Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2896/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FRANCESCA ARENOSTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Milano, Via privata dei Martinitt n. 3;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LORENZO CP_1 C.F._2
GUARNIERI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Abbiategrasso
(MI), via Solferino n. 30;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“1) Affidare le figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre nella dimora familiare di
Albairate, Via Salvo D'Acquisto n. 29, di proprietà di entrambi i coniugi.
2) In considerazione del collocamento prevalente delle minori presso la madre, assegnare la casa familiare di Albairate, Via Salvo D'Acquisto n. 29 alla RA con tutto quanto Pt_1
l'arreda e correda.
3) Disporre che il padre possa vedere e stare con le minori secondo la seguente calendarizzazione: per quanto concerne : il mercoledì dall'uscita da scuola sino al Per_1 giorno successivo quando si farà carico di riaccompagnarla presso il comprensorio scolastico oltre ai weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera;
Il padre inoltre si occuperà di prelevare le minori da scuola ogni giorno (ad eccezione del giovedì) e accompagnarle alle varie attività extrascolastiche.
Per quanto concerne le festività:
- Per quanto concerne il periodo natalizio, e trascorreranno metà delle proprie Per_2 Per_1 vacanze scolastiche (dal termine delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre) con un genitore e metà con l'altro (dal 30 dicembre fino alla mattina del 6 gennaio), secondo il criterio dell'alternanza.
- Per le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno metà delle vacanze scolastiche con un genitore e metà con l'altro, in via alternata di anno in anno, comprensive l'uno del giorno di
Pasqua e l'altro del Lunedì dell'Angelo.
- Ogni altro ponte o festività prevista dal calendario scolastico verrà suddivisa tra i genitori pariteticamente e ad anni alterni.
- Per quanto concerne le vacanze estive, e potranno trascorrere con il padre due Per_2 Per_1 settimane nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Le minori trascorreranno il giorno della festa del papà con il padre e il giorno della festa della mamma con la madre.
4) Disporre che il signor corrisponda alla RA , a mezzo bonifico bancario CP_1 Pt_1 sul conto corrente intestato a quest'ultima, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile del valore di euro 800,00, ovvero euro 500,00 per ed euro 300,00 per Per_1
; tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_2
5) Disporre che le spese straordinarie per le minori vengano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità, i termini e le indicazioni di cui alle Linee Guida del
Protocollo del Tribunale di Pavia.
6) Disporre che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla RA , in quanto Pt_1 genitore collocatario.
7) Confermare quanto accordato tra le parti sia in sede di separazione che in sede di divorzio
(cfr. domanda resistente punto 7), ovvero: in relazione alle somme percepite in virtù dell'art. 3 comma III L. n. 104/1992, quali indennità di accompagnamento in favore della LI , Per_1 le parti si impegnano a depositare le stesse su apposito libretto cointestato a firma congiunta, in modo da poter garantire maggiore sicurezza economica per il suo futuro. In relazione alle somme percepite dalla Misura B1 Regione Lombardia e finalizzate a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con disabilità gravissima, le parti si
Pag. 2 di 10 impegnano a mantenere la destinazione di tali entrate unicamente per far fronte alle cure e terapie della LI . Eventuali somme residue dovranno essere depositate sul libretto Per_1 cointestato di cui al punto che precede.
8) Confermare quanto accordato tra le parti, come da domanda svolta da parte resistente (cfr. punto 15) conclusioni memoria di costituzione), ovvero che in caso di impedimento di entrambi i genitori verrà incaricata una babysitter che dovrà occuparsi di e e dovrà Per_1 Per_2 essere retribuita nella misura del 50% da ciascuno dei genitori.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Con riserva di ogni ulteriore istanza in merito e/o istruttoria, con ogni e più ampia riserva di produrre, dedurre, capitolare e indicare testi”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“1 Le figlie minori e , sono affidate ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale, sita in Albairate (MI) via Salvo D'Acquisto n. 29. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse.
2. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, e tra le rispettive famiglie di origine, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei bambini con ciascuno di essi, di riceverne cura, educazione ed istruzione;
3. La casa coniugale sita in Albairate (MI) via Salvo D'Acquisto n.29, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla moglie che la abiterà unitamente alle figlie ed , Per_2 Per_1 mantenendo l'uso esclusivo del mobilio e degli accessori ivi presenti.
4. La sig.ra si impegna a provvedere alle spese ordinarie dell'abitazione coniugale;
il Pt_1 signor si impegna a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie inerenti CP_1 all'abitazione coniugale.
5. In relazione alle somme percepite in virtù dell'art. 3 comma III L. n. 104/1992, quali indennità di accompagnamento in favore della LI , le parti si impegnano a Per_1 depositare le stesse su apposito libretto cointestato a firma congiunta, in modo da poter garantire maggiore sicurezza economica per il suo futuro.
Pag. 3 di 10 6. In relazione alle somme percepite dalla Misura B1 Regione Lombardia e finalizzate a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con disabilità gravissima, le parti si impegnano a mantenere la destinazione di tali entrate unicamente per far fronte alle cure e terapie della LI . Eventuali somme residue dovranno essere Per_1 depositate sul libretto cointestato di cui al punto 6 che precede.
7. Il sig. si obbliga a corrispondere in via anticipata alla sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese – mediante bonifico bancario - la somma complessiva di
[...]
€ 300,00 (trecento/00) quale contributo mensile per il mantenimento delle figlie, soggetto a rivalutazione monetaria annuale da calcolare in base agli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese extra -assegno, come da protocollo in uso al Tribunale di Pavia - “Protocollo tra il
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori”.
8. In relazione alla LI , i predetti oneri permarranno a carico di entrambi i genitori Per_2 nelle misure e modalità sopra determinate fino al termine dei regolari studi superiori e universitari della LI, permanendo la convivenza di quest'ultima con uno dei due genitori, ovvero fino al raggiungimento di una completa autonomia economica.
9. In relazione alla LI , affetta da grave disturbo dello spettro autistico, i predetti Per_1 oneri permarranno a carico di entrambi i genitori sine die.
10. Per quanto riguarda l'organizzazione della giornata, anche e soprattutto in relazione agli impegni delle figlie, la madre accompagnerà e a scuola ogni mattina, mentre il Per_1 Per_2 padre le andrà a prendere al termine dei rispettivi orari scolastici e gestirà le attività pomeridiane extra scolastiche. Alla sera, al ritorno dal lavoro, indicativamente entro le ore
19.00, la madre passerà a prendere le figlie a casa del padre per riportarle presso la loro abitazione.
11. In esecuzione degli accordi assunti dalle parti sin dall'udienza presidenziale del 5.12.2023, nel giorno di mercoledì resterà presso l'abitazione del sig. anche per la cena e Per_1 CP_1 per il pernottamento fino alla mattina di giovedì, quando il padre la accompagnerà a scuola.
A fronte di ciò, la sig.ra terrà con sé per il pomeriggio di un giorno Pt_1 Per_1 infrasettimanale (di regola, il giovedì) fin dall'uscita da scuola e, quindi, senza permanenza presso la casa del padre.
12. Il sig. vedrà e starà con le figlie n. 2 weekend alternati al mese: in CP_1 particolare il padre avrà con sé dal venerdì a cena e dal sabato al termine della Per_1 Per_2
Pag. 4 di 10 giornata scolastica e riporterà le figlie presso l'abitazione della madre la domenica sera dopo cena.
13. In caso di comprovate esigenze, qualora un genitore - in via assolutamente eccezionale - non potesse adempiere al proprio impegno di stare con le figlie, posto che l'altro coniuge non sia a sua volta disponibile a colmare detta assenza, dovrà organizzarsi con l'ausilio di babysitter il cui costo dovrà sostenere autonomamente.
14. In caso di impedimento di entrambi i genitori verrà incaricata una babysitter che dovrà occuparsi di e e verrà retribuita nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Per_1 Per_2
15. Per il Natale e le vacanze natalizie, le figlie staranno in via alternata con uno dei genitori per il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio secondo l'alternanza fin qui seguita durante la separazione dei coniugi.
16. Durante le vacanze di breve durata (Pasqua, ponti scolastici, ecc…) le figlie staranno alternativamente col padre o con la madre previo accordo e compatibilmente con gli impegni dei genitori. Il weekend di Pasqua è inteso dal sabato al giorno di Pasquetta compreso e verrà trascorso con i figli ad anni alterni.
17. Il padre e la madre avranno diritto di trascorrere con le figlie, durante il periodo estivo, almeno due settimane consecutive, e tale periodo verrà definito tra i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno.
18. Il papà trascorrerà con i figli il giorno della festa del papà e la mamma il giorno della festa della mamma.
19. I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi abituali recapiti nonché quelli che avranno durante viaggi o vacanze con i figli.
20. I coniugi dichiarano sin d'ora la reciproca disponibilità al rilascio di ogni opportuna sottoscrizione per il conseguimento e/o il rinnovo di carta d'identità e passaporto per loro stessi ed i loro figli minori.
Con vittoria di onorari professionali, spese, rimborso forfettario e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONI
Preliminarmente si dà atto che in punto status in data 24.5.2024 è già stata pronunciata da questo Tribunale la sentenza parziale nr. 916/2024, pubblicata il 29/05/2024, che qui deve intendersi integralmente richiamata, dunque nulla deve essere statuito a riguardo.
Sulla domanda di affido, collocamento e frequentazione delle figlie minori e Per_2 Per_1
Appare opportuno confermare, in linea con le richieste di entrambi le Parti, l'affidamento condiviso delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il Persona_3 Persona_4
Pag. 5 di 10 04.08.2013) nonché il loro collocamento presso la madre, non essendo emersi motivi per derogare al regime previsto in via generale dal Legislatore e visto l'accordo sul punto.
Con riferimento alla casa coniugale sita in Albairate (MI) via Salvo D'Acquisto n. 29, in comproprietà dei coniugi, si osserva quanto segue. La ricorrente ne chiede l'assegnazione a suo Per_ favore sulla scorta del fatto che lei convive con le figlie e , allo stato ancora Per_1 minorenni e non economicamente autosufficienti.
In merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale, così come formulata dalla ricorrente e non opposta dal resistente, posto che la circostanza della stabile coabitazione presso la casa coniugale dei figli, giustifica l'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-1, Ord. 8 luglio 2021, n. 19561; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 27374 del 19/09/2022).
Per quanto riguarda, invece, il regime di frequentazione delle figlie con il padre si precisa quanto segue. All'udienza del 05.12.2023 le parti hanno raggiunto un accordo in merito, parzialmente modificativo di quello stabilito con gli accordi di separazione. In particolare, per quanto concerne : il padre preleverà la minore il mercoledì dall'uscita da scuola sino al Per_1 giorno successivo quando si farà carico di riaccompagnarla presso l'istituto scolastico oltre ai weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera. Per_ Per quanto concerne : saranno previsti incontri a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
Il padre, inoltre, si occuperà di prelevare le minori da scuola ogni giorno (ad eccezione del giovedì) e accompagnarle alle varie attività extrascolastiche.
Per quanto concerne le festività: Per_
- durante il periodo natalizio, e trascorreranno metà delle proprie vacanze Per_1 scolastiche (dal termine delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre) con un genitore e metà con l'altro (dal 30 dicembre fino alla mattina del 6 gennaio), secondo il criterio dell'alternanza.
- Per le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno metà delle vacanze scolastiche con un genitore e metà con l'altro, in via alternata di anno in anno, comprensive l'uno del giorno di Pasqua e l'altro del Lunedì dell'Angelo.
- Ogni altro ponte o festività prevista dal calendario scolastico verrà suddivisa tra i genitori pariteticamente e ad anni alterni. Per_
- Per quanto concerne le vacanze estive, e potranno trascorrere con il padre due Per_1 settimane nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Pag. 6 di 10 - Le minori trascorreranno il giorno della festa del papà con il padre e il giorno della festa della mamma con la madre.
Il ricorrente inoltre ha aderito, anche nelle conclusioni definitive rassegnate, alla domanda svolta da controparte per cui, in caso di impedimento di entrambi i genitori, verrà incaricata una Per_ babysitter che dovrà occuparsi di e e dovrà essere retribuita nella misura del 50% Per_1 da ciascuno dei genitori.
Il Collegio ritiene, pertanto, di dover integralmente confermare il regime di frequentazione indicato, fondato sui criteri standard dell'alternanza e concordemente accettato da entrambi i genitori.
Sulla domanda di mantenimento delle figlie
Come noto, entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole e devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
(art. 30 Cost., art. 317 bis c.1, c.c.).
Quindi, la determinazione del contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli dipende solo in parte dal tempo di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro, dovendosi, altresì, tenere in considerazione le rispettive condizioni economico-reddituali e abitative al fine di consentire, anche al genitore meno abbiente, di garantire ai figli le medesime possibilità rispetto a quelle offerte presso l'altro, a cui si aggiunge una valutazione delle reali esigenze dei figli in relazione all'età. Si ricorda che “l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 315 bis c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto degli artt. 148 e 316 bis c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali”
(vedi Cass. Sent. N.17089 del 2013; Cass. Sent. N.6197 del 22/3/2005).
Ne consegue che tali argomentazioni incidono sulla decisione relativa all'assegno di mantenimento, per cui vanno tenuti in conto gli elementi di giudizio che seguono, quali emergono dai documenti depositati dalle parti e dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza.
Pag. 7 di 10 Va premesso che gli accordi di separazione prevedevano l'impegno economico del Signor
di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, un importo CP_1 mensile pari ad € 300,00 (150,00 per ciascuna LI) oltre al 50% delle spese extra assegno. Al momento dell'introduzione della causa, l'importo complessivo rivalutato ammontava ad euro
336,00 mensili.
La ricorrente ha più volte ribadito che tale importo risulta, ad oggi, insufficiente ed inidoneo per far fronte alle esigenze delle minori, ormai cresciute;
a cui si aggiunge che, per quanto riguarda
, l'impegno economico è più elevato, in quanto affetta da una grave forma di disturbo Per_1 dello spettro autistico, per cui richiede cure e attenzioni che, anche dal punto di vista economico, sono maggiori.
Tuttavia, al fine di verificare se sussistano o meno i presupposti per la richiesta di aumento del mantenimento, è necessario valutare la situazione economico-patrimoniale di entrambi i genitori.
Al riguardo, la ricorrente ha riferito in udienza di lavorare come impiegata presso una struttura sanitaria, nello specifico “CDI CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO SPA”, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile di 1.700,00 euro per 13 mensilità (v. verbale del
05.12.2023). Come si evince, infatti, dalla documentazione versata in atti, dal modello 730/2022
-riferito all'anno 2021- emerge un reddito netto pari euro 21.693,00 mentre, per l'anno 2022 il reddito netto ammonta a 23.233,00 euro;
infine dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, relativa all'anno 2023, si evidenzia un reddito netto pari a 23.720,00 euro, cui si aggiunge il
50% dell'assegno unico, di ammontare mensile pari a 280,00 euro.
Si precisa, inoltre, che la sig.ra non sopporta costi abitativi, essendo rimasta a vivere Pt_1 presso la ex casa familiare, di cui è comproprietaria con il sig. . CP_1
Di contro, il resistente ha addotto una variazione in negativo della propria condizione economica, essendo nelle more stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione della posizione lavorativa che ricopriva presso TD Sinnex Italy s.r.l. (doc.2), con conseguente accesso al trattamento di disoccupazione (NASPI) a partire dal 23 Ottobre 2023 - tutt'ora in corso- per cui ha percepito un'indennità mensile iniziale pari a 1.449,18 euro (per il periodo 23 ottobre 2023- 30 novembre 2023) ridotta mensilmente del 3% e con l'ultima percezione del mese di novembre 2024 stabilita in € 964,57 (doc.11), a cui va aggiunto il cd.
“contributo Renzi” di € 97,00 e il 50% dell'assegno unico.
Va, altresì, considerato che lo stesso non sopporta costi abitativi, in quanto vive in una casa di proprietà.
Pag. 8 di 10 Orbene, va tenuto conto che lo stato di disoccupazione non fa venire meno l'obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile,
22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Nel caso di specie, è pacifico che il resistente, pur non avendo attualmente un'occupazione stabile, non sia privo di capacità lavorativa, non emergendo elementi che ipotizzano l'impossibilità a procurarsene una. Infatti, lo stesso, ha lavorato in modo continuativo fino al novembre 2021, godendo, poi, fino ad agosto 2023, in via esclusiva e consecutiva, del congedo straordinario previsto dalla L. 104/1992; a ciò si aggiunge, anche alla luce della documentazione in atti, che il sig. gode, inoltre, di risorse economiche proprie (fondo pensione CP_1 individuale del valore di 17.450,62 euro al 31 dicembre 2023) oltre a quelle già utilizzate per far fronte alla costruzione di una nuova abitazione.
Tenuto conto di tutti gli elementi sin qui indicati, il Collegio ritiene che sia corretto mantenere l'obbligo in capo al padre di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie di € 336,00 mensili -da rivalutare secondo gli indici Istat- così come disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 12.01.2024, oltre il 50% delle spese extra assegno come previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia.
In punto di assegno unico e universale, si ritiene tuttavia opportuno che lo stesso sia percepito interamente dalla sig.ra presso cui le figlie minori sono collocate in via prevalente, con Pt_1 conseguenti maggiori costi ordinari e quotidiani a suo carico.
Si dà del resto atto che le parti concordano in merito al fatto che i sussidi statali -di euro 525,00
a titolo di accompagnamento per ed euro 656,00 a titolo di Misura B1 Regione Per_1
Lombardia - vengano utilizzati per pagare le terapie private di (fisioterapia, Per_1 psicomotricità etc.) e che il residuo sia investito in libretti e buoni fruttiferi postali, intestati ad entrambi i coniugi, e destinati alle figlie minori, soprattutto per il futuro di . Per_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Pag. 9 di 10 Tenuto conto dell'accordo tra i coniugi in ordine al regime di affido e di frequentazione delle figlie minori, della soccombenza reciproca sulle ulteriori domande è corretta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva nr. 916/2024 del 24/05/2024 è già stato pronunciato il divorzio tra le parti, definitivamente pronunciando così statuisce:
• conferma l'affido condiviso delle figlie minori (nata il [...]) e Persona_3
(nata il [...]) tra i genitori, con collocamento presso la madre;
Persona_4
• recepisce il regime di frequentazione in atto e indicato in parte motiva;
• assegna la casa coniugale sita in Albairate (MI) via Salvo D'Acquisto n. 29, alla sig.ra che la abiterà con le figlie;
Pt_1
• dichiara il Sig. tenuto a versare alla Sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 336,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
• pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
• dispone che l'assegno unico e universale sia interamente percepito dalla ricorrente;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Pavia, camera di consiglio del 14.02.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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