Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11535 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC1 1535 /02 DEL POPOL ITACIN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cggetto Deposito di autoveicolo;
SEZIONE TERZA CIVILE danni;
richiesta di risarcimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3440/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 29.143 Cron. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA CONCETTO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso 10 studio dell'avvocato MICHELE DE NOVELLIS, difeso dall'avvocato GIAN CARLO PORRONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUTHOS SPA, corrente in Torino, in persona dell'Amministrazione Legale rappresentante pro tempore GA PP, elettivamente domiciliata in ROMA CSO TRIESTE 106, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO SENATRA, EVANDRO SENATRA, che 10 difendono,2002 1105 giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè contro intimato LE EN;
avversO la sentenza n. 994/99 del Giudice di pace di TORINO, emessa il 06/04/99 e depositata il 06/04/99 (R.G. 4244/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Claudio SENATRA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Torino, con sentenza del 6 aprile 1999, ha rigettato la domanda con la quale Con- cetto AG aveva chiesto che la spa AU fosse Б condannata a risarcirgli i danni riportati da un pro- prio autoveicolo, il quale era stato affidato in depo- "in conto sito alla convenuta in "conto vendita" esposizione".
2. Il giudice di pace, attraverso i documenti pro- dotti e l'interrogatorio delle parti, ha ritenuto che tra il AG e la Società AU non era interve- nuto alcun accordo per il deposito dell'autoveicolo presso la detta Società, alla quale, quindi, non pote- 2 vano essere addebitati i danni denunziati.
3. ON AG ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebi- tando a questa l'errore della violazione delle norme in tema di onere della prova e di quelle sulla motivazione delle sentenze. La spa AU ha resistito con controricorso. L'altro intimato, ME EC, non ha svolto attività difensiva. Il P.M., richiesto di rendere le sue conclusioni ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inam- missibile.
4. Dalla lettura del ricorso si ricava che, sotto l'apparente denuncia di violazione delle norme in mate- ria di onere della prova, il ricorrente, in realtà, in- tende conseguire un nuovo esame del rapporto in conte- stazione. La richiesta non è ammissibile, in considerazione dei limiti del giudizio di legittimità sulle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità. Contro queste sentenze, infatti, non è ammesso il ricorso per cassazione nè per difetto di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia 3 inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto deci- sivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, in altre parole di radicale ed insana- bile contraddittorietà della motivazione, nè per viola- zione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del- l'art.360, la quale è consentita soltanto in caso о falsa applicazione della costituzione d'inosservanza e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie: Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU.
5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico di del ricorrente, in base alla regola della soccombenza e vanno liquidate in favore solo della spa AU.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della spa AU, che liquida in €.
8.9.86 oltre onorari liquidati in € 500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente DIRETTORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Umberto Coero 4 oggi, …….. 02 AGO 2007 NOIZY IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicerb