Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8576 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
E 0 N 8 O S 9 I 1 . Z / N 4 A A R 6 I T 2 I R S . I . R A L . G T L P E . REPUBBLI C1 8576 /0 1 A U D R B L B I E A A R D D T A T I I 1 S E R 3 N T NOME I I POPO D ITALIAN 1 E E N S . T E I N S A A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Cantillo Presidente R.G.N. 1938/2000 Consigliere Dott. Giulio Graziadei Cron. 19609 Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Rep. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 1-2-2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ET UI, domiciliato in Ponte San Nicolò, Padova, via Piave, 90;
- ricorrente -
contro
Comune di Padova;
- intimato -
avverso la sentenza n. 558, depositata il 14/12/1999 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto 3 1 2 Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha d'inammissibilità del concluso per la dichiarazione ricorso, la Corte, osserva quanto segue. A seguito del verbale n. 000041304605, redatto il 12/3/1994 dalla Polizia Municipale di Padova, l'amministrazione comunale emetteva un ruolo speciale nei confronti di ET UI, che impugnava la relativa cartella esattoriale davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova.
Considerato che
si verteva in tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n.689/1981 e non rientranti fra quelle di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 546/1992, il giudice adito dichiarava però la propria incompetenza per materia, trattandosi di controversia proponibile davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria. Il ET presentava regolamento di competenza, sottolineando che con l'atto introduttivo della precedente fase processuale si era limitato a dedurre delle questioni attinenti alla regolarità del ruolo e, più in particolare, alla mancanza del titolo esecutivo ed alla intervenuta decadenza dell'amministrazione comunale dal diritto di 2 riscuotere la somma pretesa in relazione ad una infrazione delle norme sulla circolazione stradale. Trattandosi perciò di una causa sicuramente rientrante nel novero di quelle contemplate dall'art. 2 sopra citato, chiedeva alla Suprema Corte di voler dichiarare la competenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova O, in caso contrario, di rimetterlo in termini ai sensi dell'art. 49/2 CPC. L'amministrazione intimata non si costituiva ed il ricorso veniva deciso nel corso della camera di consiglio del 1/2/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che la richiesta di rimessione in termini presa in risulta troppo generica per poter essere considerazione, Osserva ulteriormente il Collegio che a differenza di quello di competenza, anche il regolamento preventivo di giurisdizione dev'essere sottoscritto, come l'ordinario ricorso per cassazione, da un avvocato abilitato munito di procura speciale (C.Cass. SS.UU. 82/05227, 90/11714, 92/12405 e 2000/00137). Ciò posto, devesi rilevare che nelle controversie aventi ad oggetto 1'impugnazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge n.689/1981, la 3 facoltà della parte di stare in giudizio di persona deve intendersi limitata alla fase di merito (C.Cass. Sez L. 96/06629) e ad analoga conclusione devesi pervenire anche per quanto riguarda il contenzioso tributario, a proposito del quale l'art. 12 del D. Lgs. N.546/1992 consente in certi casi ai contribuenti di agire senza munirsi dell'assistenza tecnica, ma soltanto dinanzi alle commissioni e semprechè quest'ultime non ritengano opportuno il contrario (C.Cass. 2000/03851). Tanto precisato, Occorre ulteriormente premettere che il regolamento preventivo di giurisdizione non può più essere proposto dopo che nel giudizio sia pronunciata sentenza di qualsiasi tipo stata (C.Cass. SS.UU. 96/02466, 98/01100, 98/11351, 99/00829 e 2000/00058) e che le decisioni di primo grado possono essere impugnate con ricorso immediato per cassazione soltanto nel caso in cui le parti siano d'accordo per omettere l'appello (art. 360/2 CPC). Chiarito quanto sopra e tornando adesso al caso di specie, occorre considerare che malgrado la terminologia adoperata, il giudice a quo non si è limitato ad una mera pronuncia declinatoria della competenza, ma ha emesso una vera e propria 4 difetto di sentenza dichiarativa del proprio giurisdizione. Il regolamento di competenza di cui si discute va dichiarato pertanto inammissibile (con sentenza, C. Cass. 97/04838 e 98/08377), non potendo lo stesso preventivo di valere nemmeno come regolamento giurisdizione о come ordinario ricorso per cassazione, in quanto proposto dal solo ET senza l'assistenza di un avvocato abilitato e dopo che nel giudizio era già stata pronunciata sentenza. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'amministrazione intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, il 1/2/2001 IL CONSIGLIERE EST IL PRESI Florenco will IL CANCELLIERE CT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 22 GIU. 2001 Oggi E B IL CANCELLIERE C1 P U Osvaldo Ascanio 1 5 h S