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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 44-ter. (( (Fondi propri) )) (( 1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies.
2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonche' gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilita' degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passivita' o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).
3. Per le finalita' del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento. ))
2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonche' gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilita' degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passivita' o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).
3. Per le finalita' del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento. ))
Commentari • 4
- 1. Le nuove sanzioni introdotte con il D.lgs. n. 141/2026Mogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 10 febbraio 2026 · 1
Il D.lgs. 5.8.2026, n. 141, oltre al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e di accertamento, contiene anche modifiche ai testi unici in materia di imposte sui redditi, di IVA, di imposta di registro e altri tributi indiretti, di tributi erariali minori, di versamenti, di riscossione, di giustizia tributaria di sanzioni amministrative e penali. Tuttavia, tra gli aggiustamenti fatti sono passate in secondo piano le nuove fattispecie delle sanzioni applicabili dal 1.1.2027 che integrano il testo unico di cui al d.lgs. 5.11.2024, n. 173. 1) Le nuove sanzioni Le nuove sanzioni (art. 8 del D.lgs. 5.8.2026, n. 141) A) Imposte sui redditi Art. 34, violazioni …
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Giurisprudenza • 12
- 1. CGUE, n. C-718/19, Sentenza della Corte, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. contro Conseil des ministres, 22/06/2021Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 22 giugno 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Decisione di porre fine al soggiorno dell'interessato per motivi di ordine pubblico – Misure preventive volte ad evitare qualsiasi rischio di fuga dell'interessato durante il periodo concessogli per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante – Disposizioni nazionali simili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE – …Leggi di più...
- ordine pubblico e pubblica sicurezza·
- interpretazione diritto dell'Unione·
- direttiva 2008/115/CE·
- diritto di libera circolazione e soggiorno·
- trattenimento ai fini dell'allontanamento·
- principio di proporzionalità·
- giurisdizione nazionale·
- misure preventive rischio di fuga·
- cittadinanza dell'Unione·
- direttiva 2004/38/CE