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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 14697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14697/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 21/08/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IODICE SILVIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
legale rapp.te in carica, geom. , con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da CP_2
Brescia n°4, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella
NONCHE'
quale successore universale ex lege di Per Controparte_3
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar 14 (C.F.- Controparte_3
P.I. ) in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e P.IVA_3 Controparte_4 difesa dall'Avvocato Giuseppe Idà
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, parte ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 22.10.2024 gli era stata notificata intimazione di pagamento n.
07120249052307140000, comunicata dall , sulla base di Controparte_3
1 cartelle, impugnate in questa sede, ritenute prescritte ax art. 3 della legge 335/95, avuto riguardo al fatto che non erano mai stati notificati all'istante opponente atti interruttivi della prescrizione, nemmeno successivamente alla notifica delle cartelle e fino alla notifica della intimazione di pagamento, con prescrizione quinquennale maturata in assenza di atti interruttivi.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3 attorea, stante l'intervenuta notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi versati in atti.
La si costituiva e chiedeva con diffuse argomentazioni il rigetto del CP_1
ricorso.
Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi la controversia viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In via preliminare, deve osservarsi che l' ha dimostrato Controparte_3
la rituale notifica delle cartelle opposte e riportate nella intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
Sono inammissibili, in conseguenza, tutte le censure formali e di merito esperibili avverso le cartelle di pagamento poiché non proposte, rispettivamente, nel termine generale di cui all'art. 617 c.p.c. e all'articolo 24 del D.lgs. n. 46 del 1999, ivi inclusa la censura di prescrizione della pretesa antecedentemente alla data di notifica dei titoli.
È ammissibile, di contro, la censura di intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica del titolo, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione introdotta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c..
Le doglianze sollevate dal ricorrente in merito alla validità della notifica eseguita a mezzo pec delle cartelle e dei successivi atti interruttivi versati in atti dal concessionario, basate sul rilievo che il mittente ha eseguito la comunicazione utilizzando un indirizzo pec diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, sono infondate.
Premesso che parte ricorrente, pur deducendo la inesistenza/nullità insanabile delle notifiche in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Tribunale che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al
2 decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600».
L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l.
1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma
6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”.
L'art. 26, comma 2, cit., se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di
PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente ( v. Comm. trib. reg.
Roma, (Lazio) sez. XI, 01/06/2021, n.2803).
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto
l'indirizzo PEC del mittente.
3 Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n.
53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60
d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata –
a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Va, poi, ricordato che la notificazione di una cartella o di una intimazione di pagamento o di altro atto esecutivo è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicchè le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”.
Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata ( v. art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea.
L'obbiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CAD, è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della
4 raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC" equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".
Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15".
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione delle cartelle opposte e dei successivi atti interruttivi versati in atti dall' Controparte_3
.
[...]
Nello specifico, la cartella n. 07120180015733285000 risulta notificata il 16/03/2018; la
Cartella n. 07120190038253424000 il 20/03/2019 mentre la Cartella di pagamento n.
07120200031749770000 risulta notificata il 15/09/2021 (v. documentazione in fascicolo
). Controparte_3
Risulta altresì notificata con riguardo alle prime due cartelle opposte in data 4.3.2022 intimazione di pagamento n. 071 2022 90026217 26/000 e in data 3.11.2022 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200008948000 e per tutte le cartelle opposte risulta notificata in data 23.06.2023 intimazione di pagamento n. 071 2023
90102155 59/000.
Quanto, poi, alla circostanza che tali atti interruttivi siano stati notificati a mezzo PEC, giova premettere che, secondo il principio condivisibilmente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, "l'irritualità della notificazione di un atto (…) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite n. 7665 del 18/04/2016).
A maggior ragione, nel caso in esame, in assenza di specifiche censure di parte ricorrente sulla illeggibilità o il deterioramento dell'allegato, deve ritenersi che quello allegato alle
PEC sia espresso in formato idoneo ad assicurare la conoscenza dell'atto notificato, quantomeno al pari del file in formato ".doc", ritenuto già sufficiente dalla Suprema Corte per il raggiungimento dello scopo.
