CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, le sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2020 e n. 17 del 2021 non configurano un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione determinata dal provvedimento definitivo con cui sia stata rigettata la richiesta di maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata speciale avanzata dal condannato per reati ostativi a norma dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 32588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32588 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAVETTIERI ANNUNZIATO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA DELL'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, PIERGIORGIO MOROSINI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32588 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 20 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NZ ER - detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona, in espiazione di pena detentiva con indicazione della sua fine al 12.10.2023 - avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti il 27 luglio 2022 dal Magistrato di sorveglianza dell'Aquila che aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l'istanza di ER finalizzata al riconoscimento di ulteriori 30 giorni di liberazione anticipata, detta speciale, per ogni semestre relativo al periodo intercorso dall'1.01.2010 al 22.04.2014, ai sensi dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Il Tribunale - richiamato il ragionamento svolto nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il quale, ritenutosi competente, aveva enucleato una duplice ratio decidendi sfavorevole all'istante, trattandosi di domanda già proposta da ER e respinta dal Magistrato di sorveglianza di UO con ordinanza del 2014, nonché, in ogni caso, sussistendo l'inapplicabilità della disciplina più favorevole di cui all'originario d.l. n. 146 del 2013, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost. - ha esaminato le opposte considerazioni svolte dal reclamante, imperniate sull'incompetenza del giudice emittente il provvedimento e, comunque, sulla natura sostanziale della liberazione anticipata speciale, ma non ha avallato l'impostazione della difesa aderendo all'approdo raggiunto nel provvedimento reclamato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ER chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione della disciplina di cui al d.l. n. 146 del 2013, modificata in peius dalla legge di conversione n. 10 del 2014, in relazione agli artt. 6 e 14 CEDU e 3, 24, 27 e 111 Cost, nonché l'omessa motivazione sulla natura giuridica delle ordinanze emesse nella materia oggetto dell'istanza, sempre revocabili. In primo luogo, la difesa evidenzia il limite del provvedimento impugnato per non essersi, con esso, tenuto conto del principio di diritto secondo cui le ordinanze emesse in sede esecutiva, pur dopo la loro definitività, non impediscono la proposizione della medesima istanza in presenza di un elemento nuovo e, nella materia in trattazione, certamente il mutamento di giurisprudenza aveva integrato un nuovo, determinante elemento di diritto. Su tale base, e senza voler coltivare la questione di competenza agitata nei 2 gradi precedenti, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per non aver tratto la logica conseguenza dal rilievo che la domanda volta al riconoscimento della liberazione anticipata speciale era stata formulata dal detenuto nella vigenza del d.l. n. 146 del 2013, in data 4 febbraio 2014, sicché alla stessa non avrebbe dovuto applicarsi la disciplina peggiorativa introdotta dalla susseguente legge di conversione, per il solo fatto che detta istanza era stata scrutinata, in ritardo, dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 2014, che precludeva l'accesso a tale beneficio ai condannati per reati contemplati dall'art.
4-bis Ord. pen. Su tale tema, il ricorrente considera che - se la giurisprudenza, con riguardo al tempo in cui aveva provveduto il Magistrato di sorveglianza di UO, aveva oscillato sull'applicazione del limite anche a coloro che avevano proposto domanda in tempo antecedente - all'attualità, dopo le decisive innovazioni determinate dalle recenti pronunzie della Corte costituzionale, i giudici di sorveglianza non avrebbero dovuto dubitare sulla certa ammissibilità della domanda, essendo oramai da escludere la natura meramente processuale della disciplina relativa alla liberazione anticipata speciale. La difesa, sull'argomento, segnala che le sentenze n. 32 del 2020 e n. 17 del 2021 della Corte costituzionale hanno innovato in modo rilevante il panorama dei fattori alla cui luce occorre valutare la questione, introducendo nel sistema il nuovo elemento di diritto che i giudici di sorveglianza hanno omesso di cogliere. La sentenza n. 32 del 1990 - avendo affermato l'inapplicabilità del regime relativo alla concessione di determinati benefici ai condannati che, prima dell'entrata in vigore di una determinata legge (in quel caso la legge 9 gennaio 2019, n. 3) disciplinante l'istituto in modo più restrittivo, avevano visto riconoscersi il possesso dei requisiti per la corrispondente concessione - ha espresso un principio da applicarsi analogicamente alla situazione qui esaminata. Del resto, anche altre pronunzie successive del Giudice delle leggi hanno sancito l'inapplicabilità delle preclusioni stabilite dall'art.
