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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 7880/2023;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 19.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Dato atto di quanto sopra, pone la causa in decisione.
Palermo lì 06.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7880/2023 RGAC pendente
TRA
Il sig. (C.F ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Capo D'Orlando (ME) via Trazzera Marina n.200 nella qualità di legale rappresentante della società
[..
[...] Part. I.V.A. con sede in Capo D'Orlando (ME) via Trazzera Marina n.200 e Parte_2 P.IVA_1
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._2 resdiente in Capo D'Orlando (ME) via Trazzera n.200, fideiussore, rappresentati e difesi dall'Avv.
SA PA (C.F. ), ed elettivamente domiciliati in Messina, via Stefano C.F._3
Protonotaro n. 4, presso lo studio dell'Avv. SA PA
Attori
CONTRO
(C.F. , già con sede sociale in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Parma, via Università n. 1, Società capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo Controparte_1 dei Gruppi Bancari n. 6230.7, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso Posizioni Cedute, dott. rappresentata Controparte_3
e difesa dagli avvocati Maximilian Mairov (C.F. ; PEC: C.F._4
e IO OR MI (C.F. ; Email_1 C.F._5
PEC: con studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5 Email_2
Convenuta
NONCHE' CONTRO
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n.2, codice fiscale e numero di Controparte_4 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, – Monza-Brianza – Lodi con nr. in P.IVA_3 persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa nata a [...] il [...]; e per Controparte_5 essa quale mandataria on sede legale in San Donato Milanese, Via Parte_4 dell'Unione Europea n.6/A e 6/B, c.f. e p. iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano n. quest'ultima in persona del procuratore speciale dr.ssa P.IVA_4 Parte_5 nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea, via C. Alberto n.9, presso lo studio del proprio difensore avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto
Successore a titolo particolare nel diritto controverso
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione, gli attori adivano il Tribunale di Palermo agendo nei confronti della società per vedere accolte le seguenti conclusioni-“1) Dichiarare che il mutuo de quo Controparte_6
2 è usurario ab origine in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che travalica il tasso soglia, come indicati in perizia e in parte motiva. 2) Dichiarare che l'interesse moratorio fa parte del teg al momento della pattuizione, come statuito dalla giurisprudenza sopra indicata. 4) Accettare e dichiarare la Gratuità del contratto
(senza interessi) in applicazione Legge 108/96 in quanto sono nel contratto di mutuo sono state rilevate le seguenti anomalie:
Il TEG in caso di Estinzione Anticipata (31.612%) supera il Tasso Soglia di Usura (8,085%). Il Tasso Effettivo di
Mora (8,440%) supera il Tasso Soglia di Usura (8,085%). b) Utilizzo Tasso B.O.T. (interessi B.O.T) applicazione art
117 T.U.B. in quanto sono state rilevate le seguenti anomalie: Nel contratto l'ICS (6.840%) dichiarato è inferiore all'ICS accertato in sede di CTP (6.866%). 5) Dichiarare perciò che, per effetto del primo comma dell'art.644 c.p e dell'art.1815, secondo comma, c.c., il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi. 6) Dichiarare che parte attrice è creditrice dell'importo pari ad euro 40.257,98, quali interessi già pagati, e comunque non dovuti e da restituire . 7) Dichiarare che parte attrice non è debitrice di nulla a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia, con obbligo delle sole quote di capitale. 8) Rideterminare l'eventuale importo dovuto in base al nuovo piano di ammortamento sulla base della sola sorte capitale residua. 9) Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo è nullo per mancanza nel contratto l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento (TAEG o ISC). 10) In via istruttoria si chiede sin d'ora CTU ai fini della giusta quantificazione delle somme per come in narrativa e sulla scorta della consulenza di parte prodotta in atti . 11) Con condanna di spese ed onorari di causa. 12) Condannare controparte alle spese come per legge in relazione alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, alla mediazione n.64/2018 R.G.M. per come da verbale negativo che si allega.
In data 06.11.2023, si costituiva in giudizio la società che contestava la domanda Controparte_7 attorea chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare: NEL MERITO: respingere tutte le domande avanzate dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso spese generali
IVA e CPA come per legge. Si dichiara che non è stata proposta domanda riconvenzionale e non sono stati chiamati in causa terzi.
