Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2025, proposto da
AT AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano n. 279/2024, depositata il 26.04.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. ZI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Rilevata, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, con la precisazione che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 73 cpa, in quanto:
- il ricorso è proposto per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 279/2024, depositata il 26.04.2024;
- nondimeno, il ricorrente ha depositato in giudizio una sentenza diversa da quella di cui è chiesta l’ottemperanza;
- la difformità tra il dichiarato oggetto del giudizio di ottemperanza e la sentenza depositata in giudizio conduce all’inammissibilità del ricorso, ex art. 114 cpa;
- le modalità di definizione della lite consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente
ZI AT, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ZI AT | CH SO |
IL SEGRETARIO