4-bis Ord. pen. per i reati commessi in precedenza dal condannato, non potendo al medesimo applicarsi una disciplina deteriore rispetto al tempo del commesso reato. Poi, dall'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2021, si è avuta conferma - sottolinea la difesa - che anche la liberazione anticipata speciale rientra fra gli istituti di diritto penale sostanziale e, come tale, essa deve ritenersi sottoposta ai principi di riserva di legge e di divieto di retroattività. Ove avesse affrontato tale profilo della vicenda, desume il ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto non riesaminare l'originaria istanza di riconoscimento della liberazione anticipata speciale alla stregua della disciplina vigente al momento della domanda, senza considerarla preclusa dalla successiva normativa peggiorativa. 3 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo ostativo alla nuova delibazione dell'istanza il provvedimento negativo emesso dal Magistrato di sorveglianza di UO, non impugnato a suo tempo, nonché essendo in ogni caso impedito il riconoscimento della liberazione anticipata speciale a ER dall'avere commesso il medesimo reati contemplati dall'art.
4-bis Ord. pen., senza che alla disciplina della legge di conversione del d.l. n. 146 del 2013 potessero applicarsi gli ordinari principi di successione delle leggi nel tempo, trattandosi di disciplina di natura eccezionale. 4. La difesa di ER ha rassegnato memoria di replica con cui ribadisce come la sopravvenienza della nuova linea ermeneutica culminata nelle affermazioni contenute nella decisione n. 17 del 2021 della Corte costituzionale abbia travolto la base logico-giuridica su cui si era fondato il primo provvedimento reiettivo, con la conseguente emersione del diritto del detenuto a veder esaminare nel merito la sua istanza di liberazione anticipata speciale. 5. È altresì pervenuta memoria del 15 aprile 2023, redatta e firmata personalmente da NZ ER, con cui si segnala, ad ogni effetto, il termine di espiazione della pena, individuate nel 30.05.2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila infondato e, come tale, va rigettato. 2. Va, in premessa, segnalata l'inammissibilità della memoria del 15 aprile 2023 redatta personalmente dal ricorrente, NZ ER. Deve, sul punto, necessariamente ribadirsi che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente, in quanto, secondo quanto letteralmente stabilisce l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, anche tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (in tal senso già Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01). 3. Per ciò che concerne l'oggetto del ricorso, si constata brevemente che il Tribunale di sorveglianza ha contrastato le prospettazioni della difesa di ER osservando innanzi tutto che il reclamante non aveva impugnato il provvedimento del 2014 con cui l'Autorità giudiziaria di UO aveva negato al detenuto la 4 Ì liberazione anticipata speciale e, poi, non si era doluto del successivo provvedimento di trasmissione degli atti con cui il Magistrato di sorveglianza di UO aveva dichiarato la propria incompetenza. Poi, ha evidenziato che la nuova istanza si era trovata e si trovava di fronte all'insuperato rilievo che il detenuto era in espiazione di reati compresi nel catalogo di cui all'art.
4-bis Ord. pen., senza che potesse farsi applicazione dei principi di cui all'art. 2 cod. pen., non trattandosi di applicare una disciplina avente natura sostanziale. 4. Il Collegio, valutate le obiezioni a tale inquadramento proposte dal ricorrente, come ampiamente sviluppate nella memoria ulteriormente rassegnata dal difensore, non può aderire alla corrispondente prospettiva, in particolare non rinvenendo il dedotto novum. 4.1. Le articolate riflessioni svolte dalla difesa di ER, pur proponendo argomenti di interesse, non riescono, invero, a fornire una ragione giuridica persuasiva per superare - in primo e dirimente luogo - l'ostacolo costituito dalla preclusione processuale, integrata dalla declaratoria di inammissibilità della medesima istanza di concessione della liberazione anticipata speciale emessq dal Magistrato di sorveglianza di UO con il provvedimento del 3.03.2014 (depositato il 4.03.2014), a cui si sono richiamati i giudici di sorveglianza dei due gradi di merito del presente procedimento, nel corso del quale si è chiesta da parte dell'istante l'applicazione dell'istituto introdotto dal d.l. n. 146 del 2013 per la concessione, limitata nel tempo, del supplemento di liberazione anticipata introdotto con quella normativa (liberazione anticipata "speciale" - finalizzata a porre rimedio al sovraffollamento carcerario - che, va per completezza ricordato, si è connotata per la sua natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 Ord. pen., potendo essa trovare applicazione soltanto in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra I'l gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti "a cavallo" della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione: Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep. 2019, Giorgi, Rv. 275467 - 01). Le rilevanti aperture contenute nelle pronunzie della Corte costituzionale evocate dalla difesa non afferiscono, invero, alla questione definita già nel primo provvedimento del 3.03.2014, reso nel pregresso procedimento, questione affrontata e risolta nel presente procedimento in eguale direzione, con la conforme determinazione nel senso della carenza di ammissibilità alla base della nuova istanza: in effetti, le argomentazioni che hanno sorretto tali decisioni, ultima quella impugnata in questa sede, hanno confermato l'inapplicabilità della tak liberazione anticipata speciale ai condannati per reati compresi nel catalogo 5 ostativo di cui all'art.