In data 14.11.2023, si costituiva la società , che, premettendo di essere succeduta, a CP_4 titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle cedenti Controparte_8
e , comprendenti anche quello oggetto di
[...] Controparte_9 Controparte_10 giudizio, contestava la domanda attorea e nelle proprie note conclusive chiedeva di respingere tutte le richieste avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con decreto del 25.01.2024, si fissava udienza al 02.04.2024, all'esito della quale veniva nominato CTU il
Dr. onde rispondere ai seguenti quesiti <<1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale – isc Persona_1
(taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti – usura;
per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora;
nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo secondo l'originario piano di ammortamento eliminando le somme addebitate a titolo di tasso corrispettivo;
all'esito del calcolo di cui sopra valuti se, alla luce dei versamenti già effettuati nel 3 corso del rapporto, il mutuatario sia debitore o creditore del mutuante quantificando il debito o il credito di questo nei confronti dell'azienda di credito;
2) per l'ipotesi in cui la verifica prevista al punto che precede abbia escluso il carattere usurario, verifichi se al tempo della conclusione del contratto di mutuo il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti – usura maggiorato del 2,1 (Trib. Milano in data 3 dicembre 2014 Trib. Roma, 23 novembre 2016, n.
22027); in caso positivo proceda al ricalcolo del saldo eliminando le somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora;
conferisce al ctu espresso mandato di formulare proposta conciliativa alle parti, a prescindere dalla volontà di queste eventualmente manifestata, di non transigere la presente vertenza>>;
Veniva dunque fissata l'udienza del 29.04.2024 per il giuramento CTU.
Con nota del 22.04.2024, il CTU nominato accettava l'incarico e si fissava l'udienza del 04.11.2024 per l'esame dell'elaborato.
L'elaborato peritale veniva dunque depositato in data 10.10 2024.
Con provvedimento del 04.11.2024 si fissava l'udienza del 03.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22.06.2025 si fissava l'udienza del 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 10.08.2025 il processo veniva assegnato allo scrivente GOP, che, con decreto del 19.08.2025, anticipava l'udienza al 06.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, volta a dichiarare che il mutuo de quo sarebbe stato usurario ab origine in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, sarebbe stato convenuto un tasso di mora che travalica il tasso soglia, deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In primis, occorre valutare la risposta del CTU al quesito posto dal Tribunale 1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale – isc (taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti – usura;
per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora”
Orbene, come indicato dal Tribunale, il CTU configura due “scenari”: ossia una prima ipotesi includendo nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale la commissione di estinzione anticipata, nel secondo escludendola. ( Cfr. pagina 9 dell'elaborato peritale).
4 Ebbene, secondo l'elaborato peritale, includendo nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale la commissione di estinzione anticipata del finanziamento viene determinata l'usurarietà delle condizioni contrattuali, mentre escludendo tale commissione non si verifica la c.d. usura bancaria genetica.
Dunque, il punto nodale della vicenda è se tale commissione vada o meno inserita nella ricostruzione de quo.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata non deve essere inclusa nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale.
Sul punto appare univoca l'argomentazione adottata dalla Suprema Corte “ questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U.,
18/09/2020, n. 19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n.
9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U.,
20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464);facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
5 corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella ( Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num.
7352 Anno 2022 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione:
07/03/2022)
In forza dell'indicato principio non è da ritenersi conforme all'interpretazione giurisprudenziale il c.d. primo scenario ipotizzato dal CTU, ossia includere nella ricostruzione del tasso di interesse la commissione di estinzione anticipata, mentre deve ritenersi concorde con l'esposta pronuncia il c.d. II scenario, ossia escludere l'indicata commissione di estinzione anticipata dalla ricostruzione del tasso di interesse.
Ovviamente, condividendo le motivate risultanze tecniche del CTU, peraltro sul punto non specificamente contestate dalle parti, nel II scenario deve ritenersi che non si sia verificata la c.d. usura bancaria genetica.
Pertanto, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento come usurario ab origine del mutuo deve essere respinta poiché non può ritenersi che il mutuo abbia avuto le caratteristiche di natura usuraria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 7.616,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva, euro 1806 per la fase istruttoria, ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e spese generali;
stante l'autonomia della difesa da parte della rispetto alla , gli attori devono essere CP_4 Controparte_7 condannati al pagamento delle spese di lite per entrambe le parti avverse.
Le spese delle CTU, visto il rigetto della domanda, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
RIGETTA la domanda proposta dal sig. e la sig.ra nei confronti Parte_1 Parte_3 della e della Controparte_7 CP_4
6 CONDANNA il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_3 in favore della e della CP_7 Controparte_7 CP_4 accesso di legge, per ognuno dei convenuti.
PONE le spese di CTU a carico della parte attrice.
Palermo 20.10.2025
al pagamento delle spese di lite,
liquidandole in euro 7616,00 oltre
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
7
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 7880/2023;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 19.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Dato atto di quanto sopra, pone la causa in decisione.
