Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 295/2024 R.G. lavoro vertente TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via RA Pianura n. 234, C.F: , rapp.ta e difesa C.F._1 dall'Avv. Sebastiano Schiavone (CF ), presso il quale elett.te C.F._2 domicilia in Aversa alla Via Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti allegata ex art. 83 III comma cpc in calce al presente atto (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in Reginde);
=Appellante
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 LI, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela CP_1
Calamia (c.f. , giusta procura generale alle liti per Notaio C.F._3 di Roma, del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), con Persona_1 indirizzo PEC t Email_1
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte l'8.2.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 89/2024 pubbl. il 19/01/2024 del Tribunale di LI Nord in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento della pensione di inabilità proposta a seguito di decreto di omologa emesso dal
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L' era stato condannato al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi € 850,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita in violazione dei minimi inderogabili (per cause di previdenza - scaglione 5.201,00 -26.000,00 euro
– fasi studio, introduttiva e decisionale) dei parametri di cui ai DM 55/2014, DM 37/2018 e 147/2022. Ha contestato la riduzione del compenso al di sotto dei minimi tariffari effettuata dal Tribunale tenendo “in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di CP_1 giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione”. Ha richiamato le attività svolte dalla difesa, precisando che doveva ritenersi dovuto il compenso anche per la fase istruttoria ed ha concluso chiedendo - in applicazione dei parametri minimi, in relazione al valore della causa - la liquidazione del dovuto nella misura di euro 2.697,50 così determinata per le fasi: “studio” € 465,00, “introduttiva”
€ 389,00, “trattazione” € 832,00 (Cass. 30219/2023 e Cass. 8561/2023) e
“decisionale" € 1.011,00, oltre spese forfetarie come per legge, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione. Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, ha richiamato la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente in primo grado, di esenzione dal pagamento delle spese legali ex art. 152 disp.att. c.p.c.. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione tenendo in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di CP_1 giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione. Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso
2 di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) . Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – da euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto anche della fase di istruttoria/trattazione; secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche CASS Ordinanza n. 29857/2023). Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano profili di complessità interpretativa, di modo CP_1 che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti, con inclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione in quanto dovuto. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.697,00 come richiesto per tutte le fasi;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1.847,00 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.847,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
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P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 2.697,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 1.847,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Sebastiano Schiavone;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 1.458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in LI il 9 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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