Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14833 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 48 3 3/00 1 4 8 3 3 /0 REPUBBLICA ITALIA IN NOME EL P LO LA CORTE SUP EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 24924/00 Consigliere Cron. 30017 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Ettore MERCURIO Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Ud.26/03/03 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZO AN, TI RA, NU LA, ZO 2003 & C. S.N.C.; intimati 1794 -1- avverso la sentenza n. 970/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 10/12/99 R.G.N. 348/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Udine confermava, correggendone la motivazione, la sentenza del Pretore della stessa sede in data 14 febbraio 1997, che aveva accolto l'opposizione di LU ZO e degli altri attuali intimati contro ordinanza ingiunzione dell'INPS che aveva inflitto sanzioni amministrative per l'omissione dei contributi previdenziali su indennità di trasferta, prevista dal contratto collettivo, stipulato da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale(contratti collettivi 4 giugno 1976 e 27 novembre 1980, per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini dell provincia di Udine, integrativi del CCNL di categoria), ma inapplicabile agli opponenti (perché non iscritti alle associazioni stipulanti) - essenzialmente in base ai rilievi seguenti: - l'ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti di LU OF, NF NE e CL NU "é nulla in quanto non preceduta da previa contestazione delle violazioni ai contravventori"; - per quanto riguarda, invece, la ZO LU & C. S.n.c. la violazione non sussiste, in quanto la società stessa non é tenuta (neanche ai sensi dell'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in I. 7 dicembre 1989 n. 389) a versare contributi su una indennità di trasferta non erogata, che é prevista da contratto collettivo ad essa non applicabile. Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di cassazione. 1 Motivi della decisione. -1.Con l'unico motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in l. 7 dicembre 1989 n. 389), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere negato che le controparti fossero tenute a versare i contributi previdenziali - su indennità di trasferta, prevista da contratto collettivo, stipulato da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ma ad esse non applicabile (perché non iscritte alle associazioni stipulanti) sebbene il - contrario fosse stato stabilito da precedente sentenza di questa Corte (n. 12122 del 1999) - resa in controversia, sostanzialmente identica, tra le stesse parti e, comunque, fosse previsto dalla disposizione invocata (art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in I. 7 dicembre 1989 n. 389, cit., appunto). Il ricorso é inammissibile, nei confronti di LU OF, NF NE e CL NU. E' fondato, invece, nei confronto della ZO LU & C. S.n.c.. 2. Qualora la sentenza di merito, impugnata con ricorso per cassazione, si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5902, 4199/02, 12 976/01) l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto- avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa. - che questa Corte intende Alla luce del principio di diritto enunciato é inammissibile il ricorso proposto
contro
LU OF, ribadire - NF NE e CL NU: Infatti non risulta investita dal ricorso per cassazione la pronuncia di nullità dell'ordinanza ingiunzione per l'omessa contestazione delle - violazioni ai medesimi intimati che é da sola idonea a sorreggere la - decisione di accoglimento della loro opposizione. Fondato é, invece, il ricorso proposto contro la ZO LU & C. S.n.c.. 3.Componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 11119 del 2002) hanno enunciato il seguente principio di diritto: {PRIVATE }L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto (dall'art.1 decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito il legge 7 dicembre 1989 n. 389) – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione. La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato - che questa Corte intende ribadire e merita, quindi, le censure che le vengono - mosse dall'Istituto ricorrente. 3 Lo stesso principio, tuttavia, risulta già affermato da questa Corte (vedine la sentenza n. 12122 del 1999), proprio con riferimento alle stesse parti ed ai contributi relativi alla medesima indennità di trasferta, ma - non risultando il periodo di riferimento di tali contributi non può essere - affermata, con certezza, la formazione e la preclusione del giudicato.
4.Pertanto- mentre va dichiarato inammissibile il ricorso proposto
contro
LU OF, NF NE e CL NU dev'essere, invece, - accolto il ricorso proposto contro la ZO LU & C. S.n.c.. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, in relazione al ricorso accolto (ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.). -Infatti la causa può essere decisa nel merito non essendo all'uopo necessari accertamenti di fatto ulteriori - rigettando l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dalla ZO LU & C. S.n.c.
contro
I'INPS. Sussistono giusti motivi (art. 92 c.p.c.), tuttavia, per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero processo (art. 385, 2° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto
contro
LU OF, NF NE e CL NU;
accoglie il ricorso proposto contro la ZO LU & C. S.n.c.; Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto;
Decidendo nel merito, rigetta l'opposizione all'ordinanza. ingiunzione, proposta dalla ZO LU & C. S.n.c. contro l'INPS; 89 'N 84-8-11 3 53 V Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. 01 N . SIV SSL S S INDO τα όπου τα καθ Così deciso in Roma, il 26 marzo 2003. Il Pres Il Consigliere estensore CANCELLIERECEL Auch DeEu Depositato in Cancelleria C oggi PORT. 2003 IL CANCELLIERE