Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2015, n. 16587
CASS
Sentenza 18 dicembre 2015

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L'omesso avviso dell'udienza di convalida del fermo al difensore di ufficio integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., ma la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida preclude la rilevabilità del vizio relativo alla costituzione delle parti ed alla invalidità derivata degli atti in essa compiuti. (Fattispecie in cui la Corte, confermando l'ordinanza del Tribunale dell'appello che aveva respinto la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare disposta all'esito dell'udienza di convalida, ha precisato che l'interessato è tenuto ad impugnare l'ordinanza di convalida del fermo deducendo il vizio relativo alla costituzione delle parti, e, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della nullità, può eccepire l'invalidità dell'interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare applicata.

Commentario1

  • 1i casi di nullità del decreto di rinvio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2015, n. 16587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16587
Data del deposito : 18 dicembre 2015

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