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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1415/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5355/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 222/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249007590734000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: riforma parziale riformando la decisione in relazione all'avviso di accertamento;
AD: accoglimento dell'appello incidentale
Resistente_1: si riporta ai documenti depositati in primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione da parte di Resistente_1, con atto notificato all'AD ed all'agenzia delle entrate, della intimazione di pagamento 028 2024 90075907 34/000, notificatagli il 26 maggio 2024, con riferimento a:
tre cartelle di pagamento:
1) 02820190004133354000 relativa alla tassa rifiuti dovuta al Comune di Capodrise negli anni 2010 e
2011, dell'importo di euro 739,74, asseritamente notificata il 23.10.2019 ;
2) 02820210004858518000 relativa all'Iva 2019 di euro 2.298,89 asseritamente notificata il 25.3.2022;
3) 02820230015748877000 relativa all'Irpef 2019 di euro 17.375,35 asseritamente notificata il 28.6.2023;
e all'avviso di accertamento n. TF7010200243/2021 avente ad oggetto imposte erariali dovute nell'anno
2015, di euro 160.366,20 asseritamente notificato il 31.8.2021.
Il contribuente eccepì l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione, il difetto di sottoscrizione, perché l'atto era stato notificato a mezzo pec ma non recava la sottoscrizione digitale, la decadenza dal potere di iniziare l'esecuzione forzata, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e sanzioni.
Si costituirono l'Agenzia delle entrate e l'AD che produssero documentazione e chiesero la conferma della intimazione.
La CGT con sentenza n. 222 emessa all'udienza del 13.1.2025 e depositata il21.1.2025 accolse parzialmente il ricorso dichiarando l'illegittimità della intimazione impugnata limitatamente alla cartella ..
58518 e all'avviso di accertamento .. 243; per la cartella .. 33354 dichiarò prescritte sanzioni ed interessi oltre i cinque anni.
Il primo giudice così ha motivato la decisione:
la cartella sub n. 1 era stata correttamente notificata, atteso che vi era la relata di notifica in data 23/10/2019
a mani della moglie, seguita dalla raccomandata CAN n. f. 56685 8 del 12/11/2019;
la cartella sub n. 3 era stata correttamente notificata con pec del 28/6/2023;
non erano regolari le notifiche:
della cartella sub n. 2 atteso che non sarebbe stata prodotta la notifica con pec del 25/3/2022; dell'avviso di accertamento sub n. 4, poiché a fronte della denunziata omessa notifica, l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto solo "una specie di frontespizio dell'avviso" e la notifica del 31/8/2021 laddove per colmare la lacuna conseguente alla denunziata non conoscibilità dell'atto, si imponeva anche la produzione dell'atto stesso.
La sentenza è stata impugnata dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la riforma parziale riconoscendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'ader ha depositato controdeduzioni all'appello dell'agenzia ed ha proposto appello incidentale con il quale ha chiesto la conferma dell'intimazione con riferimento a tutte le cartelle e l'annullamento del capo con il quale, in relazione alla cartella sub 1) erano stati dichiarati prescritti interessi e sanzioni.
Si è costituito il Mele il quale si è riportato ai documenti depositati in primo grado.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio rileva di ufficio che esiste un motivo che impediva al primo giudice di valutare le eccezioni formulate dal contribuente sulla regolarità delle notifiche.
A fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento prodotte dalle controparti, presupposte all'intimazione di pagamento, il ricorrente aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, perché aveva presentato una memoria integrativa dei motivi in data 17 dicembre 2024, per ciò solo incorrendo nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs
546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V,
Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a depositare memoria illustrativa, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica di atti costituenti il presupposto della intimazione impugnata, non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass.,
Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n.
5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che le controparti, in sede di costituzione e controdeduzioni avevano prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle e dell'avviso di accertamento in questione, comprovata dai documenti depositati in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento di cui trattasi, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
L'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
A tutto voler concedere il collegio ritiene che la decisione di primo grado, anche nel merito, vada riformata.
L'AD ha depositato l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90032952 62 relativa a due delle tre cartelle, tranne quella sub 3, ed all'avviso di accertamento notificata a mezzo pec al contribuente in data 23.6.2023.
Si è dibattuto in giurisprudenza sulla individuazione delle eccezioni che possono essere sollevate dal contribuente con riferimento agli atti presupposti attraverso l'impugnazione di un atto successivo, nel caso in esame la intimazione di pagamento.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla delicata questione relativa alla possibilità di eccepire la prescrizione in occasione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenti un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Quanto affermato vale a maggior ragione per la prescrizione: il contribuente ha l'onere – e non la mera facoltà – di impugnare l'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione.
Secondo la pronuncia, una volta notificata l'intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere sia la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento sia l'omessa notifica della cartella stessa. In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 e Cass. 22 aprile 2024 n. 10736). Questo vale anche se l'atto presupposto, come nella specie, è un avviso di accertamento.
L'eccezione di prescrizione rimane, in sostanza, preclusa in sede di impugnazione delle eventuali misure cautelari, ovvero fermi e ipoteche salvo dalla notifica dell'intimazione sia decorso un ulteriore periodo di prescrizione.
La prescrizione può dover essere eccepita in momenti diversi, in particolare:
- se la prescrizione è maturata prima della notifica delle cartelle (ma, a ben vedere in questo caso nella maggioranza delle ipotesi si tratterebbe di decadenza), deve essere fatta valere impugnando le cartelle stesse;
- se la prescrizione si assume formata dopo la notifica delle cartelle e prima dell'intimazione di pagamento, allora deve essere eccepita impugnando l'intimazione;
- se la cartella non è mai stata notificata, tale vizio deve essere fatto valere impugnando l'intimazione di pagamento;
- invece, se la prescrizione si forma successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, la si deve eccepire o mediante opposizione all'esecuzione (in occasione del pignoramento dinanzi al giudice ordinario) oppure ricorrendo contro la eventuale seconda intimazione (dinanzi al giudice tributario).
La notifica dell'intimazione determina l'interruzione del termine di prescrizione anche per le sanzioni e per gli interessi per cui va riformato anche il relativo capo della sentenza impugnata.
Vanno pertanto accolti l'appello principale presentato dall'agenzia delle entrate e quello incidentale presentato da AD e, di conseguenza, va confermata l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese, per la complessità delle questioni, oggetto in passato di oscillazioni giurisprudenziali, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale e quello incidentale, confermando l'intimazione di pagamento impugnata.
Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5355/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 222/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249007590734000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: riforma parziale riformando la decisione in relazione all'avviso di accertamento;
AD: accoglimento dell'appello incidentale
Resistente_1: si riporta ai documenti depositati in primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione da parte di Resistente_1, con atto notificato all'AD ed all'agenzia delle entrate, della intimazione di pagamento 028 2024 90075907 34/000, notificatagli il 26 maggio 2024, con riferimento a:
tre cartelle di pagamento:
1) 02820190004133354000 relativa alla tassa rifiuti dovuta al Comune di Capodrise negli anni 2010 e
2011, dell'importo di euro 739,74, asseritamente notificata il 23.10.2019 ;
2) 02820210004858518000 relativa all'Iva 2019 di euro 2.298,89 asseritamente notificata il 25.3.2022;
3) 02820230015748877000 relativa all'Irpef 2019 di euro 17.375,35 asseritamente notificata il 28.6.2023;
e all'avviso di accertamento n. TF7010200243/2021 avente ad oggetto imposte erariali dovute nell'anno
2015, di euro 160.366,20 asseritamente notificato il 31.8.2021.
Il contribuente eccepì l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione, il difetto di sottoscrizione, perché l'atto era stato notificato a mezzo pec ma non recava la sottoscrizione digitale, la decadenza dal potere di iniziare l'esecuzione forzata, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e sanzioni.
Si costituirono l'Agenzia delle entrate e l'AD che produssero documentazione e chiesero la conferma della intimazione.
La CGT con sentenza n. 222 emessa all'udienza del 13.1.2025 e depositata il21.1.2025 accolse parzialmente il ricorso dichiarando l'illegittimità della intimazione impugnata limitatamente alla cartella ..
58518 e all'avviso di accertamento .. 243; per la cartella .. 33354 dichiarò prescritte sanzioni ed interessi oltre i cinque anni.
Il primo giudice così ha motivato la decisione:
la cartella sub n. 1 era stata correttamente notificata, atteso che vi era la relata di notifica in data 23/10/2019
a mani della moglie, seguita dalla raccomandata CAN n. f. 56685 8 del 12/11/2019;
la cartella sub n. 3 era stata correttamente notificata con pec del 28/6/2023;
non erano regolari le notifiche:
della cartella sub n. 2 atteso che non sarebbe stata prodotta la notifica con pec del 25/3/2022; dell'avviso di accertamento sub n. 4, poiché a fronte della denunziata omessa notifica, l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto solo "una specie di frontespizio dell'avviso" e la notifica del 31/8/2021 laddove per colmare la lacuna conseguente alla denunziata non conoscibilità dell'atto, si imponeva anche la produzione dell'atto stesso.
La sentenza è stata impugnata dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la riforma parziale riconoscendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'ader ha depositato controdeduzioni all'appello dell'agenzia ed ha proposto appello incidentale con il quale ha chiesto la conferma dell'intimazione con riferimento a tutte le cartelle e l'annullamento del capo con il quale, in relazione alla cartella sub 1) erano stati dichiarati prescritti interessi e sanzioni.
Si è costituito il Mele il quale si è riportato ai documenti depositati in primo grado.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio rileva di ufficio che esiste un motivo che impediva al primo giudice di valutare le eccezioni formulate dal contribuente sulla regolarità delle notifiche.
A fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento prodotte dalle controparti, presupposte all'intimazione di pagamento, il ricorrente aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, perché aveva presentato una memoria integrativa dei motivi in data 17 dicembre 2024, per ciò solo incorrendo nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs
546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V,
Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a depositare memoria illustrativa, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica di atti costituenti il presupposto della intimazione impugnata, non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass.,
Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n.
5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che le controparti, in sede di costituzione e controdeduzioni avevano prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle e dell'avviso di accertamento in questione, comprovata dai documenti depositati in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento di cui trattasi, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
L'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
A tutto voler concedere il collegio ritiene che la decisione di primo grado, anche nel merito, vada riformata.
L'AD ha depositato l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90032952 62 relativa a due delle tre cartelle, tranne quella sub 3, ed all'avviso di accertamento notificata a mezzo pec al contribuente in data 23.6.2023.
Si è dibattuto in giurisprudenza sulla individuazione delle eccezioni che possono essere sollevate dal contribuente con riferimento agli atti presupposti attraverso l'impugnazione di un atto successivo, nel caso in esame la intimazione di pagamento.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla delicata questione relativa alla possibilità di eccepire la prescrizione in occasione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenti un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Quanto affermato vale a maggior ragione per la prescrizione: il contribuente ha l'onere – e non la mera facoltà – di impugnare l'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione.
Secondo la pronuncia, una volta notificata l'intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere sia la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento sia l'omessa notifica della cartella stessa. In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 e Cass. 22 aprile 2024 n. 10736). Questo vale anche se l'atto presupposto, come nella specie, è un avviso di accertamento.
L'eccezione di prescrizione rimane, in sostanza, preclusa in sede di impugnazione delle eventuali misure cautelari, ovvero fermi e ipoteche salvo dalla notifica dell'intimazione sia decorso un ulteriore periodo di prescrizione.
La prescrizione può dover essere eccepita in momenti diversi, in particolare:
- se la prescrizione è maturata prima della notifica delle cartelle (ma, a ben vedere in questo caso nella maggioranza delle ipotesi si tratterebbe di decadenza), deve essere fatta valere impugnando le cartelle stesse;
- se la prescrizione si assume formata dopo la notifica delle cartelle e prima dell'intimazione di pagamento, allora deve essere eccepita impugnando l'intimazione;
- se la cartella non è mai stata notificata, tale vizio deve essere fatto valere impugnando l'intimazione di pagamento;
- invece, se la prescrizione si forma successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, la si deve eccepire o mediante opposizione all'esecuzione (in occasione del pignoramento dinanzi al giudice ordinario) oppure ricorrendo contro la eventuale seconda intimazione (dinanzi al giudice tributario).
La notifica dell'intimazione determina l'interruzione del termine di prescrizione anche per le sanzioni e per gli interessi per cui va riformato anche il relativo capo della sentenza impugnata.
Vanno pertanto accolti l'appello principale presentato dall'agenzia delle entrate e quello incidentale presentato da AD e, di conseguenza, va confermata l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese, per la complessità delle questioni, oggetto in passato di oscillazioni giurisprudenziali, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale e quello incidentale, confermando l'intimazione di pagamento impugnata.
Spese compensate.