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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
ST IA GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 769/2025 , introdotta da
(BANGLADESH, 10/06/1988) e Parte_1 Parte_2
(BANGLADESH, 22/06/1982), entrambi con il patrocinio dell'avv.
ND UR;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza;
2. la casa coniugale rimarrà assegnata alla signora che vi continuerà a vivere con la figlia Parte_1 minore Per_1
3. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio personale mantenimento;
4. la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
il padre Per_1 potrà vederla e ten é a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera e un giorno infrasettimanale compatibilmente con l'attività professionale e nel rispetto delle attività della minore;
potrà inoltre tenerla con sé per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
5. il signor corrisponderà alla signora quale contributo al mantenimento della figlia, un Pt_2 Pt_1 assegno mensile dell'importo di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
la predetta somma sarà corrisposta dall'obbligato mediante bonifico o altro mezzo di pagamento entro il giorno 5 di ogni mese;
6. le spese scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili saranno integralmente a carico del padre sulla base di quelle previste dal vigente Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma;
7. i coniugi si impegnano a mantenere un comportamento di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8. le parti, concordemente, dichiarano di rinunciare, preventivamente, all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile;
9. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 13/05/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 769/2025 R.G.A.C.: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Dhaka
(Bangladesh) in data 13/05/2011 tra (BANGLADESH, Parte_1
10/06/1988) e (BANGLADESH, 22/06/1982) – non Parte_2
trascritto in Italia, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Roma, 04/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
ST IA GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 769/2025 , introdotta da
(BANGLADESH, 10/06/1988) e Parte_1 Parte_2
(BANGLADESH, 22/06/1982), entrambi con il patrocinio dell'avv.
ND UR;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza;
2. la casa coniugale rimarrà assegnata alla signora che vi continuerà a vivere con la figlia Parte_1 minore Per_1
3. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio personale mantenimento;
4. la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
il padre Per_1 potrà vederla e ten é a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera e un giorno infrasettimanale compatibilmente con l'attività professionale e nel rispetto delle attività della minore;
potrà inoltre tenerla con sé per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
5. il signor corrisponderà alla signora quale contributo al mantenimento della figlia, un Pt_2 Pt_1 assegno mensile dell'importo di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
la predetta somma sarà corrisposta dall'obbligato mediante bonifico o altro mezzo di pagamento entro il giorno 5 di ogni mese;
6. le spese scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili saranno integralmente a carico del padre sulla base di quelle previste dal vigente Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma;
7. i coniugi si impegnano a mantenere un comportamento di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8. le parti, concordemente, dichiarano di rinunciare, preventivamente, all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile;
9. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 13/05/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 769/2025 R.G.A.C.: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Dhaka
(Bangladesh) in data 13/05/2011 tra (BANGLADESH, Parte_1
10/06/1988) e (BANGLADESH, 22/06/1982) – non Parte_2
trascritto in Italia, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Roma, 04/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