4-bis anche quando la domanda fosse stata proposta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2014. È da evidenziare, infatti, che, pur accedendo alla considerazione della natura sostanziale della liberazione anticipata, anche speciale - con la precisazione, comunque, che le articolazioni argomentative offerte dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 17 del 2021 afferiscono primariamente alla liberazione anticipata ordinaria -, rimane in ogni caso l'insuperabile rilievo giuridico secondo cui l'effetto del decreto-legge non convertito non comporta un fenomeno ragguagliabile alla successione delle leggi nel tempo. 4.2. Il punto dirimente risulta affrontato da tempo e risolto nel senso che è da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui stabilisce l'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4 bis cod. pen., dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata, stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da situazioni cui si collega una connotazione di immanente e peculiare pericolosità (in tal senso Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849 - 01; fra le successive, v. Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 2017, Liotta. Rv. 269411 - 01). Sul piano - qui primariamente rilevante - della consecutio fra decreto-legge comportante l'ampliamento della sfera giuridica soggettiva e legge di conversione elidente l'ampliamento previsto dal decreto, si è poi puntualizzato in modo perspicuo e qui condiviso che, in tema di benefici penitenziari, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di conversione non può ritenersi suscettibile di avere efficacia ultrattiva per i comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli, in quanto le norme contenute in un decreto- legge non convertito non hanno attitudine a inserirsi in un fenomeno successorio, del tipo di quelli disciplinati dall'art. 2 cod. pen. o dall'art. 11, secondo comma, disp. prel. cod. civ., con la conseguenza che è da escludere l'applicabilità della maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata speciale di condannato per delitti di cui all'art.
4-bis Ord. pen, avanzata a norma dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 146 del 2013, non convertito dalla legge di conversione n. 10 del 2014, nella parte relativa all'estensione di tale disciplina di favore anche ai condannati per tali reati (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262060 - 01). 6 Pertanto, si è, in precedenza, affermato che la succitata disposizione del d.l. n. 146 del 2013, non recepita dalla legge di conversione n. 10 del 2014, non può ritenersi dotata di efficacia ultrattiva, neppure quando essa era apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, non solo perché si riteneva la materia in questione, estranea al diritto penale sostanziale, come tale estranea al principio di irretroattività della legge più sfavorevole (tema su cui avrebbe potuto incidere la prospettazione del ricorrente), ma anche perché, in ogni caso, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione. (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879 - 01). 4.3. Quel che si rivela dirimente è che le decisioni richiamate (a cui si è dato seguito con le pronunzie successive: v., per tutte, la recente Sez. 1, n. 20064 del 22/02/2022, Amato, non mass.) hanno, in particolare, evidenziato la regola direttamente posta dall'art. 77, terzo comma, Cost., laddove si dispone che i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, fermo restando che le Camere possono, tuttavia, regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
disciplina, dì rango superiore, certamente non derogata dall'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui dispone che le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente, dal momento che tale norma prevede soltanto che, diversamente da quanto in precedenza doveva ritenersi, tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge, e non più dopo il decorso dell'ordinaria vacatio legis, se nulla espressamente era disposto al riguardo. Pertanto, l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che può essere fatta salva è circoscritta ai soli atti o rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, sicché essa non può in alcun modo reputarsi estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti quante volte la corrispondente domanda fosse ancora sub iudice al momento della conversione del decreto, conversione che abbia dispiegato la sua portata - in tutto o in parte - elidente la disciplina introdotta con il decreto. 5. Questa base argomentativa, da ritenersi sottesa al provvedimento impugnato, conserva la sua forza persuasiva, giacché il piano primariamente impegnato dal ragionamento esposto - quello della sopravvenuta carenza di efficacia della disciplina del decreto legge (in parte) non convertito - non appare modificato dalle indicazioni fornite nelle sentenze della Corte costituzionale richiamate dal ricorrente. 5.1. Quanto alla sentenza n. 32 del 2020, con essa, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso, sulla base dell'argomento secondo cui, nonostante l'art. 25, secondo comma, Cost., non vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri benefici penitenziari (come i permessi premio e il lavoro all'esterno), ciò non significa che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Diversamente opinando, si è precisato, tale assetto si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena, secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale: negare il permesso premio a un condannato che sta espiando la propria pena detentiva e che, alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, aveva già maturato, in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione di tale beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentire un iniziale reinserimento nella società del condannato, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto. Come appare chiaro, l'intervento correttivo della Corte costituzionale ha riguardato l'enucleazione delle garanzie minime non derogabili nel percorso di risocializzazione del condannato a pena detentiva, costituzionalmente presidiato, rispetto al fenomeno della successione di leggi nel tempo relative a misura premiale, successione avente contenuto peggiorativo per quella posizione. E, però, l'evidenziata impossibilità di equiparare l'istituto della successione delle leggi nel tempo a quello della perdita di efficacia delle norme recate da decreto-legge non convertito non consente di trarre dalla richiamata pronuncia le conseguenze prospettate dal ricorrente. 5.2. Va, poi, considerato, con riferimento alla pronuncia n. 17 del 2021, che la Corte costituzionale ha, nella motivazione, puntualizzato che per l'istituto della 8 liberazione anticipata, da sussumersi tra le misure alternative alla detenzione, regolato nell'ambito del Capo VI del Titolo II della legge sull'ordinamento penitenziario, consegue che l'applicazione del corrispondente beneficio comporta che i quarantacinque giorni detratti dalla pena da espiare si considerino scontati, con effetto, ad esempio, quando si debba stabilire se il condannato abbia superato le quote di pena necessarie per accedere a benefici ulteriori;
e ciò fornisce la ragione per la quale la liberazione anticipata può essere concessa anche ai condannati all'ergastolo, i quali se ne avvalgono per l'accesso alla semilibertà o alla liberazione condizionale. Da tale assetto il Giudice delle leggi ha effettivamente fatto seguire la considerazione che - allorquando si è precisato in altre decisioni (fra cui quella citata in precedenza) che devono essere valutate le disposizioni sopravvenute che non comportino mere modifiche di quelle modalità esecutive, bensì implichino una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, sussistendo per esse esigenze di garanzia assicurate dal secondo comma dell'art. 25 Cost. e, perciò, il divieto della loro applicazione retroattiva - il riferimento a queste misure deve intendersi tale da ricomprendere la liberazione anticipata, dal momento che sussiste la comunanza di natura, sotto il profilo che qui rileva, tra la liberazione anticipata e gli istituti che valgono a evitare l'ingresso in carcere o da esso comportano un'uscita in tempo anteriore al momento previsto dalla pena inflitta in sede di cognizione (come è, in particolare, per la liberazione condizionale), in tutti questi casi le eventuali modifiche normative in peius, successive alla commissione del reato, comportando, per ciascuno dei destinatari, il rischio di un prolungamento della sanzione carceraria rispetto alle prospettive valutabili sulla base della legge vigente al momento della condotta criminosa, con conseguente impossibilità, alla luce dell'art. 25, secondo comma, Cost., dell'applicazione retroattiva della relativa disciplina. Anche per tale ambito, tuttavia, le rilevanti considerazioni svolte dal Giudice delle leggi afferiscono in modo precipuo alla successione delle leggi nel tempo della disciplina dell'istituto, rispetto al momento della condotta criminosa: profilo che si conferma del tutto estraneo alla tematica relativa alla pretesa di conservazione degli effetti, in mera prospettiva, derivanti da una norma recata da decreto-legge non convertito. 5.3. Questi rilievi confermano, quindi, la giuridica infondatezza della complessiva deduzione svolta dal ricorrente. 6. Dalle svolte considerazioni deriva il rigetto del mezzo, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 9
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del PG, PIERGIORGIO MOROSINI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32588 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 20 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NZ ER - detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona, in espiazione di pena detentiva con indicazione della sua fine al 12.10.2023 - avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti il 27 luglio 2022 dal Magistrato di sorveglianza dell'Aquila che aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l'istanza di ER finalizzata al riconoscimento di ulteriori 30 giorni di liberazione anticipata, detta speciale, per ogni semestre relativo al periodo intercorso dall'1.01.2010 al 22.04.2014, ai sensi dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Il Tribunale - richiamato il ragionamento svolto nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il quale, ritenutosi competente, aveva enucleato una duplice ratio decidendi sfavorevole all'istante, trattandosi di domanda già proposta da ER e respinta dal Magistrato di sorveglianza di UO con ordinanza del 2014, nonché, in ogni caso, sussistendo l'inapplicabilità della disciplina più favorevole di cui all'originario d.l. n. 146 del 2013, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost. - ha esaminato le opposte considerazioni svolte dal reclamante, imperniate sull'incompetenza del giudice emittente il provvedimento e, comunque, sulla natura sostanziale della liberazione anticipata speciale, ma non ha avallato l'impostazione della difesa aderendo all'approdo raggiunto nel provvedimento reclamato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ER chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione della disciplina di cui al d.l. n. 146 del 2013, modificata in peius dalla legge di conversione n. 10 del 2014, in relazione agli artt. 6 e 14 CEDU e 3, 24, 27 e 111 Cost, nonché l'omessa motivazione sulla natura giuridica delle ordinanze emesse nella materia oggetto dell'istanza, sempre revocabili. In primo luogo, la difesa evidenzia il limite del provvedimento impugnato per non essersi, con esso, tenuto conto del principio di diritto secondo cui le ordinanze emesse in sede esecutiva, pur dopo la loro definitività, non impediscono la proposizione della medesima istanza in presenza di un elemento nuovo e, nella materia in trattazione, certamente il mutamento di giurisprudenza aveva integrato un nuovo, determinante elemento di diritto. Su tale base, e senza voler coltivare la questione di competenza agitata nei 2 gradi precedenti, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per non aver tratto la logica conseguenza dal rilievo che la domanda volta al riconoscimento della liberazione anticipata speciale era stata formulata dal detenuto nella vigenza del d.l. n. 146 del 2013, in data 4 febbraio 2014, sicché alla stessa non avrebbe dovuto applicarsi la disciplina peggiorativa introdotta dalla susseguente legge di conversione, per il solo fatto che detta istanza era stata scrutinata, in ritardo, dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 2014, che precludeva l'accesso a tale beneficio ai condannati per reati contemplati dall'art.
4-bis Ord. pen. Su tale tema, il ricorrente considera che - se la giurisprudenza, con riguardo al tempo in cui aveva provveduto il Magistrato di sorveglianza di UO, aveva oscillato sull'applicazione del limite anche a coloro che avevano proposto domanda in tempo antecedente - all'attualità, dopo le decisive innovazioni determinate dalle recenti pronunzie della Corte costituzionale, i giudici di sorveglianza non avrebbero dovuto dubitare sulla certa ammissibilità della domanda, essendo oramai da escludere la natura meramente processuale della disciplina relativa alla liberazione anticipata speciale. La difesa, sull'argomento, segnala che le sentenze n. 32 del 2020 e n. 17 del 2021 della Corte costituzionale hanno innovato in modo rilevante il panorama dei fattori alla cui luce occorre valutare la questione, introducendo nel sistema il nuovo elemento di diritto che i giudici di sorveglianza hanno omesso di cogliere. La sentenza n. 32 del 1990 - avendo affermato l'inapplicabilità del regime relativo alla concessione di determinati benefici ai condannati che, prima dell'entrata in vigore di una determinata legge (in quel caso la legge 9 gennaio 2019, n. 3) disciplinante l'istituto in modo più restrittivo, avevano visto riconoscersi il possesso dei requisiti per la corrispondente concessione - ha espresso un principio da applicarsi analogicamente alla situazione qui esaminata. Del resto, anche altre pronunzie successive del Giudice delle leggi hanno sancito l'inapplicabilità delle preclusioni stabilite dall'art.
