Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7712 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 077 12/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ggetto : avoro 1 Composta dagli Ill.mi Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 10347/00 Cron. 16983Dott. P Rel. Consigliere ietro CUOCO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/01/03 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA GRENGA ALESSANDRA, ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio VIA dell'avvocato LUIGI TERRINONI, che la rappresenta e 2003 difende, giusta delega in atti;
324 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 628/99 del Tribunale di -VELLETRI, depositata il 22/05/99 R.G.N. 2837/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato TERRINONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 24 maggio 1989 RA EN chiese che il Pretore di Roma dichiarasse che ella, fra il 1° dicembre 1967 e 1'8 gennaio 1989, aveva svolto con l'Ente FERROVIE DELLO STATO un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che l'Ente fosse condannato al pagamento della somma di lire 67.070.618 per differenze retributive. Il Pretore respinse la domanda;
ed il Tribunale respinse l'appello proposto dalla EN. Con sentenza 15 settembre 1998 n. 9190 la Corte di cassazione, annullando la sentenza del Tribunale, fissò il principio di diritto ельно per cui, ove l'Azienda Autonoma delle FERROVIE DELLO STATO stipula le convenzioni previste dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236, il giudice non può accertare la natura (subordinata od autonoma) del rapporto in base alla qualificazione data da questa disposizione, bensi deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Con sentenza del 22 maggio 1999 il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello della EN, ha condannato la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. al pagamento della somma di lire 42.644.388 oltre a rivalutazione ed interessi. Afferma il Tribunale che è incontestato che il rapporto di lavoro si è concretamente svolto con le modalità descritte nelle convenzioni stipulate dalle parti. In particolare, sussisteva il datore aveva il potere direttivo, fissava anche l'orario di lavoro e le modalità del relativo svolgimento, e poteva richiedere lo svolgimento di lavoro straordinario;
la lavoratrice aveva l'obbligo di giustificare le eventuali assenze;
il lavoratore era inserito 3 nell'organizzazione aziendale e non aveva alcun rischio d'impresa. In tal modo, oggetto del contratto era la stessa prestazione lavorativa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a., percorrendo le linee d'un unico motivo;
RA EN resiste con controricorso. Motivi della decisione Con un unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. errata applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte di 0 cassazione nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva esaminato solo alcuni degli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro in giudizio, come modellato dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 e dalla convenzione stipulata in base alla predetta norma: non aveva esaminato, in particolare, l'obbligo del deposito cauzionale, la facoltà di disdetta da parte dell'Azienda, l'obbligo di eseguire personalmente uno specifico servizio: elementi dai quali era da desumersi la costituzione d'un rapporto di lavoro autonomo. Il ricorso è infondato. E' da premettere che, ai fini della qualificazione del rapporto attraverso il suo concreto svolgimento, come questa Corte ha ripetutamente affermato, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è censurabile ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. L'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento 4 di fatto: valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (e plurimis, Cass. 3 ottobre 1994 n. 8006). E, nell'ambito del parametro normativo, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (e plurimis, Cass. 16 gennaio 1996 n. 326). Nel caso in esame, il Tribunale, espressamente richiamando il parametro normativo e le specificazioni giurisprudenziali, ha valutato la realtà storica del rapporto: il potere direttivo del datore (dedotto anche dall'obbligo di osservare le disposizioni impartite dall'azienda, e dal diritto di esigere il lavoro straordinario), l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nella struttura organizzativa dell'Ente. il vincolo gerarchico e potere disciplinare, predeterminazione delle mansioni, l'orario di lavoro e l'obbligo di giustificare le assenze, controlli sullo svolgimento delle attività, struttura della retribuzione (riferita all'orario di lavoro, con compenso per lavoro festivo e tredicesima), cadenza della relativa corresponsione, assenza di struttura organizzativa e di rischi nell'attività del lavoratore. In tal modo, il giudicante ha applicato il parametro normativo, nella specificata lettura data dalla giurisprudenza di legittimità. Gli elementi dedotti in ricorso (l'obbligo del deposito cauzionale, la facoltà di disdetta da parte dell'Azienda, l'obbligo di eseguire personalmente uno specifico servizio), estranei all'indicato parametro, non assumono determinante significato ai fini dell'invocata natura autonoma del rapporto. 5 89 N 84-8-11 1 3 VIE 01 . ISNES IV OLLIVIA O VSSVL V S INDO TO O LSIDEN IⱭ 'OTTO IⱭ VISOKI YA Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 14.00 oltre ad EURO 2.000.00 per onorario, ed attribuite all'avv. Terrinoni, procuratore della resistente, antistatario. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003. Il Consigliere estensore трно стічні IL PRESIDENTE the IL CANCELLIENE Depositato in Canouileria 16 MAG. 2003 UL CANCELLIERE were fairl 6