Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza in grado d'appello integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, sicché la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto dal predetto soggetto va verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza, ma anche a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 398, quarto comma cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. La notifica del ricorso per cassazione fa decorrere il termine breve per la revocazioneAlessandra Rizzelli · https://www.filodiritto.com/ · 14 dicembre 2015
Come noto, l'articolo 323 del codice di procedura civile disciplina i mezzi di impugnazione tipici del processo civile, ovvero l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo, oltre al regolamento di competenza, mentre gli articoli 324 e seguenti disciplinano le modalità ed i termini delle impugnazioni. Tali regole, nel processo tributario, sono applicabili in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 546/1992 il quale, a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, testualmente prevede: “Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DÈ HE LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA BOSCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CREDITO AGRICOLO ITAL SPA GIÀ IST. FEDE, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Natale Giallongo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIDIA 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GARBARINO, che lo difende, giusta delega in atti;
contro
RAS SPA, in persona dei legali rappresentanti sigg.ri dr. Filippo CECCARINI e Dr. Ermanno MARINUCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MINZI, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2228/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 17/04/96, depositata il 13/06/96; R.G. 3034/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato MARCO PAOLETTI;
udito l'Avvocato MASSIMO MINZI;
udito l'Avvocato CLAUDIO GARBIRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso:
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28.4.1989 De LI RO conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma, la s.p.a. RAS e l'Istituto Federale per il IT Agrario.
Assumeva l'attore che il 19.7.1980 il predetto Istituto aveva stipulato con la s.p.a. RAS una polizza cumulativa contro gli infortuni, che si fossero verificati nei tre giorni precedenti e seguenti le riunioni sociali a favore dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
che egli aveva partecipato, quale sindaco alla riunione del 13.1.1987 e di aver subito il terzo giorno successivo un incidente stradale, a seguito del quale riportava lesioni personali con postumi invalidanti. L'attore chiedeva pertanto che i convenuti fossero condannati in solido, ovvero in via alternativa, al pagamento dell'indennizzo. Si costituivano i convenuti, che resistevano alla domanda. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.2.1994, ritenuta l'inoperatività della polizza in relazione all'infortunio subito dall'attore e ritenuto, altresì, il difetto di legittimazione passiva dell'istituto convenuto, rigettava la domanda. Proponeva appello l'attore.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13.6.1996, rigettava l'appello.
Riteneva la corte che, ai sensi della clausola n. 1 (dattiloscritta sul modulo a stampa predisposto dall'assicuratore) delle condizioni particolari di polizza, la garanzia si intendeva prestata solo per gli infortuni professionali e che, poiché detta clausola si poneva in contrasto con la clausola sub art. 1 delle condizioni generali, che estendevano il rischio assicurato anche agli infortuni extraprofessionali, detto contrasto andava risolto, dando la prevalenza alla clausola aggiunta sul modulo a stampa, giusto il disposto dell'art. 1342, 1° c. c.c.. La corte riteneva poi che detta interpretazione della limitazione del rischio assicurato ai soli rischi professionali non contrastava con quanto previsto dalle clausole 4 e 5 delle medesime condizioni particolari, in quanto la clausola 4 (infortuni durante attività ludiche o sportive) aggiungeva un diverso rischio assicurato, mentre la clausola 5 (infortuni durante l'uso di veicoli) non era incompatibile con la predetta interpretazione non esistendo incompatibilità tra infortuni professionale e quelli relativi ad uso di veicoli.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il De LI.
Resistono con controricorsi la S.P.A. IT IC NO (già Istituto Federale di IT Agrario per l'Italia Centrale) e la RAS S.P.A.. Il IT IC NO ed il De LI hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile per intempestività dello stesso, essendo stato proposto oltre il termine di giorni sessanta di cui al c. 2° dell'art. 325 c.p.c.. Osserva preliminarmente questa Corte che nell'ipotesi di ricorso per revocazione proposto dopo il 2.1.1993 trova applicazione, secondo il disposto dell'art. 90, c. 1°, l. 26.11.1990,n. 353 (come modificato dall'art. 9 d.l. 18.10.1995,n. 432, convertito in legge 20.12.1995 n. 534), il nuovo testo dell'art. 398, c. 4°, c.p.c., modificato dalla menzionata legge n. 353 del 1990, in base al quale la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione o il procedimento relativo, ma il giudice davanti al quale è proposta la revocazione, su istanza di parte può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza di revocazione quando ritenga non manifestamente infondata la domanda. Lo stesso ricorrente dichiara di aver proposto ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 13.6. 1996,n. 2228 (oggetto dell'attuale ricorso per Cassazione), con atto notificato il 4.4.1997 e che il relativo giudizio pende davanti a detto giudice della revocazione al n. 1178/1997 (pag. 8 del ricorso).
Stante la suddetta modifica legislativa apportata all'art. 398 c.p.c., la proposizione della revocazione non ha sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione.
2. Occorre ora esaminare nella fattispecie quale sia il dies a quo del termine per il ricorso per cassazione.
La sentenza della Corte di appello n. 2228/1996 non risulta che sia stata notificata al ricorrente.
Sennonché egualmente non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 327 c.p.c., ai fini della tempestività del ricorso per Cassazione.
Infatti il principio generale (desunto dall'art. 326, c. 2° c.p.c.), secondo cui ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., la notifica dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notifica della sentenza, è applicabile sia in relazione al soccombente, che dopo aver proposto la prima impugnazione ne proponga un'altra, davanti al medesimo organo giurisdizionale o con un altro mezzo davanti ad un organo diverso, sia in relazione alla parte destinataria della notifica dell'impugnazione (Cass.12.11.1993,n. 11176; Cass. 7.9.1995,n. 9415).
Conseguentemente la notifica della citazione per revocazione di una sentenza in grado di appello integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti del decorso del termine breve per proporre ricorso per cassazione, sicché la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto dal predetto soggetto va verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza, ma anche a quello di sessanta giorni dalla notifica della citazione per revocazione (salvo che, a seguito di istanza di parte, il giudice della revocazione non abbia sospeso il termine per proporre detto ricorso, la quale sospensione, costituendo un'eccezione rispetto al principio generale della non sospensione del termine per ricorrere per cassazione, deve essere dedotta e provata dal soggetto che l'invoca).
3. Nella fattispecie, giusto lo stesso assunto del ricorrente, la citazione per revocazione fu notificata alla controparte in data 4.4.1997; da quella data, quindi, decorreva il termine breve per la notifica dell'attuale ricorso per cassazione alle intimate. Poiché nella fattispecie questo ricorso per Cassazione fu invece notificato alla R.A.S. il 18.7.1997 ed alla s.p.a. IT agricolo NO il 21.7.1997, esso è inammissibile per essere stato presentato oltre il termine di giorni sessanta dalla data della conoscenza legale della sentenza impugnata, individuata nei termini suddetti.
Esistono giusti per motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, lì 4 marzo 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 MAGGIO 1999.