Sentenza 27 febbraio 2007
Massime • 1
Non integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 cod. pen. la condotta di colui che esegue immediatamente la prestazione finale senza eseguire la prescrizione strumentale intermedia imposta dall'autorità amministrativa. (Fattispecie in cui l'ordine prevedeva che prima si verificasse se la canna fumaria conteneva fibre di amianto e solo in caso positivo la si sostituisse, mentre il destinatario aveva provveduto direttamente alla sostituzione).
Commentario • 1
- 1. Art. 650 c.p. e le misure contro il Covid-19Domenico Chirumbolo · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2007, n. 9844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9844 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 27/02/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 299
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 041635/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT FI, N. IL 24/05/1933;
avverso SENTENZA del 14/06/2006 TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE NUNZIO VLADIMIRO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. - Con sentenza deliberata il 14 giugno 2006 e depositata il 30 giugno 2006 il Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, riconosciuto il concorso di circostanze attenuanti generiche, ha condannato OT ME, opponente a decreto penale di condanna, alla pena della ammenda in Euro 200,00, per la contravvenzione di cui all'articolo 650 c.p.. Il Tribunale ha accertato, sulla base della deposizione dei verbalizzanti ZA e IA del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, che la OT, pur avendo, in ottemperanza della ordinanza 19 dicembre 2002 n. 250 del sindaco di Ischia, provveduto al ripristino della canna fumaria (oggetto del provvedimento), non aveva, tuttavia, adempiuto l'ulteriore prescrizione sindacale, di far eseguire le analisi del caso, per accertare la presenza di amianto o di materiali pericolosi.
Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputata, avvocato Giuseppe Di Meglio del foro di Napoli, mediante atto s.d. depositato il 20 settembre 2006, con il quale denunzia, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), violazione degli articoli 192 e 521 c.p.p., e illogicità della motivazione. 2. - Il ricorrente deduce che il sindaco aveva ordinato "di verificare (...) se la canna fumaria (fosse) costituita da cemento con la presenza di fibre di amianto, e provvedere, in caso affermativo, alla sostituzione della stessa"; che la OT aveva immediatamente provveduto, omettendo la verifica strumentale, alla sostituzione della canna fumaria;
che il Tribunale aveva condannato l'imputata per un fatto diverso da quello contestato che "non formava oggetto di contestazione".
3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
A prescindere dal riferimento non pertinente all'articolo 522 c.p.p. (nella specie non ricorre l'ipotesi del fatto diverso, in quanto l'ordinanza del sindaco di Ischia prescriveva, tra l'altro, l'esecuzione delle analisi omesse) rileva la Corte che, alla stregua delle deduzioni del ricorrente e a dispetto delle qualificazioni giuridiche ritenute nel ricorso, è apprezzabile l'ipotesi della erronea applicazione della legge penale.
Nel caso in cui l'autorità amministrativa prescriva una condotta che è meramente strumentale alla esecuzione (contestualmente prescritta) di un ulteriore facere, sospensivamente condizionato, tuttavia, nell'an alla verificazione di un particolare evento che consegua alla prima condotta da adempiere, la contravvenzione è esclusa, se il destinatario dell'ordine esegue immediatamente la prestazione finale, omettendo quella intermedia.
La esecuzione di tale condotta è, infatti, prescritta nell'esclusivo interesse del destinatario dell'ordine, atteso che questi, in relazione all'esito considerato, può essere esentato dalla prestazione finale.
Pertanto, una volta che tale prestazione sia, comunque, adempiuta, quella strumentale resta estranea all'oggetto giuridico della tutela della norma incriminatrice.
Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007