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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 21/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 13494/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE CP_1
alle ore 10.50 sono presenti l'avv. Canto in sostituzione dell'avv. FELICI CRISTINA per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13494 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FELICI CRISTINA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. SOTGIA STEFANIA
- resistente -
O g g e t t o: ratei invalidità
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
Nulla sulle spese ex art 152 disp. att. cpc
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 03/11/2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento ed il riconoscimento del diritto a percepire la CP_1
prestazione connessa alla invalidità civile con condanna dell' al pagamento della somma CP_1
di euro 1.209, 24.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando che in data 01/03/2022 il ricorrente aveva CP_1
presentato una nuova domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile a seguito della quale veniva riconosciuto invalido all'80% (dunque con diritto all'assegno mensile di assistenza) e avendo già percepito, per la pregressa domanda l'assegno mensile di assistenza sino al mese di luglio 2022, quando, non essendosi presentato alla visita di revisione, prevista per il 23/06/2022, gli era stata revocata, il funzionario avrebbe provveduto a liquidare la nuova prestazione, ovvero l'assegno mensile di assistenza corrispondente alla domanda del 01/03/2022 procedendo al calcolo degli arretrati e tenendo conto delle mensilità già riscosse in virtù della precedente domanda e contemporaneamente avrebbe recuperato l'indebito presente corrispondente alla mensilità di luglio 2022 . Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso ed in subordine dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa .
Parte ricorrente, contrariamente alla richiesta formulata dall' , non aderiva alla CP_1
richiesta di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere richiede che siano entrambe le parti a dare atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di espressa volontà da parte del ricorrente, si osserva che, alla luce delle dichiarazioni rese dall' è venuto meno da parte CP_1
del ricorrente, l'interesse ad agire.
Come è noto, l'interesse ad agire è una delle due condizioni dell'azione insieme alla legittimazione ad agire. Solo se ricorrono questi due requisiti può considerarsi esistente l'azione e sorge per il giudice la necessità di provvedere sulla domanda per accoglierla o respingerla. La dottrina ha sottolineato che, poiché il requisito dell'interesse serve ad evitare che si proceda all'esame del merito quando l'accoglimento della domanda non importerebbe alcun mutamento, e, dunque, ad evitare attività processuali inutili, esso va considerato manifestazione del principio di economia processuale. A livello giurisprudenziale, si è sostenuto che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 6749/2012; Cass. 8464/2011; Cass. 28405/2008; Cass. 8200/2003; Cass.
2721/2002). L'interesse ad agire ha il carattere dell'attualità ed un'oggettiva consistenza, solo se riguarda una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato, di modo che dall'incertezza derivi un pregiudizio attuale e non meramente eventuale, non eliminabile senza l'intervento del giudice (T. Roma 8.1.2002). L'incertezza deve essere oggettiva, nel senso che non può consistere in una situazione psicologica dell'attore, ma deve consistere in una impossibilità o difficoltà a ravvisare la regula agendi del caso di specie. Così, è stata esclusa la sussistenza dello stato di oggettiva incertezza allorquando l'accertamento richiesto al giudice riguardi un fatto incontestato, ovvero solo una componente della fattispecie costitutiva del diritto, ma non il diritto stesso (Cass. 13186/2003; Cass. 3905/2003).
In accordo con quanto premesso è evidente come non sussistesse in concreto interesse ad agire in capo al ricorrente già al momento del deposito dell'atto introduttivo poiché l' CP_1
aveva già provveduto a liquidare quanto richiesto.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato per difetto di interesse, risultando documentato ed incontestato che il ricorrente ha avuta liquidata la prestazione richiesta.
Nel caso di specie, infatti, la carenza di interesse ad agire comporta una pronuncia di rigetto e non già di inammissibilità della domanda (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-03-1995, n. 2416;
Cassazione civile, sez. IV, lavoro 15 aprile 2004, n. 7223).
