Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14721 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula A 1 472 1/02 REPU BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Q! Composta dai Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. n. 14272/1999 Dott. Michele DELUCA Consigliere Cron. 34247 Dott. Attilio CELENTANO. Consigliere Rep. Consigliere Udienza 9 aprile 2002 Dott. Pasquale PICONE Prof. Bruno BALLETTI * Cons. relatore ha pronunciato la segusegue SENTENZA sul ricorso proposto da: RE EN, rappresentato e difeso dagli avv.ti AT Speranzoni e Pasquale Nappi, presso il cui studio è elettivamente 44 domiciliato in Roma alla via Agri n. 1, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO-Società di Trasporti e Servizi per azioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Plinio n. 21, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di VE-Sezione Lavoro n. 445/99 del 26 marzo 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 138/98), notificata in data 12 maggio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Manlio Ubati (per delega dell'avv. Fiorillo). Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al ET-Giudice del Lavoro di VE AT FF conveniva in giudizio le "Ferrovie DE ST-Società di trasporti e servizi per azioni" alle cui dipendenza aveva prestato servizio esponendo di avere espletato mansioni di “collaudatore" presso il posto di sorveglianza della s.p.a. Fervet in Castelfranco Veneto e che la cennata attività di specialista nel collaudo di componenti elettromeccanici nonché quella afferente il posto di "specialista nei trattamenti superficiali" presso la ditta 2 Officine di Cittadella - attività svolta dal 1° ottobre 1985 al 12 febbraio 1992 erano state dalla società datrice di lavoro valorizzate in - ottava categoria>> in applicazione dell'art. 106 del contratto collettivo e degli accordi sindacali del 17 luglio 1991 applicabili al suo rapporto di lavoro;
sosteneva, pertanto, di avere diritto alla summenzionata "valorizzazione” e chiedeva, quindi, all'adito ET di volergli riconoscere il diritto all'inquadramento contrattuale nel profilo professionale di “capo tecnico sovrintendente - ottava categoria - area quadri" con condanna della società convenuta ad operare il rivendicato inquadramento ed a corrispondergli le differenze retributive conseguentemente maturate. Si costituiva in giudizio la s.p.a. "Ferrovie DE ST-società di trasporti e servizi” che impugnava integralmente la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro - dopo l'espletamento R P dell'interrogatorio delle parti e di prova testimoniale - accoglieva la domanda attorea [condannando la società convenuta ad inquadrare il ricorrente nel profilo professionale di "capo tecnico sovrintendente - ottava categoria - area quadri" a decorrere dal 1° dicembre 1991 ed a corrispondere allo stesso le differenze retributive a tale titolo maturate, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria sino al saldo>>], ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il 3 contraddittorio il Tribunale di VE, quale Giudice del Lavoro di - secondo grado, in totale riforma della sentenza appellata, respinge(va) le domande formulate dal FF con il ricorso di primo grado>>. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) non è condivisibile l'assunto secondo cui dalla istruttoria espletata in primo grado sarebbe emerso che il FF abbia espletato presso la ditta Fervet le mansioni di "specialista coordinatore RY nel collaudo dei componenti elettromeccanici dei rotabili”>>; *) l'art. 106 del c.c.n.l. prevede che "in fase di prima applicazione del presente contratto l'Ente e le OO.SS. firmatarie procederanno a determinare con specifico accordo i criteri funzionali ed organizzativi per il passaggio di determinate attività dall'8^ categoria alla 9^ (area quadri) e dal 7^ livello (area IV tecnici qualificati) alla 8^ categoria (area quadri), passaggio che verrà realizzato con decorrenza unica dall'1.12.1991 per il numero di 4.908 funzioni per la categoria 8^ e 995 per la categoria 9^, come previsto dall'accordo 19.5.1990>>; *) pare doversi desumere che il ricorrente finisca solo per pretendere l'applicazione a sé medesimo DE stesso trattamento che è stato riservato ad altri suoi colleghi, asseritamente versanti nelle sue stesse condizioni di fatto circa lo svolgimento di determinati compiti operativi;
ma questo (oltre a non poter essere preteso in termini 4 assoluti, perchè la datrice di lavoro non è in genere obbligata a praticare a tutti i dipendenti lo stesso trattamento, né ad attribuire a tutti i dipendenti che svolgono le stesse mansioni il medesimo trattamento normativo e retributivo) non trova neppure riscontro nelle prove fornite dalla stessa parte ricorrente, alla quale sarebbe spettato dimostrare i termini dell'asserita discriminazione>>. Per la cassazione di tale sentenza AT FF propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resistono con controricorso le "Ferrovie DE ST-società di trasporti e servizi per azioni". 8072 MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunziando - “violazione e falsa applicazione degli artt. 2013, 2697, 1362 e 1363 cod. civ. (e di ogni altra norma e principio in materia di corrispondenza fra mansioni e qualifiche e diritto all'inquadramento per espletamento di mansioni superiori) e del d.m. 14 maggio 1985 n. 1085 (e di ogni altra norma e principio in materia di contenuti professionali essenziali della qualifica), nonché omessa, insufficiente, illogica motivazione circa punti decisivi della controversia" - addebita al Tribunale di VE: a) di non avere considerato che con l'art. 106 del c.c.n.l. 1990-92 di categoria le Ferrovie DE ST (da un lato) e le 5 organizzazioni sindacali di categoria (dall'altro) hanno reciprocamente preso atto che taluni lavori (non espressamente indicati nella norma contrattuale collettiva), per la complessità, la difficoltà e la responsabilità (ed anche, in qualche caso, la pericolosità) che comportano, meritavano una "valorizzazione" professionale e cioè l'ascrizione e/o la riconducibilità alla declaratoria di un profilo professionale superiore rispetto a quello attualmente in essere, con conseguente diritto per i lavoratori assegnati a tali attività all'inquadramento in detto superiore profilo professionale, a decorrere dal 1° dicembre 1991>>; b) di omessa valutazione del punto fondamentale della causa relativo all'esatta identificazione delle क्ष questioni controverse concernente solo e soltanto l'individuazione delle mansioni effettivamente svolte dal FF nel periodo indicato in ricorso che, secondo il ricorrente, erano quelle di "specialista nel collaudo dei componenti elettromeccanici dei rotabili presso la ditta FE e di "specialista nei trattamenti superficiali presso la ditta Officine di Cittadella", mentre secondo le Ferrovie DE ST, erano mansioni diverse>>; c) di avere erroneamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali - sempre secondo il ricorrente - emergeva il quadro chiaro e vero, e cioè che il FF aveva svolto le mansioni poi valorizzate, in particolare attività di specialista, e non certo lavoro routinario, come sostenuto dal teste Segala, la cui deposizione è stata 6 fortemente condivisa dal Tribunale di VE, il quale però ha omesso ancora una volta di motivare il maggior peso dato a questa deposizione (peraltro l'unica veramente ostile al sig. FF) piuttosto che a tutte le altre (compresa quella del diretto superiore gerarchico del ricorrente e cioè quella del sig. LA) che, viceversa confermavano in pieno l'attività svolta dal ricorrente>>. II/a-. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato, in quanto - dopo avere valutato l'attività lavorativa il Tribunale di VE espletata dal FF ed avere esaminato la regolamentazione sindacale sulle categorie (qualifiche) e le mansioni (specie sotto il profilo peculiare caratterizzante la fattispecie delle cd. "valorizzazioni”) - ha motivatamente ritenuto che dalla disamina del materiale istruttorio acquisito al processo era risultato che l'originario ricorrente non aveva adempiuto all'onere probatorio (sicuramente ricadente a suo carico) di dimostrare la corrispondenza tra i compiti espletati e il profilo professionale ("specialista") addotto a fondamento della domanda>>. Nella cennata decisione appare evidente come il Giudice di appello abbia correttamente adottato il criterio sancito dalla normativa in materia secondo cui, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione 7 delle categorie o qualifiche o livelli professionali previsti dalla contrattazione collettiva applicabile e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e dalla declaratoria contrattuale individuata nella seconda. Questa Corte, in relazione al risultato derivante dal summenzionato procedimento logico-giuridico, ha rimarcato che l'accertamento e la valutazione della natura delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria o qualifica, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto come sicuramente è avvenuto nella specie - da - logica ed adeguata motivazione (così, ex plurimis, Cass. n. R 13749/1991). M -In ogni caso con riferimento alle censure formulate dal ricorrente in merito alla valutazione, operata dal Giudice di appello, delle deposizioni testimoniali sull'attività lavorativa del FF - in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. 8 Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove (nella specie, in particolare dalla deposizione del teste Segala) che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione DE stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi (come talune deposizioni testimoniali) non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993). हिड Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta (giova ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate nel loro - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere complesso inammissibili le doglianze relative ai pretesi “vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità non può consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, 9 l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di VE, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova delle mansioni concretamente espletate dal FF al fine di escluderne la in vista rilevanza (al fine] dell'acquisizione dell'elemento della cd. "valorizzazione". In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva 10 deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece,M come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può my essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di VE senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). II/b-Appare, altresì, inammissibile l'ulteriore censura proposta dal ricorrente in merito alla "pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ." in quanto la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un 11 contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in NR sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). 12 Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottrae il ricorso in esame che ha denunziato del tutto genericamente (sotto il profilo delle regole ermeneutiche che sarebbero state malamente applicate dal Giudice di appello) “la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.". come èSotto diverso profilo il ricorso non può consistere avvenuto per le censure considerate nell'affermazione di mere - opinioni sul contenuto degli accordi collettivi in questione non seguite da alcuna specifica doglianza sulla interpretazione datane nella sentenza impugnata, e ciò per il principio dell""autosufficienza del MR ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato, non specificando il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici in concreto violati. Comunque, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso 13 abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). In relazione al cennato indirizzo giurisprudenziale, nella specie l'infondatezza (come dinanzi accertata) delle censure concernenti la pretesa errata valutazione delle risultanze istruttorie in merito all'attività lavorativa concretamente svolta dal FF comporta di per sè l'infondatezza pure del profilo delle censure in esame che, pertanto, debbono essere respinte. -In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso III proposto da AT RÈ deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi (“differente esito del giudizio nei due gradi di merito”) per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio. 14
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 9 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Paliative furry Dr. Paleti estenson 3 } 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . R T L N , L A ' A IL CANCELLIERE O L S 3 B L E 7 Depositato in Concelleria I E - P S 8 D D - I I 16 OTT. 2002. 1 A N S T 1 G N S E O O E S P A G I IL CANCELLIERE D M G A I R E E O , O C A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E 15