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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
UE IP, all'esito della discussione svoltasi con lo scambio di note ex art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies cpc)
nella causa iscritta al n. 134/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Parte_1
MA ed elettivamente domiciliato in Trapani, p.zza G.C. Montalto n. 2
Appellante
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 750/2023 del Giudice di Pace di
Trapani del 23.12.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n.
1343/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE R.G. n. 134/2024
ha instato per la riforma della sentenza n. 750/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Trapani del 23.12.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1343/2023, con la quale il Giudice di primo grado ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Palermo, accogliendo l'eccezione svolta dal . In particolare, nel Controparte_1 giudizio di primo grado l'odierno appellante ha spiegato opposizione avverso la cartella di pagamento n. 299 2022 00162520 72000 dell'importo complessivo di euro 3.066,88 emessa d' Controparte_3
– prov. di Trapani su incarico del – Corte
[...] Controparte_1
d'Appello di Palermo, per le somme iscritte al ruolo 2022/001942, reso esecutivo in data 20 maggio 2022, contestando il diritto dell'ente creditore a procedere alla riscossione dell'ammenda e delle spese di giustizia di cui alla sentenza n. 2367/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo.
L'appellante ha spiegato due motivi di gravame:
- con il primo motivo d'appello, ha dedotto l'erroneità Parte_1
della declaratoria d'incompetenza territoriale operata dal primo giudice, in violazione degli artt. 27, 480 comma 3 cpc, nonché la falsa applicazione dell'art. 22, l. n. 898/1981.
- con il secondo motivo d'appello, ha riproposto le domande di merito già rassegnate in primo grado e, in particolare, ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito a riscuotere gli importi di cui alla sentenza n. 2367/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo ex artt.
173 c.p. (con riferimento all'importo dovuto a titolo di ammenda) ed ex art. 2496 c.c. (con riferimento all'importo dovuto a titolo di liquidazione delle spese del processo), in quanto la cartella di pagamento è stata notificata il 24 gennaio 2023, e il ruolo n. 2022/001942 è stato reso esecutivo il 20.5.2022, oltre dieci anni dopo il 16.5.2012, data in cui il titolo giudiziale è divenuto irrevocabile.
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “nulla o, comunque, annullare la statuizione d'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Trapani;
- dichiarare che il non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i crediti Controparte_4
2 R.G. n. 134/2024
indicati nella cartella di pagamento opposta, in quanto prescritti per i motivi esposti nel presente atto d'appello; - annullare o dichiarare inefficace, conseguentemente, la cartella di pagamento opposta;
- condannare le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite”.
Seppur ritualmente citati, né il , né l' Controparte_1 [...]
si sono costituite nel presente giudizio, dacché ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
*****
Quanto al primo motivo di gravame, osserva il Tribunale che è dirimente il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte, pienamente condiviso da questo Giudice, che in ordine alla competenza territoriale in materia di opposizione avverso cartelle di pagamento si è così espressa: nel
“giudizio di opposizione all'esecuzione con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dell'inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione debba essere effettuata con riferimento all'art. 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'art. 480, terzo, cod. proc. civ., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto” (cfr. ex multis,
Cass. 8704/2011)
Dunque, il Giudice competente territorialmente deve essere individuato in quello del luogo di residenza del trasgressore ove viene notificata la cartella di pagamento, indipendentemente dal luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Nel caso di specie, risiede ad Erice, con conseguente radicarsi Parte_1 della competenza a conoscere della controversia in capo al Giudice di Pace di
Trapani.
Ne discende che ha errato il Giudice di prime cure a ritenersi territorialmente incompetente applicando la previsione di cui all'art. 22, l. n. 689/81, norma che non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto si verte in un caso di opposizione agli atti esecutivi dacché, come sopra ricordato, va applicato il c.d. degli artt. 480, comma 3 e 27 cpc.
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Può invece dirsi cessata la materia del contendere quanto al motivo relativo all'intervenuta prescrizione dell'importo di € 3.000,00 comminato a titolo di ammenda, posto che questa è stata dichiarata estinta per prescrizione con ordinanza n. 152 del 12 maggio 2025 pronunciata dalla Corte d'Appello di
Palermo, allegata dall'appellante in uno alle note ex art. 127 ter c.p.c.
La suddetta somma indicata in cartella, per effetto della declaratoria di estinzione dell'ammenda, è pacificamente non dovuta. Sul punto, va pure evidenziato che già nell'ambito del giudizio di prime cure la parte opposta aveva sostanzialmente aderito all'eccezione di prescrizione, non contestando l'effettivo inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale eccepito dall'opponente.
Per quanto attiene, invece, alla somma di € 61,00 a titolo di spese processuali va vagliato il motivo di opposizione correlato alla eccepita estinzione per prescrizione.
Orbene, risulta per tabulas che la sentenza n. 2367/2011, emessa dalla Corte
d'Appello di Palermo, è divenuta irrevocabile il 16.5.2012, giusta attestazione rilasciata dal Funzionario giudiziario in data 5.11.2012 (cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di primo grado).
È, quindi, il 16.5.2012 che va individuato come dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, che, in difetto di diversa previsione normativa, è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Nella fattispecie, non essendo applicabile l'art. 68 d.l. n. 18/2020 (posto che non si tratta di carico affidato all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis), l'eccezione di prescrizione sollevata è fondata, essendo decorsi più di dieci anni tra la data in cui la sentenza n.
2367/2011 è divenuta irrevocabile (16.5.2012) e la notifica della cartella, avvenuta il 24.1.2023.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico del e dell' in virtù del principio di CP_1 Controparte_2 soccombenza nella misura di ½, liquidata come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22. La restante frazione va, invece, lasciata a carico della
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parte appellante in ragione della declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto al motivo di opposizione legato alla prescrizione dell'ammenda e della adesione della parte opposta già in primo grado all'eccezione svolta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , e in riforma della Parte_1 sentenza n. 750/2023 del Giudice di Pace di Trapani del 23.12.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1343/2023, accoglie l'opposizione e dichiara prescritto il diritto alla riscossione del credito di € 61,00 sotteso alla cartella di pagamento n. 299 2022 00162520 72000; dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'opposizione avanzata per l'annullamento della cartella di pagamento n. 299 2022 00162520 72000, in riferimento alla posta creditoria di € 3.000,00, dichiarata estinta per prescrizione;
condanna le parti appellate, in solido, al pagamento di 1/2 delle spese di giudizio, liquidate in € 851,00, oltre € 174,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, restando a carico della parte appellante la restante frazione.
Trapani, 2.12.2025
Il Giudice
Federica UE IP
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