4-bis Ord. pen. per i reati commessi in precedenza dal condannato, non potendo al medesimo applicarsi una disciplina deteriore rispetto al tempo del commesso reato. Poi, dall'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2021, si è avuta conferma - sottolinea la difesa - che anche la liberazione anticipata speciale rientra fra gli istituti di diritto penale sostanziale e, come tale, essa deve ritenersi sottoposta ai principi di riserva di legge e di divieto di retroattività. Ove avesse affrontato tale profilo della vicenda, desume il ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto non riesaminare l'originaria istanza di riconoscimento della liberazione anticipata speciale alla stregua della disciplina vigente al momento della domanda, senza considerarla preclusa dalla successiva normativa peggiorativa. 3 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo ostativo alla nuova delibazione dell'istanza il provvedimento negativo emesso dal Magistrato di sorveglianza di UO, non impugnato a suo tempo, nonché essendo in ogni caso impedito il riconoscimento della liberazione anticipata speciale a ER dall'avere commesso il medesimo reati contemplati dall'art.
4-bis Ord. pen., senza che alla disciplina della legge di conversione del d.l. n. 146 del 2013 potessero applicarsi gli ordinari principi di successione delle leggi nel tempo, trattandosi di disciplina di natura eccezionale. 4. La difesa di ER ha rassegnato memoria di replica con cui ribadisce come la sopravvenienza della nuova linea ermeneutica culminata nelle affermazioni contenute nella decisione n. 17 del 2021 della Corte costituzionale abbia travolto la base logico-giuridica su cui si era fondato il primo provvedimento reiettivo, con la conseguente emersione del diritto del detenuto a veder esaminare nel merito la sua istanza di liberazione anticipata speciale. 5. È altresì pervenuta memoria del 15 aprile 2023, redatta e firmata personalmente da NZ ER, con cui si segnala, ad ogni effetto, il termine di espiazione della pena, individuate nel 30.05.2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila infondato e, come tale, va rigettato. 2. Va, in premessa, segnalata l'inammissibilità della memoria del 15 aprile 2023 redatta personalmente dal ricorrente, NZ ER. Deve, sul punto, necessariamente ribadirsi che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente, in quanto, secondo quanto letteralmente stabilisce l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, anche tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (in tal senso già Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01). 3. Per ciò che concerne l'oggetto del ricorso, si constata brevemente che il Tribunale di sorveglianza ha contrastato le prospettazioni della difesa di ER osservando innanzi tutto che il reclamante non aveva impugnato il provvedimento del 2014 con cui l'Autorità giudiziaria di UO aveva negato al detenuto la 4 Ì liberazione anticipata speciale e, poi, non si era doluto del successivo provvedimento di trasmissione degli atti con cui il Magistrato di sorveglianza di UO aveva dichiarato la propria incompetenza. Poi, ha evidenziato che la nuova istanza si era trovata e si trovava di fronte all'insuperato rilievo che il detenuto era in espiazione di reati compresi nel catalogo di cui all'art.
4-bis Ord. pen., senza che potesse farsi applicazione dei principi di cui all'art. 2 cod. pen., non trattandosi di applicare una disciplina avente natura sostanziale. 4. Il Collegio, valutate le obiezioni a tale inquadramento proposte dal ricorrente, come ampiamente sviluppate nella memoria ulteriormente rassegnata dal difensore, non può aderire alla corrispondente prospettiva, in particolare non rinvenendo il dedotto novum. 4.1. Le articolate riflessioni svolte dalla difesa di ER, pur proponendo argomenti di interesse, non riescono, invero, a fornire una ragione giuridica persuasiva per superare - in primo e dirimente luogo - l'ostacolo costituito dalla preclusione processuale, integrata dalla declaratoria di inammissibilità della medesima istanza di concessione della liberazione anticipata speciale emessq dal Magistrato di sorveglianza di UO con il provvedimento del 3.03.2014 (depositato il 4.03.2014), a cui si sono richiamati i giudici di sorveglianza dei due gradi di merito del presente procedimento, nel corso del quale si è chiesta da parte dell'istante l'applicazione dell'istituto introdotto dal d.l. n. 146 del 2013 per la concessione, limitata nel tempo, del supplemento di liberazione anticipata introdotto con quella normativa (liberazione anticipata "speciale" - finalizzata a porre rimedio al sovraffollamento carcerario - che, va per completezza ricordato, si è connotata per la sua natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 Ord. pen., potendo essa trovare applicazione soltanto in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra I'l gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti "a cavallo" della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione: Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep. 2019, Giorgi, Rv. 275467 - 01). Le rilevanti aperture contenute nelle pronunzie della Corte costituzionale evocate dalla difesa non afferiscono, invero, alla questione definita già nel primo provvedimento del 3.03.2014, reso nel pregresso procedimento, questione affrontata e risolta nel presente procedimento in eguale direzione, con la conforme determinazione nel senso della carenza di ammissibilità alla base della nuova istanza: in effetti, le argomentazioni che hanno sorretto tali decisioni, ultima quella impugnata in questa sede, hanno confermato l'inapplicabilità della tak liberazione anticipata speciale ai condannati per reati compresi nel catalogo 5 ostativo di cui all'art.
4-bis anche quando la domanda fosse stata proposta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2014. È da evidenziare, infatti, che, pur accedendo alla considerazione della natura sostanziale della liberazione anticipata, anche speciale - con la precisazione, comunque, che le articolazioni argomentative offerte dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 17 del 2021 afferiscono primariamente alla liberazione anticipata ordinaria -, rimane in ogni caso l'insuperabile rilievo giuridico secondo cui l'effetto del decreto-legge non convertito non comporta un fenomeno ragguagliabile alla successione delle leggi nel tempo. 4.2. Il punto dirimente risulta affrontato da tempo e risolto nel senso che è da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui stabilisce l'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4 bis cod. pen., dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata, stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da situazioni cui si collega una connotazione di immanente e peculiare pericolosità (in tal senso Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849 - 01; fra le successive, v. Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 2017, Liotta. Rv. 269411 - 01). Sul piano - qui primariamente rilevante - della consecutio fra decreto-legge comportante l'ampliamento della sfera giuridica soggettiva e legge di conversione elidente l'ampliamento previsto dal decreto, si è poi puntualizzato in modo perspicuo e qui condiviso che, in tema di benefici penitenziari, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di conversione non può ritenersi suscettibile di avere efficacia ultrattiva per i comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli, in quanto le norme contenute in un decreto- legge non convertito non hanno attitudine a inserirsi in un fenomeno successorio, del tipo di quelli disciplinati dall'art. 2 cod. pen. o dall'art. 11, secondo comma, disp. prel. cod. civ., con la conseguenza che è da escludere l'applicabilità della maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata speciale di condannato per delitti di cui all'art.
4-bis Ord. pen, avanzata a norma dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 146 del 2013, non convertito dalla legge di conversione n. 10 del 2014, nella parte relativa all'estensione di tale disciplina di favore anche ai condannati per tali reati (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262060 - 01). 6 Pertanto, si è, in precedenza, affermato che la succitata disposizione del d.l. n. 146 del 2013, non recepita dalla legge di conversione n. 10 del 2014, non può ritenersi dotata di efficacia ultrattiva, neppure quando essa era apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, non solo perché si riteneva la materia in questione, estranea al diritto penale sostanziale, come tale estranea al principio di irretroattività della legge più sfavorevole (tema su cui avrebbe potuto incidere la prospettazione del ricorrente), ma anche perché, in ogni caso, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione. (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879 - 01). 4.3. Quel che si rivela dirimente è che le decisioni richiamate (a cui si è dato seguito con le pronunzie successive: v., per tutte, la recente Sez. 1, n. 20064 del 22/02/2022, Amato, non mass.) hanno, in particolare, evidenziato la regola direttamente posta dall'art. 77, terzo comma, Cost., laddove si dispone che i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, fermo restando che le Camere possono, tuttavia, regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
disciplina, dì rango superiore, certamente non derogata dall'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui dispone che le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente, dal momento che tale norma prevede soltanto che, diversamente da quanto in precedenza doveva ritenersi, tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge, e non più dopo il decorso dell'ordinaria vacatio legis, se nulla espressamente era disposto al riguardo. Pertanto, l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che può essere fatta salva è circoscritta ai soli atti o rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, sicché essa non può in alcun modo reputarsi estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti quante volte la corrispondente domanda fosse ancora sub iudice al momento della conversione del decreto, conversione che abbia dispiegato la sua portata - in tutto o in parte - elidente la disciplina introdotta con il decreto. 5. Questa base argomentativa, da ritenersi sottesa al provvedimento impugnato, conserva la sua forza persuasiva, giacché il piano primariamente impegnato dal ragionamento esposto - quello della sopravvenuta carenza di efficacia della disciplina del decreto legge (in parte) non convertito - non appare modificato dalle indicazioni fornite nelle sentenze della Corte costituzionale richiamate dal ricorrente. 