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 21.10.2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 21/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 13494/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE CP_1
alle ore 10.50 sono presenti l'avv. Canto in sostituzione dell'avv. FELICI CRISTINA per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13494 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FELICI CRISTINA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. SOTGIA STEFANIA
- resistente -
O g g e t t o: ratei invalidità
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
Nulla sulle spese ex art 152 disp. att. cpc
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 03/11/2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento ed il riconoscimento del diritto a percepire la CP_1
prestazione connessa alla invalidità civile con condanna dell' al pagamento della somma CP_1
di euro 1.209, 24.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando che in data 01/03/2022 il ricorrente aveva CP_1
presentato una nuova domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile a seguito della quale veniva riconosciuto invalido all'80% (dunque con diritto all'assegno mensile di assistenza) e avendo già percepito, per la pregressa domanda l'assegno mensile di assistenza sino al mese di luglio 2022, quando, non essendosi presentato alla visita di revisione, prevista per il 23/06/2022, gli era stata revocata, il funzionario avrebbe provveduto a liquidare la nuova prestazione, ovvero l'assegno mensile di assistenza corrispondente alla domanda del 01/03/2022 procedendo al calcolo degli arretrati e tenendo conto delle mensilità già riscosse in virtù della precedente domanda e contemporaneamente avrebbe recuperato l'indebito presente corrispondente alla mensilità di luglio 2022 . Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso ed in subordine dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa .
Parte ricorrente, contrariamente alla richiesta formulata dall' , non aderiva alla CP_1
richiesta di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere richiede che siano entrambe le parti a dare atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di espressa volontà da parte del ricorrente, si osserva che, alla luce delle dichiarazioni rese dall' è venuto meno da parte CP_1
del ricorrente, l'interesse ad agire.
Come è noto, l'interesse ad agire è una delle due condizioni dell'azione insieme alla legittimazione ad agire. Solo se ricorrono questi due requisiti può considerarsi esistente l'azione e sorge per il giudice la necessità di provvedere sulla domanda per accoglierla o respingerla. La dottrina ha sottolineato che, poiché il requisito dell'interesse serve ad evitare che si proceda all'esame del merito quando l'accoglimento della domanda non importerebbe alcun mutamento, e, dunque, ad evitare attività processuali inutili, esso va considerato manifestazione del principio di economia processuale. A livello giurisprudenziale, si è sostenuto che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 6749/2012; Cass. 8464/2011; Cass. 28405/2008; Cass. 8200/2003; Cass.
2721/2002). L'interesse ad agire ha il carattere dell'attualità ed un'oggettiva consistenza, solo se riguarda una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato, di modo che dall'incertezza derivi un pregiudizio attuale e non meramente eventuale, non eliminabile senza l'intervento del giudice (T. Roma 8.1.2002). L'incertezza deve essere oggettiva, nel senso che non può consistere in una situazione psicologica dell'attore, ma deve consistere in una impossibilità o difficoltà a ravvisare la regula agendi del caso di specie. Così, è stata esclusa la sussistenza dello stato di oggettiva incertezza allorquando l'accertamento richiesto al giudice riguardi un fatto incontestato, ovvero solo una componente della fattispecie costitutiva del diritto, ma non il diritto stesso (Cass. 13186/2003; Cass. 3905/2003).
In accordo con quanto premesso è evidente come non sussistesse in concreto interesse ad agire in capo al ricorrente già al momento del deposito dell'atto introduttivo poiché l' CP_1
aveva già provveduto a liquidare quanto richiesto.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato per difetto di interesse, risultando documentato ed incontestato che il ricorrente ha avuta liquidata la prestazione richiesta.
Nel caso di specie, infatti, la carenza di interesse ad agire comporta una pronuncia di rigetto e non già di inammissibilità della domanda (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-03-1995, n. 2416;
Cassazione civile, sez. IV, lavoro 15 aprile 2004, n. 7223).
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 21.10.2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio