TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
difesa dall'Avv. Paolo Languasco (CF: ; fax. N° 010.2465430, C.F._1
PEC: del Foro di Genova, per delega in atti ed Email_1 elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13.
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi
( ), delegato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per C.F._2
la Liguria, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Persona_1
Via Assarotti n. 38, (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – PEC:
- il codice fiscale dell'Ufficio Scolastico Email_2
Regionale per la Liguria è , e quello dell P.IVA_1 Controparte_2
è ) P.IVA_2
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2025 , premesso di aver fatto Parte_1
domanda quale docente per il conferimento di supplenze per l'a.s. 2024/2025attraverso il meccanismo delle GPS per la Provincia di Genova, conveniva in giudizio il
, assumendo l'illegittima applicazione del Controparte_1
meccanismo di assegnazione delle cattedre, effettuato attraverso il cd algoritmo, che sostanzialmente saltava l'aspirante docente, laddove nella prima o nelle successive convocazioni non vi fossero disponibilità nelle scuole indicate, per assegnarle ad altri, in posizione deteriore alla sua, laddove tali disponibilità emergessero in successive convocazioni, senza quindi tener conto della posizione delle graduatorie e dell'ordine di preferenze espresse nella domanda.
Era infatti avvenuto che per l'AS 2024/2025 la cattedra per 9 ore settimanali presso la SMS AN - D'Azzeglio codice SCUOLA GEM 82 701 P( 37^ preferenza espressa dalla ricorrente ) era stata assegnata al docente in posizione Persona_2
ben inferiore in graduatoria 997 con punti 72 in luogo degli 84,5 della ricorrente, in virtù di illegittima applicazione del meccanismo di assegnazione delle cattedre per come sopra descritto.
Chiedeva quindi di accertare il suo diritto all'assegnazione della classe AMM per 9 ore settimanali presso la scuola AN D'Azzeglio con condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni perdute, avendo ella ricevuto l'assegnazione a una cattedra diversa per un minor numero di ore.
Il Eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione, Controparte_1
avendo la domanda ad oggetto non un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo, in particolare alla posizione giuridica consistente nella chance di ottenere contratti a tempo determinato per supplenze, con ciò contestando l'ordinanza ministeriale 88
/2024, costituente atto amministrativo generale;
nel merito insisteva per il rigetto del ricorso.
Sulla base di tali difese, la causa può essere decisa, con l'accoglimento del ricorso.
Questo Tribunale si è già più volte espresso sulla illegittimità del meccanismo applicato dal convenuto che ha considerato la ricorrente rinunciataria alle preferenze CP_1 espresse, laddove abbia proceduto ad accettare un cattedra resasi disponibile al momento della convocazione secondo l'ordine di graduatoria, sebbene di minore preferenza per l'aspirante secondo l'ordine espresso in domanda.
Si richiamano in particolare i precedenti di cui alle sentenze Tribunale di Genova nr
440/2023 e nr 94/2025 che hanno riguardato proprio la ricorrente per l'assegnazione di cattedre di supplenza secondo lo stesso illegittimo meccanismo negli a.a.s.s 2022/2023
e 2023/2024.
Anche nel caso dell'A.S. 2024/2025 la ricorrente si è vista assegnare una supplenza dal 27/09/2024 al 30/06/2025 per quattro ore settimanali presso l'IST Staglieno in virtù di quella a cui avrebbe avuto diritto , in luogo del docente , collocato Persona_2
in posizione inferiore alla sua ovvero per uno spezzone di 9 ore settimanali presso
SMM AN D'Azzeglio codice scuola GEM 827 0 1 P.
Si richiamano interamente le motivazioni dei provvedimenti sopra richiamati.
Segue statuizione di condanna come da dispositivo.
Il ricorso va accolto e le spese di lite vanno poste a carico del
[...]
, soccombente, liquidate ex dm 55/2014, Controparte_1
secondo il valore della causa nello scaglione sino a 26.000,00, tenuto conto della serialità del contezioso
Il Giudice definendo il giudizio,
1. Dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnare per l'a.s.2024/2025 la cattedra per uno spezzone di 9 ore settimanali presso SMM AN
D'Azzeglio codice scuola GEM 827 0 1 P, costituente 37^ scelta espressa in domanda, offerta invece dal in sede di seconda vocazione a docente CP_1
in deteriore posizione;
2. per l'effetto condannare Il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a pagare alla ricorrente le retribuzioni perdute rispetto a quelle maturate e percepite con la cattedra assegnata;
3. Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore, a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro
2.695,00, oltre spese generali nutritive CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 17/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
difesa dall'Avv. Paolo Languasco (CF: ; fax. N° 010.2465430, C.F._1
PEC: del Foro di Genova, per delega in atti ed Email_1 elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13.
