Sentenza 28 aprile 1998
Massime • 1
In tema di sospensione della patente di guida conseguente al reato di guida senza patente, l'espressione "eventualmente posseduta" contenuta nell'art. 116, comma 18, nuovo cod. strad. implica che detta sospensione non è automatica, ma condizionata all'effettivo possesso della patente di guida. Il giudice che procede con rito ordinario deve pertanto, al momento della condanna, accertare se l'imputato è in possesso di una patente, in qualsiasi momento conseguita e di qualsiasi tipo, e solo in caso positivo provvedere alla relativa sospensione. Tale accertamento è invece precluso al giudice che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che in tal caso il giudice deve provvedere allo stato degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/1998, n. 6350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6350 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo Auriemma Presidente del 28.4.1998
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " Benito R. De Grazia " N. 976
3. " Antonio Merone " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo A. Sepe " N. 17088/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Campobasso
avverso la sentenza 21/3/1997 del Pretore di Isernia, sez. dist. di Venafro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Sepe;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Verderosa che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente.
Svolgimento del processo
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso è ricorrente avverso sentenza 21/3/1997 emessa, ex art. 444 cod. proc. pen. dal Pretore di Isernia, sez. dist. Di Venafro, nei confronti di AR SA, per il reato di cui all'art. 116, comma 13, Nuovo Codice della Strada, per avere lo stesso guidato un autoveicolo senza essere provvisto di patente di guida perché mai conseguita.
Nel ricorso, con il quale chiede a questa Corte di voler provvedere, ex art. 620 lett. l) e 621 cod. proc. pen. disponendo la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dall'imputato, così annullando parzialmente senza rinvio l'impugnata sentenza per la parte omissiva della detta pronuncia, il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 116 comma 18 citato Cod. Strad. ed erronea applicazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b)) cod. proc. pen.
Premesso che la sospensione della patente è espressamente qualificata "Sanzione amministrativa accessoria" sicché non può essere oggetto di accordo tra le parti, che essa è sottratta alla esclusione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. e costituisce atto dovuto dal giudice anche in caso di applicazione della pena su richiesta, dovendo la relativa sentenza essere equiparata, ex art. 445, comma 1, ad una sentenza di condanna, dalla quale, nel caso di guida senza patente, consegue ex art. 116 comma 18 cod. strad. la sospensione della patente di guida "eventualmente posseduta", il medesimo ricorrente procede a chiarire la portata di quest'ultima espressione. Che si deve intendere quanto meno correlata alla eventualità che, nelle more del procedimento e della sua definizione, il contravventore abbia conseguito la patente per la cui mancanza riporta condanna e che l'obbligo per il giudice di disporre detta sospensione prescinde da un accertamento in tal senso perché l'eventuale esistenza della patente al momento della condanna non è un "requisito" per poter disporre la sanzione, bensì un semplice presupposto di fatto per l'applicazione della medesima sicché va obbligatoriamente disposta la sanzione, salva poi la sua imperatività ove al momento dell'esecuzione risulti che il soggetto no aveva ancora conseguito la patente alla data della condanna. Motivi della decisione
Il ricorso destituito di fondamento, va rigettato.
Ritiene la Corte non condivisibili le argomentazioni del Procuratore Generale ricorrente a sostegno della proposta censura di violazione di legge per l'omessa sospensione della patente, quale necessaria conseguenza della condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 13, Nuovo Codice della Strada. Ciò perché l'espressione "eventualmente posseduta" riferita alla patente, contenuta nel comma 18 del citato art. 116, così come interpretata nei motivi di ricorso, sarebbe priva di senso, e comunque superflua, ove si volesse ritenere il giudice svincolato da qualsiasi accertamento in ordine al possesso di patente, da parte dell'imputato, al momento della condanna: detta espressione, se il giudice dovesse sempre e comunque comminare la sanzione amministrativa accessoria, risulterebbe del tutto inutile nella logica e nella economia della disposizione in parole, ne' la precisa dizione della norma può essere superata dall'interpretazione del tutto pragmatica fornita dallo stesso ricorrente in ordine alla concreta applicazione della sospensione della patente, relegando ad un momento successivo ed eventuale, quello dell'esecuzione, la sua operatività oppure la sua inoperatività per mancanza dell'oggetto.
Ciò premesso in ordine alla applicabilità della sanzione amministrativa accessoria in parola, non automatica ma condizionata all'effettivo possesso di patente di guida, ne deriva che, al momento della condanna per il reato di guida senza patente, il giudice che procede con rito ordinario deve accertare se l'imputato è in possesso di una patente - in qualsiasi momento conseguita e di qualsiasi tipo - e solo in caso di accertamento positivo può provvedere alla relativa sospensione.
Nel caso, però, come nella specie, di applicazione della pena su richiesta delle parti, si innesta, sulla questione già esaminata e risolta, un ulteriore problema. Che è quello di decidere se il giudice del patteggiamento, nel caso in cui debba applicare la pena richiesta per il reato di guida senza patente, possa anche procedere all'accertamento relativo alla patente di guida eventualmente posseduta allo scopo di disporne la sospensione.
Tanto, a giudizio di questa Corte, non è consentito.
Inducono a tale affermazione la natura e la logica che permeano l'istituto del patteggiamento così come delineato dal legislatore ed interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sicché ne risultano evidenziati, quali dati caratterizzanti, la snellezza e l'intento deflattivo dei processi, che, ancorati ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen. all'espresso requisito "sulla base degli atti", condizionano il procedimento speciale in parola nei suoi vari aspetti, differenziandolo dal procedimento ordinario proprio con l'evitarne gli appesantimenti, che certamente lo snaturerebbero, connessi a determinate attività processuali ove consentite. Basti pensare, per cogliere un esempio dalla casistica in materia di accertamenti nel procedimento speciale de quo, alla giurisprudenza formatasi sulla ritenuta sussistenza del divieto, per il giudice del patteggiamento, di espletare qualsiasi attività, anche modesta nel caso di semplice acquisizione e valutazione di prova documentale, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno mediante risarcimento, di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 1998