Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4807
CASS
Sentenza 18 maggio 1999

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La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza in grado d'appello integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, sicché la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto dal predetto soggetto va verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza, ma anche a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 398, quarto comma cod. proc. civ..

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  • 1La notifica del ricorso per cassazione fa decorrere il termine breve per la revocazione
    Alessandra Rizzelli · https://www.filodiritto.com/ · 14 dicembre 2015

    Come noto, l'articolo 323 del codice di procedura civile disciplina i mezzi di impugnazione tipici del processo civile, ovvero l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo, oltre al regolamento di competenza, mentre gli articoli 324 e seguenti disciplinano le modalità ed i termini delle impugnazioni. Tali regole, nel processo tributario, sono applicabili in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 546/1992 il quale, a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, testualmente prevede: “Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4807
Data del deposito : 18 maggio 1999

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