Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
>
Versione
16 giugno 2023
16 giugno 2023
>
Versione
12 marzo 2025
12 marzo 2025
Art. 217-bis. (( (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilita' sul gruppo) )) ((1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante;
b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorita' di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante;
c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo in modo centralizzato;
d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilita' e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;
e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante e' autorizzata dall'autorita' di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi))
a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante;
b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorita' di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante;
c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo in modo centralizzato;
d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilita' e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;
e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante e' autorizzata dall'autorita' di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi))
Commentari • 9
- 1. Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilitàhttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207 octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217 bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo. 2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207 octies e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Trento, sez. I, sentenza breve 07/02/2025, n. 26Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2025 N. 00026/2025 REG.PROV.COLL. N. 00006/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6 del 2025, proposto da RT OS ME, LI SA, DR AR, NN RA, EN ER, IS BO e RA LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Damiano Florenzano e Sandro Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia Autonoma di RE, Provincia Autonoma di Bolzano, Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di RE, Commissario del Governo per la …Leggi di più...
- art. 1 legge regionale n. 23/2020·
- art. 46 legge regionale n. 2/2018·
- diritto elettorale·
- contestualità elezioni·
- principio di ragionevolezza·
- abbreviazione mandato·
- art. 51 D.lgs. n. 267/2000·
- potestà legislativa regionale·
- legittimità costituzionale·
- autonomia differenziata