5 In altri termini, deve osservarsi che, ove la busta di trasporto, appositamente crittografata, consenta la sicura individuazione del mittente, del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché dei file ad essa allegati, la circostanza che questi siano eventualmente espressi in un formato diverso da quello ".p7m”, purché comunque leggibili e non alterati, consente, in difetto di prova contraria, di ritenere che la notifica abbia raggiunto il suo scopo, dovendosi condividere il principio, ancora di recente ribadito, che: "l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 20625 del 31/08/2017).
In tal senso, si condivide il principio che la eventuale violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 14042 del 01/06/2018).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico" (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 25819 del 31/10/2017).
Sicché, analogamente a quanto avviene per il deposito di un atto recettizio o di corrispondenza all'indirizzo di residenza del destinatario, anche temporaneamente assente, i quali si presumono dallo stesso conosciuti, la accettazione e consegna della corrispondenza elettronica nella casella di posta certificata del destinatario, purché estratta dai registri autorizzati, ne rende il contenuto presuntivamente conosciuto, almeno fino a prova contraria.
In assenza di tale prova contraria, sulla scorta delle superiori considerazioni, deve ritenersi che sia stato validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione per tutti i crediti della in relazione ai quali risultano notificati al contribuente le predette CP_1 intimazioni di pagamento, documentandone in giudizio la avvenuta notifica all'indirizzo
PEC del destinatario.
6 Più precisamente, nel caso in esame, il decorso del termine di prescrizione quinquennale
è stato validamente interrotto in relazione alle cartelle opposte, per le quali, successivamente alla data di notifica del titolo, risulta un atto interruttivo ritualmente notificato nel quinquennio, seguito dalla notifica della intimazione di pagamento, qui opposta.
Il ricorso deve essere, quindi, respinto in relazione ai crediti portati nelle cartelle opposte, per essere, in tal caso, l'eccezione di prescrizione infondata, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione adottato da questo Giudice con il decreto del 28.11.2024.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dei resistenti, in solido, che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA E CPA come per legge.
Aversa, 14.5.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14697/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 21/08/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IODICE SILVIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
legale rapp.te in carica, geom. , con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da CP_2
Brescia n°4, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella
NONCHE'
quale successore universale ex lege di Per Controparte_3
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar 14 (C.F.- Controparte_3
P.I. ) in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e P.IVA_3 Controparte_4 difesa dall'Avvocato Giuseppe Idà
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, parte ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 22.10.2024 gli era stata notificata intimazione di pagamento n.
07120249052307140000, comunicata dall , sulla base di Controparte_3
1 cartelle, impugnate in questa sede, ritenute prescritte ax art. 3 della legge 335/95, avuto riguardo al fatto che non erano mai stati notificati all'istante opponente atti interruttivi della prescrizione, nemmeno successivamente alla notifica delle cartelle e fino alla notifica della intimazione di pagamento, con prescrizione quinquennale maturata in assenza di atti interruttivi.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3 attorea, stante l'intervenuta notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi versati in atti.
La si costituiva e chiedeva con diffuse argomentazioni il rigetto del CP_1
ricorso.
Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi la controversia viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In via preliminare, deve osservarsi che l' ha dimostrato Controparte_3
la rituale notifica delle cartelle opposte e riportate nella intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
Sono inammissibili, in conseguenza, tutte le censure formali e di merito esperibili avverso le cartelle di pagamento poiché non proposte, rispettivamente, nel termine generale di cui all'art. 617 c.p.c. e all'articolo 24 del D.lgs. n. 46 del 1999, ivi inclusa la censura di prescrizione della pretesa antecedentemente alla data di notifica dei titoli.
È ammissibile, di contro, la censura di intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica del titolo, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione introdotta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c..
Le doglianze sollevate dal ricorrente in merito alla validità della notifica eseguita a mezzo pec delle cartelle e dei successivi atti interruttivi versati in atti dal concessionario, basate sul rilievo che il mittente ha eseguito la comunicazione utilizzando un indirizzo pec diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, sono infondate.
Premesso che parte ricorrente, pur deducendo la inesistenza/nullità insanabile delle notifiche in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Tribunale che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al
2 decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600».
L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l.
1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma
6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”.
L'art. 26, comma 2, cit., se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di
PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente ( v. Comm. trib. reg.
Roma, (Lazio) sez. XI, 01/06/2021, n.2803).
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto
l'indirizzo PEC del mittente.
3 Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n.
53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60
d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata –
a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Va, poi, ricordato che la notificazione di una cartella o di una intimazione di pagamento o di altro atto esecutivo è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicchè le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”.
Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata ( v. art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea.
L'obbiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CAD, è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della
4 raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC" equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".
Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15".
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione delle cartelle opposte e dei successivi atti interruttivi versati in atti dall' Controparte_3
.
[...]
Nello specifico, la cartella n. 07120180015733285000 risulta notificata il 16/03/2018; la
Cartella n. 07120190038253424000 il 20/03/2019 mentre la Cartella di pagamento n.
07120200031749770000 risulta notificata il 15/09/2021 (v. documentazione in fascicolo
). Controparte_3
Risulta altresì notificata con riguardo alle prime due cartelle opposte in data 4.3.2022 intimazione di pagamento n. 071 2022 90026217 26/000 e in data 3.11.2022 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200008948000 e per tutte le cartelle opposte risulta notificata in data 23.06.2023 intimazione di pagamento n. 071 2023
90102155 59/000.
Quanto, poi, alla circostanza che tali atti interruttivi siano stati notificati a mezzo PEC, giova premettere che, secondo il principio condivisibilmente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, "l'irritualità della notificazione di un atto (…) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite n. 7665 del 18/04/2016).
A maggior ragione, nel caso in esame, in assenza di specifiche censure di parte ricorrente sulla illeggibilità o il deterioramento dell'allegato, deve ritenersi che quello allegato alle
PEC sia espresso in formato idoneo ad assicurare la conoscenza dell'atto notificato, quantomeno al pari del file in formato ".doc", ritenuto già sufficiente dalla Suprema Corte per il raggiungimento dello scopo.
5 In altri termini, deve osservarsi che, ove la busta di trasporto, appositamente crittografata, consenta la sicura individuazione del mittente, del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché dei file ad essa allegati, la circostanza che questi siano eventualmente espressi in un formato diverso da quello ".p7m”, purché comunque leggibili e non alterati, consente, in difetto di prova contraria, di ritenere che la notifica abbia raggiunto il suo scopo, dovendosi condividere il principio, ancora di recente ribadito, che: "l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 20625 del 31/08/2017).
In tal senso, si condivide il principio che la eventuale violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 14042 del 01/06/2018).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico" (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 25819 del 31/10/2017).
Sicché, analogamente a quanto avviene per il deposito di un atto recettizio o di corrispondenza all'indirizzo di residenza del destinatario, anche temporaneamente assente, i quali si presumono dallo stesso conosciuti, la accettazione e consegna della corrispondenza elettronica nella casella di posta certificata del destinatario, purché estratta dai registri autorizzati, ne rende il contenuto presuntivamente conosciuto, almeno fino a prova contraria.
In assenza di tale prova contraria, sulla scorta delle superiori considerazioni, deve ritenersi che sia stato validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione per tutti i crediti della in relazione ai quali risultano notificati al contribuente le predette CP_1 intimazioni di pagamento, documentandone in giudizio la avvenuta notifica all'indirizzo
PEC del destinatario.
6 Più precisamente, nel caso in esame, il decorso del termine di prescrizione quinquennale
è stato validamente interrotto in relazione alle cartelle opposte, per le quali, successivamente alla data di notifica del titolo, risulta un atto interruttivo ritualmente notificato nel quinquennio, seguito dalla notifica della intimazione di pagamento, qui opposta.
Il ricorso deve essere, quindi, respinto in relazione ai crediti portati nelle cartelle opposte, per essere, in tal caso, l'eccezione di prescrizione infondata, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione adottato da questo Giudice con il decreto del 28.11.2024.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dei resistenti, in solido, che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA E CPA come per legge.
Aversa, 14.5.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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