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi
( ), delegato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per C.F._2
la Liguria, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Persona_1
Via Assarotti n. 38, (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – PEC:
- il codice fiscale dell'Ufficio Scolastico Email_2
Regionale per la Liguria è , e quello dell P.IVA_1 Controparte_2
è ) P.IVA_2
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2025 , premesso di aver fatto Parte_1
domanda quale docente per il conferimento di supplenze per l'a.s. 2024/2025attraverso il meccanismo delle GPS per la Provincia di Genova, conveniva in giudizio il
, assumendo l'illegittima applicazione del Controparte_1
meccanismo di assegnazione delle cattedre, effettuato attraverso il cd algoritmo, che sostanzialmente saltava l'aspirante docente, laddove nella prima o nelle successive convocazioni non vi fossero disponibilità nelle scuole indicate, per assegnarle ad altri, in posizione deteriore alla sua, laddove tali disponibilità emergessero in successive convocazioni, senza quindi tener conto della posizione delle graduatorie e dell'ordine di preferenze espresse nella domanda.
Era infatti avvenuto che per l'AS 2024/2025 la cattedra per 9 ore settimanali presso la SMS AN - D'Azzeglio codice SCUOLA GEM 82 701 P( 37^ preferenza espressa dalla ricorrente ) era stata assegnata al docente in posizione Persona_2
ben inferiore in graduatoria 997 con punti 72 in luogo degli 84,5 della ricorrente, in virtù di illegittima applicazione del meccanismo di assegnazione delle cattedre per come sopra descritto.
Chiedeva quindi di accertare il suo diritto all'assegnazione della classe AMM per 9 ore settimanali presso la scuola AN D'Azzeglio con condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni perdute, avendo ella ricevuto l'assegnazione a una cattedra diversa per un minor numero di ore.
Il Eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione, Controparte_1
avendo la domanda ad oggetto non un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo, in particolare alla posizione giuridica consistente nella chance di ottenere contratti a tempo determinato per supplenze, con ciò contestando l'ordinanza ministeriale 88
/2024, costituente atto amministrativo generale;
nel merito insisteva per il rigetto del ricorso.
Sulla base di tali difese, la causa può essere decisa, con l'accoglimento del ricorso.
Questo Tribunale si è già più volte espresso sulla illegittimità del meccanismo applicato dal convenuto che ha considerato la ricorrente rinunciataria alle preferenze CP_1 espresse, laddove abbia proceduto ad accettare un cattedra resasi disponibile al momento della convocazione secondo l'ordine di graduatoria, sebbene di minore preferenza per l'aspirante secondo l'ordine espresso in domanda.
Si richiamano in particolare i precedenti di cui alle sentenze Tribunale di Genova nr
440/2023 e nr 94/2025 che hanno riguardato proprio la ricorrente per l'assegnazione di cattedre di supplenza secondo lo stesso illegittimo meccanismo negli a.a.s.s 2022/2023
e 2023/2024.
Anche nel caso dell'A.S. 2024/2025 la ricorrente si è vista assegnare una supplenza dal 27/09/2024 al 30/06/2025 per quattro ore settimanali presso l'IST Staglieno in virtù di quella a cui avrebbe avuto diritto , in luogo del docente , collocato Persona_2
in posizione inferiore alla sua ovvero per uno spezzone di 9 ore settimanali presso
SMM AN D'Azzeglio codice scuola GEM 827 0 1 P.
Si richiamano interamente le motivazioni dei provvedimenti sopra richiamati.
Segue statuizione di condanna come da dispositivo.
Il ricorso va accolto e le spese di lite vanno poste a carico del
[...]
, soccombente, liquidate ex dm 55/2014, Controparte_1
secondo il valore della causa nello scaglione sino a 26.000,00, tenuto conto della serialità del contezioso
Il Giudice definendo il giudizio,
1. Dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnare per l'a.s.2024/2025 la cattedra per uno spezzone di 9 ore settimanali presso SMM AN
D'Azzeglio codice scuola GEM 827 0 1 P, costituente 37^ scelta espressa in domanda, offerta invece dal in sede di seconda vocazione a docente CP_1
in deteriore posizione;
2. per l'effetto condannare Il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a pagare alla ricorrente le retribuzioni perdute rispetto a quelle maturate e percepite con la cattedra assegnata;
3. Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore, a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro
2.695,00, oltre spese generali nutritive CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 17/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI