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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
LU EN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2830/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 428/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001229637000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001229637000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001229637000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 13920230001229637000 notificata il 15.05.2023, recupera complessivamente la somma di € 1.392,38 di cui € 220,00 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, € 102 a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, € 609 a titolo di IRPEF, oltre sanzioni ed interessi e € 5,88 diritti di notifica, e gli atti presupposti.
Si costituiva AD
Il Giudici di prime cure respingevano il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
Si costituiva AD
L'appello si fonda sulle medesime ragioni poste a base del ricorso introduttivo.
L'appello non puo' essere accolto.
Invero, la cartelle consegue ad un controllo a tavolino per il quale non è necessaria la notificazione di un atto presupposto.
Non si è determinata la prescrizione del credito anche il ragione della sospensione conseguente alla legislazione COVID.
L'atto è congruamente motivato secondo lo schema ministeriale e comuqnue contiene i riferimenti per rendere edotto il contribuente di quanto dovuto ,
P.Q.M.
La Corte RIGETTA e l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 350 oltre ad oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
LU EN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2830/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 428/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001229637000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001229637000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001229637000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 13920230001229637000 notificata il 15.05.2023, recupera complessivamente la somma di € 1.392,38 di cui € 220,00 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, € 102 a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, € 609 a titolo di IRPEF, oltre sanzioni ed interessi e € 5,88 diritti di notifica, e gli atti presupposti.
Si costituiva AD
Il Giudici di prime cure respingevano il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
Si costituiva AD
L'appello si fonda sulle medesime ragioni poste a base del ricorso introduttivo.
L'appello non puo' essere accolto.
Invero, la cartelle consegue ad un controllo a tavolino per il quale non è necessaria la notificazione di un atto presupposto.
Non si è determinata la prescrizione del credito anche il ragione della sospensione conseguente alla legislazione COVID.
L'atto è congruamente motivato secondo lo schema ministeriale e comuqnue contiene i riferimenti per rendere edotto il contribuente di quanto dovuto ,
P.Q.M.
La Corte RIGETTA e l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 350 oltre ad oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.