specifica contestazione delle deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi formulate ed una eventuale, conseguente precisazione delle domande già formulate, impregiudicati tutti i diritti della presente udienza”;
3.2 il primo giudice istruttore per trattare la causa ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma 6 cpc, avendo “ritenuto che contestazioni e precisazioni vadano articolare nelle memoria di cui all'art. 184 cpc” (rectius 183).
4. Con la prima memoria ex art. 183/6 cpc. l'attrice:
4.1 ha ribadito di contestare il consuntivo dei lavori allegato da alla sua lettera CP_3 dell'08/06/2009 (doc. 4 attrice) – per i quali aveva emesso la fattura n. 1/2009 CP_3
(doc. 24 convenuti) – perché comprendeva lavori non eseguiti e lavori male eseguiti (che ha seguitato a non indicare) e comunque perché era stato calcolato applicando nuovi prezzi non concordati dalle parti, con riguardo ai quali ha contestato la rilevanza probatoria del “verbale di concordamento nuovi prezzi” prodotto dalla convenuta (doc. 6) in quanto:
4.1.1 si trattava di “mero prospetto al computer al quale non può attribuirsi la valenza che pare dargli controparte” che “esula [va] dalla previsione di cui agli artt. 13 e 15”;
4.1.2 mentre nei computi metrici CO COSTUZIONI SRL aveva indicato 16 voci con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 16 sigla NP (nuovi prezzi), il documento in esame menzionava solo tre voci;
4.2 ha ammesso che aveva eseguito “tre scavi all'interno dei lotti” – per i quali CP_3 aveva emesso la fattura n. 3/2009, del 03/08/2009, di 25.600,00 euro, oltre IVA (doc. n.
13 convenuti) ma ha sostenuto:
4.2.1 che il corrispettivo richiesto dall'appaltatrice fosse “quanto meno esorbitante”;
4.2.2 che tali lavori esulassero “dal contratto di appalto azionato da , tanto che la Pt_1 stessa controparte applica sull'importo una aliquota Iva del 20%, anziché quella del
10% prevista per le urbanizzazioni";
4.2.3 che dovesse provare “l'an ed il quantum di quanto richiesto” per gli scavi;
CP_3
4.3 ha genericamente contestato di essere debitrice degli importi pretesi da per gli CP_3 oneri di sicurezza e, a supporto della sua tesi:
4.3.1 ha prodotto “copia accordo economico in data 10.09.2007 sottoscritto dall'ing.
(doc. 12)”, senza però fare alcun riferimento al contenuto del Controparte_4 documento;
4.3.2 ha sostenuto che, se tali voci non fossero state da considerare già comprese nei corrispettivi pattuiti e versati, sarebbe stato onore di “fornire prova rigorosa CP_3 circa l'an ed il quantum delle proprie pretese, che fin da ora si contestano”;
4.4 ha eccepito la genericità delle pretese che fondava sulla fattura n. 2/2009 del CP_3
03/08/2009 di 32.181,01 oltre IVA (doc. n. 38 convenuti), osservando come non contenesse alcuna causale specifica e pertanto non consentisse alcuna contestazione;
4.5 ha ribadito che il corrispettivo previsto per l'appalto era di 514.906,50 euro e di averne già pagati 783.013,50;
4.6 ha ribadito che le opere erano viziate e – senza indicare ancora alcun vizio – si è limitata ad affermare che “mano a mano che realizzava l'esistenza di vizi e/o Parte_1 difformità nelle opere, provvedeva a segnalarli a . CP_3
4.7 ha contestato di avere accettato le opere e di avere così sollevato l'appaltatrice dall'onere di provarne l'esecuzione senza vizi;
in proposito ha esposto e sostenuto quanto segue:
4.7.1 la corretta esecuzione delle opere e l'accettazione delle stesse non poteva evincersi dai verbali di visita e collaudo in corso d'opera, perché in essi le parti si erano limitate “a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 17 dare atto, in percentuale, delle quantità delle opere eseguite”;
4.7.2 la sottoscrizione da parte di del contratto di fornitura idrica e della Parte_1 relazione riepilogativa dello stato dei lavori (documenti n. 14 e n. 15 dei convenuti) non potevano essere interpretate quali presa in consegna ed accettazione dell'impianto idrico-fognario: sia perché nella relazione riepilogativa la committente si era limitata a prendere atto della quantità di lavori eseguiti, “essendo il momento del controllo circa la qualità delle stesse demandato ad un momento successivo, come da contratto”; sia perché la richiesta avanzata dal Comune di Sarroch ad e di Pt_2 Pt_1 collaudare le opere per verificarne la funzionalità, inviata all'attrice in data 14/02/2011
(doc. 11 attrice), dimostrava che le opere realizzate da non erano state CP_3 ancora collaudate dal Comune di Sarroch e quindi accettate dalla committente;
4.7.3 il fatto che i convenuti avessero ammesso in comparsa che nel dicembre 2008
aveva “abbandonato” il cantiere, senza che ciò fosse Controparte_11 formalizzato né dall'appaltatrice né dal direttore dei lavori e che solo con la lettera dell'8.6.2009, quindi circa sei mesi dopo l'abbandono, l'appaltatrice aveva comunicato di avere terminato i lavori, dimostrava che non vi era stata consegna né accettazione da parte della committente;
ed infatti, dopo avere ricevuto tale lettera, aveva invitato più volte i convenuti, sia per le vie brevi sia per iscritto Parte_1
(doc. 25 convenuti), alla verifica in contraddittorio dei lavori, ma l'invito era stato disatteso;
4.7.4 “Pertanto, per NC, la riconsegna dei cantieri deve [doveva] farsi risalire unicamente al momento nel quale la stessa ha [aveva] potuto, finalmente, verificare la
“corretta” esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice, ossia solamente a seguito dell'ATP”;
4.8 quanto alla posizione dell'ing. , ha precisato: CP_4
4.8.1 che dal mese di dicembre 2008 il direttore dei lavori “spariva” di fatto dal cantiere e non si rendeva disponibile a colloqui con la committenza” e che “dava atto per le vie brevi della propria volontà di non eseguire più la direzione lavori”, senza però formalizzare la propria rinuncia;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 18 4.8.2 che, trovatasi priva di direttore dei lavori, si era vista costretta a Parte_1 revocare formalmente l'incarico all'ing. ; CP_2
4.9 ha esposto che non aveva eseguito i lavori nel termine di 400 giorni CP_3 stabilito nel contratto e neppure nel più lungo termine di validità della concessione edilizia, visto che, come avevano esposto i convenuti in comparsa, i lavori erano iniziati il
09/12/2005 e l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere nel dicembre 2008, per poi formalizzare il rilascio soltanto nel giugno 2009;
4.10 ha osservato come e l'ing. , nel corso del procedimento di ATP CP_3 CP_2
e in quello di mediazione che aveva preceduto l'inizio della presente causa, nulla avessero eccepito circa la legalità della procedura;
4.11 ha reiterato la richiesta di acquisizione del procedimento per accertamento tecnico preventivo;
4.12 ha così riformulato le sue conclusioni:
1) Accertato l'inadempimento della in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante, e dell'ing. , condannare e Controparte_4 CP_3
l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di spettanza, Controparte_4 al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di Euro 500.000,00 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
2) condannare in persona del suo legale rappresentante, e Controparte_3
l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di spettanza, Controparte_4 anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., alla restituzione di quanto percepito nella misura di Euro 500.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
3) in ogni caso condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, e l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la Controparte_4 parte di spettanza, al risarcimento dei danni subiti da nella misura di Parte_1
Euro 150.000,00 ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 19 risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
4) con vittoria di diritti ed onorari del giudizio.
4.13 ha prodotto documenti così calendati:
11) copia lettera da Comune di Sarroch a in data 14.02.11 Pt_1
12) copia accordo economico in data 10.09.07.
5. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 3.3.2011, i convenuti:
5.1 hanno eccepito la prescrizione biennale dell'azione promossa dalla committente, ai sensi dell'art. 1667 comma 3 del codice civile, considerato:
5.1.1 che l'impianto idrico era stato preso in consegna da già nel mese di Parte_1 maggio del 2007 (doc. 15 convenuti) e subito messo in esercizio” con contratto di somministrazione idrica n. 350700833 del 16.07.2007 (doc. n. 14 convenuti);
5.1.2 che l'impianto fognario era stato concluso con l'istallazione del misuratore di portata, cosa che aveva consentito a di comunicare ad “l'ultimazione Parte_1 Pt_2 dei lavori di collegamento della rete fognaria delle acque nere al depuratore” (doc. n.
14 convenuti);
5.1.3 che aveva pagato la fattura n. 13/08 emessa da Parte_1 [...] afferente agli importi alla medesima dovuti per “il Controparte_3 collegamento della Rete fognaria al depuratore” (doc. 26 convenuti);
5.1.4 che pagando il corrispettivo per tali opere le aveva accettate;
Parte_1
5.2 hanno ribadito le altre eccezioni di decadenza sollevate in comparsa;
5.3 hanno contestato che l'ing. avesse omesso di vigilare sull'esecuzione dei CP_2 lavori, considerato che aveva periodicamente visitato il cantiere nelle varie fasi dei lavori, aveva partecipato ai collaudi in corso d'opera (documenti nn. 7, 8, 9, 10, 11 convenuti) ed aveva prestato costantemente la sua consulenza in favore della committente;
5.4 hanno ribadito che l'attrice aveva mosso doglianze generiche, “senza indicare le specifiche carenze nell'operato del direttore dei lavori […]”;
5.5 hanno contestato che l'attrice avesse subito danni a causa dell'operato del D.L.;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 20 5.6 hanno precisato che le eccezioni di decadenza e di prescrizione dovevano essere riferite anche alla domanda risarcitoria, in quanto fondata sulla garanzia per vizi e/o difformità.
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 31/03/2011,
e l'ing. : Controparte_3 CP_2
6.1 hanno ribadito che aveva pagato 671.281,36 euro oltre IVA di legge (e pertanto Pt_1
738 409,49 euro con l'IVA al 10%);
6.2 hanno sostenuto che non avesse mai contestato le quantità dei lavori eseguiti da Pt_1
e indicati nel documento 14 della comparsa di costituzione e risposta CP_3
(riferimento chiaramente erroneo perché il documento ha tutt'altro oggetto), cosicché sulla base dei prezzi unitari concordati nell'appalto a misura l'importo dovuto ammontava a 786.553,54 euro oltre IVA di legge, di cui l'attrice aveva pagato esclusivamente
671.281,36 euro oltre IVA, restando pertanto debitrice di 115.270,18 euro oltre IVA;
6.3 hanno precisato che il verbale di concordamento dei nuovi prezzi – prodotto come documento n. 6 con la comparsa di costituzione e risposta – “prevedeva nuove diverse lavorazioni, ed aveva la finalità di variare ed ampliare quanto previsto dal precedente contratto d'appalto, il quale negli aspetti di concordati veniva superato”, sostenendo che in quanto firmato dal geometra , legale rappresentante di CP_6 Parte_1 vincolava la società committente;
6.4 hanno contestato l'argomento con cui la controparte eccepiva che il verbale di concordamento nuovi prezzi esulasse “dalla previsione di cui gli articoli 13:15 del contratto d'appalto”, osservando:
6.4.1 che detto articolo stabiliva una “variante rispetto al progetto originale ordinato dalla committente saranno valutate a misura in base ai prezzi dell'elenco e in mancanza con nuovi prezzi concordati con la DL, salvo approvazione della committente che dovrà essere data entro 15 giorni dalla ricezione del verbale nuovi prezzi”;
6.4.2 che i prezzi erano stati approvati dal legale rappresentante di Parte_1
6.5 hanno contestato che il verbale di concordamento in esame avesse ad oggetto
“esclusivamente tre nuovi prezzi”, come aveva sostenuto nella prima memoria ex Pt_1 art. 183/6 cpc, osservando come invece avesse ad oggetto ben 5 lavorazioni e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 21 precisamente quelle afferenti
1) “il tubo di fogna in pvc DN 315 tipo SN”,
2) “il tubo fogna in pvc Dn 400 tipo SN”,
3) “il triplo cavidotto di scavo;
trasporto; posa;
rinf. Sabbia;
CP_5 CP_12 nastro monitore a norma in opera”,
4) “l'allaccio elettrico potenza tipo NE, cavidotto in HDPE compr. scavo;
trasporto; posa;
rinf. sabbia;
nastro monitore a norma in opera”;
5) “il cordolo in granito 10x20x40 – 60 a spacco”;
6.6 hanno precisato che i collaudi eseguiti in corso d'opera dal Comune di Sarroch erano
“collaudi di parti d'opera” che, in quanto eseguiti subito dopo l'esecuzione delle opere, avevano consentito un controllo più accurato di ciascuna lavorazione e quindi costituivano
“una maggiore garanzia in merito alla regolarità dell'esecuzione”;
6.7 hanno contestato che in detti verbali le parti si limitassero “a dare atto, in percentuale, della quantità delle opere eseguite”, osservando come l'appaltatrice non avesse lamentato alcunché e come il collaudatore del Comune di Sarroch avesse attestato che “i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto ed a regola d'arte”;
6.8 hanno ribadito che i documenti nn. 16, 17 e 18 da essi prodotti comprovavano che aveva accettato le opere afferenti la rete fognaria, perché con la lettera del Parte_1
06/10/2008 aveva comunicato ad la regolare esecuzione della rete CP_7 fognaria acque nere ed il corretto funzionamento del misuratore di portata ivi installato;
6.9 hanno sostenuto che, alla luce della clausola contenuta nell'articolo 11 del contratto d'appalto – secondo cui “l'appaltatore ha l'obbligo della garanzia di legge completa del funzionamento degli impianti, estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni oggetto dell'appalto, fino alla data del collaudo finale da parte del Comune di Sarroch” – la circostanza che il collaudo eseguito con esito positivo dal Comune il 28/04/2006 comprendeva la quasi totalità delle opere realizzate da rimandando per il CP_3 collaudo definitivo delle stesse alla sola verifica funzionale da parte degli enti gestori, comportasse che “le residue garanzie da parte dell'impresa erano giocoforza limitate ad un ipotetico malfunzionamento degli impianti e delle opere”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 22 6.10 hanno contestato che il documento numero 11, prodotto dall'attrice con la prima memoria ex articolo 183 cpc [calendata come “11) copia lettera da Comune di Sarroch a
in data 14/02/11”] avesse il valore probatorio che le attribuiva l'attrice, visto che Pt_1 attestava che il collaudo definitivo delle opere era subordinato alle sole verifiche funzionali (nel documento testualmente di legge: “previo superamento delle prove di pressione della rete idrica di tenuta della rete fognaria da eseguire la presenza del personale ”); CP_7
6.11 hanno precisato che l'articolo 11 del contratto statuiva anche che dalla garanzia dovessero restare esclusi “i danni provocati nel frattempo da altre imprese costruttrici” e che nel caso in esame, dopo la consegna aveva fatto eseguire lavori ulteriori ad Pt_1 altre imprese che ben potevano aver modificato lo stato dei luoghi;
6.12 con riguardo ai corrispettivi chiesti per i lavori indicati nella fattura n 3 del 03/08/2009
(doc. 13 comparsa), hanno precisato che inizialmente le aveva commissionato la Pt_1 realizzazione delle residenze stagionali nella lottizzazione Cala VO, sulla base di quanto previsto nel documento n. 12 prodotto con la comparsa di Costituzione e risposta, ma successivamente le parti si erano accordate per limitare l'intervento “ai soli lavori di scavo all'interno dei lotti”, per i quali aveva maturato un credito di 25.600 euro, Pt_1 oltre IVA di legge, e per il quale aveva emesso la fattura in esame;
6.13 hanno ribadito che la sottoscrizione da parte di del contratto di Pt_1 somministrazione idrica del 16/06/2007 (doc. 14 comparsa) e la relazione riepilogativa dello stato dei lavori del 25/08/2008 (doc. 15 comparsa) dovevano essere interpretati quali prese in consegna delle opere o comunque come accettazione delle stesse, considerato che aveva preso in consegna le opere eseguite da e le aveva messe in uso, Pt_1 CP_3 così accettandole con comportamenti concludenti, com'era peraltro comprovato dal fatto che aveva potuto realizzare l'impianto di illuminazione pubblica per il tramite di altra impresa di sua fiducia, cosicché non era sostenibile far decorrere il termine per sollevare i vizi da quando “ha potuto verificare la corretta esecuzione delle opere da parte Pt_1 dell'appaltatore ossia solamente a seguito dell'ATP”;
6.14 hanno contestato che l'ingegner avesse mai comunicato verbalmente o CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 23 per iscritto la volontà di non curare più la direzione dei lavori sostenendo che, al contrario, era stata a revocargli l'incarico con lettera prodotta come documento n. 21 Parte_1 con la comparsa di costituzione e risposta;
6.15 hanno precisato che nel dicembre 2021 era scaduto il termine per eseguire i lavori contenuto nella concessione edilizia, con la conseguenza che da quella data nessun lavoro poteva essere svolto e quindi diretto dall'ingegner ; CP_2
6.16 hanno eccepito la tardività dell'eccezione con cui, nella prima memoria ex art 183 cpc,
l'attrice si doleva dei ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte di CP_3
6.17 hanno comunque esposto che mai la committente si era doluta di ritardi di sorta e mai aveva messo in mora per ragioni di questo tipo, come emergeva dalla CP_3 circostanza che la relazione prodotta con la comparsa come documento 15 era stata redatta dal geometra OBINO il 27/05/2008, dopo circa un anno dalla scadenza dei termini inizialmente previsti nel contratto, senza che in essa venisse sollevata alcuna doglianza sui tempi di esecuzione dei lavori;
6.18 hanno contestato la valenza probatoria del documento 12 prodotto dall'attrice con la prima memoria ex articolo 183, sul rilievo che concerneva “prestazioni professionali dell'ingegner che non sono richieste nella presente causa” e che probabilmente CP_2
confondeva “le prestazioni indicate nell'accordo economico versato in causa Pt_1 con gli oneri finalizzati a garantire la sicurezza dei lavori del cantiere (apprestamenti, dispositivi di protezione individuale degli operai, etc, per i quali non può [poteva] in alcun modo essere posto in discussione l'an, essendo imposti da norme imperative di legge)”;
6.19 hanno ribadito che il pagamento della fattura n. 13/08 e l'allacciamento alla rete fognaria dovessero essere intesi “come espressivi di gradimento, tale da qualificarsi come accettazione delle stesse”
6.20 hanno ribadito l'eccezione di difetto del requisito dell'urgenza dell'accertamento tecnico preventivo, osservando come l'attrice avesse sostenuto che si fondava sull'esigenza di evitare l'alterazione dello stato dei luoghi quando essa stessa aveva già fatto intervenire diverse imprese per realizzare: nel 2007 i cavidotti della rete Telecom nel comparto G;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 24 nella prima parte 2008 il massetto in calcestruzzo dei marciapiedi e dei pozzetti Telecom nel comparto G;
6.21 con riguardo alla domanda riconvenzionale di hanno ribadito gli CP_3 argomenti già svolti in comparsa;
6.22 hanno chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di
, geometra sui seguenti capitoli, preceduti da vero che: Parte_1 CP_6
a) La con contratto d'appalto di opere civili in data 16 novembre 2005, Parte_1 commissionava alla la realizzazione di opere di urbanizzazione Controparte_3 primaria della lottizzazione denominata Cala VO;
b) oggetto dell'appalto erano le opere afferenti la rete stradale, la rete fognaria: acque nere, la rete fognaria: acque bianche, la rete idrica ed antincendio, inizialmente la rete di illuminazione pubblica, la rete elettrica ed inizialmente quella telefonica.
c) La realizzazione della rete d'illuminazione pubblica era stata commissionata alla
CP_3
d) Nonostante gli accordi iniziali, la rete d'illuminazione pubblica venne eseguita da altre imprese di fiducia della Parte_1
e) Nel periodo Marzo-Aprile 2008 nel cantiere sito in Cala VO, avevano accesso anche altre imprese, oltre alla Controparte_3
f) Gli elaborati di progetto delle opere di urbanizzazione commissionate alla
[...] erano redatti, suo incarico dell'impresa committente, dall'architetto CP_3 Per_5
e costituivano, in uno all'offerta prezzi dell'appaltatore, parte integrante del
[...] contratto.
g) Il corrispettivo era stabilito a misura.
h) In data 20 Aprile 2006 Lei sottoscriveva il Verbale di concordamento di nuovi prezzi, che prevedeva nuove e diverse lavorazioni, variando ed ampliando quanto previsto dal precedente contratto d'appalto, il quale negli aspetti ivi concordati veniva superato.
i) La realizzava, oltre il 90% dei lavori commissionati, in un periodo Controparte_3 di tempo non superiore a 150 giorni naturali e consecutivi.
j) Nel corso dei lavori afferenti le opere di urbanizzazione, precisamente nell'anno 2006,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 25 la affidava alla altresì, la realizzazione di residenze Parte_1 Controparte_3 stagionali nei lotti di proprietà della ditta committente.
k) A seguito di accordo intercorso tra le parti, la provvedeva a Controparte_3 realizzare solo le opere di escavazione nelle lotti suddetti.
l) La fattura afferente ai lavori di esecuzione commissionata dalla è restata Parte_1 impagata.
m) La eseguiva i lavori commissionati, laddove la Controparte_3 Parte_1 esprimeva in più occasioni il proprio benestare in merito alle opere realizzate dalla società appaltatrice, almeno sino al dicembre 2008.
n) La ha approvato i tempi di esecuzione delle opere da parte della Parte_1 [...]
Controparte_3
o) Nel mese di luglio 2007 la prendeva in consegna parte dei lavori, Parte_1 precisamente la rete idrica, ponendola immediatamente in uso e sottoscrivendo il contratto di fornitura idrica n. 350700833 del 16/07/2007 con l' del servizio CP_13 idrico – fognario.
p) Nel mese di maggio 2008 la sottoscriveva la relazione riepilogativa dello Parte_1 stato dei lavori della d.l. Del 27/05/2008 approvando la qualità e quantità delle opere poste in essere della Controparte_3
q) La ha abbandonato il cantiere dopo la scadenza della concessione Controparte_3 edilizia (dicembre 2008);
6.23 hanno chiesto l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli, preceduti da vero che:
a) I lavori afferenti le opere di urbanizzazione si sono svolti in maniera continuativa nel periodo che va dal gennaio 2006 al Febbraio 2007.
b) Nel periodo successivo, ossia da Marzo 2007 - Dicembre 2008 la Controparte_3 si è limitata ad eseguire lavorazioni marginali di completamento.
[...]
c) Durante l'esecuzione dei lavori appaltati alla il geometra Controparte_3
legale rappresentante della e responsabile dei lavori, era CP_6 Parte_1 presente in cantiere con frequenza quasi giornaliera.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 26 d) Nello stesso periodo (gennaio 2006 - dicembre 2008) in cui la Controparte_3 stava eseguendo le opere di urbanizzazione nel cantiere sito in località Cala VO, la anche tramite terzi, svolgeva altre lavorazioni sempre inerenti alle opere Parte_1 di urbanizzazione (cavidotti e pozzetti rete Telecom, illuminazione pubblica, massetto in calcestruzzo dei marciapiedi).
e) Durante i sopralluoghi in cantiere il Geom. aveva espresso in più CP_6 occasioni il proprio apprezzamento per lo svolgimento dei lavori.
f) L'ing. era presente in cantiere durante lo svolgimento delle lavorazioni CP_2 presenza quasi giornaliera.
g) L'ing. durante le visite in cantiere verificava la corretta esecuzione delle CP_2 opere forniva i ragguagli tecnici necessari.
h) La realizzava i lavori di escavazione all'interno dei lotti di Controparte_3 proprietà della Parte_1
i) I lavori di urbanizzazione commissionati alla dalla Controparte_3 Parte_1 sono stati realizzati dalla società appaltatrice conformemente al progetto redatto dall'arch. su incarico della Per_4 Parte_1
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 04/04/2011,
: Parte_1
7.1 ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che, nel mese di settembre 2008 gli operai della ponevano in opera i CP_3 cordoli di granito lungo il marciapiede della lottizzazione Cala VO ad altezza e sporgenze differenti, e privi di distanza tra i singoli pezzi;
2) vero che, nel mese di settembre 2008 gli operai della ponevano in opera CP_3 accordi di granito lungo i marciapiedi della lottizzazione cara zavorra adoperando calcestruzzo magro e non Malta di cemento;
3) vero che e per essa il suo legale rappresentante , nel mese di Parte_1 CP_6 settembre 2008, presa visione dei cordoli di granito e della loro avvenuta posa in opera lungo i marciapiedi dell'autorizzazione Cala VO, immediatamente segnalava alla nella persona del suo amministratore , che CP_3 Persona_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 27 gli stessi erano difformi da quanto previsto dal capitolato d'appalto, contestando altresì la loro posa in opera;
4) vero che preso atto della contestazione da parte di in merito alla cattiva posa Pt_1 in opera dei cordoli di granito, nel mese di settembre 2008, nella persona CP_3 del suo legale rappresentante, , dava disposizioni ai propri dipendenti Persona_1 affinché il granito venisse livellato e bocciardato;
5) vero che si disposizione di Persona di , nel mese di CP_3 Persona_1 settembre 2008 i dipendenti della stessa procedevano a bocciare il granito utilizzando una mazzuola, ed a livellarli con una sega;
6) vero che a seguito della bocciardatura della livellatura i cordoli di granito si presentavano lesionati in più punti;
7) vero che nel mese di settembre-ottobre 2008, preso visione delle operazioni poste in essere dagli operai della OM Srl, NC Srl, nella persona di CP_6 contestava alla nella persona di , l'esecuzione dei lavori;
CP_3 Persona_1
8) vero che i cordoli di granito del marciapiede della lottizzazione Cala VO si presentavano come nelle fotografie allegate alla relazione di CTU che si mostra al teste (doc. 8);
9) vero che nella persona del suo amministratore nel mese di Parte_1 CP_6 marzo 2009, contestava a nella persona di , la mancata CP_3 Persona_1 realizzazione di circa 20 pozzetti di ispezione delle condutture delle acque bianche e nere;
10) vero che nel mese di marzo 2000, molti dei pozzetti di ispezione delle condutture delle acque bianche e nere erano coperti dalla coltre di copertura del manto stradale;
11) vero che i pozzetti si presentavano rivi di rifiniture nei collegamenti dei tubi;
12) vero che 10 dei pozzetti risultavano privi dei chiusini in ghisa;
13) vero che nei mesi di gennaio, Febbraio, Marzo Aprile 2010 lo stato dei luoghi si presentava come nelle fotografie allegate alla relazione di CTU che le vengono mostrate (doc. 8);
14) vero che nei mesi di maggio, giugno, luglio 2009, in persona di Marco Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 28 NO, contattava più volte telefonicamente l'ing. Controparte_14 CP_3 nella persona del suo legale rappresentante per fissare un Persona_1 sopralluogo presso i terreni della lottizzazione cala zavorra e verificare insieme le opere;
15) vero che l'ing e nella persona di Controparte_4 CP_15 Persona_1 rifiutavano di recarsi presso l'utilizzazione cala zavorra per verificare la quantità e la qualità delle opere eseguite;
16) vero che voi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2010, nel corso dei sopralluoghi presso la lottizzazione cala zavorra, durante gli scavi fatti eseguire dal
NC , poteva vedere che i tubi corrugati si presentavano lesionati Persona_6
o compressi, privi di nastro di segnalazione rosso;
17) vero che e nel distribuzioni procedeva al rifacimento della intera linea elettrica, ritenendo inidonea a quella già realizzata da CP_3
18) vero che, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione 12/05/2005 n. 10021, l'avv.
IL NO inserisce la lettera scritta all'interno delle buste postali alla presenza dei colleghi avvocato Pietro Pisano e Vittorio Dessì, contestualmente annotando il numero di raccomandata con riferimento all'oggetto della lettera medesima in un apposito libretto;
19) Vero che in data 08/07/2010 l'avvocato IL NO inseriva all'interno di due buste la lettera di diffida relativa alla pratica NC OM e Ing, che le viene CP_2 mostrata (doc. 10);
20) Vero che dopo avere inserito le lettere all'interno delle buste l'avv. NO annotava giorno di spedizione, riferimento alla pratica, oggetto della lettera e numero della raccomandata, nel libretto delle raccomandate dello studio che viene esibito in stralcio (doc. 13);
21) vero che le buste chiuse venivano quindi consegnate dall'avv. NO agli avv. Piero pisano e Vittorio Dessì che le consegnavano all'ufficio postale per la spedizione;
22) vero che le buste, sino al momento della consegna all'ufficio postale, erano integre;
23) vero che nel mese di marzo 2011, nella persona di sia vedeva Pt_1 CP_6
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 29 che il contatore relativo alle acque della lottizzazione Cala VO segnalava una fuoriuscita d'acqua;
24) vero che nel mese di marzo 2011, mezzo dei gruppi dipendenti, procedeva a Parte_1 chiudere tutte le valvole di passaggio dell'acqua;
25) Vero che il contatore continuava a segnalare la fuoriuscita di acque, attestando quindi l'esistenza di una perdita nelle condutture;
26) vero che la data del 31/03/2011 la rete idrica della lottizzazione CA VO Co risultava non essere ancora stata collaudata e presa in carico da e dal Comune di
Sarroch.
8. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21/04/2011,
: Parte_1
8.1 si è opposta all'ammissione dell'interrogatorio formale del suo legale rappresentante, chiesto da in quanto superfluo e generico;
CP_3
8.2 si è opposta all'ammissione della prova per testi chiesta da sul capitolo a) CP_3 in quanto superfluo;
sul capitolo b) in quanto generico e implicante l'espressione di giudizi;
sul capitolo c) in quanto generico e superfluo;
sul capitolo d) in quanto generico, superfluo e ininfluente;
sul capitolo e) in quanto generico e superfluo;
sui capitoli f), g), h) in quanto generici e superflui;
sui capitoli i) e j) in quanto generici e implicanti l'espressione di giudizi;
8.3 in subordine, ha chiesto l'ammissione di prova per testi contraria sugli stessi capitoli;
8.4 ha prodotto un documento così descritto: “17) copia richiesta rinnovo concessione edilizia
n. 058 del 30/09/2005, presentata al Comune di Sarroch in data 3.10.2008”
9. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21/04/2011,
CP_3
9.1 si è opposta all'ammissione per la prova per testi chiesta dall'attrice:
9.2 sui capitoli 1 e 2, in quanto generici e valutativi;
9.3 sui capitoli 3 e 4 perché non veritiera e superflua, in quanto contrastante con prove documentali, atteso che i cordoli erano stati posati nel maggio 2006, senza alcuna contestazione da parte della committente;
la relazione riepilogativa del giugno 2009,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 30 sottoscritta dal Geometra OBINO per (doc. 15 comparsa) ed il verbale della Parte_1 quinta visita di collaudo del 22/04/2008, ricevuto da il 04/06/2008 (doc. 34 Parte_1 comparsa), dimostravano infatti che da settembre a dicembre 2007
[...]
aveva eseguito esclusivamente lavori di rifinitura dei cordoli e Controparte_3 precisamente “la sistemazione e lo stoccaggio dei cordoli laterali dei marciapiedi”, proseguiti nel settembre 2008 senza alcuna doglianza da parte di;
Parte_1
9.4 sui capitoli 5 e 6, perché non veritieri, atteso che nessuna bocciardatura dei cordoli era stata effettuata da in quanto non prevista in contratto, dove invece era previsto CP_3 che i cordoli dovessero essere realizzati con lavorazione a spacco (doc. 6 comparsa), e così aveva fatto l'appaltatrice; la livellatura dei cordoli era stata invece effettivamente fatta tra novembre dicembre 2007, come indicato dalla attrice;
9.5 sul capitolo 7, in quanto non veritiero e smentito da due fotografie da cui si evinceva che i lavori relativi ai cordoli in granito realizzati nell'aprile 2006 (doc n. 40-a e n. 40-b) vennero accettate dalla committente per fatti concludenti, atteso che successivamente gettò il sovrastante massetto in calcestruzzo dei marciapiedi del comparto G Parte_1
(doc. 15 comparsa), così cementando definitivamente l'opera;
9.6 sul capitolo 8 perché formulato in modo generico;
9.7 sul capitolo 9 perché inconferente, atteso che veva costruito i Controparte_3 pozzetti rispettando le pattuizioni contrattuali, come attestato dai documenti versati in causa e considerato che diventi pozzetti di cui l'attrice lamentava la mancata realizzazione non erano previsti il progetto, cosicché in nessuna inadempienza era incorsa nel CP_3 non realizzarli;
9.8 sul capitolo 10 perché irrilevante, considerato che l'attrice non aveva indicato di quali pozzetti si trattasse (considerato che ne esistevano le diverse tipologie) perché comunque erano “coperti dalla coltre di copertura del mantra stradale” e “da uno strato di polvere”;
9.9 sul capitolo 11 perché valutativo;
9.10 sul capitolo 12 perché formulati in modo generico, e comunque perché superfluo, considerato che non aveva messo i chiusini in accordo con la Controparte_3 committente e non li aveva neppure contabilizzati;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 31 9.11 sul capitolo 13 perché irrilevante;
9.12 sui capitoli 14 e 15 perché non veritieri ed irrilevanti;
9.13 sul capitolo 16 perché valutativo;
9.14 sul capitolo 17, perché in contrasto con prova documentale (il doc. 36 comparsa), atteso che aveva attestato che le opere di canalizzazione – le sole realizzate da CP_5
– presentavano le seguenti carenze: “modalità di posa Controparte_3
(profondità in mancanza di nastro monitorio)”; “(integrità tubi schiacciati in diversi punti)” e aveva comunicato che avrebbe provveduto al “rifacimento dei cavidotti nelle tratte danneggiate”, così escludendo la necessità di rifare l'intero impianto elettrico, come pretestuosamente sosteneva;
Pt_1
9.15 sul capitolo 18, in quanto generico e irrilevante, considerato che inserire le lettere in buste postali alla presenza di colleghi non comprova quale sia il contenuto della lettera in assenza di specificazioni in merito all'oggetto della stessa;
9.16 sui capitoli 19, 20, 21 e 22 in quanto formulati in modo generico;
9.17 sui capitoli 23, 24, 25 e 26, perché inammissibili, in quanto finalizzati a provare “la sussistenza di nuovi vizi”, e comunque irrilevanti, atteso che l'asserita perdita della rete idrica ben poteva essere stata cagionata da nei quattro anni di utilizzo da quando Pt_1 le era stata consegnata, anche considerato che:
9.17.1 in questo periodo aveva alterato lo stato dei luoghi;
9.17.2 la circostanza che la rete idrica non fosse stata ancora collaudata da CP_7 era riconducibile unicamente all'inerzia di la quale aveva chiesto la Parte_1 verifica in corso di causa (doc. n. 37 comparsa e doc. 11 prima memoria ex art 183/6 cpc), circa quattro anni dopo la consegna;
9.17.3 durante le operazioni peritali il geometra OBINO aveva dispensato il CTU prove di tenuta a pressione dell'impianto idrico, anche perché dette erano stati effettuate nel corso dei lavori;
9.18 in subordine, ha chiesto l'ammissione di prova contraria per testi sui capitoli 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 e 17;
9.19 ha contestato legalità, rilevanza e conferenze dei documenti prodotti con la seconda
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 32 memoria ex art. 183/6 cpc, e in particolare delle fatture prodotte come doc. n. 15 e doc. n.
16, stante la genericità delle causali (“rifacimento dei lavori di urbanizzazione primaria”)
e la conseguente inidoneità a provare che concernevano i lavori di riparazione allegati da ben potendo riferirsi ad altri lavori eseguiti per suo conto nella Parte_1 lottizzazione Cala VO;
CP_
sì è opposta alla ammissione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo per i motivi già risposti nei precedenti scritti difensivi;
9.21 ha osservato come la richiesta di una nuova CTU potesse invece trovare accoglimento soltanto con riguardo alle domande formulate in modo specifico nell'atto di citazione e non per andare alla ricerca di ulteriori vizi non esposti;
9.22 sì è opposta alla ammissione di una CTU volta a “determinare il valore delle opere già previste in capitolato d'appalto e non realizzate da , in quanto irrilevante non CP_3 avendo mai messo in mora per le opere, Parte_1 Controparte_3 considerato che la mancata esecuzione delle stesse era talvolta stata frutto di accordo tra le parti ed in altri casi era stata la stessa a farle eseguire da imprese di CP_17 propria fiducia, come comprovato dal documento numero 35 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta;
9.23 ha prodotto due documenti così descritti:
“40) n. 2 fotografie (nn. 40 a e 40 b);
40) visura camerale della . Parte_1
10. In data 01/03/2012, ha depositato documenti, così Controparte_18 descritti:
“A) copia verbale sesta visita ai certificato di collaudo parziale in data 20/10/2009;
C) copia di raccomandata AR in data 23/02/2012 inviata dalla alla Parte_1 [...]
Controparte_3
D) copia raccomandata AR in data 20/09/2012 inviata dalla alla Controparte_3
Parte_1
11. Nell'udienza del 02/03/2012:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 33 11.1 ha chiesto di essere rimessa in termini per produrre i documenti così Parte_1 descritti:
17) copia la lettera da Comune di Sarroch a in data 05/11/2011, con allegata Parte_1 la lettera da al Comune di Sarroch in data 28/04/2011; CP_7
18) copia lettera da avv. IL NO a avv. Vs Alessia Massoni in data 26/09/2011;
19) copia n bollette Abbanoa relative a consumi di acqua per gli anni 2010 e 2011;
20) copia Decreto Ingiuntivo Tribunale di Cagliari n 2800/11;
21) Copia Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo;
22) copia lettera da avv. Massoni a in data 30/01/2022; Pt_1
23) copia lettera da a in data 20/03/2012. Pt_1 CP_3
11.2 i convenuti, oltre ad insistere nelle istanze formulate con le proprie memorie ex articolo 183 cpc, hanno chiesto l'ammissione dei documenti prodotti in data 01/03/2012, spiegando di non averli potuti produrre nei termini assegnati dal giudice perché dei documenti A e B avevano avuto conoscenza “per caso fortuito” dopo la scadenza dei termini e i documenti C e D erano stati formati dopo la scadenza dei termini medesimi;
11.3 ciascuna parte ha chiesto che non venisse accolta l'istanza formulata dalla controparte;
11.4 il giudice si è riservato di decidere,
12. Con ordinanza del 25/05/2012 il giudice cui la causa era assegnata ha invitato le parti a rendere disponibili per via telematica gli atti difensivi, inviandoli al suo indirizzo di posta elettronica ed ha rinviato la causa a un nuovo udienza, nella quale le parti hanno insistito nelle rispettive stanze del giudice si è riservato di decidere.
13. Con ordinanza depositata il 28/08/2012, detto giudice istruttore si è così pronunciato:
“l'oggetto del presente giudizio riguarda un contratto di appalto stipulato tra la attrice e la società convenuta e la agisce esercitando l'actio quanti minoris sul Parte_1 presupposto che, nella esecuzione delle opere, l'appaltatore avrebbe posto in essere una serie di inadempimenti consegnando manufatti viziati.
Alla invocata garanzia è stata opposta la decadenza e la prescrizione.
Ora, in nessuno degli scritti difensivi dalla parte attrice risulta precisata nel dettaglio né quali siano i vizi contestati, se non attraverso un'inammissibile richiamo ad un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 34 accertamento preventivo cui ogni riferimento è vietato per legge, né quando la parte assume di averle in concreto scoperti.
Poiché opposta la decadenza e la prescrizione é la stazione appaltante che deve provare la tempestività della denunzia e dell'inizio dell'azione la dovrà chiarire all'ufficio - Pt_1 per consentire una valutazione dell'ammissibilità della prova dedotte - Quando sostiene di aver scoperto i vari vizi di cui lamenta l'esistenza provvedendo a raggrupparli per periodi dato che emerge che tale scoperta non sia avvenuta in un'unica occasione.
PER QUESTI MOTIVI
rinvia l'udienza del 28 novembre 2012 disponendo che la parte attrice offra con memoria scritta da depositarsi entro la data del 28 ottobre 2012 un quadro completo dei chiarimenti richiesti dall'ufficio; autorizza la controparte a depositare memorie di replica entro 10 gg prima dell'udienza.
Dispone che entrambe le parti con note depositate trasmettano tali memorie per via telematica al seguente indirizzo [...].