5.1. Quanto alla sentenza n. 32 del 2020, con essa, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso, sulla base dell'argomento secondo cui, nonostante l'art. 25, secondo comma, Cost., non vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri benefici penitenziari (come i permessi premio e il lavoro all'esterno), ciò non significa che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Diversamente opinando, si è precisato, tale assetto si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena, secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale: negare il permesso premio a un condannato che sta espiando la propria pena detentiva e che, alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, aveva già maturato, in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione di tale beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentire un iniziale reinserimento nella società del condannato, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto. Come appare chiaro, l'intervento correttivo della Corte costituzionale ha riguardato l'enucleazione delle garanzie minime non derogabili nel percorso di risocializzazione del condannato a pena detentiva, costituzionalmente presidiato, rispetto al fenomeno della successione di leggi nel tempo relative a misura premiale, successione avente contenuto peggiorativo per quella posizione. E, però, l'evidenziata impossibilità di equiparare l'istituto della successione delle leggi nel tempo a quello della perdita di efficacia delle norme recate da decreto-legge non convertito non consente di trarre dalla richiamata pronuncia le conseguenze prospettate dal ricorrente. 5.2. Va, poi, considerato, con riferimento alla pronuncia n. 17 del 2021, che la Corte costituzionale ha, nella motivazione, puntualizzato che per l'istituto della 8 liberazione anticipata, da sussumersi tra le misure alternative alla detenzione, regolato nell'ambito del Capo VI del Titolo II della legge sull'ordinamento penitenziario, consegue che l'applicazione del corrispondente beneficio comporta che i quarantacinque giorni detratti dalla pena da espiare si considerino scontati, con effetto, ad esempio, quando si debba stabilire se il condannato abbia superato le quote di pena necessarie per accedere a benefici ulteriori;
e ciò fornisce la ragione per la quale la liberazione anticipata può essere concessa anche ai condannati all'ergastolo, i quali se ne avvalgono per l'accesso alla semilibertà o alla liberazione condizionale. Da tale assetto il Giudice delle leggi ha effettivamente fatto seguire la considerazione che - allorquando si è precisato in altre decisioni (fra cui quella citata in precedenza) che devono essere valutate le disposizioni sopravvenute che non comportino mere modifiche di quelle modalità esecutive, bensì implichino una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, sussistendo per esse esigenze di garanzia assicurate dal secondo comma dell'art. 25 Cost. e, perciò, il divieto della loro applicazione retroattiva - il riferimento a queste misure deve intendersi tale da ricomprendere la liberazione anticipata, dal momento che sussiste la comunanza di natura, sotto il profilo che qui rileva, tra la liberazione anticipata e gli istituti che valgono a evitare l'ingresso in carcere o da esso comportano un'uscita in tempo anteriore al momento previsto dalla pena inflitta in sede di cognizione (come è, in particolare, per la liberazione condizionale), in tutti questi casi le eventuali modifiche normative in peius, successive alla commissione del reato, comportando, per ciascuno dei destinatari, il rischio di un prolungamento della sanzione carceraria rispetto alle prospettive valutabili sulla base della legge vigente al momento della condotta criminosa, con conseguente impossibilità, alla luce dell'art. 25, secondo comma, Cost., dell'applicazione retroattiva della relativa disciplina. Anche per tale ambito, tuttavia, le rilevanti considerazioni svolte dal Giudice delle leggi afferiscono in modo precipuo alla successione delle leggi nel tempo della disciplina dell'istituto, rispetto al momento della condotta criminosa: profilo che si conferma del tutto estraneo alla tematica relativa alla pretesa di conservazione degli effetti, in mera prospettiva, derivanti da una norma recata da decreto-legge non convertito. 5.3. Questi rilievi confermano, quindi, la giuridica infondatezza della complessiva deduzione svolta dal ricorrente. 6. Dalle svolte considerazioni deriva il rigetto del mezzo, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 9
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Presidente