Art. 37.
Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115 , e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 , nonche' le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 .
Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115 , e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 , nonche' le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 .