14. Il 26/10/2012 l'attrice ha depositato un atto intitolato “Note autorizzate”, col quale:
14.1 ha esposto quanto segue:
14.1.1 non si era avveduta degli inadempimenti posti in essere da Parte_1 [...]
e dal direttore dei lavori e dei vizi e delle difformità presenti Controparte_3 nelle opere realizzate da sotto la direzione dell'ing. Controparte_3
, sino al termine delle operazioni peritali e al deposito della relazione di CP_2 consulenza di cui al procedimento per ATP n. 9983/2009 AC, iniziato proprio per verificare l'effettiva realizzazione delle opere appaltate e la loro corrispondenza con gli accordi intercorsi tra le parti, stante l'indisponibilità dell'appaltatore ad una pacifica verifica in contraddittorio;
14.1.2 l'appalto doveva essere “considerato unitariamente” e non poteva quindi “tenersi conto delle singole lavorazioni a fine della contestazione dei singoli riempimenti o vizi
o difformità”;
14.1.3 le uniche inadempienze vizi e/o difformità riscontrati da in corso d'opera, Pt_1 perché più evidenti, erano:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 35 − la cattiva messa in opera della cordonatura di granito, contestata dal geometra
OBINO, rappresentante di , a , rappresentante di Pt_1 Persona_1
fin dal momento della posa in opera, avvenuta nel settembre 2008; il CP_3 vizio venne subito riconosciuto da la quale eseguì sulla CP_3 cordonatura due diversi interventi che però peggiorarono ulteriormente la situazione;
anche tali lavori vennero subito contestati da a Pt_1 CP_3 quando i rapporti tra le parti erano ancora buoni, e promise di porvi CP_3 rimedio;
− la mancanza della copertura in ghisa di alcuni tombini sostituita da lastre recuperate dalla condotta realizzata dal ed il fatto che i tubi Controparte_19 all'interno di un pozzetto non erano stati predisposti alla ricezione di mandate laterali e non avevano le dimensioni previste dalla concessione edilizia;
la scoperta di tali vizi risaliva al mese di settembre del 2009 e fu oggetto della corrispondenza tra le parti prodotta da (doc. 25 e doc. 27 comparsa); CP_3
14.1.4 con la lettera documento n. 25, contestò: Parte_1
− che i tubi del pozzetto non erano stati predisposti alla ricezione di mandate laterali e non avevano le dimensioni previste dalla concessione edilizia;
− che per alcuni pozzetti erano state utilizzate lastre di copertura recuperate dalla condotta realizzata dal Comune di Sarroch;
− che la situazione dei conci del cordolo in granito era ancora irrisolta;
14.1.5 con la lettera prodotta come documento n. 27, rispose Controparte_3 contestando gli addebiti e, con riguardo ai cordoli, che le opere erano state correttamente eseguite;
14.1.6 dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio del procedimento per accertamento tecnico preventivo, apprese: Parte_1
14.1.6.1 con riguardo alla rete viaria e ai parcheggi:
− che i materiali in tout-venant e/o la loro lavorazione e posa in opera erano assai scadenti e non corrispondevano a quanto previsto in contratto;
− che i blocchi utilizzati per realizzare la cordonatura in granito avevano lunghezza,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 36 larghezza e altezza inferiore a quella prevista nel contratto;
14.1.6.2 con riguardo alla rete fognaria:
− che alcuni tratti non erano stati realizzati e che numerosi pozzetti della rete delle acque bianche e nere erano situati a una distanza l'uno dall'altro superiore ai 40 metri previsti dalla regola dell'arte e dalle prescrizioni del Regolamento del servizio idrico integrato ; Controparte_20
− che la quota dei chiusini di ghisa era in quasi tutti i pozzetti leggermente più bassa della quota prevista di sistemazione della pavimentazione stradale;
− che numero 3 chiusini erano fuori asse rispetto all'imbocco della cameretta di ispezione;
− che “n. 10 pozzetti avevano il passo d'uomo di altezza rilevante”;
14.1.6.3 con riguardo alla rete idrica:
− che mancava il tubo corrugato entro il quale aveva prescritto dovesse essere posata la tubazione di allaccio;
− che i pozzetti di manovra avevano dimensioni interne minori di quanto previsto nelle prescrizioni di Abbanoa interni casi erano molto più piccoli;
− che nei pozzetti di manovra mancavano gli scarichi previsti nel progetto esecutivo e, pertanto, mancando lo scarico alcuni di essi erano allagati o saturi di fango;
− che le tubazioni di allaccio presentavano la cosiddetta valvola piombabile nel tratto interrato non conformemente a quanto previsto nell'offerta prezzi allegata al contratto di appalto;
− che mancavano due idranti antincendio;
− che le condotte principali erano posate direttamente sul terreno, senza cioè il letto di sabbia indispensabile in presenza di terreni rocciosi o contenenti sassi quali quello in esame;
− che lo spessore della sabbia al di sopra delle tubazioni era sottodimensionato;
− che il reinterro non era stato realizzato con terreno sciolto;
− che era stata utilizzata sabbia e non idonea;
14.1.6.4 con riguardo alla rete elettrica:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 37 − che la profondità di interramento dei cavidotti non rispettava quanto prescritto al nuovo codice della strada;
− che alcune tubazioni erano deformate;
14.1.7 durante le operazioni peritali vennero eseguiti ulteriori controlli da parte di enti esterni;
14.1.8 con lettera del 02/02/2010, comunicò a Parte_1 Controparte_3 che le reti elettriche non rispondevano alle direttive dell e che pertanto non CP_5 potevano essere accettate (doc. 30 comparsa);
14.1.9 con lettera del 01/03/2010, per il tramite dei suoi legali, rimarcò a Parte_1
e all'ing. la non rispondenza delle opere Controparte_3 CP_4 realizzate rispetto agli accordi (doc. 32 comparsa);
14.1.10 con lettera del 10/05/2010, Controparte_21 comunicò a la quale girò la lettera a Parte_1 Controparte_3
l'esistenza di carenze sia sulle modalità di posa dei cavidotti (profondità in mancanza di nastro monitorio), che sulla loro integrità (tubi schiacciati in diversi punti);
14.1.11 dopo la fine del procedimento per ATP, contestò a Parte_1 [...] la presenza di perdite d'acqua nella rete idrica della Controparte_3 lottizzazione, appena riscontrate;
14.1.12 ha sostenuto che “nessuna decadenza e/o prescrizione può pertanto essere contestata a nell'esercizio della presente azione. E ciò tenuto conto anche Pt_1 della natura dell'appalto; della circostanza che si sia contestato, sia il puro inadempimento (non esecuzione di determinati lavori, utilizzazione di materiali difformi e/o inidonei, eccetera), si ha la presenza di vizi e difformità nelle opere, sia la loro gravità. E ciò a non voler considerare le domande formulate anche in via subordinata del nei confronti dei due convenuti.” Pt_1
15. Con atto intitolato “Note autorizzate di replica”, depositato il 13/11/2012,
[...]
: Controparte_3
15.1 ha contestato l'unitarietà dell'appalto sostenendo che, in poiché costituito da plurime lavorazioni, l'appaltatrice avrebbe dovuto indicare per ciascuna di esse lo specifico vizio
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 38 che riteneva di aver rilevato e denunciarlo entro 60 giorni dalla scoperta, circostanze che non si erano verificate nel caso in esame, in cui non aveva fatto l'elenco dei vizi, Pt_1 non aveva indicato la data in cui li aveva scoperti e non aveva provato di averli denunciati tempestivamente;
15.2 ha ribadito di contestare l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo e conseguentemente ha sostenuto che le relative risultanze non potessero essere invocati a sostegno delle tesi dell'attrice;
15.3 ha contestato che l'attrice avesse avuto cognizione dei vizi soltanto al momento del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per ATP;
CP_
ha comunque contestato che l'attrice avesse denunciato i vizi dopo il deposito della relazione peritale;
15.5 ha contestato la sussistenza dei vizi della e comunque che fossero stati Parte_5 tempestivamente denunciati entro 60 giorni dalla scoperta, che faceva risalire al Pt_1 settembre 2008;
15.6 ha contestato di avere riconosciuto detti vizi;
15.7 ha richiamato la relazione riepilogativa sottoscritta dal geometra il CP_6
27/05/2008 (doc. n. 15 comparsa), nella quale si attestava l'effettiva esecuzione delle opere da parte di senza sollevare alcuna doglianza in Controparte_3 merito alle stesse;
15.8 ha sostenuto che per” quanto riguarda i cordoli in granito la si Controparte_3 limitava esclusivamente a porre in essere i previsti interventi di finiture completamento della lavorazione non certo di correzione”, interventi che assumeva di avere eseguito tra settembre e ottobre 2007, e non nel 2008 come sosteneva;
Pt_1
15.9 ha contestato che l'assenza delle coperture di alcuni tombini potesse costituire un vizio;
15.10 ha sostenuto che non aveva provato il momento in cui la scoperta del Parte_1 vizio era avvenuta;
15.11 ha contestato che i tubi all'interno del pozzetto non fossero stati predisposti alla ricezione di mandate laterali che non avessero le dimensioni previste dalla concessione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 39 edilizia, sostenendo che fossero addirittura di dimensione maggiore rispetto a quelli previsti nel contratto originario e ciò in quanto le parti avevano modificato la pattuizione col verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal geometra OBINO;
15.12 ha obiettato che tutti questi vizi non erano stati fatti oggetto di alcuna domanda, perché di essi non vi era traccia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e neppure nei successivi scritti precedenti le note depositate il 26/10/2012;
15.13 con riguardo ai vizi della rete elettrica, ha ribadito le difese già svolte in comparsa, osservando come avesse rilevato esclusivamente una carenza nella modalità di CP_5 posa (profondità inadeguata e senza nastro monitorio) e che ciò aveva creato un problema all'integrità di alcuni tubi che si erano schiacciati in diversi punti, per porre rimedio ai quali non aveva previsto il rifacimento dell'intero impianto, bensì soltanto dei tratti interessati dai vizi, il cui costo non superava i 1.500 euro;
15.14 con riguardo alle perdite idriche, ha ribadito le difese e le eccezioni già svolte nei precedenti atti;
15.15 ha concluso “affinché il giudice voglia accertare dichiarare la decadenza del committente ai sensi dell'art 1160, comma II del Cod. Civ., nonché la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art 1667, comma III del Cod. Civ., voi per tutti i motivi illustrati negli atti di causa e per non aver la dato prova alcuna - neanche con le note Parte_1 autorizzate che in questa sede si contestano- della tempestività della suddetta denuncia e dell'inizio dell'azione giudiziaria”.
16. Nell'udienza del 28/11/2012 le parti hanno insistito nelle rispettive domande e istanze e difese e il giudice si è riservato di decidere.
17. Con ordinanza depositata il 26/02/2013, il giudice cui la causa era assegnata:
17.1 ha respinto l'istanza di riunione della presente causa alla causa numero 1332/2012
AC, promossa da nei confronti dell'ing. , in quanto, pur Parte_1 CP_2 avendo ritenuto ragioni di connessione fra le cause, le stesse non erano nella stessa fase processuale;
17.2 ha rinviato all'udienza del 07/06/2013 “invitando la parte attrice a voler rendere disponibile il ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 40 ed il provvedimento presidenziale di ammissione dei quesiti”, dopo avere svolto una lunghissima dissertazione in ordine:
− alla funzione della consulenza tecnica d'ufficio;
− al divieto di produrre i verbali con cui sono stati assunti mezzi di prova in via preventiva previso dall'art 648 cpc senza che il giudice li abbia prima ammessi;
− all'estensione di tale principio alla relazione di CTU dei procedimenti ex artt. 696 e
696-bis cpc;
− al conseguente divieto di fare rinvio (per relationem) nell'atto introduttivo del giudizio al contenuto della relazione di CTU depositata in uno di detti procedimenti di istruzione preventiva;
− alla tesi secondo cui chi intende chiedere nel procedimento di merito l'ammissione della relazione che il CTU depositata nel procedimento ex art. 696 o ex art. 696-bis cpc debba produrre il ricorso introduttivo e il provvedimento presidenziale con cui sono stati ammessi i quesiti, per consentire al giudice di valutare l'opportunità dell'acquisizione al procedimento di merito dalla relazione di CTU preventiva;
− al principio, affermato da Cass. 23.11.1999 n. 644, secondo cui la denuncia dei vizi e delle difformità non deve necessariamente essere specifica e analitica, essendo sufficiente una sintetica indicazione per conservare la garanzia che con riguardo ai difetti accertabili solo in un momento successivo il tutto per spiegare che “tale impianto interpretativo dà conto della richiesta dell'istruttoria circa la specificazione dei vizi lamentati in assolvimento di un onere di allegazione cui la parte committente è tenuta una volta che sia stata eccepita la decadenza dai vizi come è accaduto nel caso specifico”
18. Nella successiva udienza del 07/06/2013, ha prodotto il ricorso per Parte_1 accertamento tecnico preventivo, il decreto presidenziale di fissazione della prima udienza e nomina del consulente tecnico d'ufficio ed il verbale l'udienza del 17122 anni 1009 nel quale l'incarico peritale era stato conferito. L'udienza è stata tenuta da un giudice onorario in sostituzione del giudice tutelare ed è stata rinviata.
19. Nella successiva udienza del 17/09/2013:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 41 19.1 ha ribadito l'eccezione di decadenza, ex art 166, Controparte_3 comma 2 del codice civile, di dalla garanzia per vizi e difformità delle Parte_1 opere, e comunque la prescrizione dell'azione ai sensi dell'articolo 1667 comma 3, considerato:
19.1.1 che nel ricorso introduttivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo aveva chiesto che consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare “1) la Parte_1 quantità delle opere realizzate da come all'interno della lottizzazione denominata
Cala VO in località Sarroch;
2) La rispondenza delle opere realizzate da CP_3 all'interno della lottizzazione denominata Cala VO in località Sarroch al
[...] capitolato d'appalto allegato al contratto del 16/11/2009; 3) eventuali vizi e/o difetti di costruzione e/o carenze delle opere realizzate, quantificandone i costi per
l'eliminazione;”;
19.1.2 che non aveva mai denunciato i vizi o difformità; Parte_1
ha rinnovato l'istanza di riunione della presente causa alla causa numero CP_23
1432/2012 AC, che nel frattempo era giunta nella stessa fase processuale;
19.3 si è opposta alla riunione per il fatto che in quella Controparte_3 causa non erano state ancora depositate le memorie previste dall'articolo 183 comma 6 cpc;
19.4 il giudice si è riservato di decidere;
20. Con ordinanza del 09/10/2013, il giudice cui la causa era assegnata:
20.1 ha svolto una lunga dissertazione in ordine alla validità del verbale redatto dal giudice senza l'assistenza del cancelliere e circa il contenuto necessariamente sintetico del verbale in ossequio al principio di oralità ed fatto che la trattazione scritta non è ammessa se non autorizzata dal giudice;
20.2 ha ulteriormente dissertato in ordine alla funzione delle tre memorie previste dall'articolo 183 comma 6 cpc, osservando come le parti le avessero utilizzate non solo per le rispettive funzioni (precisazione delle domande ed eccezioni la prima memoria;
indicazione dei mezzi di prova diretta la seconda;
indicazione dei mezzi di prova contraria la terza), ma anche per “svolgere lunghe non autorizzate deduzioni e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 42 argomentazioni difensive” ritenute non consentite dalla norma;
20.3 ha ammesso (riducendo la lista a tre testimoni) la prova per testi chiesta dall'attrice nella seconda memoria prevista dall'articolo 183/6 cpc, sui soli capitoli da 1 a 9 e da 23 a
25;
20.4 non l'ha invece ammessa sui i restanti capitoli “in quanto superflui in considerazione sia delle contestazioni mosse dalla controparte circa la tempestività della denuncia sia in quanto sui fatti è intervenuta in un'indagine peritale da integrarsi in corso di causa ove fosse necessario”;
20.5 ha ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società attrice, chiesto dalla convenuta nella seconda memoria ex articolo 183/6 cpc, sui soli capitoli G)
e da J) a P);
20.6 non l'invece ammesso sui capitoli da a) a f), h), i) e q), perché ritenuti superflui;
20.7 ha ammesso la prova per testi, chiesta dalla convenuta nella seconda memoria ex articolo 183/6 cpc, sui soli capitoli j), k) e o);
20.8 non l'ha invece ammessa:
− sui capitoli da a) a f), h), i) e q), perché superflui;
− sul capitolo g) in quanto non ha ad oggetto una circostanza di fatto ma una interpretazione circa le caratteristiche dell'appalto;
− sul capitolo l) perché superfluo incombendo alla controparte la prova del pagamento;
− sui capitoli m) e n) “in quanto del tutto generici come prova per testi”;
− sul capitolo p) in quanto supera il suo generico relativamente all'approvazione in ordine alle opere;
21. (udienza del 25.09.2014), ha così risposto alle domande dell'interrogatorio CP_6 formale:
“Capo g): confermo che il corrispettivo dell'appalto venne stabilito a misura;
Capo j): non è vero;
Capo k): non è vero;
Capo 3): confermo che la fattura in discorso non è stata pagata;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 43 Capo m): non è vero;
Capo n): non è vero;
Capo o): la non ha preso in consegna i lavori;
la ha messo in uso la rete Pt_1 Pt_1 idrica realizzata da confermo che l'elenco ha sottoscritto il contratto menzionato CP_3 nel capo di prova con l'ente gestore del servizio idrico;
Capo p): la relazione della d.l. del maggio 2008 è stata sottoscritta, ma non per approvazione;
ribadisco che non sono state approvate né quantità né qualità dei lavori eseguiti da ”. CP_3
22. , testimone indicato dall'attrice, non parente né affine delle parti, Tes_1 nell'udienza del 06/11/2014, ha così risposto ai capitoli ammessi dalla memoria ex art
183/6 cpc depositata dall'attrice il 04/04/2011:
“Capo 1): ero presente all'epoca dei fatti come dipendente dell'attore ho visto che i cordoli di granito venivano messi in opera lungo i marciapiedi ad altezze e sporgenze differenti;
Capo 2): confermo che gli operai della utilizzarono calcestruzzo magro e non CP_3
Malta di cemento per porre in opera i cordoli di granito;
Capo 3): ero presente quando NO contestò nell'estate 2008 i cordoli di granito posti in opera dalla e contestò anche la posa in opera dei cordoli stessi;
CP_3
Capo 4): Confermo che gli operai della ricevettero disposizioni di livellare e CP_3 bocciare i cordoli di granito da parte di;
CP_2
Capo 5): confermo che gli operai della bocciarono il granito con apposite CP_3 mazzuola e liberarono il granito stesso con uno smeriglio diamantato;
Capo 6): a seguito dell'intervento di cui sopra i cordoli di granito risultarono lesinati in più punti in particolare negli spigoli;
Capo 7): confermo che NO contestò alla l'esecuzione dei lavori nell'estate CP_3
2008; Capo 8): riconoscono le foto che mi vengono esibite (doc. 8 prodotto dalla parte attrice come allegato alla citazione) i cordoli che di granito per cui è causa;
Capo 9): ero presente quando NO contestava la mancata realizzazione dei CP_3 pozzetti di ispezione delle acque bianche e nere;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 44 Capo 24): confermo che nel marzo 2011 la chiuse tutte le valvole della rete idrica;
Pt_1
Capo 25): confermo la circostanza.”
23. , testimone indicato dall'attrice, non parente né affine delle parti, Testimone_2 nell'udienza del 06/11/2014, ha così risposto ai capitoli ammessi dalla memoria ex art
183/6 cpc depositata dall'attrice il 04/04/2011:
“Capo 1): confermo integralmente la circostanza;
Capo 2): confermo che i cordoli vennero messi in opera utilizzando calcestruzzo magro;
Capo 3): ero presente quando ovino contesto i materiali e i lavori fatti dalla nell'estate
2008;
Capo 4): confermo la circostanza;
Capo 5): confermo che i dipendenti della livellarono e bocciardarono il granito;
CP_3 per livellare usarono e lo smeriglio;
Capo 6): confermo che a seguito dei lavori fatti i cordoli presentavano lesioni in più punti;
Capo 7): confermo la circostanza;
ero presente personalmente;
Capo 8): riconoscono nelle foto che mi vengono esibite (doc. 8 allegato alla citazione) i cordoli di granito per cui è causa;
Capo 9): confermo che nel Marzo 2009 la contestava la mancata realizzazione di Pt_1 circa 20 pozzetti di ispezione dell'acqua bianche e nere;
Capo 23): confermo che nella data indicata nel capo di prova verificava una Pt_1 perdita di acqua;
Capo 24): confermo la circostanza;
Capo 25): confermo la circostanza.”
24. Nella stessa udienza : Controparte_3
24.1 ha contestato l'attendibilità dei testi, osservando come avessero riferito che i lavori risalivano al 2008, e sostenendo che ciò fosse in contrasto con col documento numero 15 prodotto con la comparsa di Costituzione e risposta sottoscritto dall'amministratore della il 25/06/2008, da cui a suo dire si evinceva che cordoli del comparto G – gli Pt_1 unici realizzati in granito perché quelli degli altri comparti erano fatti in calcestruzzo –
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 45 erano stati costruiti nel 2006 e sistemati e stuccati tra novembre e dicembre 2007;
24.2 ha obiettato che le fotografie che erano state mostrate al teste erano quelle allegate alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di ATP, che il giudice aveva invitato attrice a ritirare;
24.3 ha chiesto che il giudice si pronunciasse in ordine all'ammissione della prova per testi diretta che sarà la sua seconda memoria ex articolo 183 cpc;
25. Il giudice scrivente, al quale intanto la causa era stata assegnata nel mese di aprile 2014, con ordinanza resa nella stessa udienza – avendo rilevato che nell'ordinanza del
09/10/2013 il primo giudice, nel provvedere sulla prova testimoniale richiesta dalla convenuta nella sia memoria ex articolo 183 depositata il 31/03/2011, aveva fatto erroneamente riferimento alla capitolazione dell'interrogatorio formale – ha ammesso la prova per testi sui soli capitoli a), c), d), f), h), ritenuti legali e rilevanti, e non l'hai invece ammessa sui capitoli restanti perché tendente a far esprimere giudizi preclusi ai testimoni
è formulata in modo generico quanto hai capito b), e), g), i), j).
26. Nella successiva udienza del 04/04/2014 non si è potuto procedere all'esame dei testimoni perché non si sono presentati nonostante regolarmente citati.
27. Anche nella successiva udienza del 19/03/2015 non è stato possibile svolgere attività istruttorie perché il teste, ritualmente citato ma residente fuori Cagliari, non si era presentato.
28. Analogo problema si è posto in udienza del 23/04/2015.
29. Anche nell'udienza del 03/12/2015 non si è potuto svolgere attività istruttorie per l'impedimento di alcuni testimoni a comparire.
30. Nell'udienza del 20/04/2017 è stato sentito (dal giudice onorario che collaborava con lo scrivente nella fase istruttoria) il testimone indicato dalla parte convenuta, il Tes_3 quale ha così risposto sui capitali ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo
183 cpc depositata il 31/03/2011:
“Capo a): è vero, io frequentavo il cantiere;
Capo c): è vero, lo vedevo quasi tutti i giorni in cantiere.
Capo d): è vero.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 46 Capo f): è vero, In quanto abbiamo realizzato gli scantinati.”
Sentito in materia di prova contraria sui capitoli della seconda memoria ex articolo 183 cc depositata il 04/04/2011 dalla parte attrice ha così risposto:
“Capo 1): non è vero, sono stati montati a regola d'arte.
Capo 2): non è vero.
Capo 4): non è vero.
Capo 5): non è vero.
Capo 6): non è vero, non li abbiamo neppure bucciardati.
Capo 7): non lo so.”
31. Nell'udienza del 23/11/2017 è stato sentito (dal giudice onorario che collaborava con lo scrivente nella fase istruttoria) il testimone , indicato dalla parte Testimone_4 attrice, nipote dell'amministratore di il quale ha così risposto sui capitali Parte_1 ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il 04/042011:
Capo 1): io andavo con mio nonno e mio fratello a vedere il cantiere quando studiavo come geometra era nel settembre 2007 e i cordoli in pietra naturale non potevano essere posizionati in modo assolutamente uniforme in quanto non avevano una forma identica e regolare punto non c'era poi distanza regolare tra gli stessi.
Capo 2): non lo so.
Capo 3): è vero, ma era il 2007, io ero presente. disse che avrebbe rivisto i CP_2 cordoli. Infatti dopo li hanno modificati.
Capo 4): è vero, ma era il 2007 o 2008, io ho visto detti lavori.
Capo 5): si è vero;
Capo 6): si erano lesionati, soprattutto nella parte degli spigoli, inoltre la levigatura aveva abbassato il livello dei cordoli rispetto ai chiusini che ora risultavano più alti del livello dei cordoli stessi.
Capo 7): è vero ero presente mi pare fosse agosto;
l' disse che non si Persona_1 poteva fare diversamente, mentre mio nonno suggeriva che si sarebbe potuto reinstallare il cordoli con un posizionamento diverso, in modo da risolvere anche il problema della distanza fra i cordoli stessi.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 47 Capo 9): è vero ero presente, non ricordo la data.
Capo 23): è vero, Erano perdite localizzate nel comparto G;
Capo 24): è vero;
e ciò al fine di capire la posizione della perdita.
Capo 25): è vero.
Sentito in materia di prova contraria sui capitoli ammessi dalla memoria ex articolo 183/2 della convenuta, depositata il 31/03/2011, ha così risposto:
“Capo a): i lavori sono proseguiti anche oltre detta data.
Capo c): io andavo circa una volta la settimana con lui punto non so quando lui andasse senza di me.
Capo d): non era nel 2006 inizio, non ricordo le date, per il resto è vero.
Capo f): non lo so io andavo solo una volta alla settimana, quando andavo spesso lo vedevo.
Capo h): non è vero.”.
32. Nella stessa udienza è stato sentito il testimone , indicato dalla parte Testimone_5 convenuta, lavoratore dipendente della stessa, il quale ha così risposto sui capitali ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il 31/03/2011:
“Capo a): è vero ma le date erano 2007-2008.
Capo c): è vero. Era sempre in cantiere.
Capo d): è vero.
Capo f): è vero.
Capo h): è vero, hanno scavato due lotti di circa 100 mq ciascuno per realizzare le fondazioni delle abitazioni.”.
Sentito in materia di prova contraria sui capitoli ammessi dalla memoria ex articolo 183/2 della convenuta, depositata il 04/04/2011, ha così risposto:
“Capo 1): non è vero;
erano messi alla stessa distanza e altezza tra di loro, compatibilmente col fatto che erano grezzi ed irregolari nella forma.
Capo 2): era calcestruzzo normale non magro.
Capo 4): non è Mai stato bocciardato o livellato.
Capo 5): non è vero.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 48 Capo 6): non è vero.
Capo 7): non è vero.”.
33. Nell' udienza del 29/03/2028 è stato sentito il testimone , indicato dalla Testimone_5 parte convenuta, lavoratore dipendente della stessa, il quale ha così risposto sui capitali ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il 31/03/2011:
“Capo a): è vero ma le date erano 2007-2008.
34. Nell'udienza del 29/03/2018 è stato sentito (dal giudice onorario che collaborava con lo scrivente nella fase istruttoria) il testimone , indicato dalla parte Testimone_6 attrice, nipote dell'amministratore di il quale ha così risposto sui capitali Parte_1 ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il 04/042011:
Capo 1): è vero;
io insieme a mio fratello e mio nonno visitavamo il cantiere;
era però il
2207. Erano cordoli non omogenei tra loro, posizionati in modo non uniforme.
Capo 2): non lo so. Era il 2017,
Capo 3): è vero, eravamo presenti;
È avvenuta più volte, era il 2007.
Capo 4): è vero, ma era il 2007 o 2008, io ho visto detti lavori.
Capo 5): è vero;
era il 2017;
Capo 6): è vero;
alcuni si erano spaccati.
Capo 7): è vero;
Io ho appreso della avvenuta contestazione frequentando il cantiere. Era il 2007.
Capo 8): al teste viene esibita la produzione di cui al capo: è vero;
Capo 23): è vero, visitavo il cantiere spesso;
Capo 24): è vero;
Capo 25): è vero.
Sentito in materia di prova contraria sui capitoli ammessi dalla memoria ex articolo 183/2 della convenuta, depositata il 31/03/2011, ha così risposto:
“Capo a): sono durati più di un anno ad iniziare da circa gennaio 2006..
Capo c): io e mio fratello lo accompagnavamo una volta alla settimana. Aveva problemi di salute e lo accompagnavamo noi.
Capo d): è vero.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 49 Capo f): noi andavamo una volta alla settimana e lo vedevamo in quel giorno. Altro non so.
Capo h): non è vero.”.
35. Dopo alcuni rinvii per mancata comparizione del test, nell'udienza del 12/07/2018 è stato sentito (dal giudice onorario che collaborava con lo scrivente nella fase istruttoria) il testimone , indicato dalla parte convenuta, il quale ha così risposto sui Testimone_2 capitali ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il
31/01/2011:
“Capo a): è vero, all'incirca era quel periodo. ADR - io al tempo avevo una mia ditta ed ero stato incaricato da di fare alcuni lavori nella lottizzazione. ADR Io ho Parte_1 decespugliare e passavo dei corrugati nel cantiere di lottizzazione due volte la settimana per circa due mesi totali.
Capo c): Quando ho lavorato in cantiere della , NO non c'era ogni giorno ma Pt_1 veniva un paio di giorni alla settimana (mi riferisco ai giorni in cui ero in cantiere).
Capo d): in cantiere c'era solo la che faceva urbanizzazione (metteva le cordonate CP_3 nei marciapiedi e tutto il resto), io (per i due mesi di cui ho detto), e poi : non ho Pt_1 visto altre imprese mentre lavoravo lì.
Capo f): quando c'ero io era sempre presente.
Capo h): non è vero.”.
36. Il giudice ha fissato l'udienza del 07/11/2019 per gli incombenti previsti dall'articolo 281- sexies cpc ed ha assegnato le parti il termine di 30 giorni prima per deposito di note.
37. Con atto depositato il 21/06/2019 ha chiesto l'emissione di ordinanza “ex art. Parte_1
186-bis e/o quater c.p.c.” a carico di e dell'ing. Controparte_3
per il pagamento di 650.000,00 euro “e/o comunque della Controparte_4 somma non contestata risultante dalla consulenza tecnica in atti pari ad Euro 320.096,00, riconosciuto come dovuto e non contestato”
38. Il giudice ha fissato l'udienza del 23/10/2019 per la comparizione delle parti.
39. Il 26/06/2019 le parti hanno depositato istanza di differimento dell'udienza comunicando che avevano intavolato trattative finalizzate alla definizione bonaria della controversia.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 50 40. Il giudice ha differito l'udienza al 12/02/2020, nella quale le parti hanno chiesto un ulteriore rinvio Per coltivare le trattative volte alla conciliazione, rinvio che il giudice ha accordato per l'udienza del 29/04/2020, a sua volta differita al 01/07/2020 con decreto del
20/03/2020, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 08/03/2020 n. 11, dettato per il periodo della pandemia.
41. ha introdotto il sub-procedimento cautelare in corso di causa n. 8535- Parte_1
1/2010 AC, a mezzo ricorso depositato il 05/03/2020, , nel quale: Parte_1
41.1 ha esposto:
41.1.1 che la causa n. 8535/2010 AC era totalmente istruita, posto che:
a) erano state espletate tutte le prove;
b) era stata acquisita la relazione di Consulenza tecnica svolta al procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo 9983/09 AC, con la quale era stato accertata
“l'esistenza di innumerevoli vizi e difformità nelle opere realizzate a favore della committente da con la direzione lavori dell'ing. Parte_1 Controparte_3
, e stima in complessivi Euro 320.096,00 i costi per la loro Controparte_4 eliminazione”;
c) l'istruttoria svolta non aveva confutato gli esiti della relazione già agli atti circa la responsabilità di e dell'ing. ; Controparte_3 Controparte_4
41.1.2 che , per sua stessa ammissione, si trovava in una CP_3 Controparte_3
«situazione di rilevante e preoccupante difficoltà finanziaria, dettata sia dalle tensioni economiche, sia dall'esito di talune controversie in corso interrotte per l'intervenuto fallimento delle società debitrici», così da averla costretta a presentare istanza di condanna anticipata di in diversa causa per tentare di ottenere Parte_1 immediatamente il pagamento della somma di circa 30.000,00 euro, la cui debenza era contestata;
41.1.3 che aveva inoltre alienato beni di sua proprietà ai Controparte_3 suoi soci e amministratore;
41.1.4 che l'ing. era proprietario di immobili di valore esiguo e Controparte_4 comunque considerevolmente inferiore rispetto ai crediti maturati da;
Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 51 41.2 ha chiesto: “l'Ill.mo Signor Giudice Voglia concedere con provvedimento inaudita altera parte sequestro conservativo sui beni di e dell'ing. Controparte_3
sino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 600.000,00, Controparte_4
e/o comunque della somma non contestata risultante dalla consulenza tecnica in atti pari ad Euro 320.096,00, riconosciuto come dovuto e non contestato.”;
41.3 ha prodotto documenti così denominati:
“1) Copia istanza di anticipazione udienza nel procedimento RG 1656/12;
2) copia visura Controparte_3
3) copia visura Persona_1
4) copia visura ing. ”. Controparte_4
42. Con decreto del 05/01/2021, il giudice ha fissato l'udienza del 07/01/2021 per la comparizione delle parti, ritenendo non vi fossero le condizioni per provvedere inaudita altera parte.
43. I convenuti si sono costituiti in giudizio nel sub-procedimento n. 8535-1/2010, a mezzo comparsa depositata il 05/01/2021, con la quale:
43.1 hanno sostenuto che difettava il fumus boni iuris, perché:
43.1.1 il CTU del procedimento di ATP, alle pagine 31 e 32 della sua relazione, aveva affermato che se le reti idrica e fognaria fossero state regolarmente collaudate e prese in carico dagli enti gestori competenti, e, quindi, ritenute pienamente idonee, l'importo del credito di verso avrebbe dovuto essere decurtato dei costi per Pt_1 CP_3 emendare i vizi, stimati in euro 31.175,36 ed euro 22.180,00, situazione che si era verificata, laddove gli atti di collaudo e presa in carico delle reti erano stati
“regolarmente ottenuti dalla società resistente. (doc. n. F allegato in causa R.G.
8535/2010 e docc. nn. 1 e 2 del presente giudizio)”; pertanto, bastava “una semplice operazione matematica per comprendere come il quantum portato in perizia, quale costo per l'eliminazione degli asseriti vizi” fosse “la minor somma di euro 266.740,64
e, non il preteso importo di euro 320.096,00!”
43.1.2 la relazione dell'ATP era basata sul contratto di appalto d'opere inizialmente sottoscritto dalle parti, ma poi superato in corso d'opera in seguito alla variante
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 52 contrattuale approvata dalle parti col verbale di concordamento nuovi prezzi (doc. n. 6 comparsa di costituzione e risposta), nel quale erano state “modificate la tipologia delle lavorazioni, le modalità di esecuzione e quantità delle opere, determinando, quindi, la conclusione di un nuovo e diverso contratto di appalto di opere”;
43.1.3 l'attrice in sede di ATP aveva surrettiziamente omesso di versare produrre “la predetta modificazione contrattuale”, che era “stata segnalata dalla
[...] al CTU, purtroppo tardivamente, circostanza per la quale l'Ing. Controparte_3
, per sua stessa ammissione, non l'ha [aveva] potuta prendere in Per_2 considerazione, effettuando quindi una valutazione irreparabilmente errata in quanto riferita ad un contratto di appalto di opere superato”, come affermato dallo stesso
CTU a pag. 12 della “sintetica valutazione del C.T.U. sulle osservazioni formulate dai resistenti”;
43.1.4 le opere di urbanizzazione realizzate da erano state Controparte_3 definitivamente collaudate dal Comune di Sarroch (doc. n. 3 comparsa proc. cautelare), Ente proprietario delle stesse, “con svincolo delle fideiussioni (doc. n. 4) in capo alla ; Parte_1
43.1.5 il collaudo definitivo ricomprendeva tutte le opere di urbanizzazione commissionate alla oltre ad una parte di quelle eseguite da altri Controparte_3 soggetti, come pacificamente attestato in causa;
43.1.6 l'articolo 11 del contratto d'appalto stipulato da e Controparte_3 revedeva che la garanzia sulle opere fosse prestata sino all'emissione Parte_1 del certificato di collaudo;
43.1.7 quando depositò il ricorso per ATP le opere non erano più nella sua Parte_1 disponibilità, ma già nel possesso dell'Ente pubblico proprietario, il Comune di
Sarroch, che le aveva ormai definitivamente collaudate e aveva anche svincolato le garanzie fideiussorie;
43.1.8 “Tale collaudo - in possesso solo della e del Comune di Sarroch - Parte_1 regolarmente ottenuto dalla prima che la stessa proponesse il ricorso per Parte_1
ATP (ma intenzionalmente non prodotto nel suddetto giudizio), certifica[va] la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 53 esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere realizzate dalla convenuta”;
43.1.9 la relazione di consulenza tecnica svolta nel procedimento di ATP non poteva essere utilizzata anche per le altre ragioni già esposte nel processo di cognizione e precisamente perché l'ing. : Per_2
− era “andato ultra petita”;
− aveva omesso di svolgere integralmente l'incarico ricevuto;
− non aveva tenuto conto dei documenti calendati nel processo verbale di sopralluogo n. 1 del 9 gennaio 2010;
− non aveva tenuto conto del fatto che alcune opere della rete viaria e dei parcheggi
(pagine 10 e 11 della relazione) non erano state realizzate interamente dalla
“per accordo e per fatti concludenti intercorsi tra le Controparte_3 parti contraenti”;
− non aveva tenuto conto del fatto che aveva dichiarato di aver Parte_1 eseguito le opere di illuminazione pubblica per il tramite di altra impresa (doc. n.
34 allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel proc. di cognizione);
− aveva calcolato i volumi di terra estratti per eseguire gli scavi a sezione obbligata per le reti fognaria e idrica ed elettrica senza tenere conto di quelli effettivamente movimentati, i quali, considerata la dimensione degli scavi a sezioni obbligate in molti tratti, anche per motivi di sicurezza, erano ben superiori ai 50 centimetri stimati erroneamente dal C.T.U
− non aveva tenuto conto del fatto che lo spessore della pavimentazione delle sedi stradali, qualora fosse stato davvero inadeguato in considerazione della natura del sottofondo, era riconducibile ad un errore progettuale dell'arch. ; Per_4 pertanto, le voci di calcolo proposte dal C.T.U. alla pagina 30 della relazione, dal codice rvp.01 alla voce rpv.03 dovevano “essere elise, per una somma complessiva di € 119.800,70.”
− non aveva tenuto conto del verbale di concordamento nuovi prezzi del 20/04/2006
(doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione del proc. di cognizione);
43.1.10 era decaduta dalla facoltà di eccepire la sussistenza di vizi o Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 54 difformità delle opere;
43.1.11 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di cognizione, l'attrice aveva descritto in modo “vago o sommario” i vizi delle opere per cui è causa;
43.2 hanno sostenuto che difettava anche il periculum in mora, perché:
43.2.1 aveva terminato i lavori di urbanizzazione al più Controparte_3 tardi nell'autunno 2008, nel rispetto della data di scadenza del termine di scadenza dalla Concessione Edilizia n. 58 del 30/09/2005 “e, quindi, un anno prima del deposito del ricorso per A.T.P. ed a circa due anni dalla conclusione della gran parte delle opere realizzate dalla (docc. nn. 7, 8, 9, 10, 11 allegati Controparte_3 alla comparsa di costituzione), circostanza ben nota alla (doc. n. 34 Parte_1 allegato alla comparsa di costituzione), tra l'altro anche in virtù del proprio ruolo di
Responsabile dei lavori.”;
43.2.2 “la sussistenza della situazione d'urgenza avrebbe comportato la necessità di un tempestivo intervento da parte della committente, la quale, viceversa, ha [aveva] atteso il decorso di circa un anno prima di ricorrere all'intestato Tribunale, lasciando così che lo stato dei luoghi venisse alterato dal tempo e soprattutto dall'intervento della medesima che tra l'altro provvedeva all'esecuzione di lavori nello Parte_1 stesso cantiere (doc. n. 35 allegato alla comparsa di costituzione).”;
43.2.3 nella causa di cognizione aveva proposto domanda Controparte_3 riconvenzionale per ottenere il pagamento di corrispettivi per circa 200.000 euro “per lavorazioni eseguite”, credito provato “per tabulas dall'odierna resistente, attesa
l'accettazione manifesta e pacifica da parte della delle opere realizzate, Parte_1 stante la relazione sullo stato dei lavori, che indica la tipologia e la quantità dei lavori eseguiti (doc. n. 24 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la quale
è stata sottoscritta per accettazione dalla senza riserva alcuna.”; Parte_1
43.2.4 non vi era prova che i convenuti avessero assunto comportamenti processuali o extraprocessuale che rendessero verosimile il rischio di un depauperamento del loro patrimonio;
43.2.5 le alienazioni richiamate dall'attrice erano state “effettuate per esigenze societarie e di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 55 certo non hanno alcuna finalità fraudolenta, ossia volta a depauperare il patrimonio della , avendo ad oggetto “un appartamento sito in Controparte_3
EL, località Su Planu, valutato circa € 280.000,00 e due ville in avanzata fase di costruzione a Perd'e Sali valutate € 150.000 cadauna, ossia € 300.000, per un totale patrimoniale di € 580.000”;
43.2.6 la visura catastale prodotta da era relativa al precedente Amministratore Parte_1 della , deceduto il 24/10/2020; Controparte_3 Persona_1
43.2.7 tale documento era privo di rilevanza probatoria, atteso che le parti in causa erano la società e l'ing. e che i beni di “non sono CP_3 CP_2 Persona_1 ancora stati acquisiti in successione”;
43.2.8 l'affermazione dalla di “trovarsi in situazione di Controparte_3 rilevante e preoccupante difficoltà finanziaria”, formulata nell'istanza del 23/10/2018 nell'ambito del procedimento n. 1656/2012 assegnato ad altro giudice di questo
Tribunale, non comprovava il pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale, perché in quella causa era stata svolta dall'ing. una consulenza Controparte_24 tecnica d'ufficio (relazione doc. n. 6) che aveva accertato un credito di
[...]
nei confronti di di circa 80.000,00 euro, con Controparte_3 Parte_1 presi interessi e spese;
43.2.9 l'attrice aveva omesso di riferire che difficoltà finanziarie di erano state CP_3 cagionate dalla stessa “la quale, in assenza di un legittimo diritto di CP_25 credito, ha ipotecato un bene immobile del valore di circa un milione di euro!”, in forza del decreto ingiuntivo n. 1867/12 reso nel procedimento n. 5749/012 R.A.C., cron. n. 2485, iscrivendo ipoteca sul capannone di proprietà di
[...]
(doc. n. 8), a garanzia di un presunto credito di circa euro Controparte_3
50.000,00;
43.2.10 aveva fatto opposizione “con vittoria in due Controparte_3 gradi di giudizio (docc. nn. 9 e 10)”;
43.2.11 non aveva ancora provveduto al pagamento delle spese Parte_1 liquidate dalla Corte d'Appello, pari ad euro 6.517,29, di cui euro 4.517,29 per spese
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 56 legali liquidate al lordo della ritenuta d'acconto (€ 3.777,00 per competenze, € 566,55 per spese generali, € 173,74 per cassa avvocati) ed euro 2.000,00, importo liquidato ai sensi dell'art. 96, III comma del cod. proc. civ., ossia per aver resistito in giudizio temerariamente;
43.2.12 avverso la sentenza d'appello da aveva fatto ricorso per Parte_1
Cassazione;
43.2.13 veva proposto controricorso;
Controparte_3
43.2.14 aveva chiesto più volte la cancellazione Controparte_3 dell'ipoteca suddetta, in quanto priva di legittimo titolo, depositando da ultimo anche ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. n. 11);
43.2.15 l'ing. vantava un credito di euro 230.000,00 per capitale ed CP_2 interessi nei confronti di “in forza del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2800/2011, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 22.12.2011”, in virtù del quale aveva “incardinato la procedura esecutiva immobiliare distinta al numero RGE
120/2017 (doc. n. 12 e 13).”;
43.3 hanno sostenuto che, pertanto, anche qualora fosse risultata creditrice Parte_1 di somme pretese nel proc. 8535/2010 AC, i relativi importi avrebbero dovuto essere compensati coi crediti vantati dalla e dall'Ing. Controparte_3
. CP_2
43.4 Hanno prodotto documenti così denominati:
“1) Verbale di deliberazione IU
2) Verbale di accertamento e consegna
3) Collaudo a titolo definitivo
4) Svincolo fideiussioni
5) Provvedimento reso dal dott. in data 25/02/2013 6) CTU a firma Ing. Per_7
Controparte_24
7) Decreto ingiuntivo n. 1867/12 (R.A.C. n. 5749/012 – . 2485) CP_26
8) Nota iscrizione ipoteca giudiziale
9) Sentenza n. 2832/2017 resa dal Tribunale di Cagliari
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 57 10) Sentenza n. 292/2020 resa dalla Corte D'Appello di Cagliari in data 21/05/2020
11) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
12) Pignoramento immobiliare contro la Parte_1
13) Nota di trascrizione del pignoramento immobiliare.”
44. Nell'udienza del 07/01/2021, sia nel procedimento di cognizione che nel sub procedimento cautelare, il giudice ha svolto ha un approfondito tentativo di conciliazione, illustrando alle parti le questioni controverse e quelle intorno ai quali occorrevano approfondimenti peritali. Le parti hanno chiesto rinvio per valutare la possibilità di conciliarsi.
45. Nelle successive udienze del 21/01/2021 e del 20/02/2021 (proc. n. 8535/2010 e 8535-
1/2010) le parti hanno chiesto ulteriori rinvii, sempre ai fini conciliativi.
46. Nell'udienza del 22/04/2021 (proc. n. 8535/2010 e 8535-1/2010) le parti hanno dichiarato di non essere riuscite ad accordarsi ed il giudice ha fissato l'udienza del 04/11/2021 per valutare se fosse necessario disporre approfondimenti peritali, nella quale le parti hanno concordemente richiesto un nuovo rinvio per entrambi procedimenti, per verificare la possibilità di definire il contenuto degli approfondimenti peritali da richiedere al giudice, rinvio accordato per l'udienza del 09/03/2022.
47. In data 07/03/2022 e 08/03/2022 (proc. n. 8535/2010 e 8535-1/2010) le parti hanno depositato istanze concordi di differimento dell'udienza, che il giudice ha accordato, con decreto del 09/03/2022, per il giorno 06/07/2022. In quest'ultima udienza le parti hanno chiesto ancora un nuovo differimento ai fini conciliativi, accordato per il 03/11/2022.
48. Nell'udienza del 03/11/2022 (proc. n. 8535/2010 e 8535-1/2010) i difensori hanno dichiarato che le trattative finalizzate alla conciliazione non erano andate a buon fine e hanno chiesto l'assegnazione di un termine, scadente nel 2023, per il deposito di note funzionali a chiedere eventuali integrazioni istruttorie e per formulare quesiti da sottoporre al consulente tecnico d'ufficio. Il giudice ha rinviato l'udienza del 29/03/2023 ed ha assegnato alle parti il termine di 10 giorni prima per il deposito di note.
49. Il 16/03/2023, nel procedimento di cognizione n. 8535/2010 AC, i convenuti hanno depositato una nota con la quale:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 58 49.1 hanno ribadito l'eccezione di decadenza relativa alla denuncia dei vizi, sostenendo che quanto riferito dai testimoni indicati dall'attrice con riguardo alle denunce verbali dei vizi relativi ai cordoli, che il geometra OBINO avrebbe fatto nel 2007 e nel 2008, fosse incompatibile con la relazione sullo stato dei lavori dallo stesso firmata nel 2008;
49.2 hanno ribadito l'eccezione di inammissibilità dalla consulenza tecnica d'ufficio fatta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, sostenendo:
49.2.1 che difettassero i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, in quanto a loro dire come in costruzioni srls aveva terminato i lavori di urbanizzazione al più tardi nell'autunno del 2008, nel rispetto del termine di validità della concessione di edilizia n. 58 del 30/09/2005, scaduto nel dicembre del 2008;
49.2.2 che il CTU fosse “andato ultra petita” considerato che:
− il giudice lo aveva incaricato di appurare i vizi di “realizzazione” delle opere eseguite da e non i vizi del “progetto” posto a Controparte_3 base del contratto d'appalto stipulato dalle parti;
− “anziché limitarsi alle sole verifiche funzionali, ancora da concludersi, come scritto nell'atto di collaudo del 28 Aprile 2006, ha svolto altre operazioni, con esclusione delle verifiche funzionali stesse, omettendo di svolgere integralmente
l'incarico ricevuto”
49.3 hanno criticato nel merito la CTU, osservando quanto segue:
49.3.1 “con riguardo ai documenti calendati nel processo verbale di sopralluogo del 9 gennaio 2010 dove, incomprensibilmente, il dopo avere fatto richiesta all'ente locale competente, mediante raccomandata AR13470165948-4 del 14 gennaio 2010, onde poter visionare copia delle periodiche relazioni del d.l. sull'andamento dei lavori, documenti sui quali accetta un'istanza di produzione del C.T.P. della ma Parte_1 che poi non utilizza né menziona in alcun modo o finalità nel proseguo della consulenza”;
49.3.2 “su sollecitazione del C.T.P. della l'Ing. trascura di Controparte_3 Per_2 domandare al Comune di Sarroch (CA) documenti in potenza favorevoli al resistente, quali i processi verbali di collaudo in corso d'opera, con ogni conseguente e legittimo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 59 dubbio sulla parzialità dell'indagine, atteso che omette in tale stessa missiva racc.
A/R n. 13470165948-4 del 14 gennaio 2010, di richiedere la copia degli avvenuti collaudi in corso d'opera così come indicati dall'Ing. ”; Per_3
49.3.3 il CTU non aveva tenuto conto del fatto che nel verbale di sopralluogo numero 1 del
09/01/2010, allegato alla relazione peritale, le parti avevano dato atto che le opere di illuminazione pubblica le aveva eseguite per il tramite di altre imprese;
Parte_1
49.3.4 per quanto riguarda i calcoli dei movimenti di terra e delle reti fognarie, a pagina 12 della relazione di consulenza il C.T.U. rimandava agli allegati W 1-2-3, nei quali il calcolo dei volumi era fatto senza tenere conto della reale dimensione degli scavi a sezione obbligata per la rete fognaria e, di conseguenza, dei volumi di terra effettivamente movimentati, che erano ben superiori ai 50 cm stimati dal c.t.u.; tali doglianze erano state fatte dal CTP pagina 2 delle sue osservazioni, ma il CTU non ne aveva tenuto conto;
il CTU avrebbe dovuto invece tenere conto dei volumi di terra effettivamente estratti sulla base dei calcoli che erano “stati consegnati dalla
[...] alla (doc. n. 25 allegato alla comparsa di costituzione)”; Controparte_3 Parte_1
49.3.5 “alle pagine 12, 13 e 14 della relazione tecnica, l'Ing. effettua delle Per_2 quantificazioni, le quali si appalesano erronee, per i motivi esposti nella relazione a firma dell'Ing. pagg. 2 – 3, laddove corre l'obbligo di evidenziare come a Per_3 seguito delle osservazioni del C.T.P., l'Ing. correggeva parzialmente il suo Per_2 iniziale elaborato.”;
49.3.6 quanto al vizio relativo l'inadeguato spessore della pavimentazione stradale in ragione delle caratteristiche del sottofondo, il C.T.U. non avevo tenuto conto del fatto che il vizio era stato causato da un errore progettuale dell'architetto , incaricato da Per_4
il quale aveva utilizzato lo stesso metodo C.B.R. utilizzato dal CTU, Parte_1 consistente in una prova di laboratorio sul terreno di sottofondo, finalizzata ad ottenere l'indice di portanza C.B.R. (pagina 15 della relazione del C.T.U.), errore del quale non doveva rispondere né l'appaltatrice né il direttore dei lavori, perché il progettista – nella sua alle pagine 4 e 5 della “relazione tecnica” a corredo del progetto (allegata come doc. n. 5 alle osservazioni del C.T.P. di – aveva CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 60 esposto di avere verificato con prove di laboratorio le caratteristiche della fondazione stradale;
49.3.7 a quanto esposto conseguiva che le voci di calcolo proposte dal C.T.U. alla pagina 30 della relazione, “che vanno dal codice rvp.01 alla voce rpv.03 debbono essere elise, per una somma complessiva di € 119.800,70.”;
49.3.8 quanto al cordolo in granito il C.T.U. non aveva tenuto del “verbale di concordamento nuovi prezzi” del 20/04/ 2006 (doc. n. 6 comparsa di costituzione e risposta), indicato al C.T.U. dal CTP di ing. oltre che verbalmente, nel corso dei CP_3 Per_3 sopralluoghi, anche nelle sue osservazioni scritte alla relazione del CTU;
49.3.9 alla pagina 23 della relazione, il C.T.U. affermava essere assente il misuratore di portata, assunto smentito dalla nota datata 06/10/2008 (doc. n. 16 atto di citazione) in cui omunicò ad “la regolare esecuzione dell'opera Parte_1 CP_7
e il corretto funzionamento del misuratore di portata ivi installato”;
49.3.10 gli importi per completare le reti idrica e fognaria, stimati dal CTU rispettivamente in 31.175,36 euro e 22.180,00 euro, non erano dovuti, perché: a) il
C.T.U., alle pagine 31 e 32 dell'elaborato peritale, aveva affermato che, salvo contrastanti indicazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per il collaudo per la gestione, le reti idrica e fognaria erano accettabili;
b) gli Enti competenti non avevano mosso rimostranze ed anzi le avevano apprezzate nel verbale collaudo n. 4 del 28/04/2006, sottoscritto (doc. n. 10 allegato all'atto di citazione e doc. F convenuti);
49.3.11 pertanto, bastava “una semplice operazione matematica per comprendere come il quantum portato in perizia, quale costo per l'eliminazione degli asseriti vizi, sia la minor somma di euro 266.740,64 e, non il preteso importo di euro 320.096,00!”;
49.4 hanno insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da sostenendo che quest'ultima avesse provato “per Controparte_3 tabulas” un credito di circa 200.000,00 “per lavorazioni eseguite”, “attesa l'accettazione manifesta e pacifica da parte della delle opere realizzate, stante la relazione Parte_1 sullo stato dei lavori, che indica la tipologia e la quantità dei lavori eseguiti (doc. n. 24
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 61 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la quale è stata sottoscritta per accettazione dalla senza riserva alcuna”; Parte_1
49.5 hanno insistito per il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da a carco dell'ing. , in quanto generica nella parte in cui l'attrice Parte_1 CP_2 sosteneva “che, nella sua qualità di Direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare
l'esecuzione delle opere, segnalando alla committenza eventuali inadempimenti, ha del tutto disatteso gli obblighi assunti.”, e comunque perché infondata, considerato che il professionista aveva eseguito diligentemente l'incarico “di sorveglianza delle opere, effettuando visite periodiche sul cantiere, onde controllare l'esecuzione dei lavori nelle varie fasi di realizzazione, attestabili, altresì, dai processi verbali di collaudo in corso
d'opera ai quali era sempre presente (docc. nn. 7, 8, 9, 10, 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), nonché prestando in maniera continuativa attività di consulenza in favore della committenza.”;
49.6 hanno chiesto che la causa venisse decisa in quanto sufficientemente istruita.
50. Il 17/03/2023 l'attrice ha depositato (sia nel proc. n. 8535/2010 che nel proc. 8535-
1/2010) una nota con la quale:
50.1 ha esposto:
50.1.1 che, nonostante i ripetuti tentativi di conciliazione esperiti anche grazie all'intermediazione del giudice, nessun accordo era stato raggiunto;
50.1.2 che aveva dismesso tutto il proprio patrimonio, Controparte_3 cedendo i propri beni per un valore irrisorio ad una nuova società riconducibile a figlio di e fratello dell'ing. Persona_8 Persona_1 CP_4
;
[...]
50.1.3 di avere promosso azione revocatoria davanti a questo Tribunale (proc. 1606/2021
AC);
50.2 ha insistito per il sequestro sui beni di e dell'ing. per Controparte_3 CP_2
l'importo di euro 500.000,00;
50.3 ha prodotto un documento così denominato: “1) copia contratto di compravendita
e CoBuilding S.r.l.”. Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 62 51. Nell'udienza del 29/03/2023 (proc. n. 8535/2010) l'attrice ha chiesto l'assegnazione di un termine per controdedurre sulle note della convenuta, la quale si è opposta. Il giudice ha rinviato all'udienza del 27/04/2023 ed ha assegnato un termine per il deposito di note ed ha rinviando alla stessa data anche l'udienza data l'udienza del procedimento cautelare (n.
8535-1/2010)
52. Il 20/04/2023 l'attrice ha depositato (sia nel proc. n. 8535/2010 che nel sub-proc. 8535-
1/2010) le sue note con le quali:
52.1 ha ribadito le difese già svolte nelle note del 26/09/2012 e nella prima memorie ex art. 183 c.p.c., riguardo all'eccezione di decadenza dal diritto di dolersi dei vizi delle opere appaltate;
52.2 quanto all'eccezione di inammissibilità dell'ATP per mancanza dei presupposti di legge, ha obiettato, che quando venne promosso l'ATP sussistevano il fumus boni iuris e il periculum in mora, considerato:
52.2.1 che rifiutava di collaborare ad una verifica in Controparte_3 contraddittorio dei lavori svolti, come contrattualmente previsto;
52.2.2 che il direttore dei lavori ing. non presentava alla committenza Controparte_27 alcun documento relativo al lavoro svolto da e si era reso irreperibile;
CP_3
52.2.3 che aveva pagato a la complessiva somma di 783.013,50 euro, ben Pt_1 CP_3 superiore ai 514.906,50 euro oltre IVA preventivati;
52.2.4 che e l'ing. comunicarono a l'ultimazione delle opere CP_3 CP_2 Pt_1 nel giugno 2009;
52.2.5 che e l'ing. rifiutavano di verificare in contraddittorio le opere;
CP_3 CP_2
52.2.6 che la realizzazione della lottizzazione doveva continuare;
52.2.7 che l' aveva già richiesto a di poter verificare le opere realizzate per CP_28 Pt_1 valutarne l'idoneità;
52.2.8 che prima di dare corso a nuovi lavori i quali avrebbero potuto alterare lo stato dei luoghi occorreva espletare l'accertamento tecnico preventivo;
52.2.9 che i termini previsti nelle concessioni edilizie non coincidevano con quelli contrattualmente pattuiti ed i verbali di collaudo citati dai convenuti (docc. 7, 8, 9, 10,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 63 11 comparsa) costituivano “semplice verifica di avanzamento lavori e non accertano il corretto adempimento di – e del Direttore Lavori – agli obblighi Controparte_3 contrattualmente assunti”;
52.2.10 che il tempo trascorso dalla conoscenza da parte di dell'abbandono Pt_1 del cantiere da parte di e del direttore dei lavori e l'espletamento dell'ATP CP_3 era minimo e riconducibile all'ingenuo tentativo di di perseguire una Pt_1 soluzione bonaria della vicenda;
52.2.11 che i lavori eseguiti direttamente da si erano svolti in altre zone della Pt_1 lottizzazione, senza nessuna sovrapposizione con le opere realizzate da
[...]
; Controparte_3
52.2.12 che non era vero che avesse portato “via dal sottofondo delle strade Pt_1 strati di sabbia che avrebbe dovuto mettere sotto le tubature e non ha messo” CP_3
o avesse “alterato la granatura della ghiaia utilizzata da al solo fine di CP_3 intentare causa per inadempimento a OM RU e al Direttore Lavori”;
52.3 circa i risultati dell'ATP e dell'istruttoria ha sostenuto quanto segue:
52.3.1 la CTU aveva provato inadempimenti di e del direttore di lavori, il quale CP_3 avrebbe dovuto vigilare circa la corretta esecuzione delle opere;
52.3.2 all'ATP avevano partecipato tutte le parti in causa, assistite dai rispettivi legali e con i propri consulenti tecnici, i quali avevano avuto modo di depositare proprie controdeduzioni alla relazione del CTU, il quale aveva a sua volta replicato;
52.3.3 il procedimento si era articolato in oltre dieci sedute, alle quali avevano partecipato tutte le parti con rispettivi consulenti;
52.3.4 tutte le verifiche e gli accertamenti eseguiti dal CTU eran stati “approvati e autorizzati in contraddittorio tra le parti nel corso dei numerosi incontri”;
52.3.5 ogni doglianza in merito era quindi da ritenersi tardiva, oltre che infondata;
52.3.6 la relazione tecnica era stata ammessa dal giudice nel presente procedimento;
52.3.7 nessun ulteriore accertamento tecnico doveva essere eseguito dal punto di vista tecnico;
52.3.8 era pacifico che avesse eseguito in proprio altre lavorazioni relative alla rete Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 64 viaria ed ai parcheggi, ma in altre zone della lottizzazione non sovrapponibili a quelle eseguite da CP_3
52.3.9 come detto a pagina 11 della prima memoria ex art. 183/6 cpc, esonerò Pt_1 dall'esecuzione dei lavori relativi all'impianto di illuminazione nel maggio CP_3 del 2008, incaricando altra impresa;
52.3.10 a quell'epoca tali lavori avrebbero dovuto essere già ultimati, così come tutte le opere di urbanizzazione oggetto dell'appalto;
52.3.11 i movimenti di terra stimati da e sui quali la convenuta basava le sue CP_3 pretese, non erano supportati da alcuna fotografia o documento atto a dimostrare la maggior quantità pretesa;
52.3.12 e l'ing. non avevano mai consegnato alla committente CP_3 CP_2 né prodotto in giudizio i libretti di misura dei movimenti terra ed i rapporti di rilievo dei volumi di scavo in roccia, come già fatto notare dal CTU;
52.3.13 il consuntivo lavori allegato da alla lettera in data 08/06/2009 (doc. 24 CP_3 di convenuta), compilato unilateralmente da comprendeva “lavori non CP_3 eseguiti, lavori male eseguiti, e nuovi prezzi non concordati tra le parti”;
52.3.14 alla luce delle contestazioni della committenza, trattandosi di appalto a misura, sarebbe stato onere della stessa fornire prova rigorosa circa l'esecuzione delle voci indicate nel computo metrico, la loro realizzazione a regola d'arte e l'esistenza di accordi relativi ai nuovi prezzi, ma nessuna prova era stata fornita;
52.3.15 l'esecuzione delle opere e la loro rispondenza alle regole dell'arte era già smentita dall'esito dell'espletato ATP;
52.3.16 sarebbe stato onere del direttore dei lavori verificare la contabilità di cantiere e segnalare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto inizialmente;
52.3.17 alle pagine 12, 13 e 14 della relazione di CTU, laddove il Consulente Tecnico aveva accolto le doglianze mosse dal CTP di e Controparte_3 dell'ing. , nessuna contestazione era stata sollevata da;
CP_2 Pt_1
52.3.18 il cordolo in granito messo in opera da con la Controparte_3 supervisione del direttore dei lavori non corrispondeva se non in minima parte a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 65 quanto commissionato e pagato da;
Parte_1
52.3.19 il verbale di concordamento di nuovi prezzi (doc. 6 comparsa), sul quale i convenuti fondavano le loro obiezioni, “non è riconosciuto da che fin da subito Pt_1 ne ha contestato la valenza (Memorie ex art. 183 c.p.c., n. 1, pagina 3)”, in quanto “si tratta di un mero prospetto al computer, al quale non può attribuirsi il valore che pare dargli controparte” ed “esula dalla previsione di cui agli artt. 13 e 15 del contratto
d'appalto”;
52.3.20 “anche a voler attribuire a tale documento la valenza di accordo tra le parti” occorreva osservare che “lo stesso non varia le tipologie del materiale che doveva essere fornito da o i metodi costruttivi e/o comunque non varia i criteri di CP_3 posa del materiale stesso”;
52.3.21 il CTU aveva infatti accertato che sui cordoli che dovevano essere larghi cm 10
e lunghi tra cm 40 e 60, solo il solo il 15% del campione esaminato presentava larghezza maggiore o uguale a cm 10 e lunghezza uguale o superiore (seppure di pochi centimetri) a cm 40;
52.3.22 il Direttore Lavori avrebbe dovuto rilevare immediatamente l'inadempimento dell'impresa appaltatrice;
52.3.23 fatto che le reti fognaria e idrica erano state prese in carico dall'Ente gestore competente nulla toglieva all'obbligo della corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice;
52.3.24 il CTU aveva verificato che non aveva realizzato gran parte delle CP_3 opere contrattualmente appaltate e che per tali lavori era stata pagata;
52.3.25 il collaudo della rete idrica vi era stato;
52.3.26 aveva ha richiesto ed ottenuto il pagamento del Controparte_3 corrispettivo di opere relative all'impianto idrico e fognario che non aveva realizzato;
52.3.27 il CTU, in occasione di tutti i saggi, aveva accertato:
− la mancanza di uno strato di sabbia al di sotto delle tubazioni posate (elemento indispensabile nel terreno in esame), nonché la presenza di un quantitativo minimo di sabbia al di sopra delle stesse, in seguito al reinterramento delle tubature;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 66 − che la sabbia utilizzata da con la vigilanza del Direttore dei Controparte_3
Lavori, era inidonea all'uso, trattandosi di sabbia salmastra che aveva corroso diverse valvole e negli anni aveva provocato ripetute perdite di acqua e liquami;
52.3.28 era stata l' “a contestare l'esecuzione delle opere (doc. 9 allegato CP_5 all'atto di citazione)”;
52.3.29 era evidente la responsabilità del Direttore dei Lavori “per non aver indicato al committente (che dovrebbe tutelare) la mancata realizzazione delle opere e/o la difformità di esecuzione e il non rispetto delle norme”;
52.3.30 il doc. 6) prodotto dai convenuti era privo di “valore” e “rilevanza probatoria”; si trattava “di un mero prospetto al computer, al quale non può attribuirsi la valenza che pare dargli controparte, e che esula dalla previsione di cui agli artt. 13 e 15 del contratto d'appalto”, come era “comprovato dalla circostanza che la stessa
[...]
costituitasi nell'ATP e partecipando a tutti gli incontri peritali non ne CP_3 abbia mai fatto menzione”; infatti, CO COSTRUZIONE non aveva “potuto fornire circa tempi e luoghi nei quali l'accordo per i nuovi prezzi si sarebbe formalizzato, nonostante la puntuale contestazione di ; Pt_1
52.3.31 “anche a voler accedere alla tesi avversa, lo stesso avrebbe ad oggetto solo esclusivamente tre Nuovi Prezzi, tra i 16 Nuovi Prezzi indicati da controparte nei propri computi metrici (NP è la sigla adottata nei computi metrici prodotti da controparte per indicare i nuovi prezzi) (doc. 24 di controparte)”;
52.3.32 nessun collaudo finale delle opere era stato ancora fatto;
52.3.33 le opere non potevano essere concluse se non dopo “importanti interventi” effettuabili “solo dopo la conclusione del presente procedimento, con grave ulteriore danno per e tutti i lottizzanti”; Pt_1
52.3.34 le opere erano “nella disponibilità di al momento dell'effettuazione Pt_1 dell'ATP” e lo erano ancora al tempo del deposito della memoria;
52.3.35 non era vero che i collaudi effettuati dal Comune di Sarroch “possano in alcun modo accertare «la esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere realizzate dalla convenuta», trattandosi come già detto più volte di meri accertamenti “quantitativi”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 67 52.3.36 “anche a voler accedere alla avversa affermazione secondo cui il Comune avrebbe preso in carico tutte le opere realizzate da […] restava il fatto che CP_3
l'appaltatrice aveva percepito corrispettivi per lavori non eseguiti o comunque inesatti o viziati e che il direttore dei lavori ing. era stato retribuito per un CP_2 incarico che non aveva svolto;
52.3.37 non era vero che avesse concluso la realizzazione delle opere nei CP_3 termini contrattualmente previsti;
52.4 riguardo alla domanda riconvenzionale di ha Controparte_3 sostenuto quanto segue:
52.4.1 le “lavorazioni asseritamente compiute da , state tutte Controparte_3 Pt_6 contestate da;
Pt_1
52.4.2 in merito alla quantità, qualità e ammontare dei lavori asseritamente svolti - nessuna prova era stata fornita da Controparte_3
52.4.3 il documento n. 24 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta non era
“sottoscritto da ”; Pt_1
52.5 riguardo alle difese svolte dall'ing, , ha ribadito: CP_2
52.5.1 che il direttore dei lavori aveva “agito in spregio dell'incarico ricevuto”, che era
“figlio dell'allora amministratore della e che era la CP_3 Controparte_3 società della famiglia ”; CP_2
52.5.2 che, “nonostante il gravissimo inadempimento dell'ing. ed i gravissimi CP_2 danni provocati a con il proprio comportamento, anche deontologicamente Pt_1 inaccettabile, l'ingegnere otteneva l'emanazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro per asserite prestazioni professionali non Pt_1 pagate - tra l'altro azionate anche in questo procedimento (documenti prodotti all'udienza del 02.03.2012)”;
52.5.3 che, pertanto, “ - pur sicuramente creditrice dell'ing. - si trova[va] Pt_1 CP_2 sottoposta ad esecuzione forzata per opera del medesimo (Tribunale di Cagliari- Res
120/2017)”;
52.6 ha ribadito che dopo l'inizio della causa era stata Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 68 posta in liquidazione e si era disfatta del suo patrimonio, rendendosi “totalmente incapiente”;
52.7 ha esposto che l'unica garanzia del credito era pertanto il patrimonio dell'ing.
, per gran parte costituito da beni trasferitagli dalla stessa Controparte_4 [...]
; Controparte_3
52.8 ha chiesto che venisse “concesso l'invocato sequestro dei beni sino alla concorrenza di Euro 500.000,00.”.
53. Il 20/04/2023 i convenuti hanno depositato nel sub-procedimento cautelare n. 8535-
1/2010 AC una memoria con la quale:
53.1 dopo avere ripetuto le difese svolte nella comparsa di costituzione e risposta del proc. cautelare, hanno aggiunto:
53.1.1 che – anche a voler concedere di considerare ammissibile la consulenza tecnica per
ATP – dall'elencazione e quantificazione delle voci di lavorazione delle opere contenuta anella relazione peritale dell'ing. , emergeva un debito di Per_2 [...] verso di 66.740,64 euro;
Controparte_3 Parte_1
53.1.2 che l'ing. era titolare del diritto di proprietà di un appartamento sito in CP_2
EL, località Su Planu, valutato circa € 280.000,00 e di due ville in avanzata fase di costruzione a Perd'e Sali, valutate € 150.000 ciascuna;
53.1.3 che Ing. non solo nel corso degli anni non aveva dimesso alcuno dei CP_2 propri beni, ma addirittura, nell'anno 2021, aveva acquisito la nuda proprietà di un appartamento sito nel Comune di Cagliari (doc. n. 14), la cui valutazione (riferita alla nuda proprietà) era di circa 270.000,00 euro;
53.1.4 che pertanto il valore del patrimonio dell'ing. era di circa 850.000,00 CP_2 euro;
53.1.5 che dalla visura camerale storica della (doc. n. 15) emergeva Controparte_3 che , genitore di , era stato Amministratore Persona_1 Persona_8
Unico della società dal 20 maggio 1987 e che era deceduto il 24/10/2020;
53.1.6 che da allora era diventato amministratore di Persona_8 [...]
; Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 69 53.1.7 che “aveva quale scopo quello di far crescere e continuare a Persona_8 gestire la propria società la Co.Bulding S.r.l., costituita nell'anno 2016 (doc. n. 16).”
53.1.8 che “proprio nell'ottica del passaggio tra il vecchio ed il nuovo e per la continuità dei rapporti tra le due società, il sig. ha [aveva] trasferito i beni Persona_8 immobili dalla prima società all'altra, ACCOLLANDO alla nuova società i debiti della prima!
53.1.9 che, pertanto, “Nell'operazione descritta non emerge[va] in alcun modo lo spirito fraudolento che asserisce controparte”;
53.1.10 che era ad essersi “spogliata” del proprio atteso che con Parte_1 contratto preliminare in data 06/07/2020, trascritto presso la competente Agenzia del
Territorio in data 08/07/2020 ai nn. 15767/11516, aveva trasferito al
[...]
, figlio dell'amministratrice della società, nonché testimone escusso Tes_6 nella causa di merito, il fabbricato sito in Sarroch, Località Cala VO, distinto al
NCEU al foglio 39 particella 739 (doc. n. 17);
53.1.11 che in data 03/03/2021 stata trascritta nella competente Agenzia del Territorio
(doc. n. 18) domanda di esecuzione in forma specifica, promossa da Parte_7
“che coinvolge quasi tutti i terreni ed i fabbricati di proprietà della
[...] Pt_1
[...]
53.1.12 che, inoltre, dalla disamina della visura camerale della Parte_7
(doc. n. 19) si evinceva come l'amministratore unico e socio maggioritario della stessa fosse il , anch'egli figlio dell'amministratrice della Controparte_29 Pt_1
[...]
53.1.13 che e l'ing. Controparte_3 Controparte_4 vantavano crediti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della ricorrente;
53.1.14 che aveva promosso azione esecutiva Controparte_3 immobiliare distinta al n. 249/2022 del RGE di questo Tribunale per un credito di complessivi 16.681,26 euro, oltre interessi e spese (doc. n. 20);
53.1.15 che l'Ing. aveva promosso azione esecutiva Controparte_4 immobiliare distinta al n. 120/2017 RGE di questo Tribunale per un credito di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 70 117.548,36 euro, oltre accessori, interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 e spese, che aveva abbondantemente ormai superato l'importo complessivo di euro 350.000,00
(doc. n. 12 e 13);
53.1.16 che nel procedimento di esecuzione n. 249/2022 RGE era intervenuta l'Agenzia delle Entrate, per un credito di 370.409,87 euro a carico di Parte_1
(doc. n. 21);
53.1.17 che, pertanto, anche qualora osse risultata creditrice in seguito Parte_1 all'esito vittorioso del giudizio di merito (R.G. 8535/2010), detto credito avrebbe dovuto 0 compensato compensazione coi crediti vantati da Controparte_3
e dall'Ing. ;
[...] CP_2
53.2 hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “instano affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia rigettare l'avverso ricorso, in quanto totalmente infondato, con vittoria delle competenze del presente giudizio, calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014.”;
53.3 hanno prodotto documenti così denominati:
“14) Visura ipocatastale dell'Ing. ; Controparte_4
15) Visura camerale storica della Controparte_3
16) Visura camerale della Co.Building S.r.l.
17) Nota di trascrizione del contratto preliminare in data 8/07/2020 ai nn. 15767/11516
18) Nota di trascrizione domanda di esecuzione in forma specifica
19) Visura camera della Parte_7
20) Atto di pignoramento e di nota trascrizione avverso la Parte_1
21) Intervento dell'Agenzia delle Entrate.”
54. Nell'udienza del 27.04.2023 il giudice si è riservato di decidere.
55. Il 10/07/2024 ha depositato nel procedimento di cognizione n. 8535/2010 AC, e Pt_1 nel procedimento cautelare n. 8535-1/2010 AC un nuovo ricorso cautelare, che è stato anche iscritto come nuovo sub procedimento n. 8535-2/2010 AC, con quale:
55.1 ha esposto:
− che è stata posta in liquidazione ed ha alienato ad una Controparte_3 società tra gli stessi suoi l'unico bene del quale era rimasta proprietaria, costringendo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 71 a promuovere azione revocatoria;
Parte_1
− che era urgente garantire la conservazione delle risorse patrimoniali dell'ing.
; CP_2
− che quest'ultimo è in procinto di incassare il ricavato delle vendite di beni di Pt_1
escussi in forza di una sentenza del Tribunale di Cagliari oggetto di gravame
[...] davanti alla Corte d'Appello;
− che l'udienza per l'approvazione del piano di riparto è fissata per l'11/07/2025;
− che tali somme, una volta incassate potrebbero essere facilmente disperse e/o occultate;
55.2 ha rassegnato queste conclusioni: “insiste affinché venga autorizzato, con provvedimento inaudita altera parte, il sequestro conservativo sui beni dell'ing.
, ed in particolare sulle somme ricavate dalla esecuzione Res Controparte_4
120/2017, sino alla concorrenza di Euro 500.000,00.”.
56. Con decreto del 19/07/2025 il giudice ha disposto la riunione del sub procedimento cautelare n. 8535-2/2010 AC al sub procedimento cautelare n. n. 8535-1/2010 AC
57. Con ordinanza del 19/07/2025, il giudice ha fissato l'udienza del 24/07/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione e la decisione, ai sensi dell'articolo 281- sexies cpc, nella causa di merito n. 8535/2010 AC.
58. Con separata ordinanza, del 19/07/2025, il giudice ha fissato la stessa udienza del
24/07/2025 per la comparizione delle parti nei sub procedimenti cautelari riuniti.
59. In detta udienza è stato reso noto che era stata posta in Controparte_3 liquidazione giudiziale ed il giudice, su istanza congiunta delle parti, ha dichiarato l'interruzione sia del procedimento di merito n. 8535/2010 AC sia del procedimento cautelare in corso di causa n. 8535-1/2010 AC (cui era ormai riunito il n. 8535-2/2010
AC)
60. La causa di merito è stata riassunta da , con ricorso depositato il 31/07/2025. Parte_1
61. Con decreto del 02/08/2025, il giudice ha fissato l'udienza odierna per gli stessi incombenti previsti per quella del 19/07/2025 e quindi per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione, ai sensi dell'articolo 281-sexies cpc.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 72 62. L'ing. si è costituito nella causa riassunta, con comparsa depositata il CP_2
19/09/2025, con la quale ha confermare le precedenti difese, domande, eccezioni e conclusioni.
63. Nell'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale e hanno rinunciato all'ulteriore discussine orale. Il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
****
64. Il contratto stipulato da e ing. Parte_1 Controparte_3 CP_4
il 16/11/2005 (doc. 2 atto di citazione) aveva ad oggetto la realizzazione
[...] delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione denominata Cala VO, sita nel territorio del Comune di Sarroch, indicate negli elaborati progettuali ad esso allegati, redatti dallo studio associato dell'architetto e dell'ingegnere Persona_5 Per_9
.
[...]
64.1 L'appalto era pacificamente del tipo a misura, avendo le parti concordato i prezzi unitari e previsto che il corrispettivo spettante all'appaltatore dovesse determinato essere in funzione della quantità delle opere eseguite:
− “I lavori sono appaltati a misura. L'importo complessivo di tutti i lavori e oneri è quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore (allegato 2)” (art. 5, comma
2);
− “I lavori oggetto dell'appalto saranno compensati come previsto nell'offerta dell'appaltatore” (art. 6, comma 5);
− “Tali opere saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari di cui all'allegato offerta dell'Appaltatore, che dovrà eseguire ogni opera perfetta regola d'arte con i materiali previsti nell'offerta prezzi allegata.” (art. 6, comma 6°);
− “Qualora le citate modifiche comportino aumenti di quantità superiori rispetto alle voci indicate nel computo metrico queste saranno pagate sulla base dei prezzi unitari offerte dall'appaltatore, e non daranno diritto a ulteriori compensi o diritti.” (art. 5, ult. comma)
− “Qualora per una migliore riuscita dell'opera, occorresse a eseguire lavori non
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 73 previsti nel computo metrico di progetto, questi ultimi saranno pagati a misura secondo l'elenco operazioni Tari, ovvero con le modalità previste dall'art. 13.” (art. 5, comma 3);
− “Per altre prestazioni non facenti parte dell'allegata offerta che potranno essere richieste dalla Committente verranno applicati i nuovi prezzi eventualmente concordati tra le parti.” (art. 6, comma 7);
− “Varianti rispetto al prezzo originale ordinate dalla committente saranno valutati a misura in base ai prezzi dell'elenco allegato ed in mancanza con prezzi nuovi concordati con la D.L., salvo approvazione della committente che dovrà essere data entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del verbale di nuovi prezzi.” (art. 13)
64.2 La direzione dei lavori era affidata all'ingegnere , il cui Controparte_4 corrispettivo restava però a carico dell'impresa appaltatrice: “La committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori all'ing con studio tecnico in Controparte_4
EL (Ca). Il suddetto incarico di carattere fiduciario potrà essere revocato dal committente in qualsiasi momento. Il corrispettivo della direzione dei lavori dello stesso ing. è a carico dell'IA, e nulla potrà essere chiesto alla Committente Controparte_4
a tale titolo dalla I.A: e dallo stesso direttore dei lavori” (art. 7).
64.3 Era previsto inoltre:
− “che “La forma, le caratteristiche e le dimensioni delle opere e degli impianti che formano un oggetto del presente appalto risultano dai disegni allegati al contratto e dalle prestazioni della D.L. (allegato 2). (art. 5, comma 4);
− che “I disegni esecutivi delle opere stradali e degli impianti tecnologici ed elettrici sono forniti direttamente alla D.L. che ne assume la responsabilità di progettazione secondo le norme di legge.” (art. 6, comma 8); CP_
− che “l' é, e resta, comunque, l'unica responsabile della perfetta riuscita dei lavori nei riguardi della stabilità, della qualità esecutiva e della buona reciproca rispondenza delle varie parti strutturali e impiantistiche componenti i manufatti” (art. 6, comma 8).
64.4 Quanto alla garanzia per i vizi e le difformità delle opere appaltate, l'art. 11
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 74 prevedeva:
− che “L'appaltatore ha l'obbligo della garanzia di legge completa del funzionamento degli impianti, estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni oggetto dell'appalto fino alla data del collaudo finale da parte del Comune di Saroch”;
− che “tale garanzia consisterà nella riparazione, sostituzione e/o reintegrazione di tutti
i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di esecuzione ecc., senza diritto di compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed il modo di assicurare i requisiti richiesti per vari impianti. Restano esclusi i danni provocati nel frattempo da altre imprese costruttrici”
65. sostiene di avere pagato a a titolo di Parte_1 Controparte_3 corrispettivo per le opere eseguite nell'appalto oggetto di causa l'importo complessivo di
783.013,50 euro, IVA inclusa;
sostiene invece di averne Controparte_3 ricevuti soltanto 671.281,36 oltre IVA di legge.
65.1 Il contrasto è in parte apparente, perché dall'esame delle fatture depositate dall'attrice con l'atto di citazione nell'ambito della produzione denominata “3) copia fatture CP_3 relative ai pagamenti effettuati da NC (a)”, emerge che gli importi coincidono, in
[...] quanto: quello di 671.281,36 è pari alla somma dell'imponibile delle singole fatture;
l'importo di 783.013,50 euro è pari alla somma dell'imponibile delle singole fatture e dell'IVA. ha infatti emesso le seguenti fatture: CP_3
− n. 1/2006, del 14/03/2006, di 121.000,00 euro (€ 110.000,00 + € 11.000,00 per IVA al
10%), con causale “Acconto per lavori di urbanizzazione della Lottizzazione Cala
VO – Comune di Saroch”;
− n. 10/2006, del 16/10/2006, di 535.248,00 euro (€ 446.040,00 + € 89.208,00 per IVA al 20%), con causale “Secondo acconto per lavori di urbanizzazione della
Lottizzazione Cala VO – Comune di Saroch”;
− n. 1/2007, del 01/03/2007, di 66.000 euro (€ 60.000,00 + € 6.000,00 per IVA al 10%), con causale “Acconto per lavori di urbanizzazione delle lottizzazione Cala VO
Comune di Sarroch”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 75 − n. 2/2008, del 03/03/2008, di 22.000 euro (€ 20.000,00 + € 2.000,00 per IVA al 10%), con causale “Acconto per lavori di urbanizzazione delle lottizzazione Cala VO
Comune di Sarroch”;
− n. 3/2008, del 01/04/2008, di 22.000 euro (€ 20.000,00 + € 2.000,00 per IVA al 10%), con causale “Acconto per lavori di urbanizzazione delle lottizzazione Cala VO
Comune di Sarroch”;
− n. 13/2008, del 20/10/2008, di 16.765,50 euro (€ 15.241,36 + € 1.524.14 per IVA al
10%), con causale “lavori di urbanizzazione delle lottizzazione Cala VO Comune di Sarroch” – “Vs. Dare per collegamento rete fognaria a depuratore”:
n. Data imponibile IVA totale 1/2006 14/03/2006 110.000,00 aliquota 10% 11.000,00 121.000,00 10/2006 16/10/2006 446.040,00 aliquota 20% 89.208,00 535.248,00
1/2007 01/03/2007 60.000,00 aliquota 10% 6.000,00 66.000,00
2/2008 03/03/2008 20.000,00 aliquota 10% 2.000,00 22.000,00
3/2008 01/04/2008 20.000,00 aliquota 10% 2.000,00 22.000,00 13/2008 20/10/2008 15.241,36 aliquota 10% 1.524,14 16.765,50 totali 671.281,36 111.732,14 783.013,50
65.2 Occorre però osservare:
− che l'aliquota del 20% indicata nella fattura n. 10/2016 è chiaramente frutto di errore materiale, perché la causale era la stessa delle altre fatture ed è pacifico che il corrispettivo delle opere di urbanizzazione fosse soggetto all'aliquota del 10%;
− che non vi prova del pagamento dell'intero importo di 535.248,00 euro, al quale si perviene applicando l'aliquota del 20% all'imponibile di 446.040,00 euro;
− che affida la prova del pagamento ai documenti prodotti – irritualmente Parte_1 in quanto non singolarmente denominati e numerati – con l'atto di citazione e in particolare a quelli denominati “3) copia fatture relative ai pagamenti CP_3 effettuati da NC (a)”, ma in realtà comprendenti anche estratti conto bancari;
− che sulla copia della fattura n. 10/2006 prodotta dall'attrice compare la dicitura manoscritta “Per quietanza” e sotto di essa una firma illeggibile, la quale non è idonea a provare il pagamento del relativo importo perché:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 76 o non vi è modo di attribuirla al legale rappresentante dell'appaltatrice;
o non avendo l'attrice mai menzionato la quietanza in alcun atto processuale né argomentato in ordine alla quietanza ed al fatto che questa fosse firmata dal legale rappresentante di non può essersi Controparte_3 verificata alcuna mancata contestazione in proposito, e ciò a maggior ragione se si considera il modo irrituale con cui l'attrice ha prodotto il documento;
− che, mancando la prova del pagamento, il riconoscimento da parte di
[...]
consente di ritenere che , con riguardo alla fattura Controparte_3 Parte_1 in esame, abbia pagato l'importo di 490.644,00 euro, di cui 446.040,00 euro e
44.604,000 IVA al 10%, e che l'importo complessivamente pagato sia quindi di
738.409,50 euro, di cui 671.281,36 per imponibile e 67.128,14 per IVA al 10%, secondo i conteggi che seguono:
n. data imponibile IVA Totale 1/2006 14/03/2006 110.000,00 aliquota 10% 11.000,00 121.000,00 10/2006 16/10/2006 446.040,00 aliquota 10% 44.604,00 490.644,00
1/2007 01/03/2007 60.000,00 aliquota 10% 6.000,00 66.000,00
2/2008 03/03/2008 20.000,00 aliquota 10% 2.000,00 22.000,00
3/2008 01/04/2008 20.000,00 aliquota 10% 2.000,00 22.000,00 13/2008 20/10/2008 15.241,36 aliquota 10% 1.524,14 16.765,50 totali 671.281,36 67.128,14 738.409,50
66. Con lettera del 08/06/2009 (doc. 4 atto di citazione), Controparte_3 comunicò a Parte_1
− di avere terminato i lavori;
− che il corrispettivo per le opere eseguite – calcolato in base alle misure indicate nel computo metrico finale allegato alla lettera ed ai prezzi unitari concordati – ammontava a 786.553,54 euro;
− che, avendo ricevuto pagamenti per 703.462,37 euro, restava creditrice di 83.091,17;
− che alla lettera allegava anche la fattura n. 01/2009, del 08/06/2009, di 91.400,29 euro, di cui 83.091,17 per imponibile e 8.309,12 per IVA al 10%.
66.1 A questa lettera fece seguito quella del 03/08/2009 (doc. 5 atto di citazione), nella quale segnalò di aver erroneamente fatturato 83.091,17 Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 77 euro oltre IVA, anziché 115.272,18 oltre IVA, errore evincibile dal fatto che la somma delle fatture fino ad allora emesse e già pagate da era di 671.281,36 euro + Parte_1
IVA e non di 703.462,37 euro + IVA, come erroneamente affermato nella lettera precedente, e che, pertanto, per la differenza di (115.272,18 – 83.091,17 =) di 32.181,01
(imponibile), aveva dovuto emettere la fattura n. 02/2009, del 03.08.2009, di 35.399,11 euro (€ 32.181,01 + € 3.218,10 per IVA al 10%), allegata alla lettera.
66.2 Con la stessa lettera chiese il pagamento di 25.600,00 euro oltre IVA per CP_3
“lavori di scavo da voi richiesti presso aree private della , allegando la Parte_1 fattura n. 3/2008 del 03/08/2008, di 30.720,00 euro (25.600,00 + 5.120,00 per IVA 20%), con causale “Vs. dare per lavori di scavo da Vs. aree private in Loc. Cala VO –
Comune di Sarroch”.
67. Come di evince da quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'attrice lamenta:
− che il computo metrico conteneva opere non realizzate da Controparte_3
ed in particolare la “voce n. 38”, dell'importo di 1.625,00 euro, che
[...] effettivamente l'appaltatrice non ha provato di avere realizzato e che, pertanto, deve essere stralciata;
− che i prezzi applicati nel computo metrico alle voci indicate con la sigla NP, come la n. 39, non erano stati concordati, assunto smentito dal documento 6 prodotto dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, perché:
o in questo documento – datato 20/04/2006 e intitolato “Verbale di concordamento di nuovi prezzi”, ma invero recante un tabulato con l'indicazione di nuovi prezzi per una serie di lavori e opere – è presente una firma identica a quella presente su tutti i documenti pacificamente firmati dal geometra , amministratore e legale rappresentante della CP_6 committente;
o la convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta ha allegato detta circostanza, che l'attrice non ha contestato, essendosi limitata a sostenere che riguardava solo alcuni prezzi, quando invece riguardava tutti i prezzi delle voci
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 78 NP;
o la firma deve pertanto ritenersi come giudizialmente riconosciuta, ai sensi il combinato disposto degli articoli 2702 c.c. e 214 cpc. in quanto non disconosciuta nella prima difesa successiva alla produzione del documento;
o pertanto, il documento in esame integra il contratto d'appalto con riguardo ai nuovi prezzi in esso stabiliti.
68. Sempre nell'atto di citazione introduttivo del giudizio Controparte_3 lamentava genericamente che l'appaltatrice aveva “male eseguito le opere di cui all'appalto in data 16.11.2005”.
Da quanto ha precisato nelle “Note autorizzate” depositate il 26/10/2012 – Parte_1 in seguito all'ordinanza depositata il 28/08/2012 (punto 13 della presente sentenza), con cui il primo G.I. ha dispose “che la parte attrice offra con memoria scritta da depositarsi entro la data del 28 ottobre 2012 un quadro completo dei chiarimenti richiesti dall'ufficio” in ordine a quali fossero vizi delle opere quando li aveva scoperti – si è compreso che le doglianze sono le seguenti:
− cordonatura di granito dei marciapiedi non realizzata a regola d'arte, in quanto blocchi utilizzati sono di lunghezza, larghezza e altezza inferiore a quella prevista nel contratto;
le lavorazioni eseguite dalla appaltatrice per porvi rimedio non sarebbero adeguate e avrebbero ulteriormente danneggiato i manufatti;
− mancanza della copertura in ghisa di alcuni tombini;
− mancanza della predisposizione dei pozzetti alla ricezione di mandate laterali;
− realizzazione di pozzetti di dimensioni diverse da quelle previste dalla concessione edilizia;
− materiali in tout-venant e/o la loro lavorazione e posa in opera erano scadenti e corrispondenti a quanto previsto in contratto;
− mancata costruzione di alcuni tratti della rete fognaria;
− numerosi pozzetti della rete delle acque bianche e nere situati a una distanza l'uno dall'altro superiore ai 40 metri previsti dalla regola dell'arte e dalle prescrizioni del
Regolamento del servizio idrico integrato ; Controparte_20
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 79 − quota dei chiusini di ghisa di quasi tutti i pozzetti leggermente più bassa della quota prevista di sistemazione della pavimentazione stradale;
− 3 chiusini fuori asse rispetto all'imbocco della cameretta di ispezione;
− “n. 10 pozzetti avevano il passo d'uomo di altezza rilevante”;
− mancanza dei tubi corrugato per i fili elettrici;
− pozzetti di manovra dell'impianto idrico fognario di dimensioni interne inferiori a quelle prescritte da;
Pt_2
− mancanza nei pozzetti di manovra degli scarichi previsti nel progetto esecutivo;
− le tubazioni di allaccio con valvola piombabile nel tratto interrato non conforme a quanto previsto nel contratto di appalto;
− mancanza di due idranti antincendio;
− condotte principali posate direttamente sul terreno, senza il letto di sabbia indispensabile in presenza di terreni rocciosi o contenenti sassi come quello in esame;
− spessore della sabbia al di sopra delle tubazioni sottodimensionato;
− reinterro non realizzato con terreno sciolto;
− utilizzo di sabbia e non idonea;
− profondità di interramento dei cavidotti non conforme a quanto prescritto dal nuovo codice della strada;
− alcune tubazioni deformate;
69. e ha eccepito la decadenza dalla garanzia: Controparte_31
69.1 sia perché i vizi vennero denunciati quando erano trascorsi più di 60 giorni dalla consegna delle opere, assunto infondato, perché non vi è prova che la consegna sia mai stata effettuata e che le opere siano state accettate dalla committente, cosicché il termine decadenziale non ha mai iniziato il suo corso;
al contrario, è provato che Parte_1 sollecitò l'appaltatrice a verificare le opere in contraddittorio, con lettera del 04/09/2009
(doc. n. 6 atto di citazione), cui non dette risposta;
Controparte_3
69.2 sia perché la garanzia era venuta meno per effetto del collaudo delle opere, in virtù dell'articolo 11 del contratto, che prevedeva che la garanzia perdurasse “fino alla data del collaudo finale da parte del Comune di Saroch”, assunto non provato perché i collaudi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 80 del 14/02/2006 (doc. 7 comparsa), del 14/03/2006 (doc. 8 comparsa), del 28/03/2006
(doc. 9 comparsa), e del 28.04.2006 (doc. 10 comparsa), sono parziali e non definitivi.
70. Il primo vizio (o difformità) lamentato attiene alla cordonatura di granito dei marciapiedi, che la committente sostiene non essere stata fatta a regola d'arte, in quanto i blocchi utilizzati sono di lunghezza, larghezza e altezza inferiori a quella prevista nel contratto.
La doglianza è fondata, perché è pacifico e, comunque, è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio del procedimento di ATP:
− che i conci di granito che compongono la cordonatura di parte dei marciapiedi siano per il 45% di larghezza inferiore a quella prevista nel capitolato d'appalto;
− che tutti (100%) i conci siano di altezza compresa tra 15 e 20 centimetri e quindi inferiore ai 25 centimetri previsti nel capitolato.
Mentre il primo difetto ha rilevanza meramente estetica, il secondo ha implicazioni funzionali, visto che il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che la minore altezza degli elementi lapidei comporta che il pavimento del marciapiede, una volta concluso, risulterà più alto del piano stradale di soli 6-8 centimetri, con conseguente rischio di allagamento del marciapiede in caso di pioggia intensa.
Il consulente tecnico d'ufficio ha anche individuato dettagliatamente i lavori e le opere necessarie a porre rimedio a questo difetto e ciò ha fatto nel codice DEI 065137a della tabella riportata alla pagina 30 della sua relazione:
codice descrizione voce unità di quantità prezzo Importo € misura unitario € dei 065137 cigli per marciapiedi, in opera, compreso ml 2655 52,52 139.440,06 lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: in granito grigio, a spacco naturale, retti da parte a vista bocciardata, lunghezza 100 cm;
della sessione 10 x 25
Il corrispettivo imponibile spettante all'appaltatrice deve pertanto essere ridotto dell'importo di 139.440,06 euro
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 81 71. lamenta poi una serie di vizi o difformità che riguardano le reti idrica e Parte_1 fognaria e precisamente:
− mancanza della copertura in ghisa di alcuni tombini;
− mancanza della predisposizione dei pozzetti alla ricezione di mandate laterali;
− realizzazione di pozzetti di dimensioni diverse da quelle previste dalla concessione edilizia;
− numerosi pozzetti della rete delle acque bianche e nere situati a una distanza l'uno dall'altro superiore ai 40 metri previsti dalla regola dell'arte e dalle prescrizioni del
Regolamento del servizio idrico integrato ; Controparte_20
− quota dei chiusini di ghisa di quasi tutti i pozzetti leggermente più bassa della quota prevista di sistemazione della pavimentazione stradale;
− 3 chiusini fuori asse rispetto all'imbocco della cameretta di ispezione;
− “n. 10 pozzetti avevano il passo d'uomo di altezza rilevante”;
− mancanza dei tubi corrugato per i fili elettrici;
− pozzetti di manovra dell'impianto idrico fognario di dimensioni interne inferiori a quelle prescritte da;
Pt_2
− mancanza nei pozzetti di manovra degli scarichi previsti nel progetto esecutivo;
− le tubazioni di allaccio con valvola piombabile nel tratto interrato non conforme a quanto previsto nel contratto di appalto;
− mancanza di due idranti antincendio;
− condotte principali posate direttamente sul terreno, senza il letto di sabbia indispensabile in presenza di terreni rocciosi o contenenti sassi come quello in esame;
− spessore della sabbia al di sopra delle tubazioni sottodimensionato;
− reinterro non realizzato con terreno sciolto;
− utilizzo di sabbia e non idonea;
anche tali doglianze sono fondate, perché il consulente tecnico d'ufficio ha accertato:
71.1 quanto alla rete fognaria delle acque nere e bianche:
− che i pozzetti sono posti a distanza superiori ai 40 m previsti dal regolamento del servizio idrico integrato Controparte_20
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 82 − che la quota dei chiusini in ghisa risulta in quasi tutti i pozzetti largamente più basso della quota prevista di sistemazione della pavimentazione stradale;
− che tre chiusini sono fuori asse rispetto all'imbocco della cameretta di ispezione;
− che 10 pozzetti presentano il passo d'uomo di altezza eccessiva (variabile tra i 35 e gli
80 cm); il consulente tecnico d'ufficio ha anche individuato dettagliatamente i lavori e le opere necessarie a porre rimedio a questi difetti e ciò ha fatto nella tabella riportata alla pagina
31 della sua relazione: codice descrizione voce unità di quantità prezzo importo € misura unitario € rf01 Scavo a sezione obbligata su terreni mc 28x4 9,00 1.008 sciolti, esclusi terreni rocciosi, compreso il deposito lateralmente allo scavo o il trasporto in aree all'interno del cantiere
DEI carico e trasporto ad idoneo impianto di mc 28x4 8,28 927,36 06507f recupero o discarica controllata con qualsiasi mezzo compreso lo spandimento del materiale su aree di discarica: oneri per trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi C rf08 POZZETTO DI cad 730 20.440,00 ISPEZIONE/INCROCIO con le stesse caratteristiche di cui alla voce fr.07 ma con dimensione 120x120 nel caso gettato in opera o prefabbricato Np Messa in quota dei pozzetti previa cad 88 100 8.800,00 rimozione chiusini già posti in opera, sistemazione di opportuni anelli di conguaglio raggiungiquota in c.a.v. Del diametro interno 610 m da posizionare ed allettare con malta cementizia sopra l'elemento tronco-conico per raggiungere l'esatta quota finale di progetto
31.175,00
il corrispettivo imponibile spettante all'appaltatrice deve pertanto essere ridotto dell'importo di 31.175,06 euro;
71.2 quanto alla rete idrica, il CTU ha accertato
− che manca il
contro
-tubo in corrugato entro cui ha prescritto debba essere Pt_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 83 posata la tubazione di allaccio;
− che i pozzetti di manovra hanno dimensioni interne (60x60 cm) minori di quanto previsto nelle prescrizioni di (120% 120 cm); Pt_2
− che nei pozzetti mancano gli scarichi previsti nella tavola 10.2 del progetto esecutivo dell'architetto , e che ciò comporta che si allaghino;
Per_4
− che le tubazioni di allaccio alla valvola piombabile voi nel tratto interrato non sono conformi a quanto previsto nell'offerta prezzi allegati al contratto di appalto, in cui era stata prevista la realizzazione di un pozzetto, completo di chiusino in ghisa, in corrispondenza del marciapiede, in cui ubicare la valvola piombabile;
− che Mancano due idranti antincendio, rispetto a quanto previsto ma il progetto
; Per_4
− che le condotte principali sono posati direttamente sul terreno, senza cioè il letto di sabbia di 10 centimetri di spessore, indispensabile in presenza di terreni rocciosi o contenenti sassi come quello in esame previsto per garantire al tubo un appoggio continuo e regolare;
− che il rinterro è stato realizzato tramite sabbia di mare che favorisce l'ossidazione e per giunta mista a sassi e radici, laddove andava fatto con sabbia di cava priva di sassi e radici per almeno 20 30 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo;
il consulente tecnico d'ufficio ha anche individuato dettagliatamente i lavori e le opere necessarie a porre rimedio a questi difetti e ciò ha fatto nella tabella riportata alla pagina
32 della sua relazione:
codice descrizione voce unità di quantità prezzo importo € misura unitario € ri.11 Realizzazione di ALLACCIO IDRICO cad 52 370 19240 ho utenza singola con tubazione multistrato diametro 32 mm (1”) PN16 compresi: collare in acciaio su condotta principale, n. 2 valvole a sfera PN25, tutti i raccordi necessari sia diretti che a gomito per tubazione multistrato, chiusino in ghisa sferoidale per manovra valvola su marciapiede NP Oneri per la fornitura e posa di tubo corpo 1.200,00
corrugato per protezione tubazione multistrato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 84 ri.09 Fornitura e posa in opera di idrante cad 1.040,00 sottosuolo in ghisa DN 80 PN 16 completo di valvola di prelievo, compresi i bulloni e dadi di fissaggio ri.06 pozzetto di manovra idrante sottosuolo cad 2 350 70000
22.180,00
il corrispettivo imponibile spettante all'appaltatrice deve pertanto essere ridotto dell'importo di 22.180,00 euro.
72. lamenta infine un vizio o difformità che riguarda la pavimentazione stradale Parte_1
e precisamente il fatto il sottofondo sia stato realizzato con “materiali in tout-venant” che il CTU, in seguito a prove di laboratorio (metodo C.B.R.) eseguite su campioni del terreno sottostante, ha accertato non avere caratteristiche di stabilità sufficienti, con la conseguenza che il transito di mezzi pesanti nel tempo potrebbe produrre il cedimento della pavimentazione per la formazione di avvallamenti.
73. Questa doglianza è infondata, perché:
− è pacifico che le strade siano state fatte osservando esattamente il progetto dello studio
, allegato al contratto d'appalto; Per_4
− è anche pacifico che nella relazione tecnica allegata al progetto (allegato 5 alle osservazioni alla CTU del C.T.P. dei convenuti nel proc. di ATP), i professionisti che lo avevano redatto spiegavano di avere utilizzato il C.B.R. (poi usato dal CTU) con risultati diversi e compatibili con l'utilizzo di materiali in tout-venant;
− in questo contesto è escluso che l'impresa esecutrice dei lavori o il direttore dei lavori fossero tenuti a ripetere le prova di laboratorio per verificare la correttezza dei risultati di quelle già eseguite dai progettisti;
− pertanto, se vi è stato errore progettuale, delle relative conseguenze dannose deve rispondere il progettista.
74. Non vi è prova che abbia eseguito le opere e i lavori Controparte_3 relativi all'ultima fattura n. 3/2008 del 03/08/2008, di 30.720,00 euro (25.600,00 +
5.120,00 per IVA 20%), con causale “Vs. dare per lavori di scavo da Vs. aree private in
Loc. Cala VO – Comune di Sarroch”.
75. Escluso che all'appaltatrice spettino corrispettivi per i lavori oggetto dell'ultima fattura,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 85 dai restanti importi richiesti da , pari a 671.281,36 euro Controparte_3
IVA esclusa, debbono essere detratti i costi necessari per rimediare ai difetti delle opere, esaminati ai punti 70 (139.440,06 euro), 71.1 (31.175,06 euro) e 71.2 (22.180,00 euro) cosicché il corrispettivo va determinato in 478.486,24 euro, oltre 47.848,62 euro per IVA al 10%, e l'importo complessivo dovuto dalla committente per tutte le opere Parte_1 realizzate da è di complessivi 526.334,86 euro. Controparte_32
76. Avendo già pagato 738.409,50 euro, le debbono essere rimborsati (738.409,50 –
526.334,86 =) 212.074,64 euro, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora (atto di citazione notificato il 27/10/2010, al saldo.
77. chiede che il prezzo delle opere realizzate da Parte_1 Controparte_3
venga ulteriormente ridotto in ragione dell'inadempimento del direttore dei lavori
[...] ing. all'obbligazione di vigilare sull'esecuzione delle opere e a tal Controparte_4 fine invoca l'art. 7 del contratto, trascritto al punto 56.2 che precede, secondo cui il corrispettivo spettante al professionista era a carico di . Controparte_3
La pretesa è infondata, perché:
− i prezzi unitari indicati nel capitolato d'oneri erano allineati a quelli di mercato;
− nel contratto non vi sono elementi dai quali desumere che detti prezzi risentissero dell'obbligazione, assunta dall'appaltatrice, di pagare il compenso del direttore dei lavori;
− il fatto che l'amministratore di ( ) fosse il padre del CP_3 Persona_1 direttore dei lavori, insieme alla condotta gravemente inadempiente di quest'ultimo, di cui dirà in seguito, sono circostanze che autorizzano a ritenere che l'appaltatrice abbia potuto obbligarsi nei confronti della committente a pagare il professionista senza applicare sovrapprezzi rispetto a quelli di mercato, perché l'accordo occulto e illecito tra appaltatrice e direttore dei lavori era quello che nessun compenso sarebbe stato pagato a fonte del mancato esercizio dell'obbligo di vigilanza;
− l'ing. si era obbligato a eseguire le prestazioni professionali proprie del CP_2 direttore dei lavori nei confronti della sua committente;
Parte_1
− l'appaltatrice non aveva assunto nei confronti di Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 86 alcun obbligo di garantire l'adempimento del professionista, bensì solo Parte_1 quella di pagarne il corrispettivo.
78. chiede anche “[…] il risarcimento dei danni subiti” perché Parte_1
“l'inadempimento di e dell'ing. hanno comportato per la committente CP_3 CP_2 un grave danno, che si concretizza sia nei costi sostenuti per l'ATP, sia nel ritardo nel completamento delle opere e via dicendo”.
La domanda è fondata limitatamente alle spese del procedimento di ATP, necessario per decidere la presente causa, mentre per il resto deve essere respinta, perché del tutto sprovvista di prova in punto di quantum debeatur, non avendo l'attrice indicato alcun elemento che consenta di conoscere l'entità del danno e quindi di liquidarlo, neppure in via equitativa.
79. chiede infine che l'ing. venga condannato in solido Parte_1 Controparte_4 con a pagare l'importo da quest'ultima dovuto, ma a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e realizzazione delle opere, assunta con contratto professionale di direzione dei lavori.
La domanda è fondata perché l'ing. si è reso del tutto Controparte_4 inadempiente rispetto a dette obbligazioni, non avendo provato di avere esercitato la vigilanza cui era tenuto, di avere tenuto la contabilità dei lavori, di avere redatto i libretti delle misure e di avere consegnato il tutto alla committente , così privandola Parte_1 della possibilità di verificare anche le quantità dei lavori e delle opere eseguite dall'appaltatrice e quindi di valutare congruità delle relative pretese.
Tale condotta omissiva del professionista ha concorso a favorire l'inadempimento dell'appaltatrice ed ha privato la committente degli strumenti di controllo sulla corretta esecuzione delle opere nonché a cagionare quello che, nel rapporto tra committente e dei direttore lavori, regolato da contratto d'opera, è qualificabile come danno di natura contrattuale, consistito nel pagamento da parte di a favore di di importi Pt_1 CP_3 superiori a quelli dovuti.
80. L'accoglimento della domanda dell'attrice comporta l'infondatezza delle domande
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 87 riconvenzionali della convenuta formulate da . Controparte_3
81. Le spese processuali del presente procedimento e di quello di ATP debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
82. Alla liquidazione delle spese di lite, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene:
− applicando gli importi tabellari medi previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, per quanto attiene a quelle della presente causa n. 8535/2010 AC;
− applicando gli importi tabellari minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, per quanto attiene a quelle del procedimento cautelare in corso di causa, considerata la quantità qualità delle prestazioni rese e la sovrapponibilità delle questioni di fatto e diritto trattate rispetta quelle della causa di merito;
− applicando gli importi tabellari minimi previsti dalla disciplina antecedente il DM
55/2014 per cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, per quanto attiene a quelle del procedimento di ATP.
PER QUESTI MOTIVI
83. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
83.1 condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice 212.074,64 euro, oltre agli interessi legali dal 27/10/2010, al saldo;
83.2 rigetta le domande riconvenzionale formulate da;
Controparte_3
83.3 condanna i convenuti in solido rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento n. 8535/2010 AC, così liquidate:
− € 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
− € 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
− € 5.670,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
− € 4.253,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
− € 4.230,00 per difesa contro più parti;
− € 18.333,00 per compensi di avvocato complessivi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 88 − € 374,00 per contributo unificato;
− € 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
− € 80,00 per spese di notifica;
− € 18.814,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
83.4 condanna i convenuti in solido rimborsare all'attrice le spese del procedimento cautelare n. 8535-1/2010 AC e 8565-2/2010 AC, così liquidate:
− € 1.755,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
− € 743,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
− € 1.215,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
− € 1.113,90 per difesa contro più parti;
− € 4.826,90 complessivi, oltre spese generali 15% CPA 4% e IVA di legge;
83.5 condanna i convenuti in solido rimborsare all'attrice le spese del procedimento di accertamenti tecnico preventivo n. 9983/2009 AC, così liquidate:
− € 2.025,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
− € 1.385,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
− € 2.225,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
− € 1.690,70 per difesa contro più parti;
− € 7.325,50 complessivi, oltre spese generali 15% CPA 4% e IVA di legge;
83.6 condanna i convenuti in solido rimborsare all'attrice le spese di consulenza tecnica d'ufficio del procedimento cautelare, come liquidate nel corso di detta causa.
Cagliari, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 89
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 02/10/2025 alle ore 9:30, innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 8535 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2010, sono comparsi:
- l'avvocato IL OBINO, procuratrice della parte attrice, la quale:
− chiede venga dichiarata la contumacia della Controparte_1
GIUDIZIALE
− si riporta alle conclusioni e difese in atti;
− rinuncia alla discussine orale;
- l'avvocato Alessia MASSONI, procuratrice dell'ing. , la quale: CP_2
− si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e alle difese in atti;
− rinuncia alla discussine orale.
Il Giudice
1. Dichiara la contumacia della Controparte_3
, cui è stato regolarmente notificato il ricorso in riassunzione col decreto di
[...] fissazione dell'udienza e che non si è costituita in giudizio.
2. Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c.
Il Giudice
dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8535 dell'anno 2010 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IL OBINO (C.F. Parte_1 P.IVA_1
); elettivamente domiciliata in via Tuveri n. 16, 09100, Cagliari, presso C.F._1 il difensore;
attrice
(P. Iva e C.F. n. con sede in via Controparte_3 P.IVA_2 dell'Agricoltura n. 1, in LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – domiciliata presso l'avv.
AN RO, con studio in CAGLIARI (CA) alla piazza Repubblica, codice fiscale:
; contumace;
C.F._2
(C.F. ), con studio in via Montanaru n. 77 Controparte_4 CodiceFiscale_3
EL (CA); con il patrocinio dell'avv. Alessia MASSONI (C.F. ); C.F._4 elettivamente domiciliato in via Tola 21, Cagliari, presso il difensore;
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 27/10/2010 a Controparte_3
[... ed all'ing. , ha esercitato nei confronti della prima Controparte_4 Parte_1
l'actio quanti minoris e di entrambi domanda di risarcimento danni ed in subordine ex art.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 2 2041 cpc, sostenendo che, nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione “Cala VO”, in località Perd'e Sali del Comune in Sarroch, che l'attrice aveva commesso in appalto a on contratto del 16/11/2005, Controparte_3 con direzione dei lavori affidata all'ing. : CP_2
− l'appaltatrice avesse realizzato opere affette da “innumerevoli vizi”;
− il direttore dei lavori avesse omesso di vigilare l'esecuzione delle opere;
1.1 Più precisamente nell'atto di citazione ha esposto quanto segue: Parte_1
1.1.1 l'ing. era figlio di , legale rappresentante Controparte_4 Persona_1 dell'appaltatrice ; Controparte_3
1.1.2 aveva pagato il corrispettivo pattuito, “parte a mezzo denaro, parte Parte_1 dietro cessione di aree, secondo gli accordi contrattuali”, per l'importo complessivo di 783.013,50 euro;
1.1.3 con lettera del 08/06/2009, comunicò a Controparte_3 Pt_1 di avere terminato i lavori, allegando un computo metrico finale e la relativa
[...] fattura n. 1/2009, e chiese il pagamento a saldo di 91.400,29 euro;
1.1.4 il computo metrico conteneva opere non realizzate da ed “a titolo di esempio CP_3 voce n. 38”, nonché prezzi non concordati dalle parti con riguardo alle voci indicate con la sigla NP, “a titolo di esempio voce n. 39”;
1.1.5 alla lettera del 08/06/2009 era seguita “la formale riconsegna del cantiere”;
1.1.6 con lettera del 03/08/2009, chiese il pagamento: Controparte_3
− di 35.399,11 euro, per i quali aveva emesso fattura n. 2/2009 del 03/08/2009, sostenendo di non averli inseriti nella precedente fattura “per errore materiale”;
− di 30.720,00 euro, con riguardo ai quali aveva emesso la fattura n. 3/2009, per non meglio precisati “lavori di scavo da voi richiesti presso aree private della Pt_1
;
[...]
1.1.7 “i ripetuti solleciti di procedere ad un controllo dello stato dei luoghi in contraddittorio tra le parti (doc. 6)” non avevano sortito esito;
1.1.8 avendo urgenza di ultimare le opere, realizzarne di nuove e correggerne gli eventuali vizi, promosse – davanti a questo Tribunale, nei confronti di Parte_1 CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 3 e dell'ing. – un procedimento per l'accertamento Controparte_3 CP_2 tecnico preventivo (n. 9983/2009 AC) della “quantità e qualità delle opere realizzate da nonché la loro rispondenza al contratto d'appalto in data 13.11.05, ed ai CP_3 suoi allegati”, e per stimare “il costo dei lavori necessari a correggere gli eventuali vizi riscontrati”;
1.1.9 le operazioni peritali vennero affidate al CTU ing. e si protrassero Persona_2 da gennaio a fine di aprile 2010, con ripetuti accessi sul posto;
1.1.10 nella sua relazione peritale – che l'attrice ha prodotto come documento n, 8 con l'atto di citazione – il CTU aveva accertato “innumerevoli vizi di realizzazione delle opere, stimando i costi per la loro eliminazione in oltre Euro 320.096,00!!!!”;
1.1.11 successivamente alla conclusione delle operazioni peritali “l' dichiarava di non CP_5 poter prendere in consegna l'impianto elettrico predisposto da per vizi di CP_3 realizzazione del medesimo, e che avrebbe quindi proceduto al suo rifacimento (doc.
9)”;
1.1.12 all'epoca dell'atto di citazione era in attesa del collaudo della rete Parte_1 idrica da parte di;
Pt_2
1.1.13 quanto esposto dimostrava:
− che aveva “male eseguito le opere di cui Controparte_3 all'appalto in data 16.11.2005”;
− che “l'ing. , che, nella sua qualità di Direttore dei Lavori Controparte_4 avrebbe dovuto vigilare l'esecuzione delle opere, segnalando alla committenza eventuali inadempimenti, ha [aveva] del tutto disatteso gli obblighi assunti”;
1.1.14 il corrispettivo dell'appalto, già pagato per 783.013,50 euro, doveva quindi essere ridotto:
o di almeno 320.096,00, importo pari alla “stima dei lavori necessari per il rifacimento delle opere, come da relazione dell'ing. ”; Per_2
o “degli importi di cui ai numeri 43 e 44 del computo metrico allegato da CP_3 alla lettera del 08.06.2009, relativi all'impianto elettrico non accettato da NE
Distribuzione per un importo pari ad Euro 58.850,37, oltre Iva al 10% per un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 4 totale di 64.735,40”;
o “della quota parte inerente la Direzione dei lavori, compenso quest'ultimo ricompreso nel corrispettivo dell'appalto, ovvero, posto che l'ing. non CP_2 ha svolto l'incarico ricevuto, questo stesso importo dovrà essere restituito alla
NC dal medesimo ing. che lo ha percepito”; CP_2
1.1.15 nel caso fosse stata ritenuta infondata la domanda di riduzione del prezzo, “ e CP_3
l'ing. , avrebbero comunque ricevuto somme indebitamente, e di tali somme CP_2 chiede la restituzione anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.”; Parte_1
1.1.16 “Il tutto oltre il risarcimento dei danni subiti” perché “l'inadempimento di e CP_3 dell'ing. hanno comportato per la committente un grave danno, che si CP_2 concretizza sia nei costi sostenuti per l'ATP, sia nel ritardo nel completamento delle opere e via dicendo”.
1.2 Nell'atto di citazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata, Voglia:
1) Accertato l'inadempimento della in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, e dell'ing. , condannare e l'ing. Controparte_4 CP_3
, in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di spettanza, al Controparte_4 pagamento in favore dell'attrice dell'importo di Euro 500.000,00 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
2) in via subordinata, condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, e l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la Controparte_4 parte di spettanza, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione di quanto indebitamente percepito nella misura di Euro 500.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
3) in ogni caso condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, e l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la Controparte_4 parte di spettanza, al risarcimento dei danni subiti da nella misura di Euro Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 5 150.000,00 ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
4) con vittoria di diritti ed onorari del giudizio”.
1.3 Sempre nell'atto di citazione, ha prodotto documenti così calendati: Parte_1
«1) copia atto di scissione della Parte_3
2) copia contratto di appalto in data 16.11.2005 e relativi allegati;
3) copia fatture relative ai pagamenti effettuati da (a), e copia CP_3 Pt_1 contratto compravendita terreni da a (b); Parte_1 CP_3
4) copia lettera in data 08.06.09 da a e relativi allegati CP_3 Parte_1
(computo metrico e fattura n. 1/2009);
5) copia lettera in data 03.08.2009 da a e relativi allegati CP_3 Parte_1
(prospetto lavori eseguiti, fatture nn. 2 e 3/2009);
6) copia lettera in data 04.09.09 da a Parte_1 CP_3
7) copia atti ATP Rg n. 9983/09: ricorso introduttivo (a); comparsa di costituzione (b);
8) copia relazione di CTU a firma dell'ing. e relativi allegati;
Persona_2
9) copia lettera in data 10.05.2010, da avv. NO a e più, con allegata lettera CP_3
NE Distribuzione S.p.A;
10) copia lettera in data 08.07.2010 da avv. NO a e ing. ;» CP_3 CP_2
2. e l'ing. si sono costituiti in Controparte_3 Controparte_4 giudizio insieme in giudizio, a mezzo comparsa depositata il 04/01/2011, con la quale:
2.1 hanno sostenuto che avesse eseguito tutti i lavori Controparte_3 menzionati nel computo metrico allegato alla lettera dell'08/06/2009;
2.2 con riguardo agli allacci idrici, hanno esposto e sostenuto quanto segue:
2.2.1 la mancata esecuzione degli allacci idrici oggetto della voce 38 del computo era stata lamentata per la prima volta nell'atto di citazione ed era affermazione incompatibile con la condotta tenuta da la quale già nel mese di luglio 2007 aveva Parte_1 preso in consegna la rete idrica, di cui gli allacci erano parte integrante, senza eccepire alcunché;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 6 2.2.2 il fatto che gli allacci idrici fossero stati realizzati era comunque provato dal fatto che la committente aveva sottoscritto il contratto di fornitura idrica n. 350700833 del
16/07/2007 con l'Ente Gestore del servizio idrico;
2.2.3 la realizzazione degli allacci era anche comprovata da quanto le parti avevano dichiarato nel verbale del 09/01/2010 (doc. n. 8 attrice), redatto dal CTU in sede di
ATP, dove si leggeva che “le parti concordano nel dichiarare che tutte le opere presenti al di là della cordonata in granito (questa esclusa) non sono state realizzate da con esclusione altresì dei pozzetti fognari, allacci idrici e Controparte_3 corrugato rosso pesante per allaccio (tutte lavorazioni, compresa la cordonata CP_5 in granito, realizzate da )”; Controparte_3
2.3 con riguardo ai prezzi, hanno contestato che le voci del computo metrico contraddistinte con la sigla NP (nuovi prezzi) non fossero state concordate, visto che il geometra CP_6
, amministratore della committente, aveva sottoscritto il “verbale di
[...] concordamento nuovi prezzi” del 20 aprile 2006 (doc. n. 6 convenuta);
2.4 con riguardo alla consegna dei lavori, hanno esposto che Controparte_3 aveva consegnato il cantiere alla committente già nel dicembre 2008, come aveva scritto nella sua lettera del 08/06/2009, dove spiegava che all'epoca già vi stava Parte_1 realizzando ulteriori lavori tramite altre imprese, quali ad esempio l'illuminazione pubblica, come dichiarato da nella lettera del 12/05/2008 inviata a Parte_1 [...]