Palermo lì 06.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7880/2023 RGAC pendente
TRA
Il sig. (C.F ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Capo D'Orlando (ME) via Trazzera Marina n.200 nella qualità di legale rappresentante della società
[..
[...] Part. I.V.A. con sede in Capo D'Orlando (ME) via Trazzera Marina n.200 e Parte_2 P.IVA_1
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._2 resdiente in Capo D'Orlando (ME) via Trazzera n.200, fideiussore, rappresentati e difesi dall'Avv.
SA PA (C.F. ), ed elettivamente domiciliati in Messina, via Stefano C.F._3
Protonotaro n. 4, presso lo studio dell'Avv. SA PA
Attori
CONTRO
(C.F. , già con sede sociale in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Parma, via Università n. 1, Società capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo Controparte_1 dei Gruppi Bancari n. 6230.7, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso Posizioni Cedute, dott. rappresentata Controparte_3
e difesa dagli avvocati Maximilian Mairov (C.F. ; PEC: C.F._4
e IO OR MI (C.F. ; Email_1 C.F._5
PEC: con studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5 Email_2
Convenuta
NONCHE' CONTRO
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n.2, codice fiscale e numero di Controparte_4 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, – Monza-Brianza – Lodi con nr. in P.IVA_3 persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa nata a [...] il [...]; e per Controparte_5 essa quale mandataria on sede legale in San Donato Milanese, Via Parte_4 dell'Unione Europea n.6/A e 6/B, c.f. e p. iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano n. quest'ultima in persona del procuratore speciale dr.ssa P.IVA_4 Parte_5 nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea, via C. Alberto n.9, presso lo studio del proprio difensore avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto
Successore a titolo particolare nel diritto controverso
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione, gli attori adivano il Tribunale di Palermo agendo nei confronti della società per vedere accolte le seguenti conclusioni-“1) Dichiarare che il mutuo de quo Controparte_6
2 è usurario ab origine in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che travalica il tasso soglia, come indicati in perizia e in parte motiva. 2) Dichiarare che l'interesse moratorio fa parte del teg al momento della pattuizione, come statuito dalla giurisprudenza sopra indicata. 4) Accettare e dichiarare la Gratuità del contratto
(senza interessi) in applicazione Legge 108/96 in quanto sono nel contratto di mutuo sono state rilevate le seguenti anomalie:
Il TEG in caso di Estinzione Anticipata (31.612%) supera il Tasso Soglia di Usura (8,085%). Il Tasso Effettivo di
Mora (8,440%) supera il Tasso Soglia di Usura (8,085%). b) Utilizzo Tasso B.O.T. (interessi B.O.T) applicazione art
117 T.U.B. in quanto sono state rilevate le seguenti anomalie: Nel contratto l'ICS (6.840%) dichiarato è inferiore all'ICS accertato in sede di CTP (6.866%). 5) Dichiarare perciò che, per effetto del primo comma dell'art.644 c.p e dell'art.1815, secondo comma, c.c., il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi. 6) Dichiarare che parte attrice è creditrice dell'importo pari ad euro 40.257,98, quali interessi già pagati, e comunque non dovuti e da restituire . 7) Dichiarare che parte attrice non è debitrice di nulla a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia, con obbligo delle sole quote di capitale. 8) Rideterminare l'eventuale importo dovuto in base al nuovo piano di ammortamento sulla base della sola sorte capitale residua. 9) Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo è nullo per mancanza nel contratto l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento (TAEG o ISC). 10) In via istruttoria si chiede sin d'ora CTU ai fini della giusta quantificazione delle somme per come in narrativa e sulla scorta della consulenza di parte prodotta in atti . 11) Con condanna di spese ed onorari di causa. 12) Condannare controparte alle spese come per legge in relazione alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, alla mediazione n.64/2018 R.G.M. per come da verbale negativo che si allega.
In data 06.11.2023, si costituiva in giudizio la società che contestava la domanda Controparte_7 attorea chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare: NEL MERITO: respingere tutte le domande avanzate dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso spese generali
IVA e CPA come per legge. Si dichiara che non è stata proposta domanda riconvenzionale e non sono stati chiamati in causa terzi.
In data 14.11.2023, si costituiva la società , che, premettendo di essere succeduta, a CP_4 titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle cedenti Controparte_8
e , comprendenti anche quello oggetto di
[...] Controparte_9 Controparte_10 giudizio, contestava la domanda attorea e nelle proprie note conclusive chiedeva di respingere tutte le richieste avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con decreto del 25.01.2024, si fissava udienza al 02.04.2024, all'esito della quale veniva nominato CTU il
Dr. onde rispondere ai seguenti quesiti <<1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale – isc Persona_1
(taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti – usura;
per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora;
nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo secondo l'originario piano di ammortamento eliminando le somme addebitate a titolo di tasso corrispettivo;
all'esito del calcolo di cui sopra valuti se, alla luce dei versamenti già effettuati nel 3 corso del rapporto, il mutuatario sia debitore o creditore del mutuante quantificando il debito o il credito di questo nei confronti dell'azienda di credito;
2) per l'ipotesi in cui la verifica prevista al punto che precede abbia escluso il carattere usurario, verifichi se al tempo della conclusione del contratto di mutuo il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti – usura maggiorato del 2,1 (Trib. Milano in data 3 dicembre 2014 Trib. Roma, 23 novembre 2016, n.
22027); in caso positivo proceda al ricalcolo del saldo eliminando le somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora;
conferisce al ctu espresso mandato di formulare proposta conciliativa alle parti, a prescindere dalla volontà di queste eventualmente manifestata, di non transigere la presente vertenza>>;
Veniva dunque fissata l'udienza del 29.04.2024 per il giuramento CTU.
Con nota del 22.04.2024, il CTU nominato accettava l'incarico e si fissava l'udienza del 04.11.2024 per l'esame dell'elaborato.
L'elaborato peritale veniva dunque depositato in data 10.10 2024.
Con provvedimento del 04.11.2024 si fissava l'udienza del 03.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22.06.2025 si fissava l'udienza del 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 10.08.2025 il processo veniva assegnato allo scrivente GOP, che, con decreto del 19.08.2025, anticipava l'udienza al 06.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, volta a dichiarare che il mutuo de quo sarebbe stato usurario ab origine in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, sarebbe stato convenuto un tasso di mora che travalica il tasso soglia, deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In primis, occorre valutare la risposta del CTU al quesito posto dal Tribunale 1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale – isc (taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti – usura;
per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora”
Orbene, come indicato dal Tribunale, il CTU configura due “scenari”: ossia una prima ipotesi includendo nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale la commissione di estinzione anticipata, nel secondo escludendola. ( Cfr. pagina 9 dell'elaborato peritale).
4 Ebbene, secondo l'elaborato peritale, includendo nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale la commissione di estinzione anticipata del finanziamento viene determinata l'usurarietà delle condizioni contrattuali, mentre escludendo tale commissione non si verifica la c.d. usura bancaria genetica.
Dunque, il punto nodale della vicenda è se tale commissione vada o meno inserita nella ricostruzione de quo.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata non deve essere inclusa nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale.
Sul punto appare univoca l'argomentazione adottata dalla Suprema Corte “ questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U.,
18/09/2020, n. 19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n.
9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U.,
20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464);facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
5 corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella ( Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num.
7352 Anno 2022 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione:
07/03/2022)
In forza dell'indicato principio non è da ritenersi conforme all'interpretazione giurisprudenziale il c.d. primo scenario ipotizzato dal CTU, ossia includere nella ricostruzione del tasso di interesse la commissione di estinzione anticipata, mentre deve ritenersi concorde con l'esposta pronuncia il c.d. II scenario, ossia escludere l'indicata commissione di estinzione anticipata dalla ricostruzione del tasso di interesse.
Ovviamente, condividendo le motivate risultanze tecniche del CTU, peraltro sul punto non specificamente contestate dalle parti, nel II scenario deve ritenersi che non si sia verificata la c.d. usura bancaria genetica.
Pertanto, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento come usurario ab origine del mutuo deve essere respinta poiché non può ritenersi che il mutuo abbia avuto le caratteristiche di natura usuraria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 7.616,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva, euro 1806 per la fase istruttoria, ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e spese generali;
stante l'autonomia della difesa da parte della rispetto alla , gli attori devono essere CP_4 Controparte_7 condannati al pagamento delle spese di lite per entrambe le parti avverse.
Le spese delle CTU, visto il rigetto della domanda, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
RIGETTA la domanda proposta dal sig. e la sig.ra nei confronti Parte_1 Parte_3 della e della Controparte_7 CP_4
6 CONDANNA il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_3 in favore della e della CP_7 Controparte_7 CP_4 accesso di legge, per ognuno dei convenuti.
PONE le spese di CTU a carico della parte attrice.
Palermo 20.10.2025
al pagamento delle spese di lite,
liquidandole in euro 7616,00 oltre
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
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