Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/1998, n. 6350
CASS
Sentenza 28 aprile 1998

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In tema di sospensione della patente di guida conseguente al reato di guida senza patente, l'espressione "eventualmente posseduta" contenuta nell'art. 116, comma 18, nuovo cod. strad. implica che detta sospensione non è automatica, ma condizionata all'effettivo possesso della patente di guida. Il giudice che procede con rito ordinario deve pertanto, al momento della condanna, accertare se l'imputato è in possesso di una patente, in qualsiasi momento conseguita e di qualsiasi tipo, e solo in caso positivo provvedere alla relativa sospensione. Tale accertamento è invece precluso al giudice che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che in tal caso il giudice deve provvedere allo stato degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/1998, n. 6350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6350
    Data del deposito : 28 aprile 1998

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