(doc. n. 35); Controparte_3
2.5 con riguardo agli oneri di sicurezza, hanno esposto:
2.5.1 che nel “prospetto contabile” allegato a detta lettera del dell'08/06/2009 CP_3 non aveva incluso “i costi e gli oneri connessi all'informazione e formazione
[...] dei lavoratori, nonché alla sicurezza dei lavoratori del cantiere”, non quantificati in contratto e tuttavia e gravanti sulla committente, in quanto previsti da norme imperative di legge;
2.5.2 che “in veste di Responsabile dei Lavori ex D. Lgs. 494/96 e Parte_1 successive modifiche ed integrazioni (ora D. Lgs. 81/2008), figura preposta con obblighi penalmente rilevanti alla supervisione ed alla vigilanza sull'adempimento
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 7 delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, non esprimeva alcuna minima critica o riserva né alla né al coordinatore della sicurezza, Ing. CP_3
, in relazione alla debenza a proprio carico dei suddetti adempimenti ed CP_2 oneri”;
2.6 hanno contestato che le opere realizzate da fossero viziate, eccependo che le CP_3 contestazioni dell'attrice erano “confuse e generiche, atteso che nel corpo dell'atto di citazione vi sono solo frammentari riferimenti allo svolgimento dei fatti ed ai denegati vizi che la tenta di ricondurre all'operato della e dell'Ing. Parte_1 Controparte_3
esclusivamente al fine di non adempiere alle proprie obbligazioni”; CP_2
2.7 hanno comunque eccepito la decadenza della committente dalla garanzia Parte_1 per i vizi e le difformità delle opere, sia ai sensi dell'art. 11 del contratto d'appalto – a mentre del quale “l'appaltatore ha l'obbligo della garanzia di legge completa del funzionamento degli impianti, estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni oggetto dell'appalto, fino alla data del collaudo finale da parte del Comune di Sarroch, soggetto consegnatario delle opere di urbanizzazione”, sia ai sensi dell'art. 1667 comma 1 del codice civile, perché aveva accettato senza riserve le opere;
Parte_1
a sostegno dell'eccezione hanno addotto le seguenti circostanze di fatto, dalle quali doveva a loro dire desumersi l'accettazione quantomeno tacita delle opere da parte della committente:
2.7.1 il collaudo era stato eseguito dal Comune di Sarroch il 28/04/2006 (DOC. 10) e comprendeva la quasi totalità delle opere realizzate dall'appaltatrice;
2.7.2 nel verbale di collaudo era scritto che le opere erano realizzate “secondo progetto, a regola d'arte e ben dirette dal direttore dei lavori”;
2.7.3 nel verbale si rinviava per il collaudo definitivo delle opere alla loro verifica funzionale da parte degli Enti Gestori;
2.7.4 la maggior parte delle opere erano state consegnate a nel mese di maggio CP_3
2007, tra cui la rete idrica, che aveva subito utilizzato dopo aver Parte_1 stipulato con il contratto di somministrazione n. 350700833 del CP_7
16/07/2007 (doc. n. 14), e la rete fognaria, per ottenere l'allaccio della quale alla rete
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 8 pubblica aveva comunicato ad “l'ultimazione dei Parte_1 CP_7 lavori di collegamento della rete fognaria delle acque nere al depuratore”, nonché
l'installazione del misuratore di portata affluente dalla rete fognaria, manufatto conclusivo dei relativi lavori (doc. n. 14);
2.7.5 non aveva mai lamentato vizi o difformità neppure in occasione della Parte_1 relazione riepilogativa del 27/05/2008 (doc. n. 15 convenuta) e solo quando
[...]
le aveva chiesto il pagamento del saldo con la lettera del Controparte_3
08/06/2009, aveva pretestuosamente addotto generici vizi;
Co
hanno ha anche eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi e le difformità ex art. 1667 comma 2 del codice civile, perché non li aveva tempestivamente denunciati Parte_1 nei 60 giorni successivi alla scoperta o alla consegna;
2.9 hanno stigmatizzato la contraddittorietà e l'illegalità della condotta processuale dell'attrice la quale, nell'atto di citazione, da un lato, aveva chiesto di essere ammessa a produrre la relazione peritale redatta dal CTU nel procedimento per ATP e, dall'altro, non solo aveva fondato le proprie pretese rinviando alla relazione peritale, ma l'aveva anche prodotta come documento n. 8, senza attendere di essere a ciò autorizzata dal giudice;
2.10 hanno contestato che l'ing. avesse stimato in 320.096,00 euro il costo dei Per_2 lavori necessari a porre rimedio ai presunti vizi e alle difformità, considerato che, in seguito alle osservazioni del consulente della convenuta (ing. , il CTU aveva Per_3 ridotto l'importo a 275.541,30 euro;
2.11 hanno comunque contestato la legalità dell'ATP per difetto del requisito dell'urgenza, visto che l'appaltatrice era nella disponibilità della maggior parte delle opere da oltre 2 anni prima di depositare il ricorso per ATP;
2.12 hanno anche hanno mosso le seguenti critiche di metodo al CTU ing. : Per_2
2.12.1 il consulente aveva esteso gli accertamenti alla rete viaria, ai parcheggi, ai cordoli in granito ed alla rete fognaria, mentre il Giudice gli aveva chiesto di accertare soltanto i vizi di “realizzazione” delle opere eseguite da non Controparte_3 eventuali vizi del “progetto” posto a base del contratto d'appalto;
2.12.2 il consulente, anziché eseguire le “verifiche funzionali” che nell'atto di collaudo del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 9 28/04/2006 le parti si erano riservate di fare, aveva svolto “altre operazioni”;
2.12.3 aderendo a una richiesta del consulente dell'attrice, di cui aveva dato atto nel verbale di sopralluogo n. 1 del 09/01/2010, l'ing. aveva chiesto al Comune di Per_2
Sarroch, con sua nota racc. A/R n. 13470165948-4 del 14/01/2010, di poter visionare copia delle relazioni periodiche del direttore dei lavori, che però incomprensibilmente non aveva mai menzionato nella sua relazione;
2.12.4 nella stessa lettera raccomandata del 09/01/2010, il CTU aveva trascurato di chiedere al Comune di Sarroch i verbali di collaudo in corso d'opera, nonostante fosse stato in tal senso sollecitato dal CTP della convenuta;
2.13 hanno poi contestato le risultanze della CTU, muovendo le seguenti doglianze di merito:
2.13.1 alla pagina 10, il CTU aveva constatato che le strade erano prive degli strati superficiali, senza tenere conto del fatto che, per prassi nelle opere civili, lo strato di bitume veniva posato in opera soltanto dopo il completamento della rete di distribuzione elettrica da parte dell' CP_5
2.13.2 il C.T.U. aveva computato tra le opere non eseguite quelle menzionate alle pagine 10 e
11 della sua relazione, senza tenere conto del fatto che le parti, con comportamenti concludenti, si erano accordate affinché non dovessero essere eseguite da
[...] visto che a pagina 2 del verbale del primo sopralluogo del Controparte_3
09/01/2010 (doc. n. 34 convenuta) il rappresentante di aveva dichiarato Parte_1 di avere fatto eseguire ad altra impresa le opere relative all'illuminazione;
2.13.3 alla pagina 11 della relazione peritale il C.T.U. aveva calcolato il volume dei movimenti terra sulla sola base dei dati di progetto, prescindendo dai rilievi delle sezioni stradali e senza tenere conto delle osservazioni che in proposito aveva svolto il
CTP della convenuta;
2.13.4 per determinate lo spessore della pavimentazione delle sedi stradali, il CTU aveva usato il metodo C.B.R. – consistente in una prova di laboratorio sul terreno di sottofondo finalizzata ad ottenere l'indice di portanza C.B.R. – dimenticando di considerare alcuni elementi rilevanti che gli erano stati segnalati dal C.T.P. di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 10 - ossia: il progettista arch. , incaricato da aveva CP_3 Per_4 Parte_1 utilizzato lo stesso metodo C.B.R., come spiegato alle pagine 4 e 5 della “relazione tecnica” allegata al suo progetto, allegata quale doc. 5 alle osservazioni del C.T.P. dei convenuti;
2.13.5 delle conseguenze dell'asserito “vizio progettuale” rilevato dal C.T.U., consistente nel fatto che l'arch. avrebbe dovuto indicare uno spessore della pavimentazione Per_4 stradale maggiore di quello previsto in progetto, non potevano rispondere né
l'appaltatrice né il DL, anche perché nella sua relazione l'arch. affermava di Per_4 avere verificato la fondazione stradale e quindi di avere effettuato la relativa prova di laboratorio con la stessa metodologia C.B.R. seguita dall'ing. ; Per_2
2.13.6 per tali ragioni le voci di calcolo proposte dal C.T.U. a pagina 30 della relazione, codici da rvp.01 a rpv.03, dell'importo complessivo di 119.800,70 euro, non potevano essere addebitate ai convenuti;
2.13.7 ma, quand'anche si fosse ritenuto di porre a carico di Controparte_3
e dell'Ing. le lavorazioni necessarie per correggere l'asserito
[...] CP_2
“vizio progettuale”, ciò avrebbe dovuto comportare l'addebito del solo maggior costo conseguente alla mancata individuazione dei vizi ex ante, da quantificarsi, trattandosi di opere da pagare “a misura”, in 9.517,62 euro, risultanti dalla sommatoria dei valori del computo metrico estimativo, proposto dal C.T.U. alla pagina 30 dell'elaborato peritale, individuati dalle voci codice rvp.01 in quota parte e dalla voce rpv.03;
2.13.8 per determinare i costi di rifacimento delle cordonature di granito dei marciapiedi, il
C.T.U. aveva utilizzato prezziari privi di attinenza al caso in esame, pervenendo alla cifra di 139.440,60 euro, molto superiore ai 108.219,12 euro cui sarebbe pervenuto se avesse tenuto conto dei prezzi ridefiniti dalle parti nel verbale di concordamento di nuovi prezzi del 20 aprile 2006 (doc. n. 6 convenuta), indicatogli oltre che verbalmente, nel corso dei sopralluoghi, anche nelle osservazioni scritte del CTP della convenuta,
2.13.9 poiché gli Enti competenti avevano accettato senza obiezioni le reti idrica e fognaria,
(collaudo n. 4 del 28.04.2006, sottoscritto dal collaudatore del Comune di Sarroch -
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 11 doc. n. 10) nulla competeva all'attrice per i supposti difetti di questi impianti;
2.13.10 a pagina 23 della sua relazione, il CTU aveva erroneamente ritenuto che l'appaltatrice non avesse installato il misuratore di portata deducendo ciò dalla fotografia “C1” allegata alla relazione, che mostrava l'interno del pozzo di arrivo della linea fognaria;
invero, il misuratore di portata era stato posizionato entro terra e non all'interno di un pozzo, pertanto non era visibile dall'esterno; la prova che il misuratore era stato messo in opera da la si Controparte_3 rinveniva nella lettera del 06/10/2008 (doc. n. 16), con cui Controparte_9 comunicato a “la regolare esecuzione dell'opera e il corretto Pt_2 funzionamento del misuratore di portata ivi installato”;
2.14 hanno esposto che aveva pagato complessivamente 671.281,36 euro, Parte_1 oltre IVA di legge, e non 783.000,00 euro come sosteneva, restando così debitrice di ei seguenti importi: Controparte_3
“a) € 83.091,17, oltre IVA di legge, scaturente dalla fattura n. 1/2009 in data 08.06.2009
(doc. n. 25 a);
b) 32.181,01, oltre IVA di legge, derivante dalla fattura n. 2/2009 in data 03.08.2009
(doc. n. 38);
c) € 25.600,00, oltre IVA di legge, derivante dalla fattura n. 3/2009 in data 03.08.2009
(doc. n. 13), afferente i lavori di escavazione eseguiti su incarico della presso Parte_1 le aree private di proprietà della medesima. (doc. n. 12);
d) € 47.193,21 per gli oneri per la sicurezza, pacificamente a carico della società
Committente, valutati sulla base dell'incidenza percentuale degli stessi rispetto all'importo dei lavori realizzati (6% dell'importo dei lavori).
e) € 10.399,14, per il mancato guadagno afferente i lavori contrattuali, relativi all'impianto di illuminazione, commissionati dalla ad altra impresa di Parte_1 fiducia, laddove inizialmente le opere de quibus dovevano esser realizzate dalla
[...]
come si evince palesemente dal contratto d'appalto in data 16 Controparte_3 novembre 2005, sottoscritto dalle parti.
Tale mancato guadagno può esser ragionevolmente stimato nella percentuale del 10% di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 12 quanto previsto per la realizzazione dell'impianto di illuminazione (€ 103.991,40), fatta salva l'ipotesi in cui il Giudice Voglia determinare in corso di causa una maggiore o minore somma. Quindi, in totale l'importo dovuto dalla alla Parte_1 [...]
è pari ad € 198.464,53, oltre Iva di legge”; Controparte_3
2.15 con riguardo all'affermazione, contenuta nel punto 15 dell'atto di citazione, dove si leggeva che i danni subiti dalla committente consistevano “sia nei costi sostenuti per
l'ATP, sia nel ritardo nel completamento delle opere e via dicendo”, hanno sostenuto che la condotta tenuta da omprovasse che l'urgenza di concludere i lavori era Parte_1 stata addotta pretestuosamente, considerato che aveva chiesto a Parte_1 CP_7
il collaudo della rete idrico-fognaria solo il 12/11/2010;
[...]
2.16 hanno sostenuto l'infondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., osservando come nessun arricchimento senza causa avessero conseguito essi convenuti, visto che quanto ricevuto da costituiva il corrispettivo Controparte_3 delle opere eseguite in appalto e che il direttore dei lavori non aveva ricevuto alcunché; CP_
hanno chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per le opere eseguite, per le voci esposte al punto n) che precede;
2.18 hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
a. “In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'irrilevanza e/o la nullità dell'accertamento tecnico preventivo e delle risultanze del medesimo, ossia della C.T.U. a firma dell'Ing. , per i motivi di cui alla superiore espositiva. Per_2
b. in via parimenti preliminare accertare e dichiarare estinta la garanzia della nei confronti della almeno per quanto attiene alle Controparte_3 Parte_1 opere dalla medesima accettate e/o messe in esercizio da oltre due anni.
c. in via principale rigettare le istanze, eccezioni e conclusioni formulate da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente mandando assolti gli odierni convenuti da ogni pretesa;
d. in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la è Controparte_3 creditrice nei confronti della della complessiva somma di € Parte_1
198.464,53, oltre Iva di legge, oltre interessi maturati e maturandi a' sensi del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 13 D.lgs. n. 231/02 da ciascuna scadenza e sino all'effettivo soddisfo del credito, come meglio specificata nella superiore espositiva, ovvero è creditrice della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa in virtù delle medesime causali, e, per l'effetto condannare la al pagamento Parte_1 della somma suddetta in favore della Controparte_3
e. in via subordinata nella denegatissima ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che la e l'Ing. siano Controparte_3 Controparte_4 debitori, in via solidale tra loro o ciascuno per la parte di propria spettanza, della
accertare e dichiarare l'ammontare del saldo attivo e/o passivo Parte_1 dovuto dall'attore al convenuto, o viceversa;
f. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, comprese le spese generali, in ragione de 12,5%”.
2.19 hanno prodotto documenti così denominati:
1) atto di citazione notificato alla Controparte_3
2) atto di citazione notificato all'Ing. ; Controparte_4
3) copia contratto d'appalto in data 16.11.2005 e relativi allegati;
4) copia comunicazione del direttore dei lavori al Comune di Sarroch (CA;
5) copia della notifica preliminare effettuata dall'amministratore della Parte_1
Geom. alla ai sensi del d.lgs. n. CP_6 Parte_4
494/96 e successive modifiche ed integrazioni (ora d.lgs. n. 81/2008);
6) copia del verbale di concordamento nuovi prezzi;
7) copia verbale della I° visita di collaudo in corso d'opera in data 14.02.2006;
8) copia verbale della II° visita di collaudo in corso d'opera in data 14.03.2006;
9) copia verbale della III° visita di collaudo in corso d'opera in data 28.03.2006;
10) copia verbale della IV° visita di collaudo in corso d'opera in data 28.04.2006;
11) copia verbale della V° visita di collaudo in corso d'opera in data 22.04.2008;
12) copia notifica preliminare della NC S.r.l.– Realizzazione di residenze stagionali;
13) copia fattura n. 13 in data 03.08.2009;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 14 14) copia prospetto attivazione contratto n. 350700833 in data 16.07.2007;
15) copia relazione riepilogativa stato avanzamento lavori in data 27.05.2008;
16) copia lettera inviata dalla all' in data 6.10.2008; Parte_1 CP_7
17) copia della missiva inviata dalla all' in data 5.08.2008; Parte_1 CP_7
18) copia missiva inviata dall' in data 17.09.2008; CP_7
19) copia missiva inviata dalla all'Ing. in data Parte_1 Controparte_4
17.02.2009;
20) copia missiva inviata dall'Ing. alla in data Controparte_4 Parte_1
19.02.2009;
21) copia missiva inviata dalla per il tramite dell'avv. NO, priva di Parte_1 data;
22) copia missiva inviata per il tramite dell'avv. Collu alla in data Parte_1
28.04.2009;
23) copia missiva inviata dalla alla in data Parte_1 Controparte_3
25.02.2009;
24) copia missiva inviata dalla alla con allegati: a) la Controparte_3 Parte_1 fattura n. 1/09; b) il computo metrico;
25) copia lettera inviata dalla alla in data Parte_1 Controparte_3
04.09.2009;
26) copia fattura n. 13/08 in data 20.10.2008, pagata dalla afferente i Parte_1 lavori per il collegamento della rete fognaria;
27) copia lettera raccomandata inviata dalla alla Controparte_3 Pt_1 in data 6.10.2009 e relativo avviso di ricevimento;
[...]
28) copia ricorso per accertamento tecnico preventivo;
29) copia perizia tecnica a firma Ing. Per_3
30) copia missiva inviata dalla alla in data 2.02.2010; Parte_1 CP_3
31) copia missiva inviata dalla alla in data Controparte_3 Parte_1
10.02.2010, nonché copia dell'avviso di ricevimento;
32) copia missiva inviata dall'avv. NO in data 1.03.2010;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 15 33) copia missiva inviata dall'avv. Collu alla in data 05.03.2010; Parte_1
34) copia ricevuta di avvenuta trasmissione collaudo in corso d'opera in data
04.06.2008;
35) copia missiva inviata dalla alla in data Parte_1 Controparte_3
12.05.2008;
36) copia missiva inviata dall' alla in data 10.05.2010; CP_5 Parte_1
37) copia missiva inviata dalla ad in data 12.11.2010; Parte_1 CP_7
38) copia fattura n. 2/2009 in data 03.08.2009.
39) informativa sulla mediazione.
3. In prima udienza (02/02/2011):
3.1 l'attrice ha genericamente contestato la comparsa ed ha chiesto “di essere autorizzata al deposto di note onde consentire una più dettagliata e specifica contestazione delle deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi formulate ed una eventuale, conseguente precisazione delle domande già formulate, impregiudicati tutti i diritti della presente udienza”;
3.2 il primo giudice istruttore per trattare la causa ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma 6 cpc, avendo “ritenuto che contestazioni e precisazioni vadano articolare nelle memoria di cui all'art. 184 cpc” (rectius 183).
4. Con la prima memoria ex art. 183/6 cpc. l'attrice:
4.1 ha ribadito di contestare il consuntivo dei lavori allegato da alla sua lettera CP_3 dell'08/06/2009 (doc. 4 attrice) – per i quali aveva emesso la fattura n. 1/2009 CP_3
(doc. 24 convenuti) – perché comprendeva lavori non eseguiti e lavori male eseguiti (che ha seguitato a non indicare) e comunque perché era stato calcolato applicando nuovi prezzi non concordati dalle parti, con riguardo ai quali ha contestato la rilevanza probatoria del “verbale di concordamento nuovi prezzi” prodotto dalla convenuta (doc. 6) in quanto:
4.1.1 si trattava di “mero prospetto al computer al quale non può attribuirsi la valenza che pare dargli controparte” che “esula [va] dalla previsione di cui agli artt. 13 e 15”;
4.1.2 mentre nei computi metrici CO COSTUZIONI SRL aveva indicato 16 voci con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 16 sigla NP (nuovi prezzi), il documento in esame menzionava solo tre voci;
4.2 ha ammesso che aveva eseguito “tre scavi all'interno dei lotti” – per i quali CP_3 aveva emesso la fattura n. 3/2009, del 03/08/2009, di 25.600,00 euro, oltre IVA (doc. n.
13 convenuti) ma ha sostenuto:
4.2.1 che il corrispettivo richiesto dall'appaltatrice fosse “quanto meno esorbitante”;
4.2.2 che tali lavori esulassero “dal contratto di appalto azionato da , tanto che la Pt_1 stessa controparte applica sull'importo una aliquota Iva del 20%, anziché quella del
10% prevista per le urbanizzazioni";
4.2.3 che dovesse provare “l'an ed il quantum di quanto richiesto” per gli scavi;
CP_3
4.3 ha genericamente contestato di essere debitrice degli importi pretesi da per gli CP_3 oneri di sicurezza e, a supporto della sua tesi:
4.3.1 ha prodotto “copia accordo economico in data 10.09.2007 sottoscritto dall'ing.
(doc. 12)”, senza però fare alcun riferimento al contenuto del Controparte_4 documento;
4.3.2 ha sostenuto che, se tali voci non fossero state da considerare già comprese nei corrispettivi pattuiti e versati, sarebbe stato onore di “fornire prova rigorosa CP_3 circa l'an ed il quantum delle proprie pretese, che fin da ora si contestano”;
4.4 ha eccepito la genericità delle pretese che fondava sulla fattura n. 2/2009 del CP_3
03/08/2009 di 32.181,01 oltre IVA (doc. n. 38 convenuti), osservando come non contenesse alcuna causale specifica e pertanto non consentisse alcuna contestazione;
4.5 ha ribadito che il corrispettivo previsto per l'appalto era di 514.906,50 euro e di averne già pagati 783.013,50;
4.6 ha ribadito che le opere erano viziate e – senza indicare ancora alcun vizio – si è limitata ad affermare che “mano a mano che realizzava l'esistenza di vizi e/o Parte_1 difformità nelle opere, provvedeva a segnalarli a . CP_3
4.7 ha contestato di avere accettato le opere e di avere così sollevato l'appaltatrice dall'onere di provarne l'esecuzione senza vizi;
in proposito ha esposto e sostenuto quanto segue:
4.7.1 la corretta esecuzione delle opere e l'accettazione delle stesse non poteva evincersi dai verbali di visita e collaudo in corso d'opera, perché in essi le parti si erano limitate “a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 17 dare atto, in percentuale, delle quantità delle opere eseguite”;
4.7.2 la sottoscrizione da parte di del contratto di fornitura idrica e della Parte_1 relazione riepilogativa dello stato dei lavori (documenti n. 14 e n. 15 dei convenuti) non potevano essere interpretate quali presa in consegna ed accettazione dell'impianto idrico-fognario: sia perché nella relazione riepilogativa la committente si era limitata a prendere atto della quantità di lavori eseguiti, “essendo il momento del controllo circa la qualità delle stesse demandato ad un momento successivo, come da contratto”; sia perché la richiesta avanzata dal Comune di Sarroch ad e di Pt_2 Pt_1 collaudare le opere per verificarne la funzionalità, inviata all'attrice in data 14/02/2011
(doc. 11 attrice), dimostrava che le opere realizzate da non erano state CP_3 ancora collaudate dal Comune di Sarroch e quindi accettate dalla committente;
4.7.3 il fatto che i convenuti avessero ammesso in comparsa che nel dicembre 2008
aveva “abbandonato” il cantiere, senza che ciò fosse Controparte_11 formalizzato né dall'appaltatrice né dal direttore dei lavori e che solo con la lettera dell'8.6.2009, quindi circa sei mesi dopo l'abbandono, l'appaltatrice aveva comunicato di avere terminato i lavori, dimostrava che non vi era stata consegna né accettazione da parte della committente;
ed infatti, dopo avere ricevuto tale lettera, aveva invitato più volte i convenuti, sia per le vie brevi sia per iscritto Parte_1
(doc. 25 convenuti), alla verifica in contraddittorio dei lavori, ma l'invito era stato disatteso;
4.7.4 “Pertanto, per NC, la riconsegna dei cantieri deve [doveva] farsi risalire unicamente al momento nel quale la stessa ha [aveva] potuto, finalmente, verificare la
“corretta” esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice, ossia solamente a seguito dell'ATP”;
4.8 quanto alla posizione dell'ing. , ha precisato: CP_4
4.8.1 che dal mese di dicembre 2008 il direttore dei lavori “spariva” di fatto dal cantiere e non si rendeva disponibile a colloqui con la committenza” e che “dava atto per le vie brevi della propria volontà di non eseguire più la direzione lavori”, senza però formalizzare la propria rinuncia;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 18 4.8.2 che, trovatasi priva di direttore dei lavori, si era vista costretta a Parte_1 revocare formalmente l'incarico all'ing. ; CP_2
4.9 ha esposto che non aveva eseguito i lavori nel termine di 400 giorni CP_3 stabilito nel contratto e neppure nel più lungo termine di validità della concessione edilizia, visto che, come avevano esposto i convenuti in comparsa, i lavori erano iniziati il
09/12/2005 e l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere nel dicembre 2008, per poi formalizzare il rilascio soltanto nel giugno 2009;
4.10 ha osservato come e l'ing. , nel corso del procedimento di ATP CP_3 CP_2
e in quello di mediazione che aveva preceduto l'inizio della presente causa, nulla avessero eccepito circa la legalità della procedura;
4.11 ha reiterato la richiesta di acquisizione del procedimento per accertamento tecnico preventivo;
4.12 ha così riformulato le sue conclusioni:
1) Accertato l'inadempimento della in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante, e dell'ing. , condannare e Controparte_4 CP_3
l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di spettanza, Controparte_4 al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di Euro 500.000,00 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
2) condannare in persona del suo legale rappresentante, e Controparte_3
l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di spettanza, Controparte_4 anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., alla restituzione di quanto percepito nella misura di Euro 500.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
3) in ogni caso condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, e l'ing. , in solido tra loro ovvero ciascuno per la Controparte_4 parte di spettanza, al risarcimento dei danni subiti da nella misura di Parte_1
Euro 150.000,00 ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 19 risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
4) con vittoria di diritti ed onorari del giudizio.
4.13 ha prodotto documenti così calendati:
11) copia lettera da Comune di Sarroch a in data 14.02.11 Pt_1
12) copia accordo economico in data 10.09.07.
5. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 3.3.2011, i convenuti:
5.1 hanno eccepito la prescrizione biennale dell'azione promossa dalla committente, ai sensi dell'art. 1667 comma 3 del codice civile, considerato:
5.1.1 che l'impianto idrico era stato preso in consegna da già nel mese di Parte_1 maggio del 2007 (doc. 15 convenuti) e subito messo in esercizio” con contratto di somministrazione idrica n. 350700833 del 16.07.2007 (doc. n. 14 convenuti);
5.1.2 che l'impianto fognario era stato concluso con l'istallazione del misuratore di portata, cosa che aveva consentito a di comunicare ad “l'ultimazione Parte_1 Pt_2 dei lavori di collegamento della rete fognaria delle acque nere al depuratore” (doc. n.
14 convenuti);
5.1.3 che aveva pagato la fattura n. 13/08 emessa da Parte_1 [...] afferente agli importi alla medesima dovuti per “il Controparte_3 collegamento della Rete fognaria al depuratore” (doc. 26 convenuti);
5.1.4 che pagando il corrispettivo per tali opere le aveva accettate;
Parte_1
5.2 hanno ribadito le altre eccezioni di decadenza sollevate in comparsa;
5.3 hanno contestato che l'ing. avesse omesso di vigilare sull'esecuzione dei CP_2 lavori, considerato che aveva periodicamente visitato il cantiere nelle varie fasi dei lavori, aveva partecipato ai collaudi in corso d'opera (documenti nn. 7, 8, 9, 10, 11 convenuti) ed aveva prestato costantemente la sua consulenza in favore della committente;
5.4 hanno ribadito che l'attrice aveva mosso doglianze generiche, “senza indicare le specifiche carenze nell'operato del direttore dei lavori […]”;
5.5 hanno contestato che l'attrice avesse subito danni a causa dell'operato del D.L.;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 20 5.6 hanno precisato che le eccezioni di decadenza e di prescrizione dovevano essere riferite anche alla domanda risarcitoria, in quanto fondata sulla garanzia per vizi e/o difformità.
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 31/03/2011,
e l'ing. : Controparte_3 CP_2
6.1 hanno ribadito che aveva pagato 671.281,36 euro oltre IVA di legge (e pertanto Pt_1
738 409,49 euro con l'IVA al 10%);
6.2 hanno sostenuto che non avesse mai contestato le quantità dei lavori eseguiti da Pt_1
e indicati nel documento 14 della comparsa di costituzione e risposta CP_3
(riferimento chiaramente erroneo perché il documento ha tutt'altro oggetto), cosicché sulla base dei prezzi unitari concordati nell'appalto a misura l'importo dovuto ammontava a 786.553,54 euro oltre IVA di legge, di cui l'attrice aveva pagato esclusivamente
671.281,36 euro oltre IVA, restando pertanto debitrice di 115.270,18 euro oltre IVA;
6.3 hanno precisato che il verbale di concordamento dei nuovi prezzi – prodotto come documento n. 6 con la comparsa di costituzione e risposta – “prevedeva nuove diverse lavorazioni, ed aveva la finalità di variare ed ampliare quanto previsto dal precedente contratto d'appalto, il quale negli aspetti di concordati veniva superato”, sostenendo che in quanto firmato dal geometra , legale rappresentante di CP_6 Parte_1 vincolava la società committente;
6.4 hanno contestato l'argomento con cui la controparte eccepiva che il verbale di concordamento nuovi prezzi esulasse “dalla previsione di cui gli articoli 13:15 del contratto d'appalto”, osservando:
6.4.1 che detto articolo stabiliva una “variante rispetto al progetto originale ordinato dalla committente saranno valutate a misura in base ai prezzi dell'elenco e in mancanza con nuovi prezzi concordati con la DL, salvo approvazione della committente che dovrà essere data entro 15 giorni dalla ricezione del verbale nuovi prezzi”;
6.4.2 che i prezzi erano stati approvati dal legale rappresentante di Parte_1
6.5 hanno contestato che il verbale di concordamento in esame avesse ad oggetto
“esclusivamente tre nuovi prezzi”, come aveva sostenuto nella prima memoria ex Pt_1 art. 183/6 cpc, osservando come invece avesse ad oggetto ben 5 lavorazioni e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 21 precisamente quelle afferenti
1) “il tubo di fogna in pvc DN 315 tipo SN”,
2) “il tubo fogna in pvc Dn 400 tipo SN”,
3) “il triplo cavidotto di scavo;
trasporto; posa;
rinf. Sabbia;
CP_5 CP_12 nastro monitore a norma in opera”,
4) “l'allaccio elettrico potenza tipo NE, cavidotto in HDPE compr. scavo;
trasporto; posa;
rinf. sabbia;
nastro monitore a norma in opera”;
5) “il cordolo in granito 10x20x40 – 60 a spacco”;
6.6 hanno precisato che i collaudi eseguiti in corso d'opera dal Comune di Sarroch erano
“collaudi di parti d'opera” che, in quanto eseguiti subito dopo l'esecuzione delle opere, avevano consentito un controllo più accurato di ciascuna lavorazione e quindi costituivano
“una maggiore garanzia in merito alla regolarità dell'esecuzione”;
6.7 hanno contestato che in detti verbali le parti si limitassero “a dare atto, in percentuale, della quantità delle opere eseguite”, osservando come l'appaltatrice non avesse lamentato alcunché e come il collaudatore del Comune di Sarroch avesse attestato che “i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto ed a regola d'arte”;
6.8 hanno ribadito che i documenti nn. 16, 17 e 18 da essi prodotti comprovavano che aveva accettato le opere afferenti la rete fognaria, perché con la lettera del Parte_1
06/10/2008 aveva comunicato ad la regolare esecuzione della rete CP_7 fognaria acque nere ed il corretto funzionamento del misuratore di portata ivi installato;
6.9 hanno sostenuto che, alla luce della clausola contenuta nell'articolo 11 del contratto d'appalto – secondo cui “l'appaltatore ha l'obbligo della garanzia di legge completa del funzionamento degli impianti, estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni oggetto dell'appalto, fino alla data del collaudo finale da parte del Comune di Sarroch” – la circostanza che il collaudo eseguito con esito positivo dal Comune il 28/04/2006 comprendeva la quasi totalità delle opere realizzate da rimandando per il CP_3 collaudo definitivo delle stesse alla sola verifica funzionale da parte degli enti gestori, comportasse che “le residue garanzie da parte dell'impresa erano giocoforza limitate ad un ipotetico malfunzionamento degli impianti e delle opere”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 22 6.10 hanno contestato che il documento numero 11, prodotto dall'attrice con la prima memoria ex articolo 183 cpc [calendata come “11) copia lettera da Comune di Sarroch a
in data 14/02/11”] avesse il valore probatorio che le attribuiva l'attrice, visto che Pt_1 attestava che il collaudo definitivo delle opere era subordinato alle sole verifiche funzionali (nel documento testualmente di legge: “previo superamento delle prove di pressione della rete idrica di tenuta della rete fognaria da eseguire la presenza del personale ”); CP_7
6.11 hanno precisato che l'articolo 11 del contratto statuiva anche che dalla garanzia dovessero restare esclusi “i danni provocati nel frattempo da altre imprese costruttrici” e che nel caso in esame, dopo la consegna aveva fatto eseguire lavori ulteriori ad Pt_1 altre imprese che ben potevano aver modificato lo stato dei luoghi;
6.12 con riguardo ai corrispettivi chiesti per i lavori indicati nella fattura n 3 del 03/08/2009
(doc. 13 comparsa), hanno precisato che inizialmente le aveva commissionato la Pt_1 realizzazione delle residenze stagionali nella lottizzazione Cala VO, sulla base di quanto previsto nel documento n. 12 prodotto con la comparsa di Costituzione e risposta, ma successivamente le parti si erano accordate per limitare l'intervento “ai soli lavori di scavo all'interno dei lotti”, per i quali aveva maturato un credito di 25.600 euro, Pt_1 oltre IVA di legge, e per il quale aveva emesso la fattura in esame;
6.13 hanno ribadito che la sottoscrizione da parte di del contratto di Pt_1 somministrazione idrica del 16/06/2007 (doc. 14 comparsa) e la relazione riepilogativa dello stato dei lavori del 25/08/2008 (doc. 15 comparsa) dovevano essere interpretati quali prese in consegna delle opere o comunque come accettazione delle stesse, considerato che aveva preso in consegna le opere eseguite da e le aveva messe in uso, Pt_1 CP_3 così accettandole con comportamenti concludenti, com'era peraltro comprovato dal fatto che aveva potuto realizzare l'impianto di illuminazione pubblica per il tramite di altra impresa di sua fiducia, cosicché non era sostenibile far decorrere il termine per sollevare i vizi da quando “ha potuto verificare la corretta esecuzione delle opere da parte Pt_1 dell'appaltatore ossia solamente a seguito dell'ATP”;
6.14 hanno contestato che l'ingegner avesse mai comunicato verbalmente o CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 23 per iscritto la volontà di non curare più la direzione dei lavori sostenendo che, al contrario, era stata a revocargli l'incarico con lettera prodotta come documento n. 21 Parte_1 con la comparsa di costituzione e risposta;
6.15 hanno precisato che nel dicembre 2021 era scaduto il termine per eseguire i lavori contenuto nella concessione edilizia, con la conseguenza che da quella data nessun lavoro poteva essere svolto e quindi diretto dall'ingegner ; CP_2
6.16 hanno eccepito la tardività dell'eccezione con cui, nella prima memoria ex art 183 cpc,
l'attrice si doleva dei ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte di CP_3
6.17 hanno comunque esposto che mai la committente si era doluta di ritardi di sorta e mai aveva messo in mora per ragioni di questo tipo, come emergeva dalla CP_3 circostanza che la relazione prodotta con la comparsa come documento 15 era stata redatta dal geometra OBINO il 27/05/2008, dopo circa un anno dalla scadenza dei termini inizialmente previsti nel contratto, senza che in essa venisse sollevata alcuna doglianza sui tempi di esecuzione dei lavori;
6.18 hanno contestato la valenza probatoria del documento 12 prodotto dall'attrice con la prima memoria ex articolo 183, sul rilievo che concerneva “prestazioni professionali dell'ingegner che non sono richieste nella presente causa” e che probabilmente CP_2
confondeva “le prestazioni indicate nell'accordo economico versato in causa Pt_1 con gli oneri finalizzati a garantire la sicurezza dei lavori del cantiere (apprestamenti, dispositivi di protezione individuale degli operai, etc, per i quali non può [poteva] in alcun modo essere posto in discussione l'an, essendo imposti da norme imperative di legge)”;
6.19 hanno ribadito che il pagamento della fattura n. 13/08 e l'allacciamento alla rete fognaria dovessero essere intesi “come espressivi di gradimento, tale da qualificarsi come accettazione delle stesse”
6.20 hanno ribadito l'eccezione di difetto del requisito dell'urgenza dell'accertamento tecnico preventivo, osservando come l'attrice avesse sostenuto che si fondava sull'esigenza di evitare l'alterazione dello stato dei luoghi quando essa stessa aveva già fatto intervenire diverse imprese per realizzare: nel 2007 i cavidotti della rete Telecom nel comparto G;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 24 nella prima parte 2008 il massetto in calcestruzzo dei marciapiedi e dei pozzetti Telecom nel comparto G;
6.21 con riguardo alla domanda riconvenzionale di hanno ribadito gli CP_3 argomenti già svolti in comparsa;
6.22 hanno chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di
, geometra sui seguenti capitoli, preceduti da vero che: Parte_1 CP_6
a) La con contratto d'appalto di opere civili in data 16 novembre 2005, Parte_1 commissionava alla la realizzazione di opere di urbanizzazione Controparte_3 primaria della lottizzazione denominata Cala VO;
b) oggetto dell'appalto erano le opere afferenti la rete stradale, la rete fognaria: acque nere, la rete fognaria: acque bianche, la rete idrica ed antincendio, inizialmente la rete di illuminazione pubblica, la rete elettrica ed inizialmente quella telefonica.
c) La realizzazione della rete d'illuminazione pubblica era stata commissionata alla
CP_3
d) Nonostante gli accordi iniziali, la rete d'illuminazione pubblica venne eseguita da altre imprese di fiducia della Parte_1
e) Nel periodo Marzo-Aprile 2008 nel cantiere sito in Cala VO, avevano accesso anche altre imprese, oltre alla Controparte_3
f) Gli elaborati di progetto delle opere di urbanizzazione commissionate alla
[...] erano redatti, suo incarico dell'impresa committente, dall'architetto CP_3 Per_5
e costituivano, in uno all'offerta prezzi dell'appaltatore, parte integrante del
[...] contratto.
g) Il corrispettivo era stabilito a misura.
h) In data 20 Aprile 2006 Lei sottoscriveva il Verbale di concordamento di nuovi prezzi, che prevedeva nuove e diverse lavorazioni, variando ed ampliando quanto previsto dal precedente contratto d'appalto, il quale negli aspetti ivi concordati veniva superato.
i) La realizzava, oltre il 90% dei lavori commissionati, in un periodo Controparte_3 di tempo non superiore a 150 giorni naturali e consecutivi.
j) Nel corso dei lavori afferenti le opere di urbanizzazione, precisamente nell'anno 2006,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 25 la affidava alla altresì, la realizzazione di residenze Parte_1 Controparte_3 stagionali nei lotti di proprietà della ditta committente.
k) A seguito di accordo intercorso tra le parti, la provvedeva a Controparte_3 realizzare solo le opere di escavazione nelle lotti suddetti.
l) La fattura afferente ai lavori di esecuzione commissionata dalla è restata Parte_1 impagata.
m) La eseguiva i lavori commissionati, laddove la Controparte_3 Parte_1 esprimeva in più occasioni il proprio benestare in merito alle opere realizzate dalla società appaltatrice, almeno sino al dicembre 2008.
n) La ha approvato i tempi di esecuzione delle opere da parte della Parte_1 [...]
Controparte_3
o) Nel mese di luglio 2007 la prendeva in consegna parte dei lavori, Parte_1 precisamente la rete idrica, ponendola immediatamente in uso e sottoscrivendo il contratto di fornitura idrica n. 350700833 del 16/07/2007 con l' del servizio CP_13 idrico – fognario.
p) Nel mese di maggio 2008 la sottoscriveva la relazione riepilogativa dello Parte_1 stato dei lavori della d.l. Del 27/05/2008 approvando la qualità e quantità delle opere poste in essere della Controparte_3
q) La ha abbandonato il cantiere dopo la scadenza della concessione Controparte_3 edilizia (dicembre 2008);
6.23 hanno chiesto l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli, preceduti da vero che:
a) I lavori afferenti le opere di urbanizzazione si sono svolti in maniera continuativa nel periodo che va dal gennaio 2006 al Febbraio 2007.
b) Nel periodo successivo, ossia da Marzo 2007 - Dicembre 2008 la Controparte_3 si è limitata ad eseguire lavorazioni marginali di completamento.
[...]
c) Durante l'esecuzione dei lavori appaltati alla il geometra Controparte_3
legale rappresentante della e responsabile dei lavori, era CP_6 Parte_1 presente in cantiere con frequenza quasi giornaliera.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 26 d) Nello stesso periodo (gennaio 2006 - dicembre 2008) in cui la Controparte_3 stava eseguendo le opere di urbanizzazione nel cantiere sito in località Cala VO, la anche tramite terzi, svolgeva altre lavorazioni sempre inerenti alle opere Parte_1 di urbanizzazione (cavidotti e pozzetti rete Telecom, illuminazione pubblica, massetto in calcestruzzo dei marciapiedi).
e) Durante i sopralluoghi in cantiere il Geom. aveva espresso in più CP_6 occasioni il proprio apprezzamento per lo svolgimento dei lavori.
f) L'ing. era presente in cantiere durante lo svolgimento delle lavorazioni CP_2 presenza quasi giornaliera.
g) L'ing. durante le visite in cantiere verificava la corretta esecuzione delle CP_2 opere forniva i ragguagli tecnici necessari.
h) La realizzava i lavori di escavazione all'interno dei lotti di Controparte_3 proprietà della Parte_1
i) I lavori di urbanizzazione commissionati alla dalla Controparte_3 Parte_1 sono stati realizzati dalla società appaltatrice conformemente al progetto redatto dall'arch. su incarico della Per_4 Parte_1
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 04/04/2011,
: Parte_1
7.1 ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che, nel mese di settembre 2008 gli operai della ponevano in opera i CP_3 cordoli di granito lungo il marciapiede della lottizzazione Cala VO ad altezza e sporgenze differenti, e privi di distanza tra i singoli pezzi;
2) vero che, nel mese di settembre 2008 gli operai della ponevano in opera CP_3 accordi di granito lungo i marciapiedi della lottizzazione cara zavorra adoperando calcestruzzo magro e non Malta di cemento;
3) vero che e per essa il suo legale rappresentante , nel mese di Parte_1 CP_6 settembre 2008, presa visione dei cordoli di granito e della loro avvenuta posa in opera lungo i marciapiedi dell'autorizzazione Cala VO, immediatamente segnalava alla nella persona del suo amministratore , che CP_3 Persona_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 27 gli stessi erano difformi da quanto previsto dal capitolato d'appalto, contestando altresì la loro posa in opera;
4) vero che preso atto della contestazione da parte di in merito alla cattiva posa Pt_1 in opera dei cordoli di granito, nel mese di settembre 2008, nella persona CP_3 del suo legale rappresentante, , dava disposizioni ai propri dipendenti Persona_1 affinché il granito venisse livellato e bocciardato;
5) vero che si disposizione di Persona di , nel mese di CP_3 Persona_1 settembre 2008 i dipendenti della stessa procedevano a bocciare il granito utilizzando una mazzuola, ed a livellarli con una sega;
6) vero che a seguito della bocciardatura della livellatura i cordoli di granito si presentavano lesionati in più punti;
7) vero che nel mese di settembre-ottobre 2008, preso visione delle operazioni poste in essere dagli operai della OM Srl, NC Srl, nella persona di CP_6 contestava alla nella persona di , l'esecuzione dei lavori;
CP_3 Persona_1
8) vero che i cordoli di granito del marciapiede della lottizzazione Cala VO si presentavano come nelle fotografie allegate alla relazione di CTU che si mostra al teste (doc. 8);
9) vero che nella persona del suo amministratore nel mese di Parte_1 CP_6 marzo 2009, contestava a nella persona di , la mancata CP_3 Persona_1 realizzazione di circa 20 pozzetti di ispezione delle condutture delle acque bianche e nere;
10) vero che nel mese di marzo 2000, molti dei pozzetti di ispezione delle condutture delle acque bianche e nere erano coperti dalla coltre di copertura del manto stradale;
11) vero che i pozzetti si presentavano rivi di rifiniture nei collegamenti dei tubi;
12) vero che 10 dei pozzetti risultavano privi dei chiusini in ghisa;
13) vero che nei mesi di gennaio, Febbraio, Marzo Aprile 2010 lo stato dei luoghi si presentava come nelle fotografie allegate alla relazione di CTU che le vengono mostrate (doc. 8);
14) vero che nei mesi di maggio, giugno, luglio 2009, in persona di Marco Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 28 NO, contattava più volte telefonicamente l'ing. Controparte_14 CP_3 nella persona del suo legale rappresentante per fissare un Persona_1 sopralluogo presso i terreni della lottizzazione cala zavorra e verificare insieme le opere;
15) vero che l'ing e nella persona di Controparte_4 CP_15 Persona_1 rifiutavano di recarsi presso l'utilizzazione cala zavorra per verificare la quantità e la qualità delle opere eseguite;
16) vero che voi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2010, nel corso dei sopralluoghi presso la lottizzazione cala zavorra, durante gli scavi fatti eseguire dal
NC , poteva vedere che i tubi corrugati si presentavano lesionati Persona_6
o compressi, privi di nastro di segnalazione rosso;
17) vero che e nel distribuzioni procedeva al rifacimento della intera linea elettrica, ritenendo inidonea a quella già realizzata da CP_3
18) vero che, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione 12/05/2005 n. 10021, l'avv.
IL NO inserisce la lettera scritta all'interno delle buste postali alla presenza dei colleghi avvocato Pietro Pisano e Vittorio Dessì, contestualmente annotando il numero di raccomandata con riferimento all'oggetto della lettera medesima in un apposito libretto;
19) Vero che in data 08/07/2010 l'avvocato IL NO inseriva all'interno di due buste la lettera di diffida relativa alla pratica NC OM e Ing, che le viene CP_2 mostrata (doc. 10);
20) Vero che dopo avere inserito le lettere all'interno delle buste l'avv. NO annotava giorno di spedizione, riferimento alla pratica, oggetto della lettera e numero della raccomandata, nel libretto delle raccomandate dello studio che viene esibito in stralcio (doc. 13);
21) vero che le buste chiuse venivano quindi consegnate dall'avv. NO agli avv. Piero pisano e Vittorio Dessì che le consegnavano all'ufficio postale per la spedizione;
22) vero che le buste, sino al momento della consegna all'ufficio postale, erano integre;
23) vero che nel mese di marzo 2011, nella persona di sia vedeva Pt_1 CP_6
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 29 che il contatore relativo alle acque della lottizzazione Cala VO segnalava una fuoriuscita d'acqua;
24) vero che nel mese di marzo 2011, mezzo dei gruppi dipendenti, procedeva a Parte_1 chiudere tutte le valvole di passaggio dell'acqua;
25) Vero che il contatore continuava a segnalare la fuoriuscita di acque, attestando quindi l'esistenza di una perdita nelle condutture;
26) vero che la data del 31/03/2011 la rete idrica della lottizzazione CA VO Co risultava non essere ancora stata collaudata e presa in carico da e dal Comune di
Sarroch.
8. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21/04/2011,
: Parte_1
8.1 si è opposta all'ammissione dell'interrogatorio formale del suo legale rappresentante, chiesto da in quanto superfluo e generico;
CP_3
8.2 si è opposta all'ammissione della prova per testi chiesta da sul capitolo a) CP_3 in quanto superfluo;
sul capitolo b) in quanto generico e implicante l'espressione di giudizi;
sul capitolo c) in quanto generico e superfluo;
sul capitolo d) in quanto generico, superfluo e ininfluente;
sul capitolo e) in quanto generico e superfluo;
sui capitoli f), g), h) in quanto generici e superflui;
sui capitoli i) e j) in quanto generici e implicanti l'espressione di giudizi;
8.3 in subordine, ha chiesto l'ammissione di prova per testi contraria sugli stessi capitoli;
8.4 ha prodotto un documento così descritto: “17) copia richiesta rinnovo concessione edilizia
n. 058 del 30/09/2005, presentata al Comune di Sarroch in data 3.10.2008”
9. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21/04/2011,
CP_3
9.1 si è opposta all'ammissione per la prova per testi chiesta dall'attrice:
9.2 sui capitoli 1 e 2, in quanto generici e valutativi;
9.3 sui capitoli 3 e 4 perché non veritiera e superflua, in quanto contrastante con prove documentali, atteso che i cordoli erano stati posati nel maggio 2006, senza alcuna contestazione da parte della committente;
la relazione riepilogativa del giugno 2009,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 30 sottoscritta dal Geometra OBINO per (doc. 15 comparsa) ed il verbale della Parte_1 quinta visita di collaudo del 22/04/2008, ricevuto da il 04/06/2008 (doc. 34 Parte_1 comparsa), dimostravano infatti che da settembre a dicembre 2007
[...]
aveva eseguito esclusivamente lavori di rifinitura dei cordoli e Controparte_3 precisamente “la sistemazione e lo stoccaggio dei cordoli laterali dei marciapiedi”, proseguiti nel settembre 2008 senza alcuna doglianza da parte di;
Parte_1
9.4 sui capitoli 5 e 6, perché non veritieri, atteso che nessuna bocciardatura dei cordoli era stata effettuata da in quanto non prevista in contratto, dove invece era previsto CP_3 che i cordoli dovessero essere realizzati con lavorazione a spacco (doc. 6 comparsa), e così aveva fatto l'appaltatrice; la livellatura dei cordoli era stata invece effettivamente fatta tra novembre dicembre 2007, come indicato dalla attrice;
9.5 sul capitolo 7, in quanto non veritiero e smentito da due fotografie da cui si evinceva che i lavori relativi ai cordoli in granito realizzati nell'aprile 2006 (doc n. 40-a e n. 40-b) vennero accettate dalla committente per fatti concludenti, atteso che successivamente gettò il sovrastante massetto in calcestruzzo dei marciapiedi del comparto G Parte_1
(doc. 15 comparsa), così cementando definitivamente l'opera;
9.6 sul capitolo 8 perché formulato in modo generico;
9.7 sul capitolo 9 perché inconferente, atteso che veva costruito i Controparte_3 pozzetti rispettando le pattuizioni contrattuali, come attestato dai documenti versati in causa e considerato che diventi pozzetti di cui l'attrice lamentava la mancata realizzazione non erano previsti il progetto, cosicché in nessuna inadempienza era incorsa nel CP_3 non realizzarli;
9.8 sul capitolo 10 perché irrilevante, considerato che l'attrice non aveva indicato di quali pozzetti si trattasse (considerato che ne esistevano le diverse tipologie) perché comunque erano “coperti dalla coltre di copertura del mantra stradale” e “da uno strato di polvere”;
9.9 sul capitolo 11 perché valutativo;
9.10 sul capitolo 12 perché formulati in modo generico, e comunque perché superfluo, considerato che non aveva messo i chiusini in accordo con la Controparte_3 committente e non li aveva neppure contabilizzati;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 31 9.11 sul capitolo 13 perché irrilevante;
9.12 sui capitoli 14 e 15 perché non veritieri ed irrilevanti;
9.13 sul capitolo 16 perché valutativo;
9.14 sul capitolo 17, perché in contrasto con prova documentale (il doc. 36 comparsa), atteso che aveva attestato che le opere di canalizzazione – le sole realizzate da CP_5
– presentavano le seguenti carenze: “modalità di posa Controparte_3
(profondità in mancanza di nastro monitorio)”; “(integrità tubi schiacciati in diversi punti)” e aveva comunicato che avrebbe provveduto al “rifacimento dei cavidotti nelle tratte danneggiate”, così escludendo la necessità di rifare l'intero impianto elettrico, come pretestuosamente sosteneva;
Pt_1
9.15 sul capitolo 18, in quanto generico e irrilevante, considerato che inserire le lettere in buste postali alla presenza di colleghi non comprova quale sia il contenuto della lettera in assenza di specificazioni in merito all'oggetto della stessa;
9.16 sui capitoli 19, 20, 21 e 22 in quanto formulati in modo generico;
9.17 sui capitoli 23, 24, 25 e 26, perché inammissibili, in quanto finalizzati a provare “la sussistenza di nuovi vizi”, e comunque irrilevanti, atteso che l'asserita perdita della rete idrica ben poteva essere stata cagionata da nei quattro anni di utilizzo da quando Pt_1 le era stata consegnata, anche considerato che:
9.17.1 in questo periodo aveva alterato lo stato dei luoghi;
9.17.2 la circostanza che la rete idrica non fosse stata ancora collaudata da CP_7 era riconducibile unicamente all'inerzia di la quale aveva chiesto la Parte_1 verifica in corso di causa (doc. n. 37 comparsa e doc. 11 prima memoria ex art 183/6 cpc), circa quattro anni dopo la consegna;
9.17.3 durante le operazioni peritali il geometra OBINO aveva dispensato il CTU prove di tenuta a pressione dell'impianto idrico, anche perché dette erano stati effettuate nel corso dei lavori;
9.18 in subordine, ha chiesto l'ammissione di prova contraria per testi sui capitoli 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 e 17;
9.19 ha contestato legalità, rilevanza e conferenze dei documenti prodotti con la seconda
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 32 memoria ex art. 183/6 cpc, e in particolare delle fatture prodotte come doc. n. 15 e doc. n.
16, stante la genericità delle causali (“rifacimento dei lavori di urbanizzazione primaria”)
e la conseguente inidoneità a provare che concernevano i lavori di riparazione allegati da ben potendo riferirsi ad altri lavori eseguiti per suo conto nella Parte_1 lottizzazione Cala VO;
CP_
sì è opposta alla ammissione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo per i motivi già risposti nei precedenti scritti difensivi;
9.21 ha osservato come la richiesta di una nuova CTU potesse invece trovare accoglimento soltanto con riguardo alle domande formulate in modo specifico nell'atto di citazione e non per andare alla ricerca di ulteriori vizi non esposti;
9.22 sì è opposta alla ammissione di una CTU volta a “determinare il valore delle opere già previste in capitolato d'appalto e non realizzate da , in quanto irrilevante non CP_3 avendo mai messo in mora per le opere, Parte_1 Controparte_3 considerato che la mancata esecuzione delle stesse era talvolta stata frutto di accordo tra le parti ed in altri casi era stata la stessa a farle eseguire da imprese di CP_17 propria fiducia, come comprovato dal documento numero 35 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta;
9.23 ha prodotto due documenti così descritti:
“40) n. 2 fotografie (nn. 40 a e 40 b);
40) visura camerale della . Parte_1
10. In data 01/03/2012, ha depositato documenti, così Controparte_18 descritti:
“A) copia verbale sesta visita ai certificato di collaudo parziale in data 20/10/2009;
C) copia di raccomandata AR in data 23/02/2012 inviata dalla alla Parte_1 [...]
Controparte_3
D) copia raccomandata AR in data 20/09/2012 inviata dalla alla Controparte_3
Parte_1
11. Nell'udienza del 02/03/2012:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 33 11.1 ha chiesto di essere rimessa in termini per produrre i documenti così Parte_1 descritti:
17) copia la lettera da Comune di Sarroch a in data 05/11/2011, con allegata Parte_1 la lettera da al Comune di Sarroch in data 28/04/2011; CP_7
18) copia lettera da avv. IL NO a avv. Vs Alessia Massoni in data 26/09/2011;
19) copia n bollette Abbanoa relative a consumi di acqua per gli anni 2010 e 2011;
20) copia Decreto Ingiuntivo Tribunale di Cagliari n 2800/11;
21) Copia Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo;
22) copia lettera da avv. Massoni a in data 30/01/2022; Pt_1
23) copia lettera da a in data 20/03/2012. Pt_1 CP_3
11.2 i convenuti, oltre ad insistere nelle istanze formulate con le proprie memorie ex articolo 183 cpc, hanno chiesto l'ammissione dei documenti prodotti in data 01/03/2012, spiegando di non averli potuti produrre nei termini assegnati dal giudice perché dei documenti A e B avevano avuto conoscenza “per caso fortuito” dopo la scadenza dei termini e i documenti C e D erano stati formati dopo la scadenza dei termini medesimi;
11.3 ciascuna parte ha chiesto che non venisse accolta l'istanza formulata dalla controparte;
11.4 il giudice si è riservato di decidere,
12. Con ordinanza del 25/05/2012 il giudice cui la causa era assegnata ha invitato le parti a rendere disponibili per via telematica gli atti difensivi, inviandoli al suo indirizzo di posta elettronica ed ha rinviato la causa a un nuovo udienza, nella quale le parti hanno insistito nelle rispettive stanze del giudice si è riservato di decidere.
13. Con ordinanza depositata il 28/08/2012, detto giudice istruttore si è così pronunciato:
“l'oggetto del presente giudizio riguarda un contratto di appalto stipulato tra la attrice e la società convenuta e la agisce esercitando l'actio quanti minoris sul Parte_1 presupposto che, nella esecuzione delle opere, l'appaltatore avrebbe posto in essere una serie di inadempimenti consegnando manufatti viziati.
Alla invocata garanzia è stata opposta la decadenza e la prescrizione.
Ora, in nessuno degli scritti difensivi dalla parte attrice risulta precisata nel dettaglio né quali siano i vizi contestati, se non attraverso un'inammissibile richiamo ad un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 34 accertamento preventivo cui ogni riferimento è vietato per legge, né quando la parte assume di averle in concreto scoperti.
Poiché opposta la decadenza e la prescrizione é la stazione appaltante che deve provare la tempestività della denunzia e dell'inizio dell'azione la dovrà chiarire all'ufficio - Pt_1 per consentire una valutazione dell'ammissibilità della prova dedotte - Quando sostiene di aver scoperto i vari vizi di cui lamenta l'esistenza provvedendo a raggrupparli per periodi dato che emerge che tale scoperta non sia avvenuta in un'unica occasione.
PER QUESTI MOTIVI
rinvia l'udienza del 28 novembre 2012 disponendo che la parte attrice offra con memoria scritta da depositarsi entro la data del 28 ottobre 2012 un quadro completo dei chiarimenti richiesti dall'ufficio; autorizza la controparte a depositare memorie di replica entro 10 gg prima dell'udienza.
Dispone che entrambe le parti con note depositate trasmettano tali memorie per via telematica al seguente indirizzo [...].
14. Il 26/10/2012 l'attrice ha depositato un atto intitolato “Note autorizzate”, col quale:
14.1 ha esposto quanto segue:
14.1.1 non si era avveduta degli inadempimenti posti in essere da Parte_1 [...]
e dal direttore dei lavori e dei vizi e delle difformità presenti Controparte_3 nelle opere realizzate da sotto la direzione dell'ing. Controparte_3
, sino al termine delle operazioni peritali e al deposito della relazione di CP_2 consulenza di cui al procedimento per ATP n. 9983/2009 AC, iniziato proprio per verificare l'effettiva realizzazione delle opere appaltate e la loro corrispondenza con gli accordi intercorsi tra le parti, stante l'indisponibilità dell'appaltatore ad una pacifica verifica in contraddittorio;
14.1.2 l'appalto doveva essere “considerato unitariamente” e non poteva quindi “tenersi conto delle singole lavorazioni a fine della contestazione dei singoli riempimenti o vizi
o difformità”;
14.1.3 le uniche inadempienze vizi e/o difformità riscontrati da in corso d'opera, Pt_1 perché più evidenti, erano:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 35 − la cattiva messa in opera della cordonatura di granito, contestata dal geometra
OBINO, rappresentante di , a , rappresentante di Pt_1 Persona_1
fin dal momento della posa in opera, avvenuta nel settembre 2008; il CP_3 vizio venne subito riconosciuto da la quale eseguì sulla CP_3 cordonatura due diversi interventi che però peggiorarono ulteriormente la situazione;
anche tali lavori vennero subito contestati da a Pt_1 CP_3 quando i rapporti tra le parti erano ancora buoni, e promise di porvi CP_3 rimedio;
− la mancanza della copertura in ghisa di alcuni tombini sostituita da lastre recuperate dalla condotta realizzata dal ed il fatto che i tubi Controparte_19 all'interno di un pozzetto non erano stati predisposti alla ricezione di mandate laterali e non avevano le dimensioni previste dalla concessione edilizia;
la scoperta di tali vizi risaliva al mese di settembre del 2009 e fu oggetto della corrispondenza tra le parti prodotta da (doc. 25 e doc. 27 comparsa); CP_3
14.1.4 con la lettera documento n. 25, contestò: Parte_1
− che i tubi del pozzetto non erano stati predisposti alla ricezione di mandate laterali e non avevano le dimensioni previste dalla concessione edilizia;
− che per alcuni pozzetti erano state utilizzate lastre di copertura recuperate dalla condotta realizzata dal Comune di Sarroch;
− che la situazione dei conci del cordolo in granito era ancora irrisolta;
14.1.5 con la lettera prodotta come documento n. 27, rispose Controparte_3 contestando gli addebiti e, con riguardo ai cordoli, che le opere erano state correttamente eseguite;
14.1.6 dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio del procedimento per accertamento tecnico preventivo, apprese: Parte_1
14.1.6.1 con riguardo alla rete viaria e ai parcheggi:
− che i materiali in tout-venant e/o la loro lavorazione e posa in opera erano assai scadenti e non corrispondevano a quanto previsto in contratto;
− che i blocchi utilizzati per realizzare la cordonatura in granito avevano lunghezza,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 36 larghezza e altezza inferiore a quella prevista nel contratto;
14.1.6.2 con riguardo alla rete fognaria:
− che alcuni tratti non erano stati realizzati e che numerosi pozzetti della rete delle acque bianche e nere erano situati a una distanza l'uno dall'altro superiore ai 40 metri previsti dalla regola dell'arte e dalle prescrizioni del Regolamento del servizio idrico integrato ; Controparte_20
− che la quota dei chiusini di ghisa era in quasi tutti i pozzetti leggermente più bassa della quota prevista di sistemazione della pavimentazione stradale;
− che numero 3 chiusini erano fuori asse rispetto all'imbocco della cameretta di ispezione;
− che “n. 10 pozzetti avevano il passo d'uomo di altezza rilevante”;
14.1.6.3 con riguardo alla rete idrica:
− che mancava il tubo corrugato entro il quale aveva prescritto dovesse essere posata la tubazione di allaccio;
− che i pozzetti di manovra avevano dimensioni interne minori di quanto previsto nelle prescrizioni di Abbanoa interni casi erano molto più piccoli;
− che nei pozzetti di manovra mancavano gli scarichi previsti nel progetto esecutivo e, pertanto, mancando lo scarico alcuni di essi erano allagati o saturi di fango;
− che le tubazioni di allaccio presentavano la cosiddetta valvola piombabile nel tratto interrato non conformemente a quanto previsto nell'offerta prezzi allegata al contratto di appalto;
− che mancavano due idranti antincendio;
− che le condotte principali erano posate direttamente sul terreno, senza cioè il letto di sabbia indispensabile in presenza di terreni rocciosi o contenenti sassi quali quello in esame;
− che lo spessore della sabbia al di sopra delle tubazioni era sottodimensionato;
− che il reinterro non era stato realizzato con terreno sciolto;
− che era stata utilizzata sabbia e non idonea;
14.1.6.4 con riguardo alla rete elettrica:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 37 − che la profondità di interramento dei cavidotti non rispettava quanto prescritto al nuovo codice della strada;
− che alcune tubazioni erano deformate;
14.1.7 durante le operazioni peritali vennero eseguiti ulteriori controlli da parte di enti esterni;
14.1.8 con lettera del 02/02/2010, comunicò a Parte_1 Controparte_3 che le reti elettriche non rispondevano alle direttive dell e che pertanto non CP_5 potevano essere accettate (doc. 30 comparsa);
14.1.9 con lettera del 01/03/2010, per il tramite dei suoi legali, rimarcò a Parte_1
e all'ing. la non rispondenza delle opere Controparte_3 CP_4 realizzate rispetto agli accordi (doc. 32 comparsa);
14.1.10 con lettera del 10/05/2010, Controparte_21 comunicò a la quale girò la lettera a Parte_1 Controparte_3
l'esistenza di carenze sia sulle modalità di posa dei cavidotti (profondità in mancanza di nastro monitorio), che sulla loro integrità (tubi schiacciati in diversi punti);
14.1.11 dopo la fine del procedimento per ATP, contestò a Parte_1 [...] la presenza di perdite d'acqua nella rete idrica della Controparte_3 lottizzazione, appena riscontrate;
14.1.12 ha sostenuto che “nessuna decadenza e/o prescrizione può pertanto essere contestata a nell'esercizio della presente azione. E ciò tenuto conto anche Pt_1 della natura dell'appalto; della circostanza che si sia contestato, sia il puro inadempimento (non esecuzione di determinati lavori, utilizzazione di materiali difformi e/o inidonei, eccetera), si ha la presenza di vizi e difformità nelle opere, sia la loro gravità. E ciò a non voler considerare le domande formulate anche in via subordinata del nei confronti dei due convenuti.” Pt_1
15. Con atto intitolato “Note autorizzate di replica”, depositato il 13/11/2012,
[...]
: Controparte_3
15.1 ha contestato l'unitarietà dell'appalto sostenendo che, in poiché costituito da plurime lavorazioni, l'appaltatrice avrebbe dovuto indicare per ciascuna di esse lo specifico vizio
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 38 che riteneva di aver rilevato e denunciarlo entro 60 giorni dalla scoperta, circostanze che non si erano verificate nel caso in esame, in cui non aveva fatto l'elenco dei vizi, Pt_1 non aveva indicato la data in cui li aveva scoperti e non aveva provato di averli denunciati tempestivamente;
15.2 ha ribadito di contestare l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo e conseguentemente ha sostenuto che le relative risultanze non potessero essere invocati a sostegno delle tesi dell'attrice;
15.3 ha contestato che l'attrice avesse avuto cognizione dei vizi soltanto al momento del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per ATP;
CP_
ha comunque contestato che l'attrice avesse denunciato i vizi dopo il deposito della relazione peritale;
15.5 ha contestato la sussistenza dei vizi della e comunque che fossero stati Parte_5 tempestivamente denunciati entro 60 giorni dalla scoperta, che faceva risalire al Pt_1 settembre 2008;
15.6 ha contestato di avere riconosciuto detti vizi;
15.7 ha richiamato la relazione riepilogativa sottoscritta dal geometra il CP_6
27/05/2008 (doc. n. 15 comparsa), nella quale si attestava l'effettiva esecuzione delle opere da parte di senza sollevare alcuna doglianza in Controparte_3 merito alle stesse;
15.8 ha sostenuto che per” quanto riguarda i cordoli in granito la si Controparte_3 limitava esclusivamente a porre in essere i previsti interventi di finiture completamento della lavorazione non certo di correzione”, interventi che assumeva di avere eseguito tra settembre e ottobre 2007, e non nel 2008 come sosteneva;
Pt_1
15.9 ha contestato che l'assenza delle coperture di alcuni tombini potesse costituire un vizio;
15.10 ha sostenuto che non aveva provato il momento in cui la scoperta del Parte_1 vizio era avvenuta;
15.11 ha contestato che i tubi all'interno del pozzetto non fossero stati predisposti alla ricezione di mandate laterali che non avessero le dimensioni previste dalla concessione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 39 edilizia, sostenendo che fossero addirittura di dimensione maggiore rispetto a quelli previsti nel contratto originario e ciò in quanto le parti avevano modificato la pattuizione col verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal geometra OBINO;
15.12 ha obiettato che tutti questi vizi non erano stati fatti oggetto di alcuna domanda, perché di essi non vi era traccia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e neppure nei successivi scritti precedenti le note depositate il 26/10/2012;
15.13 con riguardo ai vizi della rete elettrica, ha ribadito le difese già svolte in comparsa, osservando come avesse rilevato esclusivamente una carenza nella modalità di CP_5 posa (profondità inadeguata e senza nastro monitorio) e che ciò aveva creato un problema all'integrità di alcuni tubi che si erano schiacciati in diversi punti, per porre rimedio ai quali non aveva previsto il rifacimento dell'intero impianto, bensì soltanto dei tratti interessati dai vizi, il cui costo non superava i 1.500 euro;
15.14 con riguardo alle perdite idriche, ha ribadito le difese e le eccezioni già svolte nei precedenti atti;
15.15 ha concluso “affinché il giudice voglia accertare dichiarare la decadenza del committente ai sensi dell'art 1160, comma II del Cod. Civ., nonché la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art 1667, comma III del Cod. Civ., voi per tutti i motivi illustrati negli atti di causa e per non aver la dato prova alcuna - neanche con le note Parte_1 autorizzate che in questa sede si contestano- della tempestività della suddetta denuncia e dell'inizio dell'azione giudiziaria”.
16. Nell'udienza del 28/11/2012 le parti hanno insistito nelle rispettive domande e istanze e difese e il giudice si è riservato di decidere.
17. Con ordinanza depositata il 26/02/2013, il giudice cui la causa era assegnata:
17.1 ha respinto l'istanza di riunione della presente causa alla causa numero 1332/2012
AC, promossa da nei confronti dell'ing. , in quanto, pur Parte_1 CP_2 avendo ritenuto ragioni di connessione fra le cause, le stesse non erano nella stessa fase processuale;
17.2 ha rinviato all'udienza del 07/06/2013 “invitando la parte attrice a voler rendere disponibile il ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 40 ed il provvedimento presidenziale di ammissione dei quesiti”, dopo avere svolto una lunghissima dissertazione in ordine:
− alla funzione della consulenza tecnica d'ufficio;
− al divieto di produrre i verbali con cui sono stati assunti mezzi di prova in via preventiva previso dall'art 648 cpc senza che il giudice li abbia prima ammessi;
− all'estensione di tale principio alla relazione di CTU dei procedimenti ex artt. 696 e
696-bis cpc;
− al conseguente divieto di fare rinvio (per relationem) nell'atto introduttivo del giudizio al contenuto della relazione di CTU depositata in uno di detti procedimenti di istruzione preventiva;
− alla tesi secondo cui chi intende chiedere nel procedimento di merito l'ammissione della relazione che il CTU depositata nel procedimento ex art. 696 o ex art. 696-bis cpc debba produrre il ricorso introduttivo e il provvedimento presidenziale con cui sono stati ammessi i quesiti, per consentire al giudice di valutare l'opportunità dell'acquisizione al procedimento di merito dalla relazione di CTU preventiva;
− al principio, affermato da Cass. 23.11.1999 n. 644, secondo cui la denuncia dei vizi e delle difformità non deve necessariamente essere specifica e analitica, essendo sufficiente una sintetica indicazione per conservare la garanzia che con riguardo ai difetti accertabili solo in un momento successivo il tutto per spiegare che “tale impianto interpretativo dà conto della richiesta dell'istruttoria circa la specificazione dei vizi lamentati in assolvimento di un onere di allegazione cui la parte committente è tenuta una volta che sia stata eccepita la decadenza dai vizi come è accaduto nel caso specifico”
18. Nella successiva udienza del 07/06/2013, ha prodotto il ricorso per Parte_1 accertamento tecnico preventivo, il decreto presidenziale di fissazione della prima udienza e nomina del consulente tecnico d'ufficio ed il verbale l'udienza del 17122 anni 1009 nel quale l'incarico peritale era stato conferito. L'udienza è stata tenuta da un giudice onorario in sostituzione del giudice tutelare ed è stata rinviata.
19. Nella successiva udienza del 17/09/2013:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 41 19.1 ha ribadito l'eccezione di decadenza, ex art 166, Controparte_3 comma 2 del codice civile, di dalla garanzia per vizi e difformità delle Parte_1 opere, e comunque la prescrizione dell'azione ai sensi dell'articolo 1667 comma 3, considerato:
19.1.1 che nel ricorso introduttivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo aveva chiesto che consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare “1) la Parte_1 quantità delle opere realizzate da come all'interno della lottizzazione denominata
Cala VO in località Sarroch;
2) La rispondenza delle opere realizzate da CP_3 all'interno della lottizzazione denominata Cala VO in località Sarroch al
[...] capitolato d'appalto allegato al contratto del 16/11/2009; 3) eventuali vizi e/o difetti di costruzione e/o carenze delle opere realizzate, quantificandone i costi per
l'eliminazione;”;
19.1.2 che non aveva mai denunciato i vizi o difformità; Parte_1
ha rinnovato l'istanza di riunione della presente causa alla causa numero CP_23
1432/2012 AC, che nel frattempo era giunta nella stessa fase processuale;
19.3 si è opposta alla riunione per il fatto che in quella Controparte_3 causa non erano state ancora depositate le memorie previste dall'articolo 183 comma 6 cpc;
19.4 il giudice si è riservato di decidere;
20. Con ordinanza del 09/10/2013, il giudice cui la causa era assegnata:
20.1 ha svolto una lunga dissertazione in ordine alla validità del verbale redatto dal giudice senza l'assistenza del cancelliere e circa il contenuto necessariamente sintetico del verbale in ossequio al principio di oralità ed fatto che la trattazione scritta non è ammessa se non autorizzata dal giudice;
20.2 ha ulteriormente dissertato in ordine alla funzione delle tre memorie previste dall'articolo 183 comma 6 cpc, osservando come le parti le avessero utilizzate non solo per le rispettive funzioni (precisazione delle domande ed eccezioni la prima memoria;
indicazione dei mezzi di prova diretta la seconda;
indicazione dei mezzi di prova contraria la terza), ma anche per “svolgere lunghe non autorizzate deduzioni e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 42 argomentazioni difensive” ritenute non consentite dalla norma;
20.3 ha ammesso (riducendo la lista a tre testimoni) la prova per testi chiesta dall'attrice nella seconda memoria prevista dall'articolo 183/6 cpc, sui soli capitoli da 1 a 9 e da 23 a
25;
20.4 non l'ha invece ammessa sui i restanti capitoli “in quanto superflui in considerazione sia delle contestazioni mosse dalla controparte circa la tempestività della denuncia sia in quanto sui fatti è intervenuta in un'indagine peritale da integrarsi in corso di causa ove fosse necessario”;
20.5 ha ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società attrice, chiesto dalla convenuta nella seconda memoria ex articolo 183/6 cpc, sui soli capitoli G)
e da J) a P);
20.6 non l'invece ammesso sui capitoli da a) a f), h), i) e q), perché ritenuti superflui;
20.7 ha ammesso la prova per testi, chiesta dalla convenuta nella seconda memoria ex articolo 183/6 cpc, sui soli capitoli j), k) e o);
20.8 non l'ha invece ammessa:
− sui capitoli da a) a f), h), i) e q), perché superflui;
− sul capitolo g) in quanto non ha ad oggetto una circostanza di fatto ma una interpretazione circa le caratteristiche dell'appalto;
− sul capitolo l) perché superfluo incombendo alla controparte la prova del pagamento;
− sui capitoli m) e n) “in quanto del tutto generici come prova per testi”;
− sul capitolo p) in quanto supera il suo generico relativamente all'approvazione in ordine alle opere;
21. (udienza del 25.09.2014), ha così risposto alle domande dell'interrogatorio CP_6 formale:
“Capo g): confermo che il corrispettivo dell'appalto venne stabilito a misura;
Capo j): non è vero;
Capo k): non è vero;
Capo 3): confermo che la fattura in discorso non è stata pagata;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 43 Capo m): non è vero;
Capo n): non è vero;
Capo o): la non ha preso in consegna i lavori;
la ha messo in uso la rete Pt_1 Pt_1 idrica realizzata da confermo che l'elenco ha sottoscritto il contratto menzionato CP_3 nel capo di prova con l'ente gestore del servizio idrico;
Capo p): la relazione della d.l. del maggio 2008 è stata sottoscritta, ma non per approvazione;
ribadisco che non sono state approvate né quantità né qualità dei lavori eseguiti da ”. CP_3
22. , testimone indicato dall'attrice, non parente né affine delle parti, Tes_1 nell'udienza del 06/11/2014, ha così risposto ai capitoli ammessi dalla memoria ex art
183/6 cpc depositata dall'attrice il 04/04/2011:
“Capo 1): ero presente all'epoca dei fatti come dipendente dell'attore ho visto che i cordoli di granito venivano messi in opera lungo i marciapiedi ad altezze e sporgenze differenti;
Capo 2): confermo che gli operai della utilizzarono calcestruzzo magro e non CP_3
Malta di cemento per porre in opera i cordoli di granito;
Capo 3): ero presente quando NO contestò nell'estate 2008 i cordoli di granito posti in opera dalla e contestò anche la posa in opera dei cordoli stessi;
CP_3
Capo 4): Confermo che gli operai della ricevettero disposizioni di livellare e CP_3 bocciare i cordoli di granito da parte di;
CP_2
Capo 5): confermo che gli operai della bocciarono il granito con apposite CP_3 mazzuola e liberarono il granito stesso con uno smeriglio diamantato;
Capo 6): a seguito dell'intervento di cui sopra i cordoli di granito risultarono lesinati in più punti in particolare negli spigoli;
Capo 7): confermo che NO contestò alla l'esecuzione dei lavori nell'estate CP_3
2008; Capo 8): riconoscono le foto che mi vengono esibite (doc. 8 prodotto dalla parte attrice come allegato alla citazione) i cordoli che di granito per cui è causa;
Capo 9): ero presente quando NO contestava la mancata realizzazione dei CP_3 pozzetti di ispezione delle acque bianche e nere;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 44 Capo 24): confermo che nel marzo 2011 la chiuse tutte le valvole della rete idrica;
Pt_1
Capo 25): confermo la circostanza.”
23. , testimone indicato dall'attrice, non parente né affine delle parti, Testimone_2 nell'udienza del 06/11/2014, ha così risposto ai capitoli ammessi dalla memoria ex art
183/6 cpc depositata dall'attrice il 04/04/2011:
“Capo 1): confermo integralmente la circostanza;
Capo 2): confermo che i cordoli vennero messi in opera utilizzando calcestruzzo magro;
Capo 3): ero presente quando ovino contesto i materiali e i lavori fatti dalla nell'estate
2008;
Capo 4): confermo la circostanza;
Capo 5): confermo che i dipendenti della livellarono e bocciardarono il granito;
CP_3 per livellare usarono e lo smeriglio;
Capo 6): confermo che a seguito dei lavori fatti i cordoli presentavano lesioni in più punti;
Capo 7): confermo la circostanza;
ero presente personalmente;
Capo 8): riconoscono nelle foto che mi vengono esibite (doc. 8 allegato alla citazione) i cordoli di granito per cui è causa;
Capo 9): confermo che nel Marzo 2009 la contestava la mancata realizzazione di Pt_1 circa 20 pozzetti di ispezione dell'acqua bianche e nere;
Capo 23): confermo che nella data indicata nel capo di prova verificava una Pt_1 perdita di acqua;
Capo 24): confermo la circostanza;
Capo 25): confermo la circostanza.”
24. Nella stessa udienza : Controparte_3
24.1 ha contestato l'attendibilità dei testi, osservando come avessero riferito che i lavori risalivano al 2008, e sostenendo che ciò fosse in contrasto con col documento numero 15 prodotto con la comparsa di Costituzione e risposta sottoscritto dall'amministratore della il 25/06/2008, da cui a suo dire si evinceva che cordoli del comparto G – gli Pt_1 unici realizzati in granito perché quelli degli altri comparti erano fatti in calcestruzzo –
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 45 erano stati costruiti nel 2006 e sistemati e stuccati tra novembre e dicembre 2007;
24.2 ha obiettato che le fotografie che erano state mostrate al teste erano quelle allegate alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di ATP, che il giudice aveva invitato attrice a ritirare;
24.3 ha chiesto che il giudice si pronunciasse in ordine all'ammissione della prova per testi diretta che sarà la sua seconda memoria ex articolo 183 cpc;
25. Il giudice scrivente, al quale intanto la causa era stata assegnata nel mese di aprile 2014, con ordinanza resa nella stessa udienza – avendo rilevato che nell'ordinanza del
09/10/2013 il primo giudice, nel provvedere sulla prova testimoniale richiesta dalla convenuta nella sia memoria ex articolo 183 depositata il 31/03/2011, aveva fatto erroneamente riferimento alla capitolazione dell'interrogatorio formale – ha ammesso la prova per testi sui soli capitoli a), c), d), f), h), ritenuti legali e rilevanti, e non l'hai invece ammessa sui capitoli restanti perché tendente a far esprimere giudizi preclusi ai testimoni
è formulata in modo generico quanto hai capito b), e), g), i), j).
26. Nella successiva udienza del 04/04/2014 non si è potuto procedere all'esame dei testimoni perché non si sono presentati nonostante regolarmente citati.
27. Anche nella successiva udienza del 19/03/2015 non è stato possibile svolgere attività istruttorie perché il teste, ritualmente citato ma residente fuori Cagliari, non si era presentato.
28. Analogo problema si è posto in udienza del 23/04/2015.
29. Anche nell'udienza del 03/12/2015 non si è potuto svolgere attività istruttorie per l'impedimento di alcuni testimoni a comparire.
30. Nell'udienza del 20/04/2017 è stato sentito (dal giudice onorario che collaborava con lo scrivente nella fase istruttoria) il testimone indicato dalla parte convenuta, il Tes_3 quale ha così risposto sui capitali ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo
183 cpc depositata il 31/03/2011:
“Capo a): è vero, io frequentavo il cantiere;
Capo c): è vero, lo vedevo quasi tutti i giorni in cantiere.
Capo d): è vero.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 46 Capo f): è vero, In quanto abbiamo realizzato gli scantinati.”
Sentito in materia di prova contraria sui capitoli della seconda memoria ex articolo 183 cc depositata il 04/04/2011 dalla parte attrice ha così risposto:
“Capo 1): non è vero, sono stati montati a regola d'arte.
Capo 2): non è vero.
Capo 4): non è vero.
Capo 5): non è vero.
Capo 6): non è vero, non li abbiamo neppure bucciardati.
Capo 7): non lo so.”
31. Nell'udienza del 23/11/2017 è stato sentito (dal giudice onorario che collaborava con lo scrivente nella fase istruttoria) il testimone , indicato dalla parte Testimone_4 attrice, nipote dell'amministratore di il quale ha così risposto sui capitali Parte_1 ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il 04/042011:
Capo 1): io andavo con mio nonno e mio fratello a vedere il cantiere quando studiavo come geometra era nel settembre 2007 e i cordoli in pietra naturale non potevano essere posizionati in modo assolutamente uniforme in quanto non avevano una forma identica e regolare punto non c'era poi distanza regolare tra gli stessi.
Capo 2): non lo so.
Capo 3): è vero, ma era il 2007, io ero presente. disse che avrebbe rivisto i CP_2 cordoli. Infatti dopo li hanno modificati.
Capo 4): è vero, ma era il 2007 o 2008, io ho visto detti lavori.
Capo 5): si è vero;
Capo 6): si erano lesionati, soprattutto nella parte degli spigoli, inoltre la levigatura aveva abbassato il livello dei cordoli rispetto ai chiusini che ora risultavano più alti del livello dei cordoli stessi.
Capo 7): è vero ero presente mi pare fosse agosto;
l' disse che non si Persona_1 poteva fare diversamente, mentre mio nonno suggeriva che si sarebbe potuto reinstallare il cordoli con un posizionamento diverso, in modo da risolvere anche il problema della distanza fra i cordoli stessi.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 47 Capo 9): è vero ero presente, non ricordo la data.
Capo 23): è vero, Erano perdite localizzate nel comparto G;
Capo 24): è vero;
e ciò al fine di capire la posizione della perdita.
Capo 25): è vero.
Sentito in materia di prova contraria sui capitoli ammessi dalla memoria ex articolo 183/2 della convenuta, depositata il 31/03/2011, ha così risposto:
“Capo a): i lavori sono proseguiti anche oltre detta data.
Capo c): io andavo circa una volta la settimana con lui punto non so quando lui andasse senza di me.
Capo d): non era nel 2006 inizio, non ricordo le date, per il resto è vero.
Capo f): non lo so io andavo solo una volta alla settimana, quando andavo spesso lo vedevo.
Capo h): non è vero.”.
32. Nella stessa udienza è stato sentito il testimone , indicato dalla parte Testimone_5 convenuta, lavoratore dipendente della stessa, il quale ha così risposto sui capitali ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il 31/03/2011:
“Capo a): è vero ma le date erano 2007-2008.
Capo c): è vero. Era sempre in cantiere.
Capo d): è vero.
Capo f): è vero.
Capo h): è vero, hanno scavato due lotti di circa 100 mq ciascuno per realizzare le fondazioni delle abitazioni.”.
Sentito in materia di prova contraria sui capitoli ammessi dalla memoria ex articolo 183/2 della convenuta, depositata il 04/04/2011, ha così risposto:
“Capo 1): non è vero;
erano messi alla stessa distanza e altezza tra di loro, compatibilmente col fatto che erano grezzi ed irregolari nella forma.
Capo 2): era calcestruzzo normale non magro.
Capo 4): non è Mai stato bocciardato o livellato.
Capo 5): non è vero.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 48 Capo 6): non è vero.
Capo 7): non è vero.”.
33. Nell' udienza del 29/03/2028 è stato sentito il testimone , indicato dalla Testimone_5 parte convenuta, lavoratore dipendente della stessa, il quale ha così risposto sui capitali ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il 31/03/2011:
“Capo a): è vero ma le date erano 2007-2008.
34. Nell'udienza del 29/03/2018 è stato sentito (dal giudice onorario che collaborava con lo scrivente nella fase istruttoria) il testimone , indicato dalla parte Testimone_6 attrice, nipote dell'amministratore di il quale ha così risposto sui capitali Parte_1 ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il 04/042011:
Capo 1): è vero;
io insieme a mio fratello e mio nonno visitavamo il cantiere;
era però il
2207. Erano cordoli non omogenei tra loro, posizionati in modo non uniforme.
Capo 2): non lo so. Era il 2017,
Capo 3): è vero, eravamo presenti;
È avvenuta più volte, era il 2007.
Capo 4): è vero, ma era il 2007 o 2008, io ho visto detti lavori.
Capo 5): è vero;
era il 2017;
Capo 6): è vero;
alcuni si erano spaccati.
Capo 7): è vero;
Io ho appreso della avvenuta contestazione frequentando il cantiere. Era il 2007.
Capo 8): al teste viene esibita la produzione di cui al capo: è vero;
Capo 23): è vero, visitavo il cantiere spesso;
Capo 24): è vero;
Capo 25): è vero.
Sentito in materia di prova contraria sui capitoli ammessi dalla memoria ex articolo 183/2 della convenuta, depositata il 31/03/2011, ha così risposto:
“Capo a): sono durati più di un anno ad iniziare da circa gennaio 2006..
Capo c): io e mio fratello lo accompagnavamo una volta alla settimana. Aveva problemi di salute e lo accompagnavamo noi.
Capo d): è vero.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 49 Capo f): noi andavamo una volta alla settimana e lo vedevamo in quel giorno. Altro non so.
Capo h): non è vero.”.
35. Dopo alcuni rinvii per mancata comparizione del test, nell'udienza del 12/07/2018 è stato sentito (dal giudice onorario che collaborava con lo scrivente nella fase istruttoria) il testimone , indicato dalla parte convenuta, il quale ha così risposto sui Testimone_2 capitali ammessi della seconda memoria prevista dall'articolo 183 cc depositata il
31/01/2011:
“Capo a): è vero, all'incirca era quel periodo. ADR - io al tempo avevo una mia ditta ed ero stato incaricato da di fare alcuni lavori nella lottizzazione. ADR Io ho Parte_1 decespugliare e passavo dei corrugati nel cantiere di lottizzazione due volte la settimana per circa due mesi totali.
Capo c): Quando ho lavorato in cantiere della , NO non c'era ogni giorno ma Pt_1 veniva un paio di giorni alla settimana (mi riferisco ai giorni in cui ero in cantiere).
Capo d): in cantiere c'era solo la che faceva urbanizzazione (metteva le cordonate CP_3 nei marciapiedi e tutto il resto), io (per i due mesi di cui ho detto), e poi : non ho Pt_1 visto altre imprese mentre lavoravo lì.
Capo f): quando c'ero io era sempre presente.
Capo h): non è vero.”.
36. Il giudice ha fissato l'udienza del 07/11/2019 per gli incombenti previsti dall'articolo 281- sexies cpc ed ha assegnato le parti il termine di 30 giorni prima per deposito di note.
37. Con atto depositato il 21/06/2019 ha chiesto l'emissione di ordinanza “ex art. Parte_1
186-bis e/o quater c.p.c.” a carico di e dell'ing. Controparte_3
per il pagamento di 650.000,00 euro “e/o comunque della Controparte_4 somma non contestata risultante dalla consulenza tecnica in atti pari ad Euro 320.096,00, riconosciuto come dovuto e non contestato”
38. Il giudice ha fissato l'udienza del 23/10/2019 per la comparizione delle parti.
39. Il 26/06/2019 le parti hanno depositato istanza di differimento dell'udienza comunicando che avevano intavolato trattative finalizzate alla definizione bonaria della controversia.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 50 40. Il giudice ha differito l'udienza al 12/02/2020, nella quale le parti hanno chiesto un ulteriore rinvio Per coltivare le trattative volte alla conciliazione, rinvio che il giudice ha accordato per l'udienza del 29/04/2020, a sua volta differita al 01/07/2020 con decreto del
20/03/2020, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 08/03/2020 n. 11, dettato per il periodo della pandemia.
41. ha introdotto il sub-procedimento cautelare in corso di causa n. 8535- Parte_1
1/2010 AC, a mezzo ricorso depositato il 05/03/2020, , nel quale: Parte_1
41.1 ha esposto:
41.1.1 che la causa n. 8535/2010 AC era totalmente istruita, posto che:
a) erano state espletate tutte le prove;
b) era stata acquisita la relazione di Consulenza tecnica svolta al procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo 9983/09 AC, con la quale era stato accertata
“l'esistenza di innumerevoli vizi e difformità nelle opere realizzate a favore della committente da con la direzione lavori dell'ing. Parte_1 Controparte_3
, e stima in complessivi Euro 320.096,00 i costi per la loro Controparte_4 eliminazione”;
c) l'istruttoria svolta non aveva confutato gli esiti della relazione già agli atti circa la responsabilità di e dell'ing. ; Controparte_3 Controparte_4
41.1.2 che , per sua stessa ammissione, si trovava in una CP_3 Controparte_3
«situazione di rilevante e preoccupante difficoltà finanziaria, dettata sia dalle tensioni economiche, sia dall'esito di talune controversie in corso interrotte per l'intervenuto fallimento delle società debitrici», così da averla costretta a presentare istanza di condanna anticipata di in diversa causa per tentare di ottenere Parte_1 immediatamente il pagamento della somma di circa 30.000,00 euro, la cui debenza era contestata;
41.1.3 che aveva inoltre alienato beni di sua proprietà ai Controparte_3 suoi soci e amministratore;
41.1.4 che l'ing. era proprietario di immobili di valore esiguo e Controparte_4 comunque considerevolmente inferiore rispetto ai crediti maturati da;
Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 51 41.2 ha chiesto: “l'Ill.mo Signor Giudice Voglia concedere con provvedimento inaudita altera parte sequestro conservativo sui beni di e dell'ing. Controparte_3
sino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 600.000,00, Controparte_4
e/o comunque della somma non contestata risultante dalla consulenza tecnica in atti pari ad Euro 320.096,00, riconosciuto come dovuto e non contestato.”;
41.3 ha prodotto documenti così denominati:
“1) Copia istanza di anticipazione udienza nel procedimento RG 1656/12;
2) copia visura Controparte_3
3) copia visura Persona_1
4) copia visura ing. ”. Controparte_4
42. Con decreto del 05/01/2021, il giudice ha fissato l'udienza del 07/01/2021 per la comparizione delle parti, ritenendo non vi fossero le condizioni per provvedere inaudita altera parte.
43. I convenuti si sono costituiti in giudizio nel sub-procedimento n. 8535-1/2010, a mezzo comparsa depositata il 05/01/2021, con la quale:
43.1 hanno sostenuto che difettava il fumus boni iuris, perché:
43.1.1 il CTU del procedimento di ATP, alle pagine 31 e 32 della sua relazione, aveva affermato che se le reti idrica e fognaria fossero state regolarmente collaudate e prese in carico dagli enti gestori competenti, e, quindi, ritenute pienamente idonee, l'importo del credito di verso avrebbe dovuto essere decurtato dei costi per Pt_1 CP_3 emendare i vizi, stimati in euro 31.175,36 ed euro 22.180,00, situazione che si era verificata, laddove gli atti di collaudo e presa in carico delle reti erano stati
“regolarmente ottenuti dalla società resistente. (doc. n. F allegato in causa R.G.
8535/2010 e docc. nn. 1 e 2 del presente giudizio)”; pertanto, bastava “una semplice operazione matematica per comprendere come il quantum portato in perizia, quale costo per l'eliminazione degli asseriti vizi” fosse “la minor somma di euro 266.740,64
e, non il preteso importo di euro 320.096,00!”
43.1.2 la relazione dell'ATP era basata sul contratto di appalto d'opere inizialmente sottoscritto dalle parti, ma poi superato in corso d'opera in seguito alla variante
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 52 contrattuale approvata dalle parti col verbale di concordamento nuovi prezzi (doc. n. 6 comparsa di costituzione e risposta), nel quale erano state “modificate la tipologia delle lavorazioni, le modalità di esecuzione e quantità delle opere, determinando, quindi, la conclusione di un nuovo e diverso contratto di appalto di opere”;
43.1.3 l'attrice in sede di ATP aveva surrettiziamente omesso di versare produrre “la predetta modificazione contrattuale”, che era “stata segnalata dalla
[...] al CTU, purtroppo tardivamente, circostanza per la quale l'Ing. Controparte_3
, per sua stessa ammissione, non l'ha [aveva] potuta prendere in Per_2 considerazione, effettuando quindi una valutazione irreparabilmente errata in quanto riferita ad un contratto di appalto di opere superato”, come affermato dallo stesso
CTU a pag. 12 della “sintetica valutazione del C.T.U. sulle osservazioni formulate dai resistenti”;
43.1.4 le opere di urbanizzazione realizzate da erano state Controparte_3 definitivamente collaudate dal Comune di Sarroch (doc. n. 3 comparsa proc. cautelare), Ente proprietario delle stesse, “con svincolo delle fideiussioni (doc. n. 4) in capo alla ; Parte_1
43.1.5 il collaudo definitivo ricomprendeva tutte le opere di urbanizzazione commissionate alla oltre ad una parte di quelle eseguite da altri Controparte_3 soggetti, come pacificamente attestato in causa;
43.1.6 l'articolo 11 del contratto d'appalto stipulato da e Controparte_3 revedeva che la garanzia sulle opere fosse prestata sino all'emissione Parte_1 del certificato di collaudo;
43.1.7 quando depositò il ricorso per ATP le opere non erano più nella sua Parte_1 disponibilità, ma già nel possesso dell'Ente pubblico proprietario, il Comune di
Sarroch, che le aveva ormai definitivamente collaudate e aveva anche svincolato le garanzie fideiussorie;
43.1.8 “Tale collaudo - in possesso solo della e del Comune di Sarroch - Parte_1 regolarmente ottenuto dalla prima che la stessa proponesse il ricorso per Parte_1
ATP (ma intenzionalmente non prodotto nel suddetto giudizio), certifica[va] la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 53 esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere realizzate dalla convenuta”;
43.1.9 la relazione di consulenza tecnica svolta nel procedimento di ATP non poteva essere utilizzata anche per le altre ragioni già esposte nel processo di cognizione e precisamente perché l'ing. : Per_2
− era “andato ultra petita”;
− aveva omesso di svolgere integralmente l'incarico ricevuto;
− non aveva tenuto conto dei documenti calendati nel processo verbale di sopralluogo n. 1 del 9 gennaio 2010;
− non aveva tenuto conto del fatto che alcune opere della rete viaria e dei parcheggi
(pagine 10 e 11 della relazione) non erano state realizzate interamente dalla
“per accordo e per fatti concludenti intercorsi tra le Controparte_3 parti contraenti”;
− non aveva tenuto conto del fatto che aveva dichiarato di aver Parte_1 eseguito le opere di illuminazione pubblica per il tramite di altra impresa (doc. n.
34 allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel proc. di cognizione);
− aveva calcolato i volumi di terra estratti per eseguire gli scavi a sezione obbligata per le reti fognaria e idrica ed elettrica senza tenere conto di quelli effettivamente movimentati, i quali, considerata la dimensione degli scavi a sezioni obbligate in molti tratti, anche per motivi di sicurezza, erano ben superiori ai 50 centimetri stimati erroneamente dal C.T.U
− non aveva tenuto conto del fatto che lo spessore della pavimentazione delle sedi stradali, qualora fosse stato davvero inadeguato in considerazione della natura del sottofondo, era riconducibile ad un errore progettuale dell'arch. ; Per_4 pertanto, le voci di calcolo proposte dal C.T.U. alla pagina 30 della relazione, dal codice rvp.01 alla voce rpv.03 dovevano “essere elise, per una somma complessiva di € 119.800,70.”
− non aveva tenuto conto del verbale di concordamento nuovi prezzi del 20/04/2006
(doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione del proc. di cognizione);
43.1.10 era decaduta dalla facoltà di eccepire la sussistenza di vizi o Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 54 difformità delle opere;
43.1.11 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di cognizione, l'attrice aveva descritto in modo “vago o sommario” i vizi delle opere per cui è causa;
43.2 hanno sostenuto che difettava anche il periculum in mora, perché:
43.2.1 aveva terminato i lavori di urbanizzazione al più Controparte_3 tardi nell'autunno 2008, nel rispetto della data di scadenza del termine di scadenza dalla Concessione Edilizia n. 58 del 30/09/2005 “e, quindi, un anno prima del deposito del ricorso per A.T.P. ed a circa due anni dalla conclusione della gran parte delle opere realizzate dalla (docc. nn. 7, 8, 9, 10, 11 allegati Controparte_3 alla comparsa di costituzione), circostanza ben nota alla (doc. n. 34 Parte_1 allegato alla comparsa di costituzione), tra l'altro anche in virtù del proprio ruolo di
Responsabile dei lavori.”;
43.2.2 “la sussistenza della situazione d'urgenza avrebbe comportato la necessità di un tempestivo intervento da parte della committente, la quale, viceversa, ha [aveva] atteso il decorso di circa un anno prima di ricorrere all'intestato Tribunale, lasciando così che lo stato dei luoghi venisse alterato dal tempo e soprattutto dall'intervento della medesima che tra l'altro provvedeva all'esecuzione di lavori nello Parte_1 stesso cantiere (doc. n. 35 allegato alla comparsa di costituzione).”;
43.2.3 nella causa di cognizione aveva proposto domanda Controparte_3 riconvenzionale per ottenere il pagamento di corrispettivi per circa 200.000 euro “per lavorazioni eseguite”, credito provato “per tabulas dall'odierna resistente, attesa
l'accettazione manifesta e pacifica da parte della delle opere realizzate, Parte_1 stante la relazione sullo stato dei lavori, che indica la tipologia e la quantità dei lavori eseguiti (doc. n. 24 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la quale
è stata sottoscritta per accettazione dalla senza riserva alcuna.”; Parte_1
43.2.4 non vi era prova che i convenuti avessero assunto comportamenti processuali o extraprocessuale che rendessero verosimile il rischio di un depauperamento del loro patrimonio;
43.2.5 le alienazioni richiamate dall'attrice erano state “effettuate per esigenze societarie e di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 55 certo non hanno alcuna finalità fraudolenta, ossia volta a depauperare il patrimonio della , avendo ad oggetto “un appartamento sito in Controparte_3
EL, località Su Planu, valutato circa € 280.000,00 e due ville in avanzata fase di costruzione a Perd'e Sali valutate € 150.000 cadauna, ossia € 300.000, per un totale patrimoniale di € 580.000”;
43.2.6 la visura catastale prodotta da era relativa al precedente Amministratore Parte_1 della , deceduto il 24/10/2020; Controparte_3 Persona_1
43.2.7 tale documento era privo di rilevanza probatoria, atteso che le parti in causa erano la società e l'ing. e che i beni di “non sono CP_3 CP_2 Persona_1 ancora stati acquisiti in successione”;
43.2.8 l'affermazione dalla di “trovarsi in situazione di Controparte_3 rilevante e preoccupante difficoltà finanziaria”, formulata nell'istanza del 23/10/2018 nell'ambito del procedimento n. 1656/2012 assegnato ad altro giudice di questo
Tribunale, non comprovava il pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale, perché in quella causa era stata svolta dall'ing. una consulenza Controparte_24 tecnica d'ufficio (relazione doc. n. 6) che aveva accertato un credito di
[...]
nei confronti di di circa 80.000,00 euro, con Controparte_3 Parte_1 presi interessi e spese;
43.2.9 l'attrice aveva omesso di riferire che difficoltà finanziarie di erano state CP_3 cagionate dalla stessa “la quale, in assenza di un legittimo diritto di CP_25 credito, ha ipotecato un bene immobile del valore di circa un milione di euro!”, in forza del decreto ingiuntivo n. 1867/12 reso nel procedimento n. 5749/012 R.A.C., cron. n. 2485, iscrivendo ipoteca sul capannone di proprietà di
[...]
(doc. n. 8), a garanzia di un presunto credito di circa euro Controparte_3
50.000,00;
43.2.10 aveva fatto opposizione “con vittoria in due Controparte_3 gradi di giudizio (docc. nn. 9 e 10)”;
43.2.11 non aveva ancora provveduto al pagamento delle spese Parte_1 liquidate dalla Corte d'Appello, pari ad euro 6.517,29, di cui euro 4.517,29 per spese
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 56 legali liquidate al lordo della ritenuta d'acconto (€ 3.777,00 per competenze, € 566,55 per spese generali, € 173,74 per cassa avvocati) ed euro 2.000,00, importo liquidato ai sensi dell'art. 96, III comma del cod. proc. civ., ossia per aver resistito in giudizio temerariamente;
43.2.12 avverso la sentenza d'appello da aveva fatto ricorso per Parte_1
Cassazione;
43.2.13 veva proposto controricorso;
Controparte_3
43.2.14 aveva chiesto più volte la cancellazione Controparte_3 dell'ipoteca suddetta, in quanto priva di legittimo titolo, depositando da ultimo anche ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. n. 11);
43.2.15 l'ing. vantava un credito di euro 230.000,00 per capitale ed CP_2 interessi nei confronti di “in forza del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2800/2011, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 22.12.2011”, in virtù del quale aveva “incardinato la procedura esecutiva immobiliare distinta al numero RGE
120/2017 (doc. n. 12 e 13).”;
43.3 hanno sostenuto che, pertanto, anche qualora fosse risultata creditrice Parte_1 di somme pretese nel proc. 8535/2010 AC, i relativi importi avrebbero dovuto essere compensati coi crediti vantati dalla e dall'Ing. Controparte_3
. CP_2
43.4 Hanno prodotto documenti così denominati:
“1) Verbale di deliberazione IU
2) Verbale di accertamento e consegna
3) Collaudo a titolo definitivo
4) Svincolo fideiussioni
5) Provvedimento reso dal dott. in data 25/02/2013 6) CTU a firma Ing. Per_7
Controparte_24
7) Decreto ingiuntivo n. 1867/12 (R.A.C. n. 5749/012 – . 2485) CP_26
8) Nota iscrizione ipoteca giudiziale
9) Sentenza n. 2832/2017 resa dal Tribunale di Cagliari
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 57 10) Sentenza n. 292/2020 resa dalla Corte D'Appello di Cagliari in data 21/05/2020
11) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
12) Pignoramento immobiliare contro la Parte_1
13) Nota di trascrizione del pignoramento immobiliare.”
44. Nell'udienza del 07/01/2021, sia nel procedimento di cognizione che nel sub procedimento cautelare, il giudice ha svolto ha un approfondito tentativo di conciliazione, illustrando alle parti le questioni controverse e quelle intorno ai quali occorrevano approfondimenti peritali. Le parti hanno chiesto rinvio per valutare la possibilità di conciliarsi.
45. Nelle successive udienze del 21/01/2021 e del 20/02/2021 (proc. n. 8535/2010 e 8535-
1/2010) le parti hanno chiesto ulteriori rinvii, sempre ai fini conciliativi.
46. Nell'udienza del 22/04/2021 (proc. n. 8535/2010 e 8535-1/2010) le parti hanno dichiarato di non essere riuscite ad accordarsi ed il giudice ha fissato l'udienza del 04/11/2021 per valutare se fosse necessario disporre approfondimenti peritali, nella quale le parti hanno concordemente richiesto un nuovo rinvio per entrambi procedimenti, per verificare la possibilità di definire il contenuto degli approfondimenti peritali da richiedere al giudice, rinvio accordato per l'udienza del 09/03/2022.
47. In data 07/03/2022 e 08/03/2022 (proc. n. 8535/2010 e 8535-1/2010) le parti hanno depositato istanze concordi di differimento dell'udienza, che il giudice ha accordato, con decreto del 09/03/2022, per il giorno 06/07/2022. In quest'ultima udienza le parti hanno chiesto ancora un nuovo differimento ai fini conciliativi, accordato per il 03/11/2022.
48. Nell'udienza del 03/11/2022 (proc. n. 8535/2010 e 8535-1/2010) i difensori hanno dichiarato che le trattative finalizzate alla conciliazione non erano andate a buon fine e hanno chiesto l'assegnazione di un termine, scadente nel 2023, per il deposito di note funzionali a chiedere eventuali integrazioni istruttorie e per formulare quesiti da sottoporre al consulente tecnico d'ufficio. Il giudice ha rinviato l'udienza del 29/03/2023 ed ha assegnato alle parti il termine di 10 giorni prima per il deposito di note.
49. Il 16/03/2023, nel procedimento di cognizione n. 8535/2010 AC, i convenuti hanno depositato una nota con la quale:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 58 49.1 hanno ribadito l'eccezione di decadenza relativa alla denuncia dei vizi, sostenendo che quanto riferito dai testimoni indicati dall'attrice con riguardo alle denunce verbali dei vizi relativi ai cordoli, che il geometra OBINO avrebbe fatto nel 2007 e nel 2008, fosse incompatibile con la relazione sullo stato dei lavori dallo stesso firmata nel 2008;
49.2 hanno ribadito l'eccezione di inammissibilità dalla consulenza tecnica d'ufficio fatta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, sostenendo:
49.2.1 che difettassero i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, in quanto a loro dire come in costruzioni srls aveva terminato i lavori di urbanizzazione al più tardi nell'autunno del 2008, nel rispetto del termine di validità della concessione di edilizia n. 58 del 30/09/2005, scaduto nel dicembre del 2008;
49.2.2 che il CTU fosse “andato ultra petita” considerato che:
− il giudice lo aveva incaricato di appurare i vizi di “realizzazione” delle opere eseguite da e non i vizi del “progetto” posto a Controparte_3 base del contratto d'appalto stipulato dalle parti;
− “anziché limitarsi alle sole verifiche funzionali, ancora da concludersi, come scritto nell'atto di collaudo del 28 Aprile 2006, ha svolto altre operazioni, con esclusione delle verifiche funzionali stesse, omettendo di svolgere integralmente
l'incarico ricevuto”
49.3 hanno criticato nel merito la CTU, osservando quanto segue:
49.3.1 “con riguardo ai documenti calendati nel processo verbale di sopralluogo del 9 gennaio 2010 dove, incomprensibilmente, il dopo avere fatto richiesta all'ente locale competente, mediante raccomandata AR13470165948-4 del 14 gennaio 2010, onde poter visionare copia delle periodiche relazioni del d.l. sull'andamento dei lavori, documenti sui quali accetta un'istanza di produzione del C.T.P. della ma Parte_1 che poi non utilizza né menziona in alcun modo o finalità nel proseguo della consulenza”;
49.3.2 “su sollecitazione del C.T.P. della l'Ing. trascura di Controparte_3 Per_2 domandare al Comune di Sarroch (CA) documenti in potenza favorevoli al resistente, quali i processi verbali di collaudo in corso d'opera, con ogni conseguente e legittimo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 59 dubbio sulla parzialità dell'indagine, atteso che omette in tale stessa missiva racc.
A/R n. 13470165948-4 del 14 gennaio 2010, di richiedere la copia degli avvenuti collaudi in corso d'opera così come indicati dall'Ing. ”; Per_3
49.3.3 il CTU non aveva tenuto conto del fatto che nel verbale di sopralluogo numero 1 del
09/01/2010, allegato alla relazione peritale, le parti avevano dato atto che le opere di illuminazione pubblica le aveva eseguite per il tramite di altre imprese;
Parte_1
49.3.4 per quanto riguarda i calcoli dei movimenti di terra e delle reti fognarie, a pagina 12 della relazione di consulenza il C.T.U. rimandava agli allegati W 1-2-3, nei quali il calcolo dei volumi era fatto senza tenere conto della reale dimensione degli scavi a sezione obbligata per la rete fognaria e, di conseguenza, dei volumi di terra effettivamente movimentati, che erano ben superiori ai 50 cm stimati dal c.t.u.; tali doglianze erano state fatte dal CTP pagina 2 delle sue osservazioni, ma il CTU non ne aveva tenuto conto;
il CTU avrebbe dovuto invece tenere conto dei volumi di terra effettivamente estratti sulla base dei calcoli che erano “stati consegnati dalla
[...] alla (doc. n. 25 allegato alla comparsa di costituzione)”; Controparte_3 Parte_1
49.3.5 “alle pagine 12, 13 e 14 della relazione tecnica, l'Ing. effettua delle Per_2 quantificazioni, le quali si appalesano erronee, per i motivi esposti nella relazione a firma dell'Ing. pagg. 2 – 3, laddove corre l'obbligo di evidenziare come a Per_3 seguito delle osservazioni del C.T.P., l'Ing. correggeva parzialmente il suo Per_2 iniziale elaborato.”;
49.3.6 quanto al vizio relativo l'inadeguato spessore della pavimentazione stradale in ragione delle caratteristiche del sottofondo, il C.T.U. non avevo tenuto conto del fatto che il vizio era stato causato da un errore progettuale dell'architetto , incaricato da Per_4
il quale aveva utilizzato lo stesso metodo C.B.R. utilizzato dal CTU, Parte_1 consistente in una prova di laboratorio sul terreno di sottofondo, finalizzata ad ottenere l'indice di portanza C.B.R. (pagina 15 della relazione del C.T.U.), errore del quale non doveva rispondere né l'appaltatrice né il direttore dei lavori, perché il progettista – nella sua alle pagine 4 e 5 della “relazione tecnica” a corredo del progetto (allegata come doc. n. 5 alle osservazioni del C.T.P. di – aveva CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 60 esposto di avere verificato con prove di laboratorio le caratteristiche della fondazione stradale;
49.3.7 a quanto esposto conseguiva che le voci di calcolo proposte dal C.T.U. alla pagina 30 della relazione, “che vanno dal codice rvp.01 alla voce rpv.03 debbono essere elise, per una somma complessiva di € 119.800,70.”;
49.3.8 quanto al cordolo in granito il C.T.U. non aveva tenuto del “verbale di concordamento nuovi prezzi” del 20/04/ 2006 (doc. n. 6 comparsa di costituzione e risposta), indicato al C.T.U. dal CTP di ing. oltre che verbalmente, nel corso dei CP_3 Per_3 sopralluoghi, anche nelle sue osservazioni scritte alla relazione del CTU;
49.3.9 alla pagina 23 della relazione, il C.T.U. affermava essere assente il misuratore di portata, assunto smentito dalla nota datata 06/10/2008 (doc. n. 16 atto di citazione) in cui omunicò ad “la regolare esecuzione dell'opera Parte_1 CP_7
e il corretto funzionamento del misuratore di portata ivi installato”;
49.3.10 gli importi per completare le reti idrica e fognaria, stimati dal CTU rispettivamente in 31.175,36 euro e 22.180,00 euro, non erano dovuti, perché: a) il
C.T.U., alle pagine 31 e 32 dell'elaborato peritale, aveva affermato che, salvo contrastanti indicazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per il collaudo per la gestione, le reti idrica e fognaria erano accettabili;
b) gli Enti competenti non avevano mosso rimostranze ed anzi le avevano apprezzate nel verbale collaudo n. 4 del 28/04/2006, sottoscritto (doc. n. 10 allegato all'atto di citazione e doc. F convenuti);
49.3.11 pertanto, bastava “una semplice operazione matematica per comprendere come il quantum portato in perizia, quale costo per l'eliminazione degli asseriti vizi, sia la minor somma di euro 266.740,64 e, non il preteso importo di euro 320.096,00!”;
49.4 hanno insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da sostenendo che quest'ultima avesse provato “per Controparte_3 tabulas” un credito di circa 200.000,00 “per lavorazioni eseguite”, “attesa l'accettazione manifesta e pacifica da parte della delle opere realizzate, stante la relazione Parte_1 sullo stato dei lavori, che indica la tipologia e la quantità dei lavori eseguiti (doc. n. 24
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 61 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la quale è stata sottoscritta per accettazione dalla senza riserva alcuna”; Parte_1
49.5 hanno insistito per il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da a carco dell'ing. , in quanto generica nella parte in cui l'attrice Parte_1 CP_2 sosteneva “che, nella sua qualità di Direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare
l'esecuzione delle opere, segnalando alla committenza eventuali inadempimenti, ha del tutto disatteso gli obblighi assunti.”, e comunque perché infondata, considerato che il professionista aveva eseguito diligentemente l'incarico “di sorveglianza delle opere, effettuando visite periodiche sul cantiere, onde controllare l'esecuzione dei lavori nelle varie fasi di realizzazione, attestabili, altresì, dai processi verbali di collaudo in corso
d'opera ai quali era sempre presente (docc. nn. 7, 8, 9, 10, 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), nonché prestando in maniera continuativa attività di consulenza in favore della committenza.”;
49.6 hanno chiesto che la causa venisse decisa in quanto sufficientemente istruita.
50. Il 17/03/2023 l'attrice ha depositato (sia nel proc. n. 8535/2010 che nel proc. 8535-
1/2010) una nota con la quale:
50.1 ha esposto:
50.1.1 che, nonostante i ripetuti tentativi di conciliazione esperiti anche grazie all'intermediazione del giudice, nessun accordo era stato raggiunto;
50.1.2 che aveva dismesso tutto il proprio patrimonio, Controparte_3 cedendo i propri beni per un valore irrisorio ad una nuova società riconducibile a figlio di e fratello dell'ing. Persona_8 Persona_1 CP_4
;
[...]
50.1.3 di avere promosso azione revocatoria davanti a questo Tribunale (proc. 1606/2021
AC);
50.2 ha insistito per il sequestro sui beni di e dell'ing. per Controparte_3 CP_2
l'importo di euro 500.000,00;
50.3 ha prodotto un documento così denominato: “1) copia contratto di compravendita
e CoBuilding S.r.l.”. Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 62 51. Nell'udienza del 29/03/2023 (proc. n. 8535/2010) l'attrice ha chiesto l'assegnazione di un termine per controdedurre sulle note della convenuta, la quale si è opposta. Il giudice ha rinviato all'udienza del 27/04/2023 ed ha assegnato un termine per il deposito di note ed ha rinviando alla stessa data anche l'udienza data l'udienza del procedimento cautelare (n.
8535-1/2010)
52. Il 20/04/2023 l'attrice ha depositato (sia nel proc. n. 8535/2010 che nel sub-proc. 8535-
1/2010) le sue note con le quali:
52.1 ha ribadito le difese già svolte nelle note del 26/09/2012 e nella prima memorie ex art. 183 c.p.c., riguardo all'eccezione di decadenza dal diritto di dolersi dei vizi delle opere appaltate;
52.2 quanto all'eccezione di inammissibilità dell'ATP per mancanza dei presupposti di legge, ha obiettato, che quando venne promosso l'ATP sussistevano il fumus boni iuris e il periculum in mora, considerato:
52.2.1 che rifiutava di collaborare ad una verifica in Controparte_3 contraddittorio dei lavori svolti, come contrattualmente previsto;
52.2.2 che il direttore dei lavori ing. non presentava alla committenza Controparte_27 alcun documento relativo al lavoro svolto da e si era reso irreperibile;
CP_3
52.2.3 che aveva pagato a la complessiva somma di 783.013,50 euro, ben Pt_1 CP_3 superiore ai 514.906,50 euro oltre IVA preventivati;
52.2.4 che e l'ing. comunicarono a l'ultimazione delle opere CP_3 CP_2 Pt_1 nel giugno 2009;
52.2.5 che e l'ing. rifiutavano di verificare in contraddittorio le opere;
CP_3 CP_2
52.2.6 che la realizzazione della lottizzazione doveva continuare;
52.2.7 che l' aveva già richiesto a di poter verificare le opere realizzate per CP_28 Pt_1 valutarne l'idoneità;
52.2.8 che prima di dare corso a nuovi lavori i quali avrebbero potuto alterare lo stato dei luoghi occorreva espletare l'accertamento tecnico preventivo;
52.2.9 che i termini previsti nelle concessioni edilizie non coincidevano con quelli contrattualmente pattuiti ed i verbali di collaudo citati dai convenuti (docc. 7, 8, 9, 10,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 63 11 comparsa) costituivano “semplice verifica di avanzamento lavori e non accertano il corretto adempimento di – e del Direttore Lavori – agli obblighi Controparte_3 contrattualmente assunti”;
52.2.10 che il tempo trascorso dalla conoscenza da parte di dell'abbandono Pt_1 del cantiere da parte di e del direttore dei lavori e l'espletamento dell'ATP CP_3 era minimo e riconducibile all'ingenuo tentativo di di perseguire una Pt_1 soluzione bonaria della vicenda;
52.2.11 che i lavori eseguiti direttamente da si erano svolti in altre zone della Pt_1 lottizzazione, senza nessuna sovrapposizione con le opere realizzate da
[...]
; Controparte_3
52.2.12 che non era vero che avesse portato “via dal sottofondo delle strade Pt_1 strati di sabbia che avrebbe dovuto mettere sotto le tubature e non ha messo” CP_3
o avesse “alterato la granatura della ghiaia utilizzata da al solo fine di CP_3 intentare causa per inadempimento a OM RU e al Direttore Lavori”;
52.3 circa i risultati dell'ATP e dell'istruttoria ha sostenuto quanto segue:
52.3.1 la CTU aveva provato inadempimenti di e del direttore di lavori, il quale CP_3 avrebbe dovuto vigilare circa la corretta esecuzione delle opere;
52.3.2 all'ATP avevano partecipato tutte le parti in causa, assistite dai rispettivi legali e con i propri consulenti tecnici, i quali avevano avuto modo di depositare proprie controdeduzioni alla relazione del CTU, il quale aveva a sua volta replicato;
52.3.3 il procedimento si era articolato in oltre dieci sedute, alle quali avevano partecipato tutte le parti con rispettivi consulenti;
52.3.4 tutte le verifiche e gli accertamenti eseguiti dal CTU eran stati “approvati e autorizzati in contraddittorio tra le parti nel corso dei numerosi incontri”;
52.3.5 ogni doglianza in merito era quindi da ritenersi tardiva, oltre che infondata;
52.3.6 la relazione tecnica era stata ammessa dal giudice nel presente procedimento;
52.3.7 nessun ulteriore accertamento tecnico doveva essere eseguito dal punto di vista tecnico;
52.3.8 era pacifico che avesse eseguito in proprio altre lavorazioni relative alla rete Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 64 viaria ed ai parcheggi, ma in altre zone della lottizzazione non sovrapponibili a quelle eseguite da CP_3
52.3.9 come detto a pagina 11 della prima memoria ex art. 183/6 cpc, esonerò Pt_1 dall'esecuzione dei lavori relativi all'impianto di illuminazione nel maggio CP_3 del 2008, incaricando altra impresa;
52.3.10 a quell'epoca tali lavori avrebbero dovuto essere già ultimati, così come tutte le opere di urbanizzazione oggetto dell'appalto;
52.3.11 i movimenti di terra stimati da e sui quali la convenuta basava le sue CP_3 pretese, non erano supportati da alcuna fotografia o documento atto a dimostrare la maggior quantità pretesa;
52.3.12 e l'ing. non avevano mai consegnato alla committente CP_3 CP_2 né prodotto in giudizio i libretti di misura dei movimenti terra ed i rapporti di rilievo dei volumi di scavo in roccia, come già fatto notare dal CTU;
52.3.13 il consuntivo lavori allegato da alla lettera in data 08/06/2009 (doc. 24 CP_3 di convenuta), compilato unilateralmente da comprendeva “lavori non CP_3 eseguiti, lavori male eseguiti, e nuovi prezzi non concordati tra le parti”;
52.3.14 alla luce delle contestazioni della committenza, trattandosi di appalto a misura, sarebbe stato onere della stessa fornire prova rigorosa circa l'esecuzione delle voci indicate nel computo metrico, la loro realizzazione a regola d'arte e l'esistenza di accordi relativi ai nuovi prezzi, ma nessuna prova era stata fornita;
52.3.15 l'esecuzione delle opere e la loro rispondenza alle regole dell'arte era già smentita dall'esito dell'espletato ATP;
52.3.16 sarebbe stato onere del direttore dei lavori verificare la contabilità di cantiere e segnalare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto inizialmente;
52.3.17 alle pagine 12, 13 e 14 della relazione di CTU, laddove il Consulente Tecnico aveva accolto le doglianze mosse dal CTP di e Controparte_3 dell'ing. , nessuna contestazione era stata sollevata da;
CP_2 Pt_1
52.3.18 il cordolo in granito messo in opera da con la Controparte_3 supervisione del direttore dei lavori non corrispondeva se non in minima parte a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 65 quanto commissionato e pagato da;
Parte_1
52.3.19 il verbale di concordamento di nuovi prezzi (doc. 6 comparsa), sul quale i convenuti fondavano le loro obiezioni, “non è riconosciuto da che fin da subito Pt_1 ne ha contestato la valenza (Memorie ex art. 183 c.p.c., n. 1, pagina 3)”, in quanto “si tratta di un mero prospetto al computer, al quale non può attribuirsi il valore che pare dargli controparte” ed “esula dalla previsione di cui agli artt. 13 e 15 del contratto
d'appalto”;
52.3.20 “anche a voler attribuire a tale documento la valenza di accordo tra le parti” occorreva osservare che “lo stesso non varia le tipologie del materiale che doveva essere fornito da o i metodi costruttivi e/o comunque non varia i criteri di CP_3 posa del materiale stesso”;
52.3.21 il CTU aveva infatti accertato che sui cordoli che dovevano essere larghi cm 10
e lunghi tra cm 40 e 60, solo il solo il 15% del campione esaminato presentava larghezza maggiore o uguale a cm 10 e lunghezza uguale o superiore (seppure di pochi centimetri) a cm 40;
52.3.22 il Direttore Lavori avrebbe dovuto rilevare immediatamente l'inadempimento dell'impresa appaltatrice;
52.3.23 fatto che le reti fognaria e idrica erano state prese in carico dall'Ente gestore competente nulla toglieva all'obbligo della corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice;
52.3.24 il CTU aveva verificato che non aveva realizzato gran parte delle CP_3 opere contrattualmente appaltate e che per tali lavori era stata pagata;
52.3.25 il collaudo della rete idrica vi era stato;
52.3.26 aveva ha richiesto ed ottenuto il pagamento del Controparte_3 corrispettivo di opere relative all'impianto idrico e fognario che non aveva realizzato;
52.3.27 il CTU, in occasione di tutti i saggi, aveva accertato:
− la mancanza di uno strato di sabbia al di sotto delle tubazioni posate (elemento indispensabile nel terreno in esame), nonché la presenza di un quantitativo minimo di sabbia al di sopra delle stesse, in seguito al reinterramento delle tubature;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 66 − che la sabbia utilizzata da con la vigilanza del Direttore dei Controparte_3
Lavori, era inidonea all'uso, trattandosi di sabbia salmastra che aveva corroso diverse valvole e negli anni aveva provocato ripetute perdite di acqua e liquami;
52.3.28 era stata l' “a contestare l'esecuzione delle opere (doc. 9 allegato CP_5 all'atto di citazione)”;
52.3.29 era evidente la responsabilità del Direttore dei Lavori “per non aver indicato al committente (che dovrebbe tutelare) la mancata realizzazione delle opere e/o la difformità di esecuzione e il non rispetto delle norme”;
52.3.30 il doc. 6) prodotto dai convenuti era privo di “valore” e “rilevanza probatoria”; si trattava “di un mero prospetto al computer, al quale non può attribuirsi la valenza che pare dargli controparte, e che esula dalla previsione di cui agli artt. 13 e 15 del contratto d'appalto”, come era “comprovato dalla circostanza che la stessa
[...]
costituitasi nell'ATP e partecipando a tutti gli incontri peritali non ne CP_3 abbia mai fatto menzione”; infatti, CO COSTRUZIONE non aveva “potuto fornire circa tempi e luoghi nei quali l'accordo per i nuovi prezzi si sarebbe formalizzato, nonostante la puntuale contestazione di ; Pt_1
52.3.31 “anche a voler accedere alla tesi avversa, lo stesso avrebbe ad oggetto solo esclusivamente tre Nuovi Prezzi, tra i 16 Nuovi Prezzi indicati da controparte nei propri computi metrici (NP è la sigla adottata nei computi metrici prodotti da controparte per indicare i nuovi prezzi) (doc. 24 di controparte)”;
52.3.32 nessun collaudo finale delle opere era stato ancora fatto;
52.3.33 le opere non potevano essere concluse se non dopo “importanti interventi” effettuabili “solo dopo la conclusione del presente procedimento, con grave ulteriore danno per e tutti i lottizzanti”; Pt_1
52.3.34 le opere erano “nella disponibilità di al momento dell'effettuazione Pt_1 dell'ATP” e lo erano ancora al tempo del deposito della memoria;
52.3.35 non era vero che i collaudi effettuati dal Comune di Sarroch “possano in alcun modo accertare «la esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere realizzate dalla convenuta», trattandosi come già detto più volte di meri accertamenti “quantitativi”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 67 52.3.36 “anche a voler accedere alla avversa affermazione secondo cui il Comune avrebbe preso in carico tutte le opere realizzate da […] restava il fatto che CP_3
l'appaltatrice aveva percepito corrispettivi per lavori non eseguiti o comunque inesatti o viziati e che il direttore dei lavori ing. era stato retribuito per un CP_2 incarico che non aveva svolto;
52.3.37 non era vero che avesse concluso la realizzazione delle opere nei CP_3 termini contrattualmente previsti;
52.4 riguardo alla domanda riconvenzionale di ha Controparte_3 sostenuto quanto segue:
52.4.1 le “lavorazioni asseritamente compiute da , state tutte Controparte_3 Pt_6 contestate da;
Pt_1
52.4.2 in merito alla quantità, qualità e ammontare dei lavori asseritamente svolti - nessuna prova era stata fornita da Controparte_3
52.4.3 il documento n. 24 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta non era
“sottoscritto da ”; Pt_1
52.5 riguardo alle difese svolte dall'ing, , ha ribadito: CP_2
52.5.1 che il direttore dei lavori aveva “agito in spregio dell'incarico ricevuto”, che era
“figlio dell'allora amministratore della e che era la CP_3 Controparte_3 società della famiglia ”; CP_2
52.5.2 che, “nonostante il gravissimo inadempimento dell'ing. ed i gravissimi CP_2 danni provocati a con il proprio comportamento, anche deontologicamente Pt_1 inaccettabile, l'ingegnere otteneva l'emanazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro per asserite prestazioni professionali non Pt_1 pagate - tra l'altro azionate anche in questo procedimento (documenti prodotti all'udienza del 02.03.2012)”;
52.5.3 che, pertanto, “ - pur sicuramente creditrice dell'ing. - si trova[va] Pt_1 CP_2 sottoposta ad esecuzione forzata per opera del medesimo (Tribunale di Cagliari- Res
120/2017)”;
52.6 ha ribadito che dopo l'inizio della causa era stata Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 68 posta in liquidazione e si era disfatta del suo patrimonio, rendendosi “totalmente incapiente”;
52.7 ha esposto che l'unica garanzia del credito era pertanto il patrimonio dell'ing.
, per gran parte costituito da beni trasferitagli dalla stessa Controparte_4 [...]
; Controparte_3
52.8 ha chiesto che venisse “concesso l'invocato sequestro dei beni sino alla concorrenza di Euro 500.000,00.”.
53. Il 20/04/2023 i convenuti hanno depositato nel sub-procedimento cautelare n. 8535-
1/2010 AC una memoria con la quale:
53.1 dopo avere ripetuto le difese svolte nella comparsa di costituzione e risposta del proc. cautelare, hanno aggiunto:
53.1.1 che – anche a voler concedere di considerare ammissibile la consulenza tecnica per
ATP – dall'elencazione e quantificazione delle voci di lavorazione delle opere contenuta anella relazione peritale dell'ing. , emergeva un debito di Per_2 [...] verso di 66.740,64 euro;
Controparte_3 Parte_1
53.1.2 che l'ing. era titolare del diritto di proprietà di un appartamento sito in CP_2
EL, località Su Planu, valutato circa € 280.000,00 e di due ville in avanzata fase di costruzione a Perd'e Sali, valutate € 150.000 ciascuna;
53.1.3 che Ing. non solo nel corso degli anni non aveva dimesso alcuno dei CP_2 propri beni, ma addirittura, nell'anno 2021, aveva acquisito la nuda proprietà di un appartamento sito nel Comune di Cagliari (doc. n. 14), la cui valutazione (riferita alla nuda proprietà) era di circa 270.000,00 euro;
53.1.4 che pertanto il valore del patrimonio dell'ing. era di circa 850.000,00 CP_2 euro;
53.1.5 che dalla visura camerale storica della (doc. n. 15) emergeva Controparte_3 che , genitore di , era stato Amministratore Persona_1 Persona_8
Unico della società dal 20 maggio 1987 e che era deceduto il 24/10/2020;
53.1.6 che da allora era diventato amministratore di Persona_8 [...]
; Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 69 53.1.7 che “aveva quale scopo quello di far crescere e continuare a Persona_8 gestire la propria società la Co.Bulding S.r.l., costituita nell'anno 2016 (doc. n. 16).”
53.1.8 che “proprio nell'ottica del passaggio tra il vecchio ed il nuovo e per la continuità dei rapporti tra le due società, il sig. ha [aveva] trasferito i beni Persona_8 immobili dalla prima società all'altra, ACCOLLANDO alla nuova società i debiti della prima!
53.1.9 che, pertanto, “Nell'operazione descritta non emerge[va] in alcun modo lo spirito fraudolento che asserisce controparte”;
53.1.10 che era ad essersi “spogliata” del proprio atteso che con Parte_1 contratto preliminare in data 06/07/2020, trascritto presso la competente Agenzia del
Territorio in data 08/07/2020 ai nn. 15767/11516, aveva trasferito al
[...]
, figlio dell'amministratrice della società, nonché testimone escusso Tes_6 nella causa di merito, il fabbricato sito in Sarroch, Località Cala VO, distinto al
NCEU al foglio 39 particella 739 (doc. n. 17);
53.1.11 che in data 03/03/2021 stata trascritta nella competente Agenzia del Territorio
(doc. n. 18) domanda di esecuzione in forma specifica, promossa da Parte_7
“che coinvolge quasi tutti i terreni ed i fabbricati di proprietà della
[...] Pt_1
[...]
53.1.12 che, inoltre, dalla disamina della visura camerale della Parte_7
(doc. n. 19) si evinceva come l'amministratore unico e socio maggioritario della stessa fosse il , anch'egli figlio dell'amministratrice della Controparte_29 Pt_1
[...]
53.1.13 che e l'ing. Controparte_3 Controparte_4 vantavano crediti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della ricorrente;
53.1.14 che aveva promosso azione esecutiva Controparte_3 immobiliare distinta al n. 249/2022 del RGE di questo Tribunale per un credito di complessivi 16.681,26 euro, oltre interessi e spese (doc. n. 20);
53.1.15 che l'Ing. aveva promosso azione esecutiva Controparte_4 immobiliare distinta al n. 120/2017 RGE di questo Tribunale per un credito di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 70 117.548,36 euro, oltre accessori, interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 e spese, che aveva abbondantemente ormai superato l'importo complessivo di euro 350.000,00
(doc. n. 12 e 13);
53.1.16 che nel procedimento di esecuzione n. 249/2022 RGE era intervenuta l'Agenzia delle Entrate, per un credito di 370.409,87 euro a carico di Parte_1
(doc. n. 21);
53.1.17 che, pertanto, anche qualora osse risultata creditrice in seguito Parte_1 all'esito vittorioso del giudizio di merito (R.G. 8535/2010), detto credito avrebbe dovuto 0 compensato compensazione coi crediti vantati da Controparte_3
e dall'Ing. ;
[...] CP_2
53.2 hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “instano affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia rigettare l'avverso ricorso, in quanto totalmente infondato, con vittoria delle competenze del presente giudizio, calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014.”;
53.3 hanno prodotto documenti così denominati:
“14) Visura ipocatastale dell'Ing. ; Controparte_4
15) Visura camerale storica della Controparte_3
16) Visura camerale della Co.Building S.r.l.
17) Nota di trascrizione del contratto preliminare in data 8/07/2020 ai nn. 15767/11516
18) Nota di trascrizione domanda di esecuzione in forma specifica
19) Visura camera della Parte_7
20) Atto di pignoramento e di nota trascrizione avverso la Parte_1
21) Intervento dell'Agenzia delle Entrate.”
54. Nell'udienza del 27.04.2023 il giudice si è riservato di decidere.
55. Il 10/07/2024 ha depositato nel procedimento di cognizione n. 8535/2010 AC, e Pt_1 nel procedimento cautelare n. 8535-1/2010 AC un nuovo ricorso cautelare, che è stato anche iscritto come nuovo sub procedimento n. 8535-2/2010 AC, con quale:
55.1 ha esposto:
− che è stata posta in liquidazione ed ha alienato ad una Controparte_3 società tra gli stessi suoi l'unico bene del quale era rimasta proprietaria, costringendo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 71 a promuovere azione revocatoria;
Parte_1
− che era urgente garantire la conservazione delle risorse patrimoniali dell'ing.
; CP_2
− che quest'ultimo è in procinto di incassare il ricavato delle vendite di beni di Pt_1
escussi in forza di una sentenza del Tribunale di Cagliari oggetto di gravame
[...] davanti alla Corte d'Appello;
− che l'udienza per l'approvazione del piano di riparto è fissata per l'11/07/2025;
− che tali somme, una volta incassate potrebbero essere facilmente disperse e/o occultate;
55.2 ha rassegnato queste conclusioni: “insiste affinché venga autorizzato, con provvedimento inaudita altera parte, il sequestro conservativo sui beni dell'ing.
, ed in particolare sulle somme ricavate dalla esecuzione Res Controparte_4
120/2017, sino alla concorrenza di Euro 500.000,00.”.
56. Con decreto del 19/07/2025 il giudice ha disposto la riunione del sub procedimento cautelare n. 8535-2/2010 AC al sub procedimento cautelare n. n. 8535-1/2010 AC
57. Con ordinanza del 19/07/2025, il giudice ha fissato l'udienza del 24/07/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione e la decisione, ai sensi dell'articolo 281- sexies cpc, nella causa di merito n. 8535/2010 AC.
58. Con separata ordinanza, del 19/07/2025, il giudice ha fissato la stessa udienza del
24/07/2025 per la comparizione delle parti nei sub procedimenti cautelari riuniti.
59. In detta udienza è stato reso noto che era stata posta in Controparte_3 liquidazione giudiziale ed il giudice, su istanza congiunta delle parti, ha dichiarato l'interruzione sia del procedimento di merito n. 8535/2010 AC sia del procedimento cautelare in corso di causa n. 8535-1/2010 AC (cui era ormai riunito il n. 8535-2/2010
AC)
60. La causa di merito è stata riassunta da , con ricorso depositato il 31/07/2025. Parte_1
61. Con decreto del 02/08/2025, il giudice ha fissato l'udienza odierna per gli stessi incombenti previsti per quella del 19/07/2025 e quindi per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione, ai sensi dell'articolo 281-sexies cpc.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 72 62. L'ing. si è costituito nella causa riassunta, con comparsa depositata il CP_2
19/09/2025, con la quale ha confermare le precedenti difese, domande, eccezioni e conclusioni.
63. Nell'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale e hanno rinunciato all'ulteriore discussine orale. Il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
****
64. Il contratto stipulato da e ing. Parte_1 Controparte_3 CP_4
il 16/11/2005 (doc. 2 atto di citazione) aveva ad oggetto la realizzazione
[...] delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione denominata Cala VO, sita nel territorio del Comune di Sarroch, indicate negli elaborati progettuali ad esso allegati, redatti dallo studio associato dell'architetto e dell'ingegnere Persona_5 Per_9
.
[...]
64.1 L'appalto era pacificamente del tipo a misura, avendo le parti concordato i prezzi unitari e previsto che il corrispettivo spettante all'appaltatore dovesse determinato essere in funzione della quantità delle opere eseguite:
− “I lavori sono appaltati a misura. L'importo complessivo di tutti i lavori e oneri è quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore (allegato 2)” (art. 5, comma
2);
− “I lavori oggetto dell'appalto saranno compensati come previsto nell'offerta dell'appaltatore” (art. 6, comma 5);
− “Tali opere saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari di cui all'allegato offerta dell'Appaltatore, che dovrà eseguire ogni opera perfetta regola d'arte con i materiali previsti nell'offerta prezzi allegata.” (art. 6, comma 6°);
− “Qualora le citate modifiche comportino aumenti di quantità superiori rispetto alle voci indicate nel computo metrico queste saranno pagate sulla base dei prezzi unitari offerte dall'appaltatore, e non daranno diritto a ulteriori compensi o diritti.” (art. 5, ult. comma)
− “Qualora per una migliore riuscita dell'opera, occorresse a eseguire lavori non
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 73 previsti nel computo metrico di progetto, questi ultimi saranno pagati a misura secondo l'elenco operazioni Tari, ovvero con le modalità previste dall'art. 13.” (art. 5, comma 3);
− “Per altre prestazioni non facenti parte dell'allegata offerta che potranno essere richieste dalla Committente verranno applicati i nuovi prezzi eventualmente concordati tra le parti.” (art. 6, comma 7);
− “Varianti rispetto al prezzo originale ordinate dalla committente saranno valutati a misura in base ai prezzi dell'elenco allegato ed in mancanza con prezzi nuovi concordati con la D.L., salvo approvazione della committente che dovrà essere data entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del verbale di nuovi prezzi.” (art. 13)
64.2 La direzione dei lavori era affidata all'ingegnere , il cui Controparte_4 corrispettivo restava però a carico dell'impresa appaltatrice: “La committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori all'ing con studio tecnico in Controparte_4
EL (Ca). Il suddetto incarico di carattere fiduciario potrà essere revocato dal committente in qualsiasi momento. Il corrispettivo della direzione dei lavori dello stesso ing. è a carico dell'IA, e nulla potrà essere chiesto alla Committente Controparte_4
a tale titolo dalla I.A: e dallo stesso direttore dei lavori” (art. 7).
64.3 Era previsto inoltre:
− “che “La forma, le caratteristiche e le dimensioni delle opere e degli impianti che formano un oggetto del presente appalto risultano dai disegni allegati al contratto e dalle prestazioni della D.L. (allegato 2). (art. 5, comma 4);
− che “I disegni esecutivi delle opere stradali e degli impianti tecnologici ed elettrici sono forniti direttamente alla D.L. che ne assume la responsabilità di progettazione secondo le norme di legge.” (art. 6, comma 8); CP_
− che “l' é, e resta, comunque, l'unica responsabile della perfetta riuscita dei lavori nei riguardi della stabilità, della qualità esecutiva e della buona reciproca rispondenza delle varie parti strutturali e impiantistiche componenti i manufatti” (art. 6, comma 8).
64.4 Quanto alla garanzia per i vizi e le difformità delle opere appaltate, l'art. 11
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 74 prevedeva:
− che “L'appaltatore ha l'obbligo della garanzia di legge completa del funzionamento degli impianti, estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni oggetto dell'appalto fino alla data del collaudo finale da parte del Comune di Saroch”;
− che “tale garanzia consisterà nella riparazione, sostituzione e/o reintegrazione di tutti
i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di esecuzione ecc., senza diritto di compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed il modo di assicurare i requisiti richiesti per vari impianti. Restano esclusi i danni provocati nel frattempo da altre imprese costruttrici”
65. sostiene di avere pagato a a titolo di Parte_1 Controparte_3 corrispettivo per le opere eseguite nell'appalto oggetto di causa l'importo complessivo di
783.013,50 euro, IVA inclusa;
sostiene invece di averne Controparte_3 ricevuti soltanto 671.281,36 oltre IVA di legge.
65.1 Il contrasto è in parte apparente, perché dall'esame delle fatture depositate dall'attrice con l'atto di citazione nell'ambito della produzione denominata “3) copia fatture CP_3 relative ai pagamenti effettuati da NC (a)”, emerge che gli importi coincidono, in
[...] quanto: quello di 671.281,36 è pari alla somma dell'imponibile delle singole fatture;
l'importo di 783.013,50 euro è pari alla somma dell'imponibile delle singole fatture e dell'IVA. ha infatti emesso le seguenti fatture: CP_3
− n. 1/2006, del 14/03/2006, di 121.000,00 euro (€ 110.000,00 + € 11.000,00 per IVA al
10%), con causale “Acconto per lavori di urbanizzazione della Lottizzazione Cala
VO – Comune di Saroch”;
− n. 10/2006, del 16/10/2006, di 535.248,00 euro (€ 446.040,00 + € 89.208,00 per IVA al 20%), con causale “Secondo acconto per lavori di urbanizzazione della
Lottizzazione Cala VO – Comune di Saroch”;
− n. 1/2007, del 01/03/2007, di 66.000 euro (€ 60.000,00 + € 6.000,00 per IVA al 10%), con causale “Acconto per lavori di urbanizzazione delle lottizzazione Cala VO
Comune di Sarroch”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 75 − n. 2/2008, del 03/03/2008, di 22.000 euro (€ 20.000,00 + € 2.000,00 per IVA al 10%), con causale “Acconto per lavori di urbanizzazione delle lottizzazione Cala VO
Comune di Sarroch”;
− n. 3/2008, del 01/04/2008, di 22.000 euro (€ 20.000,00 + € 2.000,00 per IVA al 10%), con causale “Acconto per lavori di urbanizzazione delle lottizzazione Cala VO
Comune di Sarroch”;
− n. 13/2008, del 20/10/2008, di 16.765,50 euro (€ 15.241,36 + € 1.524.14 per IVA al
10%), con causale “lavori di urbanizzazione delle lottizzazione Cala VO Comune di Sarroch” – “Vs. Dare per collegamento rete fognaria a depuratore”:
n. Data imponibile IVA totale 1/2006 14/03/2006 110.000,00 aliquota 10% 11.000,00 121.000,00 10/2006 16/10/2006 446.040,00 aliquota 20% 89.208,00 535.248,00
1/2007 01/03/2007 60.000,00 aliquota 10% 6.000,00 66.000,00
2/2008 03/03/2008 20.000,00 aliquota 10% 2.000,00 22.000,00
3/2008 01/04/2008 20.000,00 aliquota 10% 2.000,00 22.000,00 13/2008 20/10/2008 15.241,36 aliquota 10% 1.524,14 16.765,50 totali 671.281,36 111.732,14 783.013,50
65.2 Occorre però osservare:
− che l'aliquota del 20% indicata nella fattura n. 10/2016 è chiaramente frutto di errore materiale, perché la causale era la stessa delle altre fatture ed è pacifico che il corrispettivo delle opere di urbanizzazione fosse soggetto all'aliquota del 10%;
− che non vi prova del pagamento dell'intero importo di 535.248,00 euro, al quale si perviene applicando l'aliquota del 20% all'imponibile di 446.040,00 euro;
− che affida la prova del pagamento ai documenti prodotti – irritualmente Parte_1 in quanto non singolarmente denominati e numerati – con l'atto di citazione e in particolare a quelli denominati “3) copia fatture relative ai pagamenti CP_3 effettuati da NC (a)”, ma in realtà comprendenti anche estratti conto bancari;
− che sulla copia della fattura n. 10/2006 prodotta dall'attrice compare la dicitura manoscritta “Per quietanza” e sotto di essa una firma illeggibile, la quale non è idonea a provare il pagamento del relativo importo perché:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 76 o non vi è modo di attribuirla al legale rappresentante dell'appaltatrice;
o non avendo l'attrice mai menzionato la quietanza in alcun atto processuale né argomentato in ordine alla quietanza ed al fatto che questa fosse firmata dal legale rappresentante di non può essersi Controparte_3 verificata alcuna mancata contestazione in proposito, e ciò a maggior ragione se si considera il modo irrituale con cui l'attrice ha prodotto il documento;
− che, mancando la prova del pagamento, il riconoscimento da parte di
[...]
consente di ritenere che , con riguardo alla fattura Controparte_3 Parte_1 in esame, abbia pagato l'importo di 490.644,00 euro, di cui 446.040,00 euro e
44.604,000 IVA al 10%, e che l'importo complessivamente pagato sia quindi di
738.409,50 euro, di cui 671.281,36 per imponibile e 67.128,14 per IVA al 10%, secondo i conteggi che seguono:
n. data imponibile IVA Totale 1/2006 14/03/2006 110.000,00 aliquota 10% 11.000,00 121.000,00 10/2006 16/10/2006 446.040,00 aliquota 10% 44.604,00 490.644,00
1/2007 01/03/2007 60.000,00 aliquota 10% 6.000,00 66.000,00
2/2008 03/03/2008 20.000,00 aliquota 10% 2.000,00 22.000,00
3/2008 01/04/2008 20.000,00 aliquota 10% 2.000,00 22.000,00 13/2008 20/10/2008 15.241,36 aliquota 10% 1.524,14 16.765,50 totali 671.281,36 67.128,14 738.409,50
66. Con lettera del 08/06/2009 (doc. 4 atto di citazione), Controparte_3 comunicò a Parte_1
− di avere terminato i lavori;
− che il corrispettivo per le opere eseguite – calcolato in base alle misure indicate nel computo metrico finale allegato alla lettera ed ai prezzi unitari concordati – ammontava a 786.553,54 euro;
− che, avendo ricevuto pagamenti per 703.462,37 euro, restava creditrice di 83.091,17;
− che alla lettera allegava anche la fattura n. 01/2009, del 08/06/2009, di 91.400,29 euro, di cui 83.091,17 per imponibile e 8.309,12 per IVA al 10%.
66.1 A questa lettera fece seguito quella del 03/08/2009 (doc. 5 atto di citazione), nella quale segnalò di aver erroneamente fatturato 83.091,17 Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 77 euro oltre IVA, anziché 115.272,18 oltre IVA, errore evincibile dal fatto che la somma delle fatture fino ad allora emesse e già pagate da era di 671.281,36 euro + Parte_1
IVA e non di 703.462,37 euro + IVA, come erroneamente affermato nella lettera precedente, e che, pertanto, per la differenza di (115.272,18 – 83.091,17 =) di 32.181,01
(imponibile), aveva dovuto emettere la fattura n. 02/2009, del 03.08.2009, di 35.399,11 euro (€ 32.181,01 + € 3.218,10 per IVA al 10%), allegata alla lettera.
66.2 Con la stessa lettera chiese il pagamento di 25.600,00 euro oltre IVA per CP_3
“lavori di scavo da voi richiesti presso aree private della , allegando la Parte_1 fattura n. 3/2008 del 03/08/2008, di 30.720,00 euro (25.600,00 + 5.120,00 per IVA 20%), con causale “Vs. dare per lavori di scavo da Vs. aree private in Loc. Cala VO –
Comune di Sarroch”.
67. Come di evince da quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'attrice lamenta:
− che il computo metrico conteneva opere non realizzate da Controparte_3
ed in particolare la “voce n. 38”, dell'importo di 1.625,00 euro, che
[...] effettivamente l'appaltatrice non ha provato di avere realizzato e che, pertanto, deve essere stralciata;
− che i prezzi applicati nel computo metrico alle voci indicate con la sigla NP, come la n. 39, non erano stati concordati, assunto smentito dal documento 6 prodotto dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, perché:
o in questo documento – datato 20/04/2006 e intitolato “Verbale di concordamento di nuovi prezzi”, ma invero recante un tabulato con l'indicazione di nuovi prezzi per una serie di lavori e opere – è presente una firma identica a quella presente su tutti i documenti pacificamente firmati dal geometra , amministratore e legale rappresentante della CP_6 committente;
o la convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta ha allegato detta circostanza, che l'attrice non ha contestato, essendosi limitata a sostenere che riguardava solo alcuni prezzi, quando invece riguardava tutti i prezzi delle voci
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 78 NP;
o la firma deve pertanto ritenersi come giudizialmente riconosciuta, ai sensi il combinato disposto degli articoli 2702 c.c. e 214 cpc. in quanto non disconosciuta nella prima difesa successiva alla produzione del documento;
o pertanto, il documento in esame integra il contratto d'appalto con riguardo ai nuovi prezzi in esso stabiliti.
68. Sempre nell'atto di citazione introduttivo del giudizio Controparte_3 lamentava genericamente che l'appaltatrice aveva “male eseguito le opere di cui all'appalto in data 16.11.2005”.
Da quanto ha precisato nelle “Note autorizzate” depositate il 26/10/2012 – Parte_1 in seguito all'ordinanza depositata il 28/08/2012 (punto 13 della presente sentenza), con cui il primo G.I. ha dispose “che la parte attrice offra con memoria scritta da depositarsi entro la data del 28 ottobre 2012 un quadro completo dei chiarimenti richiesti dall'ufficio” in ordine a quali fossero vizi delle opere quando li aveva scoperti – si è compreso che le doglianze sono le seguenti:
− cordonatura di granito dei marciapiedi non realizzata a regola d'arte, in quanto blocchi utilizzati sono di lunghezza, larghezza e altezza inferiore a quella prevista nel contratto;
le lavorazioni eseguite dalla appaltatrice per porvi rimedio non sarebbero adeguate e avrebbero ulteriormente danneggiato i manufatti;
− mancanza della copertura in ghisa di alcuni tombini;
− mancanza della predisposizione dei pozzetti alla ricezione di mandate laterali;
− realizzazione di pozzetti di dimensioni diverse da quelle previste dalla concessione edilizia;
− materiali in tout-venant e/o la loro lavorazione e posa in opera erano scadenti e corrispondenti a quanto previsto in contratto;
− mancata costruzione di alcuni tratti della rete fognaria;
− numerosi pozzetti della rete delle acque bianche e nere situati a una distanza l'uno dall'altro superiore ai 40 metri previsti dalla regola dell'arte e dalle prescrizioni del
Regolamento del servizio idrico integrato ; Controparte_20
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 79 − quota dei chiusini di ghisa di quasi tutti i pozzetti leggermente più bassa della quota prevista di sistemazione della pavimentazione stradale;
− 3 chiusini fuori asse rispetto all'imbocco della cameretta di ispezione;
− “n. 10 pozzetti avevano il passo d'uomo di altezza rilevante”;
− mancanza dei tubi corrugato per i fili elettrici;
− pozzetti di manovra dell'impianto idrico fognario di dimensioni interne inferiori a quelle prescritte da;
Pt_2
− mancanza nei pozzetti di manovra degli scarichi previsti nel progetto esecutivo;
− le tubazioni di allaccio con valvola piombabile nel tratto interrato non conforme a quanto previsto nel contratto di appalto;
− mancanza di due idranti antincendio;
− condotte principali posate direttamente sul terreno, senza il letto di sabbia indispensabile in presenza di terreni rocciosi o contenenti sassi come quello in esame;
− spessore della sabbia al di sopra delle tubazioni sottodimensionato;
− reinterro non realizzato con terreno sciolto;
− utilizzo di sabbia e non idonea;
− profondità di interramento dei cavidotti non conforme a quanto prescritto dal nuovo codice della strada;
− alcune tubazioni deformate;
69. e ha eccepito la decadenza dalla garanzia: Controparte_31
69.1 sia perché i vizi vennero denunciati quando erano trascorsi più di 60 giorni dalla consegna delle opere, assunto infondato, perché non vi è prova che la consegna sia mai stata effettuata e che le opere siano state accettate dalla committente, cosicché il termine decadenziale non ha mai iniziato il suo corso;
al contrario, è provato che Parte_1 sollecitò l'appaltatrice a verificare le opere in contraddittorio, con lettera del 04/09/2009
(doc. n. 6 atto di citazione), cui non dette risposta;
Controparte_3
69.2 sia perché la garanzia era venuta meno per effetto del collaudo delle opere, in virtù dell'articolo 11 del contratto, che prevedeva che la garanzia perdurasse “fino alla data del collaudo finale da parte del Comune di Saroch”, assunto non provato perché i collaudi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 80 del 14/02/2006 (doc. 7 comparsa), del 14/03/2006 (doc. 8 comparsa), del 28/03/2006
(doc. 9 comparsa), e del 28.04.2006 (doc. 10 comparsa), sono parziali e non definitivi.
70. Il primo vizio (o difformità) lamentato attiene alla cordonatura di granito dei marciapiedi, che la committente sostiene non essere stata fatta a regola d'arte, in quanto i blocchi utilizzati sono di lunghezza, larghezza e altezza inferiori a quella prevista nel contratto.
La doglianza è fondata, perché è pacifico e, comunque, è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio del procedimento di ATP:
− che i conci di granito che compongono la cordonatura di parte dei marciapiedi siano per il 45% di larghezza inferiore a quella prevista nel capitolato d'appalto;
− che tutti (100%) i conci siano di altezza compresa tra 15 e 20 centimetri e quindi inferiore ai 25 centimetri previsti nel capitolato.
Mentre il primo difetto ha rilevanza meramente estetica, il secondo ha implicazioni funzionali, visto che il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che la minore altezza degli elementi lapidei comporta che il pavimento del marciapiede, una volta concluso, risulterà più alto del piano stradale di soli 6-8 centimetri, con conseguente rischio di allagamento del marciapiede in caso di pioggia intensa.
Il consulente tecnico d'ufficio ha anche individuato dettagliatamente i lavori e le opere necessarie a porre rimedio a questo difetto e ciò ha fatto nel codice DEI 065137a della tabella riportata alla pagina 30 della sua relazione:
codice descrizione voce unità di quantità prezzo Importo € misura unitario € dei 065137 cigli per marciapiedi, in opera, compreso ml 2655 52,52 139.440,06 lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: in granito grigio, a spacco naturale, retti da parte a vista bocciardata, lunghezza 100 cm;
della sessione 10 x 25
Il corrispettivo imponibile spettante all'appaltatrice deve pertanto essere ridotto dell'importo di 139.440,06 euro
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 81 71. lamenta poi una serie di vizi o difformità che riguardano le reti idrica e Parte_1 fognaria e precisamente:
− mancanza della copertura in ghisa di alcuni tombini;
− mancanza della predisposizione dei pozzetti alla ricezione di mandate laterali;
− realizzazione di pozzetti di dimensioni diverse da quelle previste dalla concessione edilizia;
− numerosi pozzetti della rete delle acque bianche e nere situati a una distanza l'uno dall'altro superiore ai 40 metri previsti dalla regola dell'arte e dalle prescrizioni del
Regolamento del servizio idrico integrato ; Controparte_20
− quota dei chiusini di ghisa di quasi tutti i pozzetti leggermente più bassa della quota prevista di sistemazione della pavimentazione stradale;
− 3 chiusini fuori asse rispetto all'imbocco della cameretta di ispezione;
− “n. 10 pozzetti avevano il passo d'uomo di altezza rilevante”;
− mancanza dei tubi corrugato per i fili elettrici;
− pozzetti di manovra dell'impianto idrico fognario di dimensioni interne inferiori a quelle prescritte da;
Pt_2
− mancanza nei pozzetti di manovra degli scarichi previsti nel progetto esecutivo;
− le tubazioni di allaccio con valvola piombabile nel tratto interrato non conforme a quanto previsto nel contratto di appalto;
− mancanza di due idranti antincendio;
− condotte principali posate direttamente sul terreno, senza il letto di sabbia indispensabile in presenza di terreni rocciosi o contenenti sassi come quello in esame;
− spessore della sabbia al di sopra delle tubazioni sottodimensionato;
− reinterro non realizzato con terreno sciolto;
− utilizzo di sabbia e non idonea;
anche tali doglianze sono fondate, perché il consulente tecnico d'ufficio ha accertato:
71.1 quanto alla rete fognaria delle acque nere e bianche:
− che i pozzetti sono posti a distanza superiori ai 40 m previsti dal regolamento del servizio idrico integrato Controparte_20
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 82 − che la quota dei chiusini in ghisa risulta in quasi tutti i pozzetti largamente più basso della quota prevista di sistemazione della pavimentazione stradale;
− che tre chiusini sono fuori asse rispetto all'imbocco della cameretta di ispezione;
− che 10 pozzetti presentano il passo d'uomo di altezza eccessiva (variabile tra i 35 e gli
80 cm); il consulente tecnico d'ufficio ha anche individuato dettagliatamente i lavori e le opere necessarie a porre rimedio a questi difetti e ciò ha fatto nella tabella riportata alla pagina
31 della sua relazione: codice descrizione voce unità di quantità prezzo importo € misura unitario € rf01 Scavo a sezione obbligata su terreni mc 28x4 9,00 1.008 sciolti, esclusi terreni rocciosi, compreso il deposito lateralmente allo scavo o il trasporto in aree all'interno del cantiere
DEI carico e trasporto ad idoneo impianto di mc 28x4 8,28 927,36 06507f recupero o discarica controllata con qualsiasi mezzo compreso lo spandimento del materiale su aree di discarica: oneri per trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi C rf08 POZZETTO DI cad 730 20.440,00 ISPEZIONE/INCROCIO con le stesse caratteristiche di cui alla voce fr.07 ma con dimensione 120x120 nel caso gettato in opera o prefabbricato Np Messa in quota dei pozzetti previa cad 88 100 8.800,00 rimozione chiusini già posti in opera, sistemazione di opportuni anelli di conguaglio raggiungiquota in c.a.v. Del diametro interno 610 m da posizionare ed allettare con malta cementizia sopra l'elemento tronco-conico per raggiungere l'esatta quota finale di progetto
31.175,00
il corrispettivo imponibile spettante all'appaltatrice deve pertanto essere ridotto dell'importo di 31.175,06 euro;
71.2 quanto alla rete idrica, il CTU ha accertato
− che manca il
contro
-tubo in corrugato entro cui ha prescritto debba essere Pt_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 83 posata la tubazione di allaccio;
− che i pozzetti di manovra hanno dimensioni interne (60x60 cm) minori di quanto previsto nelle prescrizioni di (120% 120 cm); Pt_2
− che nei pozzetti mancano gli scarichi previsti nella tavola 10.2 del progetto esecutivo dell'architetto , e che ciò comporta che si allaghino;
Per_4
− che le tubazioni di allaccio alla valvola piombabile voi nel tratto interrato non sono conformi a quanto previsto nell'offerta prezzi allegati al contratto di appalto, in cui era stata prevista la realizzazione di un pozzetto, completo di chiusino in ghisa, in corrispondenza del marciapiede, in cui ubicare la valvola piombabile;
− che Mancano due idranti antincendio, rispetto a quanto previsto ma il progetto
; Per_4
− che le condotte principali sono posati direttamente sul terreno, senza cioè il letto di sabbia di 10 centimetri di spessore, indispensabile in presenza di terreni rocciosi o contenenti sassi come quello in esame previsto per garantire al tubo un appoggio continuo e regolare;
− che il rinterro è stato realizzato tramite sabbia di mare che favorisce l'ossidazione e per giunta mista a sassi e radici, laddove andava fatto con sabbia di cava priva di sassi e radici per almeno 20 30 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo;
il consulente tecnico d'ufficio ha anche individuato dettagliatamente i lavori e le opere necessarie a porre rimedio a questi difetti e ciò ha fatto nella tabella riportata alla pagina
32 della sua relazione:
codice descrizione voce unità di quantità prezzo importo € misura unitario € ri.11 Realizzazione di ALLACCIO IDRICO cad 52 370 19240 ho utenza singola con tubazione multistrato diametro 32 mm (1”) PN16 compresi: collare in acciaio su condotta principale, n. 2 valvole a sfera PN25, tutti i raccordi necessari sia diretti che a gomito per tubazione multistrato, chiusino in ghisa sferoidale per manovra valvola su marciapiede NP Oneri per la fornitura e posa di tubo corpo 1.200,00
corrugato per protezione tubazione multistrato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 84 ri.09 Fornitura e posa in opera di idrante cad 1.040,00 sottosuolo in ghisa DN 80 PN 16 completo di valvola di prelievo, compresi i bulloni e dadi di fissaggio ri.06 pozzetto di manovra idrante sottosuolo cad 2 350 70000
22.180,00
il corrispettivo imponibile spettante all'appaltatrice deve pertanto essere ridotto dell'importo di 22.180,00 euro.
72. lamenta infine un vizio o difformità che riguarda la pavimentazione stradale Parte_1
e precisamente il fatto il sottofondo sia stato realizzato con “materiali in tout-venant” che il CTU, in seguito a prove di laboratorio (metodo C.B.R.) eseguite su campioni del terreno sottostante, ha accertato non avere caratteristiche di stabilità sufficienti, con la conseguenza che il transito di mezzi pesanti nel tempo potrebbe produrre il cedimento della pavimentazione per la formazione di avvallamenti.
73. Questa doglianza è infondata, perché:
− è pacifico che le strade siano state fatte osservando esattamente il progetto dello studio
, allegato al contratto d'appalto; Per_4
− è anche pacifico che nella relazione tecnica allegata al progetto (allegato 5 alle osservazioni alla CTU del C.T.P. dei convenuti nel proc. di ATP), i professionisti che lo avevano redatto spiegavano di avere utilizzato il C.B.R. (poi usato dal CTU) con risultati diversi e compatibili con l'utilizzo di materiali in tout-venant;
− in questo contesto è escluso che l'impresa esecutrice dei lavori o il direttore dei lavori fossero tenuti a ripetere le prova di laboratorio per verificare la correttezza dei risultati di quelle già eseguite dai progettisti;
− pertanto, se vi è stato errore progettuale, delle relative conseguenze dannose deve rispondere il progettista.
74. Non vi è prova che abbia eseguito le opere e i lavori Controparte_3 relativi all'ultima fattura n. 3/2008 del 03/08/2008, di 30.720,00 euro (25.600,00 +
5.120,00 per IVA 20%), con causale “Vs. dare per lavori di scavo da Vs. aree private in
Loc. Cala VO – Comune di Sarroch”.
75. Escluso che all'appaltatrice spettino corrispettivi per i lavori oggetto dell'ultima fattura,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 85 dai restanti importi richiesti da , pari a 671.281,36 euro Controparte_3
IVA esclusa, debbono essere detratti i costi necessari per rimediare ai difetti delle opere, esaminati ai punti 70 (139.440,06 euro), 71.1 (31.175,06 euro) e 71.2 (22.180,00 euro) cosicché il corrispettivo va determinato in 478.486,24 euro, oltre 47.848,62 euro per IVA al 10%, e l'importo complessivo dovuto dalla committente per tutte le opere Parte_1 realizzate da è di complessivi 526.334,86 euro. Controparte_32
76. Avendo già pagato 738.409,50 euro, le debbono essere rimborsati (738.409,50 –
526.334,86 =) 212.074,64 euro, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora (atto di citazione notificato il 27/10/2010, al saldo.
77. chiede che il prezzo delle opere realizzate da Parte_1 Controparte_3
venga ulteriormente ridotto in ragione dell'inadempimento del direttore dei lavori
[...] ing. all'obbligazione di vigilare sull'esecuzione delle opere e a tal Controparte_4 fine invoca l'art. 7 del contratto, trascritto al punto 56.2 che precede, secondo cui il corrispettivo spettante al professionista era a carico di . Controparte_3
La pretesa è infondata, perché:
− i prezzi unitari indicati nel capitolato d'oneri erano allineati a quelli di mercato;
− nel contratto non vi sono elementi dai quali desumere che detti prezzi risentissero dell'obbligazione, assunta dall'appaltatrice, di pagare il compenso del direttore dei lavori;
− il fatto che l'amministratore di ( ) fosse il padre del CP_3 Persona_1 direttore dei lavori, insieme alla condotta gravemente inadempiente di quest'ultimo, di cui dirà in seguito, sono circostanze che autorizzano a ritenere che l'appaltatrice abbia potuto obbligarsi nei confronti della committente a pagare il professionista senza applicare sovrapprezzi rispetto a quelli di mercato, perché l'accordo occulto e illecito tra appaltatrice e direttore dei lavori era quello che nessun compenso sarebbe stato pagato a fonte del mancato esercizio dell'obbligo di vigilanza;
− l'ing. si era obbligato a eseguire le prestazioni professionali proprie del CP_2 direttore dei lavori nei confronti della sua committente;
Parte_1
− l'appaltatrice non aveva assunto nei confronti di Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 86 alcun obbligo di garantire l'adempimento del professionista, bensì solo Parte_1 quella di pagarne il corrispettivo.
78. chiede anche “[…] il risarcimento dei danni subiti” perché Parte_1
“l'inadempimento di e dell'ing. hanno comportato per la committente CP_3 CP_2 un grave danno, che si concretizza sia nei costi sostenuti per l'ATP, sia nel ritardo nel completamento delle opere e via dicendo”.
La domanda è fondata limitatamente alle spese del procedimento di ATP, necessario per decidere la presente causa, mentre per il resto deve essere respinta, perché del tutto sprovvista di prova in punto di quantum debeatur, non avendo l'attrice indicato alcun elemento che consenta di conoscere l'entità del danno e quindi di liquidarlo, neppure in via equitativa.
79. chiede infine che l'ing. venga condannato in solido Parte_1 Controparte_4 con a pagare l'importo da quest'ultima dovuto, ma a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e realizzazione delle opere, assunta con contratto professionale di direzione dei lavori.
La domanda è fondata perché l'ing. si è reso del tutto Controparte_4 inadempiente rispetto a dette obbligazioni, non avendo provato di avere esercitato la vigilanza cui era tenuto, di avere tenuto la contabilità dei lavori, di avere redatto i libretti delle misure e di avere consegnato il tutto alla committente , così privandola Parte_1 della possibilità di verificare anche le quantità dei lavori e delle opere eseguite dall'appaltatrice e quindi di valutare congruità delle relative pretese.
Tale condotta omissiva del professionista ha concorso a favorire l'inadempimento dell'appaltatrice ed ha privato la committente degli strumenti di controllo sulla corretta esecuzione delle opere nonché a cagionare quello che, nel rapporto tra committente e dei direttore lavori, regolato da contratto d'opera, è qualificabile come danno di natura contrattuale, consistito nel pagamento da parte di a favore di di importi Pt_1 CP_3 superiori a quelli dovuti.
80. L'accoglimento della domanda dell'attrice comporta l'infondatezza delle domande
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 87 riconvenzionali della convenuta formulate da . Controparte_3
81. Le spese processuali del presente procedimento e di quello di ATP debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
82. Alla liquidazione delle spese di lite, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene:
− applicando gli importi tabellari medi previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, per quanto attiene a quelle della presente causa n. 8535/2010 AC;
− applicando gli importi tabellari minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, per quanto attiene a quelle del procedimento cautelare in corso di causa, considerata la quantità qualità delle prestazioni rese e la sovrapponibilità delle questioni di fatto e diritto trattate rispetta quelle della causa di merito;
− applicando gli importi tabellari minimi previsti dalla disciplina antecedente il DM
55/2014 per cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, per quanto attiene a quelle del procedimento di ATP.
PER QUESTI MOTIVI
83. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
83.1 condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice 212.074,64 euro, oltre agli interessi legali dal 27/10/2010, al saldo;
83.2 rigetta le domande riconvenzionale formulate da;
Controparte_3
83.3 condanna i convenuti in solido rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento n. 8535/2010 AC, così liquidate:
− € 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
− € 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
− € 5.670,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
− € 4.253,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
− € 4.230,00 per difesa contro più parti;
− € 18.333,00 per compensi di avvocato complessivi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 88 − € 374,00 per contributo unificato;
− € 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
− € 80,00 per spese di notifica;
− € 18.814,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
83.4 condanna i convenuti in solido rimborsare all'attrice le spese del procedimento cautelare n. 8535-1/2010 AC e 8565-2/2010 AC, così liquidate:
− € 1.755,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
− € 743,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
− € 1.215,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
− € 1.113,90 per difesa contro più parti;
− € 4.826,90 complessivi, oltre spese generali 15% CPA 4% e IVA di legge;
83.5 condanna i convenuti in solido rimborsare all'attrice le spese del procedimento di accertamenti tecnico preventivo n. 9983/2009 AC, così liquidate:
− € 2.025,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
− € 1.385,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
− € 2.225,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
− € 1.690,70 per difesa contro più parti;
− € 7.325,50 complessivi, oltre spese generali 15% CPA 4% e IVA di legge;
83.6 condanna i convenuti in solido rimborsare all'attrice le spese di consulenza tecnica d'ufficio del procedimento cautelare, come liquidate nel corso di detta causa.
Cagliari, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8535/2010 R.A.C. Sentenza - Verbale udienza - pagina 89